Anno 1973
Numero 22
Data 25/08/1973
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 25 agosto 1973, n. 22

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.



Art. 1


E istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;

b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economali, tecnici e sanitari;

c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;

d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.




Titolo 1





Art. 2


La Giunta Regionale e autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi  dell’articolo 34 della legge 12- 2- 1968, n. 132.



Art. 3


Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell Ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell ufficio tecnico dell Ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilita, constatata preventivamente dall Assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta Regionale tramite l Assessorato alla Sanita.




Art. 4


Il provvedimento di concessione del contributo stabilira il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all Assessorato alla Sanita entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.




Titolo 2





Art. 5


La Giunta Regionale e autorizzata a concedere contributi per l adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall articolo 2 e con le modalita stabilite nel Titolo I della presente legge.



Art. 6


Nei casi in cui le opere per le quali e richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente articolo 3.



Art. 7


In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l ammortamento, il rinnovo e l ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell articolo 32 della legge 12- 2- 1968, n. 132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell articolo 33 della predetta legge o dell articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio1971, n. 304.



Titolo 3





Art. 8


Gli Ospedali che siano amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.



Art. 9


La Giunta Regionale e autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell articolo precedente. 




Art. 10


Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all Assessorato alla Sanita, prima dell ordinaria domanda di contributo.



Titolo 4





Art. 11


Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per l impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente puo essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali. 




Art. 12


La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sara affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

La gestione di centri di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sara affidata mediante convenzione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale alla Sanita, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario.




Art. 13


In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potra essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dell ente beneficiario del contributo della Regione.


Art. 14

DISPOSIZIONE FINALE


La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli e sottoposta al previo parere di idoneita tecnica e sanitaria e di congruita degli organi tecnici della Regione, ai quali e affidata la vigilanza sui lavori e sulle attivita finanziarie a carico del fondo istituito con la presente legge.

L ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potra comunque superare l 80% della spesa effettivamente sostenuta. 




Art. 15

DISPOSIZIONE FINANZIARIA


Il fondo di cui all articolo 1 per l anno 1972 e di lire 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/ bis che si istituisce con la presente legge.

L importo di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di L. 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106 L. 4.230.000

Cap. 107 L. 1.000.000

Cap. 109 L. 200.000

Cap. 110 L. 500.000

Cap. 111 L. 1.000.000

Cap. 112 L. 1.000.000

Cap. 113 L. 13.600.000

Cap. 114 L. 14.200.000

Cap. 115 L. 14.725.000

Cap. 116 L. 6.500.000

Cap. 117 L. 6.010.000

Cap. 118 L. 2.485.000

Cap. 120 L 25.000.000

Cap. 121 L. 1.000.000

Cap. 122 L. 1.790.000

Cap. 123 L. 8.094.000

Cap. 125 L. 1.100.000

Cap. 126 L. 900.000

Cap. 127 L.198.300.000

Cap. 128 L. 12.500.000

Cap. 129 L. 1.000.000

Cap. 130 L . 55.000.000

Cap. 132 L. 2.000.000

Cap. 133 L. 3.000.000

Cap. 134 L. 7.100.000

Cap. 136 L. 1.500.000

Cap. 143 L. 14.100.000

Cap. 144 L.234.985.000

Cap. 146 L. 2.250.000

Cap. 147 L. 100.000

Cap. 148 L. 8.000.000

Cap. 151 L. 10.000.000

Cap. 152 L. 4.100.000

La Giunta regionale e autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per la attuazione del disposto del comma precedente.




Art. 16


La somma di L. 1.157.269.000 resta impegnata per le finalita di cui alla presente legge e potra essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.




Art. 17


La ripartizione del fondo tra i settori di intervento di cui all articolo 1 sara effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi.



Art. 18


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.


Art. 19


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.