Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18 Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.
Parte I STRUTTURE DELL ORGANIZZAZIONE
Titolo I Ruolo del personale regionale
Art. 1(Ruolo
unico) Il personale
dipendente dalla Regione e compreso in un ruolo unico ed e inquadrato in fasce
funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.
Art. 2(Struttura
generale dell organizzazione) La struttura
dell organizzazione della Regione Puglia si articola in Settori e Uffici del
Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi della Giunta Regionale, Settori
e Uffici della Presidenza della Regione e Uffici del Comitato Regionale e delle
sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti Locali e Uffici Regionali
del contenzioso.
Titolo II Uffici del Consiglio regionale
Art. 3(Settori del
Consiglio Regionale) Il Consiglio Regionale e l Ufficio di
Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
si avvalgono dei seguenti settori organizzativi:
Segreteria del Consiglio articolata sugli
Uffici:
- Coordinamento e Segreterie delle
Commissioni Consiliari Permanenti;
- Ufficio Aula e
Resocontazione;
- Biblioteca e
documentazione;
- Amministrazione e
Contabilita.
Art. 4(Settore
Segreteria del Consiglio) La Segreteria del Consiglio regionale tratta
gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; il coordinatore della Segreteria del
Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di aula, l Ufficio
di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti,
nellespletamento dei rispettivi compiti.
Cura i rapporti con la Giunta regionale e con
il Commissario di Governo e tratta gli affari generali non attribuibili a
specifici Uffici del Consiglio.
Art. 5(Ufficio
Commissioni e Segreterie delle Commissioni) Ciascuna Commissione permanente costituita in
seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, si avvale della collaborazione di una Segreteria, il cui
responsabile cura altresì la redazione dei verbali delle adunanze della
Commissione stessa.
Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra
le varie Segreterie e ne assicura i rapporti con gli Organi
regionali.
Art. 6(Ufficio aula
e resocontazione) L Ufficio aula e resocontazione provvede a
predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio e ad inviare ai
Consiglieri regionali la necessaria documentazione.
Esso cura la redazione dei verbali delle
adunanze del Consiglio regionale e provvede altresì alla classificazione dei
progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle
leggi e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni.
Art. 7(Ufficio
biblioteca e documentazione) L Ufficio
biblioteca e documentazione provvede ad individuare, classificare e conservare
raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse discipline, nonche
ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari Organi
regionali.
Art. 8(Settore
Amministrazione e contabilita) Il Settore Amministrazione e contabilita
assolve ai seguenti compiti:
1) cura gli adempimenti relativi all
esercizio dell autonomia funzionale e contabile del
Consiglio;
2) provvede alla elaborazione dello stato di
previsione della spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle
indennita e alla contabilita del fondo di previdenza dei Consiglieri
regionali;
3) coordina:
- i servizi economali;
- gli affari amministrativi relativi al
personale assegnato al Consiglio regionale;
- i servizi ausiliari di copia, di custodia,
di attesa e di infermeria;
- i servizi di archivio, protocollo e mezzi
tecnici.
Art. 9(Segreterie
particolari del Presidente e dei vice - Presidenti) Il Presidente del Consiglio ed i vice
Presidenti si avvalgono di segreterie particolari per la cura degli affari e
della corrispondenza dei titolari degli Uffici.
L incarico di segretario particolare e
conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell
ambito regionale, mediante l istituto del comando, disposto dalla
amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale e su
indicazione del Presidente del Consiglio o dei Vice
Presidenti.
Tale incarico cessa con la cessazione dalla
carica del Presidente e dei Vice Presidenti.
Le unita costituenti le segreterie
particolari del Presidente del Consiglio Regionale e dei Vice Presidenti non
possono superare il numero di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio,
oltre il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente,
oltre il segretario particolare.
Art. 10(Numero e
qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio) Il numero e
le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale sono riportati
nell allegata tabella A/ 1.
Titolo III Uffici della Giunta regionale
Art. 11(Settori
della Giunta regionale) La Giunta Regionale, per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti
settori:
- Segreteria della
Giunta
- Legale e contenzioso.
Art. 12(Settore
Segreteria della Giunta) La Segreteria della Giunta assolve alle
seguenti incombenze:
a) tratta i provvedimenti relativi alla
convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la
necessaria documentazione;
b) provvede al successivo inoltro degli atti
approvati dalla Giunta alla Segreteria del Consiglio Regionale, se di competenza
di
quest
ultimo;
c) predispone gli atti relativi alla
esecuzione delle deliberazioni della Giunta per l attivita di competenza della
stessa;
d) provvede altresì all inoltro alla
Commissione di Controllo degli atti di
competenza della Giunta sottoposti al controllo, ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) cura la raccolta ufficiale degli atti
della Giunta, nonche il servizio di protocollo e di archivio della Giunta
medesima.
Il Segretario della Giunta Regionale coordina
l attivita del personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di
segretario della Giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi
verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle
funzioni affidategli.
Art. 13(Settore
legale e contenzioso) Il Settore legale e contenzioso svolge compiti
di consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell interesse
della Regione.
Al Settore, inoltre, compete la difesa degli
interessi della Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi
giurisdizionali.
Il responsabile del Settore deve essere in
possesso del titolo di avvocato iscritto nell albo dei patrocinati in
Cassazione.
Art. 14(Settore per
i rapporti con gli Enti locali) Compete al Settore per i rapporti con gli Enti
locali la trattazione degli affari inerenti le competenze regionali in materia
di circoscrizioni comunali, nonche di polizia locale, urbana e
rurale.
Compete altresì il collegamento tra le
diverse attivita della Giunta regionale e l Amministrazione locale sub -
regionale con particolare riferimento ai controlli regionali, agli Enti locali e
alla assistenza tecnica a favore di questi ultimi.
