Anno 1972
Numero 5
Data 01/07/1972
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 1° luglio 1972, n. 14. La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, n. 1), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Pubblicata nel B.U. Puglia 1° luglio 1972, n. 14.
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Legge Regionale 1 luglio 1972, n. 5

Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.(1) 


(1) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"


Art. 1

(2) 


[A norma dell art. 70 dello Statuto e istituito il servizio di Tesoreria della Regione.]



(2) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"


Art. 2

(3) 


[Il servizio di tesoreria e affidato a trattativa privata, con la osservanza del procedimento previsto dall art. 92 del Regolamento di Contabilita Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all art. 5 della legge 7-3-1938, n. 141, esercente l attivita nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.]

(3) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"


Art. 3

(4) 


[La Giunta Regionale per l affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalita e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale e parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



(4) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"


Art. 4

(5) 


[La vigilanza sul servizio di Tesoreria e esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.]

(5) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"


Art. 5

(6) 


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

         



(6) La presente legge è stata abrogata  dalla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 art.115  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2002. Precedentemente:l’art. 2 della legge è stato sostituito dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 25 articolo unico "Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1972, n. 5 – Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione"