Legge Regionale 25 agosto 1973, n. 22 Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.(1)
Art. 1(2) [È istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei
settori appresso indicati: a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento
di immobili degli Ospedali; b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri
generali, economali, tecnici e sanitari; c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso ; (3)
d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e
del lavoro].
TITOLO 1
Art. 2(4) [La Giunta regionale é autorizzata a concedere contributi sulla
spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti
ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non
consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non
possano essere finanziate al sensi dellart. 34 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132].
Art. 3(5) [Le domande di contributo, firmate dal Presidente dellEnte:
devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e
di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dellufficio tecnico
dellEnte o da tecnici liberi professionisti.
Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della
comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di
urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dallAssessorato regionale
competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta regionale
tramite lAssessorato alla sanità].
Art. 4(6) [Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il
termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni
ritenute necessarie.
Per la liquidazione dellimporto del contributo, il computo
metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di
decadenza, essere presentati allAssessorato alla sanità entro 90 giorni dalla
data fissata per il compimento dei lavori].
TITOLO 2
Art. 5(7) [La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per
ladeguamento tecnico degli impianti del servizi generali, economali, tecnici e
sanitari, nei casi previsti dallart. 2 e con le modalità stabilite nel titolo I
della presente legge].
Art. 6(8) [Nei casi in cui le opere per le quali é richiesto il contributi
a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed
attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno
essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in
sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3].
Art. 7(9) (10) [In nessun caso potranno essere
concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza
la quota per l ammortamento, il rinnovo e l ammodernamento delle attrezzature
ospedaliere, prevista dal quarto comma dell articolo 32 della legge 12- 2-
1968, n. 132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi
dell articolo 33 della predetta legge o dell articolo 2, comma terzo, della
legge 8 maggio1971, n. 304].
TITOLO 3
Art. 8(11) (12) [Gli Ospedali che siano
amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi
dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero,
sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il
funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso].
Art. 9(13) (14) [La Giunta Regionale e
autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all articolo precedente,
sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature
inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali
dagli stessi dipendenti.
I contributi possono essere
concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto
dell articolo precedente].
Art. 10(15) (16) [Ogni lavoro di ripristino o
riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il
quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere
immediatamente comunicato all Assessorato alla Sanita, prima dell ordinaria
domanda di contributo].
TITOLO 4
Art. 11(17) [Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione permanente consiliare, possono essere istituiti centri di medicina
sociale e del lavoro.
Le spese per limpianto, la gestione ed il funzionamento dei
centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge (18)
Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può
essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le
minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali].
Art. 12(19) [La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà
affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata
dalla Giunta regionale.
La gestione di centri di diagnostica regionale per le
insufficienze psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante della
Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale alla sanità, ad un ente
ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia,
neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul
piano tecnico sanitario].
Art. 13(20) [In sede di prima applicazione della presente legge, il
contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di
impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi
a disposizione dallente beneficiario del contributo della Regione].
Art. 14(21) DISPOSIZIONE
FINALE [La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti
articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di
congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali é affidata la vigilanza
sui lavori e sulle attività finanziarie a carico del fondo istituito con la
presente legge.
Lammontare dei contributi contemplati nella presente legge non
potrà comunque superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta].
Art. 15(22) DISPOSIZIONE
FINANZIARIA [Il fondo di cui allart. 1 per lanno 1972 è di L.
1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126-bis che si istituisce con la
presente legge.
Limporto di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante
prelevamento della somma di lire 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di
previsione dellesercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti
previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco
indicate:
Cap. 106 |
L. |
4.230.000 |
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Cap. 107 |
L. |
1.000.000 |
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Cap. 109 |
L. |
200.000 |
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Cap. 110 |
L. |
500.000 |
|
Cap. 111 |
L. |
1.000.000 |
|
Cap. 112 |
L. |
1.000.000 |
|
Cap. 113 |
L. |
13.600.000 |
|
Cap. 114 |
L. |
14.200.000 |
|
Cap. 115 |
L. |
14.725.000 |
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Cap. 116 |
L. |
6.500.000 |
|
Cap. 117 |
L. |
6.010.000 |
|
Cap. 118 |
L. |
2.485.000 |
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Cap. 120 |
L. |
25.000.000 |
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Cap. 121 |
L. |
1.000.000 |
|
Cap. 122 |
L. |
1.790.000 |
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Cap. 123 |
L. |
8.094.000 |
|
Cap. 125 |
L. |
1.100.000 |
|
Cap. 126 |
L. |
900.000 |
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Cap. 127 |
L. |
198.300.000 |
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Cap. 128 |
L. |
12.500.000 |
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Cap. 129 |
L. |
1.000.000 |
|
Cap. 130 |
L. |
55.000.000 |
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Cap. 132 |
L. |
2.000.000 |
|
Cap. 133 |
L. |
3.000.000 |
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Cap. 134 |
L. |
7.100.000 |
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Cap. 136 |
L. |
1.500.000 |
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Cap. 143 |
L. |
14.100.000 |
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Cap. 144 |
L. |
234.985.000 |
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Cap. 146 |
L. |
2.250.000 |
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Cap. 147 |
L. |
100.000 |
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Cap. 148 |
L. |
8.000.000 |
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Cap. 151 |
L. |
10.000.000 |
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Cap. 152 |
L. |
4.100.000 |
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La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge
regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre con propria
deliberazione nel bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1972 della
Regione le variazioni occorrenti per lattuazione del disposto del comma
precedente].
Art. 16(23) [La somma di L. 1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di
cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973
e 1974.
Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del
1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria
del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli
ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro
di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche,
fisiche e sensoriali].
Art. 17(24) [La ripartizione del fondo tra i
settori di intervento di cui all articolo 1 sara effettuata dalla Giunta
Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi]
Art. 18(25) [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della
Costituzione e 60 dello statuto].
Art. 19(26) [La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].
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