Art. 15(Settori per
l attivita di gestione) Per l attivita di gestione sono costituiti i
seguenti Settori:
1) Ragioneria;
2) Finanze, demanio e
patrimonio;
3) Personale, organizzazione e
metodi;
4) Provveditorato ed economato, appalti e
contratti.
Art. 16(Settore
Ragioneria) Compete al Settore ragioneria, nel quadro
della pianificazione delle attivita regionali, la formulazione dei bilanci
preventivi, dei preventivi di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle
contabilita regionali, la razionalizzazione delle procedure contabili, le
variazioni al bilancio annuale di previsione, i pareri su provvedimenti
amministrativi e legislativi aventi effetti finanziari.
Spetta pure al Settore ragioneria il
controllo sui preventivi delle spese degli Enti locali relative allo esercizio
delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro
uffici, la assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure
contabili e di analisi dei costi.
Art. 17(Settore
finanze, demanio e patrimonio) Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e
gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici incaricati dell
accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali e
delle relative penalita.
Il Settore cura i rapporti con l
Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale
al gettito dei tributi erTimes New
Romani.
Compete, infine, al Settore la trattazione
degli affari inerenti l amministrazione e la gestione del demanio e del
patrimonio regionale.
Art. 18(Settore
personale, organizzazione e metodi) Compete al Settore la gestione del personale
regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e delle
tecniche relative alla messa a punto di procedure e criteri di selezione,
valutazione e formazione del personale stesso.
Compete altresì l effettuazione di studi e
progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al
trattamento del personale, nonche all elaborazione delle soluzioni
organizzative da proporre agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese
all adeguamento della legislazione in materia di organizzazione di
uffici.
Art. 19(Settore
provveditorato, economato, appalti e contratti) Compete al Settore la trattazione degli affari
inerenti l approvvigionamento dei beni mobili necessari all attivita
regionale, la loro conservazione e il loro razionale impiego, nonche la
gestione delle casse e dei servizi economali.
Il Settore cura altresì le procedure
attinenti agli appalti ed ai contratti della Regione.
Art. 20(Settori
della Presidenza) Il Presidente della Regione, per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti
Settori:
1) Gabinetto e Segreteria particolare del
Presidente;
2) Segreteria della
Presidenza.
Art. 21(Gabinetto e
segreteria particolare del Presidente) Il Gabinetto del Presidente della Regione cura
gli affari relativi all attivita istituzionale del Presidente nonche
predispone gli atti relativi:
a) alla rappresentanza della
Regione;
b) alle funzioni delegate dallo Stato alla
Regione;
c) alla promulgazione delle leggi e dei
regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del
Presidente;
d) agli affari del
cerimoniale;
e) alle pubbliche
relazioni.
La Segreteria particolare cura la
corrispondenza del titolare dell Ufficio.
L incarico di capo di gabinetto e conferito
a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale e
cessa con la cessazione dalla carica
del Presidente.
Il Segretario Particolare e scelto con i
criteri fissati nel precedente articolo 9 e su indicazione del Presidente della
Regione.
Le unita costituenti la segreteria
particolare del Presidente della Regione non possono comunque superare il numero
di 5, oltre il segretario
Particolare.
Art. 22(Segreteria
della Presidenza) La Segreteria
della Presidenza coadiuva il Presidente nella funzione di direzione e di
coordinamento dell attivita amministrativa e di sovrintendenza agli uffici e
ai servizi regionali.
Art. 23(Segreterie
particolari del Vice Presidente e degli Assessori) Il vice Presidente e gli Assessori regionali
si avvalgono di segreterie particolari il cui personale e compreso nell
allegata tabella A per gli affari di carattere riservato conseguenti alle
funzioni dell assessorato.
Il Segretario particolare deve essere scelto
con i criteri fissati nel precedente articolo 9 e su indicazione del Vice
Presidente o degli Assessori.
Le unita costituenti le segreterie
particolari del Vice Presidente e degli Assessori non possono superare il numero
di 3 per la segreteria del Vice Presidente, oltre il segretario e 3 per le
segreterie degli Assessori, oltre il segretario particolare.
Art. 24(Numero e
qualifiche del personale degli Uffici della Giunta, dell attivita di gestione,
degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e
degli Assessori) Il
numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della Giunta, dell
attivita di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della
Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi nell allegata
tabella A.
Art. 25(Ufficio del
programma e bilancio) E istituito l ufficio << programma e
bilancio >> con i seguenti compiti:
- attivita di ricerca, di studio e di
sperimentazione;
- di
predisposizione del progetto di programma generale di sviluppo della
Regione;
- di elaborazione degli elementi di verifica
dei piani predisposti dai singoli settori;
- di verifica della rispondenza degli
indirizzi programmatici agli obiettivi fissati.
L ufficio e retto da un coordinatore
nominato dalla Giunta Regionale mediante incarico a tempo determinato ad un
funzionario della Regione ovvero mediante incarico professionale ad un esperto
altamente qualificato.
L attivita dell Ufficio si articola nei
seguenti dipartimenti, costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno
indicati:
1) Territorio
Ecologia - Urbanistica - Lavori Pubblici -
Trasporti;
2) Attivita Produttiva
Agricoltura e foresta, caccia e pesca - industria
(industria estrattiva, acque minerali) - commercio (fiere e mercati) -
artigianato - turismo e industria alberghiera;
3) Attivita sociali
Assistenza sanitaria e ospedaliera - Assistenza sociale -
Assistenza scolastica - Istruzione artigiana - Istruzione professionale - musei
- biblioteche e attivita culturali - gioventu e sport - tempo libero e
spettacolo - cooperazione e lavoro.
Art. 26(Procedure
della programmazione) Apposita
legge regionale stabilira i compiti e le procedure della
programmazione.
