Legge Regionale 25 agosto 1973, n. 22 Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
Art. 1E istituito nel bilancio della
Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:
a) lavori urgenti e
straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;
b) lavori di adeguamento degli
impianti dei servizi ospedalieri generali, economali, tecnici e
sanitari;
c) gestione e funzionamento del
servizio regionale di pronto soccorso;
d) impianto e funzionamento dei
centri di medicina sociale e del lavoro.
Titolo 1
Art. 2La Giunta Regionale e
autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori
di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le
condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi
ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell’articolo 34 della legge 12- 2- 1968, n.
132.
Art. 3Le domande di contributo,
firmate dal Presidente dell Ente, devono essere corredate di un computo metrico
estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare,
redatti a cura dell ufficio tecnico dell Ente o da tecnici liberi
professionisti.
Non potranno essere sussidiate
opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del
contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilita, constatata preventivamente
dall Assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da
parte della Giunta Regionale tramite l Assessorato alla
Sanita.
Art. 4Il provvedimento di concessione
del contributo stabilira il termine entro il quale i lavori devono essere
ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.
Per la liquidazione dell
importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il
certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all
Assessorato alla Sanita entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento
dei lavori.
Titolo 2
Art. 5La Giunta Regionale e
autorizzata a concedere contributi per l adeguamento tecnico degli impianti dei
servizi generali, economali, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall
articolo 2 e con le modalita stabilite nel Titolo I della presente
legge.
Art. 6Nei casi in cui le opere
per le quali e richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la
presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi
correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre
preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al
precedente articolo 3.
Art. 7In nessun caso potranno
essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di
degenza la quota per l ammortamento, il rinnovo e l ammodernamento delle
attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell articolo 32 della
legge 12- 2- 1968, n. 132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate
ai sensi dell articolo 33 della predetta legge o dell articolo 2, comma terzo,
della legge 8 maggio1971, n. 304.
Titolo 3
Art. 8Gli Ospedali che siano
amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi
dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero,
sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il
funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.
Art. 9La Giunta Regionale e
autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all articolo precedente,
sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature
inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali
dagli stessi dipendenti.
I contributi possono essere
concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto
dell articolo precedente.
Art. 10Ogni lavoro di ripristino
o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per
il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere
immediatamente comunicato all Assessorato alla Sanita, prima dell ordinaria
domanda di contributo.
Titolo 4
Art. 11Con delibera della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono
essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.
Le spese per l impianto, la
gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito
con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo
complessivo.
Con lo stesso procedimento
previsto dal comma precedente puo essere istituito un centro regionale di
diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e
sensoriali.
Art. 12La gestione dei centri di
medicina sociale e del lavoro sara affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri
su apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
La gestione di centri di
diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e
sensoriali sara affidata mediante convenzione della Giunta regionale, su
proposta dell Assessore regionale alla Sanita, ad un ente ospedaliero che
abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia,
ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico
sanitario.
Art. 13In sede di prima
applicazione della presente legge, il contributo della Regione potra essere
destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli
immobili, che devono essere messi a disposizione dell ente beneficiario del
contributo della Regione.
Art. 14DISPOSIZIONE
FINALE La concessione di contributi e
sussidi ai sensi dei precedenti articoli e sottoposta al previo parere di
idoneita tecnica e sanitaria e di congruita degli organi tecnici della
Regione, ai quali e affidata la vigilanza sui lavori e sulle attivita
finanziarie a carico del fondo istituito con la presente
legge.
L ammontare dei contributi
contemplati nella presente legge non potra comunque superare l 80% della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 15DISPOSIZIONE
FINANZIARIA Il fondo di cui all articolo 1
per l anno 1972 e di lire 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/ bis
che si istituisce con la presente legge.
L importo di L. 1.157.269.000
viene costituito mediante prelevamento della somma di L. 500 milioni dal
capitolo 308 del bilancio di previsione dell esercizio 1972 - fondo a
disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali
- e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli
seguenti e per le somme a fianco indicate:
Cap. 106 L.
4.230.000
Cap. 107 L.
1.000.000
Cap. 109 L.
200.000
Cap. 110 L.
500.000
Cap. 111 L.
1.000.000
Cap. 112 L.
1.000.000
Cap. 113 L.
13.600.000
Cap. 114 L.
14.200.000
Cap. 115 L.
14.725.000
Cap. 116 L.
6.500.000
Cap. 117 L.
6.010.000
Cap. 118 L.
2.485.000
Cap. 120 L
25.000.000
Cap. 121 L.
1.000.000
Cap. 122 L.
1.790.000
Cap. 123 L.
8.094.000
Cap. 125 L.
1.100.000
Cap. 126 L.
900.000
Cap. 127
L.198.300.000
Cap. 128 L.
12.500.000
Cap. 129 L.
1.000.000
Cap. 130 L .
55.000.000
Cap. 132 L.
2.000.000
Cap. 133 L.
3.000.000
Cap. 134 L.
7.100.000
Cap. 136 L.
1.500.000
Cap. 143 L.
14.100.000
Cap. 144
L.234.985.000
Cap. 146 L.
2.250.000
Cap. 147 L.
100.000
Cap. 148 L.
8.000.000
Cap. 151 L.
10.000.000
Cap. 152 L.
4.100.000
La Giunta regionale e
autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre
con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell esercizio finanziario
1972 della Regione le variazioni occorrenti per la attuazione del disposto del
comma precedente.
Art. 16La somma di L. 1.157.269.000
resta impegnata per le finalita di cui alla presente legge e potra essere
utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e1974.
Le leggi regionali di
approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi
provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la
presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei
centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale
per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e
sensoriali.
Art. 17La ripartizione del fondo
tra i settori di intervento di cui all articolo 1 sara effettuata dalla Giunta
Regionale in funzione delle esigenze annualmente
evidenziatesi.
Art. 18La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.
Art. 19La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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