Anno 1972
Numero 16
Data 21/12/1972
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 dicembre 1972, n. 16

Interventi in favore dell' Agricoltura.



Art. 1


La Regione Puglia attua nell anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformita e con l osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi e autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attivita di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

- art. 5, 1° comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attivita dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

- art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

- art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati lire 500.000.000;

- art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali lire 300.000.000;

- art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

- art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000.




Art. 2


L onere derivante dalla presente legge fara carico al capitolo 324/ bis che, con la presente legge, viene istituito sotto la voce << Interventi nel settore dell agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910  >> , mediante prelevamento di uguale somma dal capitolo 308 delle note di variazione al bilancio 1972 <<  Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale  >>.




Art. 3


I provvedimenti di concessione adottati dagli Ispettori Provinciali e dall Ispettore Compartimentale dell Agricoltura e dagli Ispettori Ripartimentali e dall Ispettore Regionale delle Foreste, nell ambito delle competenze stabilite dall art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l attuazione delle attivita indicate nell art. 1 della presente legge, sono resi esecutivi con visto dellAssessorato Regionale all Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca.

I provvedimenti per l attuazione di iniziative interessanti il territorio di piu province ed i provvedimenti per l attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti Ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall art. 40 della citata legge 910, sono adottati dalla Giunta Regionale.

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio.




Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto regionale ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.