Art. 27(Numero e
qualifiche del personale dellUfficio
Programma e Bilancio) Il personale
assegnato all Ufficio << programma e bilancio >> e compreso nell
allegata tabella A.
Art. 28(Disposizione
transitoria per l esercizio delle funzioni
amministrative) Le funzioni amministrative trasferite dallo
Stato sono esercitate dalla Regione a mezzo d Uffici così come costituiti all
atto di trasferimento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun
assessorato, i quali vengono considerati uffici operativi a se stanti, sino a
quando il loro ordinamento non sara ristrutturato o diversamente disciplinato
con apposite leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni amministrative
regionali agli Enti Locali, in armonia con l art. 19, 2° comma dello
Statuto.
Tali leggi sono da emanarsi entro un anno
dall entrata in vigore della presente legge.
Art. 29(Numero e
qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti
parastatali) Il numero e
le rispettive qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti
parastatali di cui all art. 28 risultano compresi nellallegata tabella A.
Art. 30(Settori
comuni agli organi regionali) Gli organi della Regione per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali si avvalgono dei seguenti settori
comuni:
- Legislativo
- Stampa
Art. 31(Settore
legislativo) Il Settore Legislativo ha il compito di
collaborare nello svolgimento dell attivita di elaborazione dei disegni di
legge; cura lo studio, la redazione, la
revisione ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge e di
regolamenti; collabora con il Consiglio e le Commissioni permanenti nello
svolgimento dell attivita legislativa, regolamentare e amministrativa di
carattere generale; cura il
coordinamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari; fornisce pareri in materia legislativa.
Il settore legislativo si articola in:
- Ufficio legislativo del
Consiglio;
- Ufficio legislativo della
Giunta.
Il coordinatore del settore e assegnato al
Consiglio Regionale.
Art. 32(Settore
Stampa) Il settore stampa cura i rapporti esterni di
informazione e divulgazione inerenti all attivita degli organi
regionali.
Il settore inoltre ha i seguenti compiti:
a) curare la redazione e la diffusione ai
vari organi regionali di pubblicazioni periodiche;
b) rendere disponibili ai consiglieri e a
tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi
richiesti;
c) curare lo scambio delle informazioni con
le altre Regioni, con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti
pubblici
o
istituti di studio.
Il settore stampa si articola
in:
- Ufficio Stampa del
Consiglio
- Ufficio Stampa della
Giunta
Il responsabile del settore deve essere
iscritto all ordine dei giornalisti come professionista o
pubblicista.
Il Presidente della Giunta e del Consiglio
possono nominare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del
vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti
all ordine dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963 n. 69, come
professionista o pubblicista da almeno tre anni.
Art. 33(Numero e
qualifiche del personale addetto ai Settori comuni) Il numero e
le rispettive qualifiche del personale addetto all Ufficio Legislativo ed all
Ufficio Stampa del Consiglio sono
compresi nellallegata tabella A/ 1;
il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all Ufficio
Legislativo ed all Ufficio Stampa della Giunta sono compresi nell allegata
tabella A.
Parte II Uffici degli Organi di controllo sugli atti
degli Enti locali ed Uffici regionali del contenzioso
Titolo IV Uffici degli Organi di controllo sugli atti
degli Enti locali ed Uffici regionali del contenzioso
Art. 34(Organi di
controllo) Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti
locali della Regione Puglia si articolano nei seguenti
Uffici:
a) Comitato regionale di
controllo;
b) Sezioni decentrate di
controllo.
Art. 35(Personale
addetto agli Uffici degli Organi di controllo) Il personale
addetto agli Uffici del Comitato regionale ed agli Uffici delle Sezioni
decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali e compreso nell allegata
tabella A.
Art. 36(Uffici del
contenzioso) Ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973,
n. 8, che ne definisce i compiti e le attribuzioni, sono istituiti i seguenti
Uffici del contenzioso:
a) Ufficio regionale del contenzioso di
Bari;
b) Ufficio regionale del contenzioso di
Brindisi;
c) Ufficio regionale del contenzioso di
Foggia;
d) Ufficio regionale del contenzioso di
Lecce;
e) Ufficio regionale del contenzioso di
Taranto.
Art. 37(Numero e
qualifiche del personale addetto agli Uffici del
contenzioso) Il numero e
le qualifiche del personale assegnato agli Uffici regionali del contenzioso sono
compresi nella allegata tabella A.
Titolo V Principi dell ordinamento amministrativo
Art. 38(Gruppi di
lavoro) Il lavoro dei dipendenti regionali e
organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione
professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso e
svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli uffici della Regione
sia quello fra gli stessi e le strutture esterne e la intera comunita
regionale.
La Regione promuove inoltre la formazione, l
aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione
scientifica e culturale.
Al fine di attuare e valorizzare il momento
collegiale previsto dal 1° comma, si costituiscono, per periodi determinati,
gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari
livelli.
Art. 39(Attribuzioni
del coordinatore di settore) Il coordinatore di settore provvede sulle
materie a lui attribuite dai competenti organi della
Regione.
Attua gli indirizzi dell organo politico
regionale nello svolgimento dell azione legislativa e amministrativa,
proponendo l adozione dei relativi provvedimenti.
Elabora gli atti inerenti la gestione
ordinaria del settore e quelli di esecuzione delle scelte dell Ente, svolgendo
mansioni di natura tecnico - giuridica ed economica che presuppongano requisiti
di particolare e riconosciuta competenza.
Predispone, sulla base delle indicazioni
degli organi regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e
pluriennali
dell
attivita dell amministrazione regionale.
Cura l attuazione dei programmi di
competenza del settore, sotto la direttiva dell organo politico responsabile
del settore stesso, sia in ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.
Promuove e coordina l attivita degli Uffici
costituenti il settore favorendo i gruppi di lavoro.
