Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 9 Partecipazione popolare all' attivita' normativa della Regione.
TITOLO 1La iniziativa popolare per la
formazione di leggi e regolamenti.
Art. 1La iniziativa popolare per la
formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di
un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini
iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio Regionale Pugliese
o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all ultimo comma dell art.
45 del TU 20- 3- 1967 n. 223.
Il progetto deve essere
accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalita.
Art. 2L iniziativa popolare
prevista dall art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.
Art. 3L elettore o gli elettori che
intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del
Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto su cui
raccogliere le firme dei proponenti, dall Ufficio Legislativo del Consiglio
stesso.
La richiesta deve essere
formulata per iscritto, e l Ufficio di Presidenza ne verifica lammissibilita
e stabilisce le modalita dell assistenza anche per quanto concerne l
effettiva disponibilita delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta,
raccolti dagli organismi regionali.
Art. 4Per la raccolta delle firme
devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.
Su tali moduli deve essere
riportata a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte
in calce.
Sul modulo in calce al testo
del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori
della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi artt.
6 e 7.
La proposta non puo essere
presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.
Art. 5L iniziativa viene esercitata
dall elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di
cui all articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per
esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui
liste elettorali e iscritto.
La firma deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario
nella cui circoscrizione e compreso il Comune dove e iscritto l elettore,
ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune,
ovvero dal Segretario dell Amministrazione provinciale.
L autenticazione delle firme
deve indicare la data in cui essa avviene; puo essere unica per tutte le firme
contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il numero di firme
contenute nel modulo.
Il Pubblico Ufficiale che
procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volonta dell
elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria
firma.
Alla proposta devono essere
allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni
a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l iscrizione dei medesimi nelle
relative liste elettorali.
Art. 6La proposta e la relazione di
cui al precedente art. 1, vanno presentate all Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno
tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 4.
Un funzionario dell Ufficio,
mediante processo verbale, da atto della presentazione della proposta, della sua
data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta
dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il
domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non
superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo
comma.
Art. 7Le spese per l autenticazione
del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i
diritti dovuti per l autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata
dichiarata l ammissibilita ai sensi del successivo art.
8.
Per ottenere il rimborso di
tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da
depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere
la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 8Sull ammissibilita della
proposta sia con riguardo ai limiti dell iniziativa popolare, alle esclusioni
delle materie secondo il disposto del precedente articolo 2, sia con osservanza
dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimita l Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della
proposta.
Nel caso di dichiarazione di
inammissibilita e di difetto di voto unanime sull ammissibilita, delibera il
Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell Ufficio di
Presidenza.
Art. 9Dichiarata ammissibile la
proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale, integrato dai Presidenti dei gruppi
consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente o dal
Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, ne dispone la
trasmissione alla Commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi
dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio
Regionale.
La Commissione consiliare
ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A
ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio
domicilio.
Qualora la proposta non venga
iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal
primo comma, essa si considera iscritta all ordine del giorno del Consiglio e
viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro
argomento.
Le proposte sono portate all
esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.
TITOLO 2Iniziativa delle Province e dei
Comuni.
Art. 10L iniziativa popolare per la
formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la
presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale, o di Consigli
comunali in numero non inferiore a cinque.
A tal fine le Amministrazioni
provinciali ed i Comuni possono chiedere l assistenza dell Ufficio Legislativo
del Consiglio Regionale.
La proposta deve contenere il
testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il
contenuto e le finalita.
Art. 11La delibera consiliare che
approva la proposta e trasmessa dal Presidente dell Amministrazione
provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati all Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale.
La proposta si considera
presentata nel giorno in cui essa e pervenuta all Ufficio di Presidenza.
Nel caso di presentazione da
parte di piu Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa
e pervenuta da parte dell ultimo Comune il cui concorso completi il numero dei
Comuni richiesti dall art. 10.
Art. 12Alle proposte presentate dalle
Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute
nel precedente articolo 8.
Dichiarata ammissibile la
proposta, la Commissione Consiliare competente ammette alla discussione i
rappresentanti dell Ente o degli Enti Locali
presentatori.
Si applicano quanto al
procedimento i commi 3° e 4° dell art. 9.
Art. 13Speciali procedure d
urgenza relative all esame delle proposte promosse dai Comuni e dalle Province,
sono previste dal regolamento del Consiglio Regionale.
TITOLO 3Efficacia delle
iniziative.
Art. 14Le proposte di iniziativa
popolare, delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della Legislatura
Regionale.
TITOLO 4Norme finanziarie e
finali.
Art. 15Le spese occorrenti per
le prestazioni previste dall articolo 7, fanno carico al Cap. 1 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio della Regione per l anno 1972 e ai
corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Art. 16La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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