Legge Regionale 1 luglio 1972, n. 5 Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.(1)
Art. 1(2) [A norma dell art. 70 dello Statuto e istituito il servizio di Tesoreria della Regione.]
Art. 2(3) [Il servizio di tesoreria e affidato a trattativa privata, con la osservanza del procedimento previsto dall art. 92 del Regolamento di Contabilita Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all art. 5 della legge 7-3-1938, n. 141, esercente l attivita nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.]
Art. 3(4) [La Giunta Regionale per l affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalita e le condizioni di resa del servizio. La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale e parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]
Art. 4(5) [La vigilanza sul servizio di Tesoreria e esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.]
Art. 5(6) [La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]
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