Art. 40(Attribuzioni
del coordinatore di ufficio) Il coordinatore di ufficio coordina, in applicazione delle direttive
impartite dai competenti organi regionali, l attivita di una unita operativa
di livello e dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro dell azione
svolta dal coordinatore del settore stesso.
Favorendo i gruppi di lavoro segue l
effettuazione dei compiti affidati all ufficio nonche i tempi di
realizzazione.
Attende all impostazione del lavoro con
metodi e procedure piu razionali per il miglior funzionamento dell
ufficio.
E responsabile, nell ambito della sfera di
sua competenza, dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi
o di regolamenti e del conseguente risultato.
Art. 41(Fasce
funzionali) Il personale della Regione e ripartito in 7
fasce funzionali di mansioni:
7a Fascia funzionale: diploma di
laurea
6a Fascia funzionale: diploma di
laurea
5a Fascia funzionale: diploma di scuola media
superiore
4a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo
3a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo
2a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo
1a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo
Per
scuola d obbligo si intende quella dell epoca in cui il dipendente ha concluso
il corso degli studi.
Art. 42(Attribuzioni
del personale della 7a fascia funzionale) Il personale della 7a fascia funzionale
svolge attivita prevalente di studio e di ricerca, indirizza l organizzazione
e l attuazione dei compiti degli addetti ai servizi secondo programmi di lavoro
elaborati con il coordinatore di ufficio o di settore.
Ove gli sia attribuita dal coordinatore la
cura di una specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito
indirizza la attivita del personale assegnato e formula proposte circa la
organizzazione e i programmi di lavoro.
Partecipa a commissioni e comitati di studio
nell interesse dell Ente Regione.
Art. 43(Attribuzioni
del personale della 6a fascia funzionale) Il personale della 6a fascia funzionale cura
l istruttoria amministrativa tecnica o contabile con la conseguente definizione
degli affari di particolare rilevanza che richiedano attivita di elaborazione,
progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti
relativi.
Collabora con il personale della fascia
funzionale superiore alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando
proposte circa i criteri operativi da adottare.
Partecipa a commissioni e comitati di studio
nell interesse dell Ente Regione.
Art. 44(Attribuzioni
del personale della 5a fascia funzionale) Il personale della 5a fascia funzionale e
addetto a mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica e
amministrativa.
Disimpegna mansioni che attengano ad
adempimenti istruttori collegati a compiti di studio, ricerca e
progettazione.
Puo partecipare a Commissioni e comitati di
studio nell interesse dell Ente Regione.
Nella 5a fascia funzionale sono collocati gli
stenografi forniti di diploma di Scuola Media Superiore.
Art. 45(Attribuzioni
del personale della 4a fascia funzionale) Il personale
della 4a fascia funzionale disimpegna mansioni di archivio, protocollo,
registrazione, stenografia e copia, nonche di collaborazione in compiti di
natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche
macchine.
Art. 46(Attribuzioni
del personale della 3a fascia funzionale) Il personale della 3a fascia funzionale
svolge mansioni di operatore di macchine meccanografiche, di conduttore di
automobili, di centralinista telefonico.
Tali mansioni richiedono specifica
qualificazione professionale.
Art. 47(Attribuzioni
del personale della 2a fascia funzionale) Il personale della 2a fascia funzionale
attende principalmente ai servizi di aula, anticamera, corridoio, custodia e
sorveglianza e
alle
operazioni di scambio di carteggio e fascicoli tra uffici.
Tali mansioni non richiedono particolare
qualificazione professionale.
Art. 48(Attribuzioni
del personale della 1a fascia funzionale) Il personale
della 1a fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente
manuale.
Parte III Stato giuridico del personale regionale
Titolo VI Stato giuridico del personale regionale
Art. 49(Nomina dei
coordinatori) La Giunta regionale provvede, sentito il
Consiglio del Personale e su designazione
dellUfficio di Presidenza del Consiglio, per i coordinatori da assegnare
al Consiglio Regionale, a conferire l incarico di coordinatore sia dei settori
che degli Uffici, tenendo presenti l anzianita di servizio del dipendente, i
titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti.
Nel caso che il provvedimento della Giunta
non concordi con il parere espresso dal Consiglio del Personale il provvedimento
va motivato.
I coordinatori di settore e di ufficio sono
scelti tra il personale della 7a fascia funzionale che abbiano frequentato con
esito positivo un corso di formazione che la amministrazione organizzera ogni
biennio secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione
della presente legge.
Al corso di formazione di cui al precedente
comma e ammesso il personale della settima fascia funzionale che abbia compiuto
5 anni di servizio senza demerito.
Il rapporto complessivo dei coordinatori di
settore e di ufficio e quello del personale dipendente della Regione non puo
superare il 7% e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di
servizio.
L incarico di coordinatore e conferito per
la durata di 5 anni.
La revoca dei coordinatori e disposta dalla
Giunta Regionale, inteso il Consiglio del Personale, e su proposta dell Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al
Consiglio Regionale, con provvedimento motivato.
Nel periodo di durata dell incarico, al
coordinatore di ufficio va liquidata l indennita mensile (per 12 mesi) non
pensionabile di L. 720.000 annue lorde.
Al coordinatore di settore, per la durata
dell incarico, va liquidata una indennita mensile (per 12 mesi) non
pensionabile pari a lire 1.200.000 annue lorde.
I coordinatori di ufficio e di settore, ove
particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le
prestazioni giornaliere di lavoro oltre l orario stabilito ai sensi dell art.
56 della presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro
straordinario fino a 24 ore mensili.
Le eventuali eccedenze saranno liquidate ma
nel limite massimo di 48 ore mensili.
Art. 50(Accesso alle
fasce funzionali) Il
personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, e assunto nei singoli
livelli retributivi e funzionali mediante pubblici concorsi per titoli ed esami
banditi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della
Giunta.
