Anno 1972
Numero 16
Data 21/12/1972
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia 21 dicembre 1972, n. 27.
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 dicembre 1972, n. 16

Interventi in favore dell' Agricoltura.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


    

[La Regione Puglia attua nellanno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con losservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati lire 500.000.000;

art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali lire 300.000.000;

art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000] . (3) 



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(3) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 29 gennaio 1973, n. 1 art. 3


Art. 2

(4) 


[La Regione Puglia attua nellanno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con losservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati lire 500.000.000;

art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali lire 300.000.000;

art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000 ]. (5) 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(5) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 29 gennaio 1973, n. 1 art. 2


Art. 3

(6) 


[I provvedimenti di concessione adottati dagli ispettori provinciali e dallispettore compartimentale dellagricoltura e dagli ispettori ripartimentali e dallispettore regionale delle foreste; nellambito delle competenze stabilite dallart. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per lattuazione delle attività indicate nellart. 1 della presente legge, sono resi esecutivi con visto dellAssessorato regionale allagricoltura e foreste, caccia e pesca.

I provvedimenti per lattuazione di iniziative interessanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per lattuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dallart. 40 della citata legge n. 910 del 1966 sono adottati dalla Giunta regionale.

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio]. 



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(7) 


[La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione]


(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A