Anno 1973
Numero 16
Data 04/07/1973
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 16

Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.



Art. 1


L Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per l esercizio finanziario 1972, puo concedere, per le iniziative di cui  all’art. 2 della legge 12- 3- 1968 n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.



Art. 2


I contributi di cui all articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente Commissione Consiliare Permanente entro i limiti della legge 12- 3- 1968, n. 326, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la Commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalita di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso. 



Art. 3


Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di dell esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l esercizio medesimo:

In diminuzione

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell importo dei mutui venticinquennali contratti per l attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20 n. 1 della legge 12- 3- 1968, n. 326); L. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per l attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2 della legge 12- 3- 1968, n. 326); L. 130.000.000

In aumento

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12- 3- 1968 n. 326); L. 390.000.000

La spesa di L. 600.000.000 di cui all art. 1 della presente legge gravera pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dell esercizio1972.

Le somme stanziate, se non utilizzate  nell’esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono trasferite nell esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.




Art. 4


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto.

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.