Il regolamento di esecuzione determinera il
programma di esame.
Nelle more dell emanazione del regolamento
di esecuzione, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme
vigenti
per i
concorsi di accesso agli impieghi
nellamministrazione dello Stato.
I titoli di studio per l accesso ai livelli
retributivi e funzionali sono così stabiliti: diploma di laurea per il 7° ed il 6°; diploma di
scuola
media superiore per il 5°; attestato di
adempimento all obbligo scolastico per il 4°, 3°, 2° e
1°.
Il 20% dei posti messi a concorso con
arrotondamento alla unita superiore e riservato agli impiegati della Regione
che siano provvisti del titolo di studio prescritto ed abbiano almeno 4 anni di
anzianita di servizio senza demerito nel livello retributivo e funzionale
immediatamente inferiore, nonche ai dipendenti che abbiano il titolo di studio
richiesto per il livello immediatamente inferiore purche abbiano 10 anni di
anzianita in detto livello.
Nei bandi di concorso devono essere applicate
le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla
vigente legislazione statale.
La riserva non opera nel caso venga messo a
concorso un unico posto.
Le nomine vengono conferite con decreto del
Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell
emanazione
del
decreto stesso e secondo l ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla
commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta
Regionale.
Per gli impiegati della Regione l
attribuzione del nuovo livello agli effetti giuridici ed economici decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale e conseguito.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi
pubblici sono nominate dalla Giunta regionale per i posti del 6° livello e sono
composte:
a) dal Presidente della Giunta Regionale o
dall assessore al Personale che la presiede;
b) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
regionali;
c) da un professore universitario di ruolo
docente nelle materie su cui vertono le prove d esame.
Funge da segretario un dipendente
appartenente alla sesta fascia funzionale.
Per i concorsi a posti del 5° livello la
Commissione e composta da membri di cui alle lettere a), b) e da un professore
di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie
sulle quali vertono le prove di esame.
Per i concorsi a posti del 4° e 3° livello,
la Commissione e composta dai membri di cui alle lettere a), b) e da un
insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico - pratico
a seconda delle materie oggetto di esame.
La Commissione per l assunzione ai posti
della 1° e 2° fascia funzionale e composta dai membri di cui alle precedenti
lettere a) e b) e da tre consiglieri regionali, uno dei quali scelto tra le
minoranze, eletti dal Consiglio Regionale.
A parita di merito, nella valutazione
comparativa dei candidati, la Commissione dovra tener conto del carico
familiare, dello
stato
di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento,
nonche dello stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.
I concorsi devono essere espletati entro un
anno dalla data del bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere
effettuate entro sessanta giorni dalla data di espletamento.
La graduatoria dei concorsi e approvata
dalla Giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.
La Giunta regionale non puo sindacare l
operato delle Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di
procedure.
La graduatoria e pubblicata, dopo l
approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione o in apposito Supplemento
di esso ed ha carattere definitivo.
Da tale data decorrono per tutti gli
interessati i termini per eventuali impugnative.
Art. 51(Mansioni) Il dipendente deve essere adibito alle
mansioni per le quali e stato assunto.
Al dipendente possono essere attribuite
temporaneamente, per ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da
quelle precedentemente svolte, purche corrispondenti alla fascia di
appartenenza. A cio provvede la Giunta
dopo aver ascoltato l interessato.
Art. 52(Doveri dell
impiegato) Nei confronti dell amministrazione regionale
l impiegato e tenuto a prestare la propria opera per tutto l orario stabilito
e deve
esprimere nell assolvimento delle proprie mansioni spirito
di iniziativa, capacita decisionale, autocontrollo.
Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal
regolamento del Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l
impiegato non puo fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e
comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi
natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio,
quando possa derivarne danno per l Amministrazione o per i terzi.
L impiegato regionale non puo esercitare
alcun commercio, industria o professione ne assumere incarichi alle dipendenze
di privati o enti pubblici.
L impiegato che si trovi nelle situazioni
previste dal comma precedente e dichiarato decaduto, se la situazione di
incompatibilita non cessa nel termine indicato in apposita
diffida.
Sono fatte salve comunque le sanzioni
disciplinari.
Art. 53 La nomina in prova dell impiegato regionale
e disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta
Regionale.
L accettazione della nomina avviene con
dichiarazione scritta dell interessato, entro 30 giorni dalla relativa
nomina.
L assunzione del servizio entro lo stesso
termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale
ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione di
accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza
giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si
intende rinunciatario.
Il rapporto di impiego decorre agli effetti
giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo
servizio. La nomina in prova dell impiegato regionale
e disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta
Regionale.
L accettazione della nomina avviene con
dichiarazione scritta dell interessato, entro 30 giorni dalla relativa
nomina.
L assunzione del servizio entro lo stesso
termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale
ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione di
accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza
giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si
intende rinunciatario.
Il rapporto di impiego decorre agli effetti
giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo
servizio.
Art. 54(Periodo di
prova) La durata del periodo di prova e di un anno
dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto
del Presidente della Regione su delibera della Giunta Regionale e su conforme
parere del Consiglio del Personale, ove non fossero ancora sufficienti gli
elementi di giudizio.
Entro un mese dalla scadenza del termine del
periodo di prova, il Presidente della Regione, su delibera motivata della
Giunta,
puo
disporre la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del Consiglio
del Personale.
La nomina si intende definitiva qualora sia
decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento
sia
stato
adottato.
Per gli impiegati provenienti da diversa
fascia funzionale dell amministrazione regionale il periodo di prova e ridotto
a 6 mesi.
Art. 55(Promessa
solenne di giuramento) Il dipendente, all atto dell assunzione in
prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in
presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:
<< Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai
doveri del mio stato nell interesse della collettivita e del pubblico bene
>>.
