Anno 1973
Numero 16
Data 04/07/1973
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R Puglia 4 luglio 1973, n. 17, Ediz. Straord.
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Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 16

Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.



Art. 1

(1) 


LAmministrazione regionale, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per lesercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui allart. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile (2) 





Art. 2


I contributi di cui allarticolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente commissione consiliare permanente entro i limiti della legge 12 marzo 1968, n. 326, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso. 




Art. 3


Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dellesercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per lesercizio medesimo:

In diminuzione:

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui venticinquennali contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui decennali contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326)

» 130.000.000

In aumento:

 

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326) ...

L. 390.000.000

La spesa di L. 600.000.000 di cui allart. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dello esercizio 1972.

Le somme stanziate, se non utilizzate nellesercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono trasferite nellesercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.  




Art. 4


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.