Anno 1973
Numero 9
Data 16/04/1973
Abrogato No
Materia Partecipazione;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 9

Partecipazione popolare all' attivita' normativa della Regione.



TITOLO 1

La iniziativa popolare per la formazione di leggi e regolamenti.





Art. 1


La iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio Regionale Pugliese o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all ultimo comma dell art. 45 del TU 20- 3- 1967 n. 223.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalita.  




Art. 2


L iniziativa popolare prevista dall art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.  


Art. 3


L elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall Ufficio Legislativo del Consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l Ufficio di Presidenza ne verifica lammissibilita e stabilisce le modalita dell assistenza anche per quanto concerne l effettiva disponibilita delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.




Art. 4


Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.

Su tali moduli deve essere riportata a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

La proposta non puo essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.




Art. 5


L iniziativa viene esercitata dall elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali e iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione e compreso il Comune dove e iscritto l elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell Amministrazione provinciale.

L autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; puo essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il Pubblico Ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volonta dell elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.




Art. 6


La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1, vanno presentate all Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 4.

Un funzionario dell Ufficio, mediante processo verbale, da atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo comma.




Art. 7


Le spese per l autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l ammissibilita ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. 




Art. 8


Sull ammissibilita della proposta sia con riguardo ai limiti dell iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente articolo 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimita l Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Nel caso di dichiarazione di inammissibilita e di difetto di voto unanime sull ammissibilita, delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell Ufficio di Presidenza.




Art. 9


Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, ne dispone la trasmissione alla Commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio Regionale.

La Commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. 




TITOLO 2

Iniziativa delle Province e dei Comuni.





Art. 10


L iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale, o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono chiedere l assistenza dell Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalita. 




Art. 11


La delibera consiliare che approva la proposta e trasmessa dal Presidente dell Amministrazione provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati all Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa e pervenuta all Ufficio di Presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di piu Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa e pervenuta da parte dell ultimo Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall art. 10.




Art. 12


Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 8.

Dichiarata ammissibile la proposta, la Commissione Consiliare competente ammette alla discussione i rappresentanti dell Ente o degli Enti Locali presentatori.

Si applicano quanto al procedimento i commi 3° e 4° dell art. 9.




Art. 13


Speciali procedure d urgenza relative all esame delle proposte promosse dai Comuni e dalle Province, sono previste dal regolamento del Consiglio Regionale.



TITOLO 3

Efficacia delle iniziative.





Art. 14


Le proposte di iniziativa popolare, delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della Legislatura Regionale. 


TITOLO 4

Norme finanziarie e finali.





Art. 15


Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall articolo 7, fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. 



Art. 16


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.