Il dipendente, all atto del conseguimento
della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo
delegato giuramento in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:
<< Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai
doveri del mio stato nell interesse della collettivita, dell amministrazione
regionale e del pubblico bene >>.
Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed
il giuramento comporta la decadenza dall impiego.
Art. 56(Orario di
servizio) L orario di servizio e di 36 ore
settimanali.
La distribuzione giornaliera dell orario
settimanale viene stabilita con delibera della Giunta o dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio, rispettivamente per il personale dell amministrazione
regionale e del Consiglio. Tali delibere
saranno adottate sentiti i rappresentanti del personale.
L impiegato ha diritto ad un giorno di
riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la
domenica.
E altresì libero dal servizio negli altri
giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949 n. 260 e
successive modificazioni.
L impiegato chiamato a prestare servizio in
giornate di riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un
giorno di riposo per recupero.
L impiegato, per esigenze di servizio, e
tenuto a prestare la propria opera anche oltre l orario di obbligo con diritto
al compenso per lavoro straordinario.
Art. 57(Diritti
sindacali) Il diritto di assemblea, di trasferimento di
rappresentanti sindacali, i permessi per attivita sindacali, il diritto di
affissione, l uso dei locali per attivita sindacali, la raccolta dei
contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto
compatibili con le norme vigenti in materia di impiego
statale.
Art. 58(Contrattazione) Le norme della presente legge relative allo
stato giuridico ed economico, all assistenza e quiescenza del personale
regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di
applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La contrattazione non viene comunque
effettuata nell anno precedente le elezioni regionali.
Art. 59(Impiegati
studenti) I dipendenti
regionali, che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell art. 10
della legge 20 maggio 1970 n. 300, esauriti i congedi straordinari di cui allo
art. 61 possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in
orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario.
Art. 60(Congedo
ordinario retribuito per ferie)
Art. 61(Congedo
straordinario) Il dipendente regionale ha diritto a congedi
straordinari retribuiti per intero per il primo mese e per i 4/ 5 per il mese
successivo nei seguenti casi:
a) per contrarre matrimonio, nella misura di
15 giorni;
b) per richiamo alle armi, purche non a
richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il
dipendente e collocato in aspettativa;
c) per la partecipazione a concorsi, per il
tempo strettamente necessario;
d) per attendere, ove il lavoratore risulti
mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di
invalidita,
nei
termini e con le modalita previste dalle vigenti leggi;
e) per gravi motivi.
Il congedo straordinario retribuito viene
concesso con delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore al
Personale, previo parere dell Ufficio di Presidenza, per il personale del
Consiglio, su presentazione di domanda motivata da parte dell
interessato.
Art. 62(Assenze) In caso di malattia o di altro grave
impedimento alle prestazioni del servizio, il dipendente deve dare immediata
comunicazione
con
qualsiasi idoneo mezzo all Amministrazione regionale, indicando il proprio
recapito.
Qualora l assenza dovuta a malattia si
protragga per oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all
Amministrazione
regionale certificato rilasciato dal medico curante
attestante la durata prevedibile della malattia.
Il Presidente della Giunta, tramite i
competenti uffici, puo disporre accertamenti per il controllo della malattia
denunciata attraverso i servizi ispettivi dell istituto assistenziale
competente.
Qualora l esistenza o l entita della
malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non
abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l assenza e
considerata ingiustificata agli effetti retributivi e
disciplinari.
Dalla data del provvedimento con cui l
assenza viene considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali
impugnative da parte degli interessati.
Art. 63(Aspettativa) Oltre che nei casi previsti dalle
disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente puo
essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle
esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in
un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia
assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria
preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea
certificazione circa la avvenuta frequenza.
La durata di piu periodi di aspettativa per
infermita, per motivi di famiglia o per motivi di studio, non puo superare
complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio. La aspettativa di cui ai commi precedenti e
concessa dalla Giunta regionale, su parere dell Ufficio di Presidenza, per il
personale del Consiglio.
Art. 64(Comando
presso altre Amministrazioni) Il dipendente puo essere comandato dalla
Giunta a prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio
regionale.
Il comando e disposto, sentito il
dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l espletamento di
attivita delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno.
Nel caso in cui il comando debba protrarsi
per un periodo superiore e richiesto l assenso del dipendente.
Per il comando del personale assegnato agli
Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di
controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, e richiesto il parere
obbligatorio dell Ufficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del
competente Assessore.
Per il comando disposto presso Enti pubblici
aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui e assegnato il
dipendente, spetta al dipendente stesso l indennita di missione stabilita all
art. 80 della presente legge.
Art. 65(Permessi) L impiegato regionale, per esigenze personali
o familiari, puo assentarsi dal servizio per una parte dell orario
giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell Ufficio.
Il permesso da 1 a 5 giorni e accordato
dall Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate
esigenze personali e familiari. Tali
permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un
anno.
Art. 66(Residenza) Il personale
risiede nella localita ove ha sede lo Ufficio;
tuttavia puo scegliere la propria residenza in altra localita purche
cio sia ritenuto dall Amministrazione conciliabile con il normale adempimento
dei lavori di ufficio.
Art. 67(Corsi di
perfezionamento e di aggiornamento) La Regione promuove direttamente o in
collaborazione con la Universita e gli Istituti specializzati lo svolgimento di
corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione del
personale.
L istituzione, l organizzazione e le
convenzioni con le Universita e con gli Istituti di cui al comma precedente
sono approvate con deliberazione della Giunta.
L esito favorevole degli esami dei corsi
costituisce titolo di merito.
Art. 68(Fascicolo
personale) Tutti gli atti che riguardano il dipendente
sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice
allegato.
Il dipendente ha diritto di prendere visione
del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia,
anche dopo la cessazione dal servizio;
egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che
potrebbero essergli di pregiudizio.
Le sue dichiarazioni sono inserite nel
fascicolo.
L Amministrazione non puo tener conto di
atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell indice.
Art. 69(Trasferimenti di personale) I trasferimenti di personale all interno dei
settori e degli uffici e nell ambito della stessa sede di servizio sono
disposti dall Assessore al personale previa intesa con gli Assessori preposti
ai singoli settori o con l Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della
rispettiva competenza e sentito il Consiglio del Personale.
I trasferimenti che comportano spostamento
dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta Regionale.
I trasferimenti di cui al comma precedente
sono deliberati o su domanda dell interessato ove non ostino esigenze di
servizio o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente
ed il Consiglio del Personale.
In quest ultimo caso, qualora il dipendente
esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente
motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la
adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio
prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi
figli.
Al dipendente trasferito competono le
indennita previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla
data del trasferimento.
Titolo VII Organi collegiali per il funzionamento degli Uffici Regionali
Art. 70(Consiglio
del Personale) Il Consiglio del Personale, presieduto
dallAssessore al personale, e composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio
Regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti
designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. I componenti designati dalle organizzazioni
sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che ne
effettuano la nomina.
Il Consiglio e nominato con provvedimento
del Presidente dalla Giunta all inizio di ciascuna legislatura.
Il Consiglio del Personale esprime pareri e
formula proposte sull impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di
lavoro.
Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti
gli altri casi previsti dalla presente legge.
Esercita altresì le competenze attribuite ai
Consigli di amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello
Stato,
in
quanto applicabili.
Alle riunioni in cui vengono esaminate le
proposte della Giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore
di settore o di ufficio non possono
partecipare i membri del Consiglio del Personale direttamente
interessati.
I componenti del Consiglio del Personale non
possono far parte contemporaneamente della Commissione di
disciplina.
Titolo VIII Sanzioni disciplinari
Art. 71(Sanzioni
disciplinari) L impiegato che viola i suoi doveri e
soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1 - la nota di demerito
2 - la riduzione dello
stipendio
3 - la sospensione dalla
qualifica
4 - la destituzione
Art. 72(Nota di
demerito) La nota di
demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione
di biasimo scritta e motivata.
Art. 73(Riduzione
dello stipendio) La riduzione dello stipendio inflitta per grave
negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell
esercizio delle loro funzioni, non puo superare il quinto dello stipendio ne
avere durata superiore a sei mesi.
Art. 74(Sospensione
dalla qualifica) La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero
motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di
ufficio, consiste nell allontanamento dal servizio con la privazione dello
stipendio da 1 a 6 mesi.
Al dipendente sospeso e concesso un assegno
alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio oltre gli assegni
per carichi di famiglia.
Art. 75(Destituzione) La
destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai
precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio
della Regione, di altri Enti Pubblici e privati o di privati come conseguenza di
giudicato penale che abbia accertato l esistenza di un delitto contro la
pubblica amministrazione.
Art. 76(Sospensione) In presenza
di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la
conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente puo essere sospeso dall
impiego fino all esito del giudizio penale.
Art. 77(Commissione
di disciplina) E istituita la Commissione di disciplina
composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti
il diritto amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di
presidente, eletti dal Consiglio Regionale, da un dipendente designato dal
Consiglio del personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli
inquisiti. Funge da segretario un
funzionario dell ufficio personale.
La Commissione svolge i compiti attribuiti
alla Commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili
dello Stato.
Per quanto concerne il procedimento
disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel DPR 10/ 1/ 57, n. 3,
intendendosi sostituita al Ministro la Giunta Regionale ed al capo del personale
l Assessore al Personale.
La Commissione e nominata con deliberazione
della Giunta Regionale e dura in carica un biennio.
Titolo IX Trattamento Economico
Art. 78(Trattamento
economico) Ai dipendenti della Regione Puglia compete il
trattamento economico iniziale indicato nell allegata tabella B) che fa parte
integrante della presente legge.
Gli stessi conseguono dopo due anni di
servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell
allegata tabella B).
Il dipendente
usufruisce:
a) di tre classi di stipendio ciascuna di
importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile
rispettivamente al 5°, 9° e 15° anno di servizio;
b) di aumenti periodici biennali non
riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al
2,50%.
Il primo scatto viene riassorbito dal
trattamento economico attribuito al secondo anno.
Le classi di stipendio e gli aumenti
periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al
secondo comma.
Il trattamento economico di cui al presente
articolo assorbe qualsiasi altro compenso percepito nell ente di provenienza
fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e indennita di
missione.
E vietato ai dipendenti regionali di
percepire altre indennita, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi
e per prestazioni connesse alla loro carica nell interesse della
Amministrazione Regionale o di altri enti, associazioni, aziende e privati salvo
che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i
dipendenti.
L importo delle indennita, gettoni o
compensi di cui al comma precedente e versato dall Ente, Associazione, azienda
e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto
entrate alla Tesoreria Regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del
Consiglio del Personale.
Gli aumenti periodici biennali sono
suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo di tempo
occorrente per la
maturazione nei casi e con la osservanza delle norme in
vigore per i dipendenti statali.
Su richiesta del dipendente vengono altresì a
questi corrisposti sino a 3 scatti biennali di stipendio anticipati, una sola
volta nel
corso
del rapporto di impiego.
Art. 79(Lavoro
straordinario) La misura oraria del compenso per lavoro
straordinario previamente autorizzato e corrisposta sulla base del trattamento
economico risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell art. 78 con
i seguenti criteri di calcolo:
stipendio +
classi di stipendio + aumenti
periodici: 52 settimane x orario settimanale di
lavoro
Le prestazioni di lavoro straordinario non
possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun
dipendente.
Per comprovate esigenze di servizio la Giunta
Regionale o l Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio puo
autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite.
Art. 80(Trattamento
di missione) Al personale che effettua missioni fuori della
ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una
indennita di trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge
18- 12- 1973, n. 836.
Art. 81(Indennita
integrativa speciale) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita modificando
l ammontare della indennita integrativa speciale come per i dipendenti civili
dello Stato in attivita di servizio.
Art. 82(Assistenza,
Previdenza e Quiescenza) Ai fini del trattamento di pensione il
Personale e iscritto alla Cassa Pensione dipendenti Enti Locali (
CPDEL)
Ai fini dell erogazione dell assistenza
malattia all Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto
Pubblico (ENPDEDP) Ai fini del
trattamento di fine servizio
allIstituto Nazionale di Assistenza Enti Locali (
INADEL)
Per le modalita di iscrizione, per la
ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si
applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.
Titolo X TITOLO X
Incarichi
Art. 83(Incarichi
speciali) Lo studio di problemi di particolare
importanza non riconducibili alla normale attivita degli Uffici della Giunta
puo essere affidata a soggetti estranei all amministrazione regionale, ai
quali sia riconosciuta una specifica competenza in
materia.
Gli incarichi possono essere conferiti a
persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano
sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro
affidati.
Art. 84(Conferimento
incarichi speciali) Gli incarichi previsti dal precedente articolo
sono conferiti con deliberazione della Giunta Regionale per oggetto definito ed
a
tempo
determinato; non possono superare l
anno finanziario e possono essere rinnovati;
non sono cumulabili.
Nella stessa deliberazione dovra essere
indicato l ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto
incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove
il carattere delle prestazioni lo consenta, sara determinato in relazione all
importanza dell incarico conferito.
La corresponsione del compenso viene
effettuata soltanto al termine dell incarico dopo la consegna del lavoro
eseguito.
Parte IV Norme transitorie
Titolo XI Norme transitorie
Art. 85(Criteri di
inquadramento) I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo
trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti
pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai
soppressi INAPLI ENALC ed INIASA sono inquadrati nei livelli
retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente
legge.
Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla
legge regionale 26- 3- 1973, n. 7 della Regione Puglia.
L inquadramento dei dipendenti di altri enti
pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverra per assimilazione con
deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una commissione mista
composta dall Assessore al personale che la presiede, da tre funzionari
nominati dall amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente
rappresentative.
La stessa commissione si pronunziera sugli
eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di
inquadramento.
Art. 86(Modalita
dell inquadramento) L inquadramento del personale comandato di
ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in
vigore della presente legge avviene su domanda dell interessato da presentarsi
entro 60 giorni dalla data predetta.
Con le stesse modalita di cui al precedente
comma avverra l inquadramento del personale con contratto a tempo determinato
in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26- 3- 1973, n.
7 o della presente legge in virtu di provvedimenti formalmente approvati e
limitatamente al personale amministrativo ed ausiliario.
L inquadramento e effettuato in relazione
alle mansioni definite all atto di assunzione ed al titolo di studio necessario
per ottenere l inquadramento corrispondente alla mansione svolta.
L accertamento di idoneita sara effettuato
da una commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un
suo
delegato e composta dall assessore nel cui settore il
personale in questione e stato impiegato, da due esperti appartenenti all
amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative.
Nel caso il personale assunto a contratto
abbia prestato servizio presso il Consiglio Regionale la Commissione sara
integrata da un Consigliere Regionale designato dall Ufficio di
Presidenza.
L accertamento vertera su un colloquio o
prova pratica e dovra tener conto delle risultanze del periodo di lavoro
prestato.
L inquadramento dei dipendenti statali di
ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei
decreti delegati emanati in forza della legge 15- 5- 1970, n. 281, e dei
dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi ENALC INIASA INAPLI avviene d
ufficio.
Sono fatti salvi per l inquadramento i
diritti conseguenti all applicazione del DPR 1- 6- 72, n.
319.
Art. 87(Inquadramento personale cottimista) Il personale in servizio con retribuzione a
cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, che abbia svolto
servizio continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti
alla Regione e inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed
economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli
retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli
uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5° livello
retributivo e funzionale, purche in possesso del titolo di studio
corrispondente alle mansioni svolte.
L accertamento di idoneita sara effettuato
dalla Commissione prevista al 4° comma del precedente articolo 86 e vertera su
un colloquio o prova pratica; si terra
anche conto delle risultanze del periodo di lavoro gia prestato.
Il servizio prestato sara riconosciuto con
le modalita previste dal 1° comma dell art. 92.
Art. 88 Il personale e inquadrato nel livello
retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell applicazione delle
norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilita dei
posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B,
purche esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e
funzionali nell ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e
A/ 1.
In conseguenza dell applicazione del 1°
comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei
livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle. Il personale e inquadrato nel livello
retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell applicazione delle
norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilita dei
posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B,
purche esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e
funzionali nell ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e
A/ 1.
In conseguenza dell applicazione del 1°
comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei
livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.
Art. 89(Trattamento
economico per il personale in servizio) Per i
dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal
secondo comma dell art. 78 per il conseguimento del trattamento economico
previsto nell allegata tabella B e ridotto ad un anno.
Ai dipendenti inquadrati nei livelli
retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge vengono attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente
del 20% al 5° anno, del 20% al 9° anno, del 15% al 15° anno e dell 11% al 25°
anno.
Esso decorrera dalla data del 1- 4- 1972 per
il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 1- 7- 1972 per il personale
proveniente dai disciolti INIASA ENALC
INAPLI.
Per il personale comandato il periodo di un
anno di servizio si considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del
trattamento economico di cui al 2° comma dell art. 78, dalla data di effettivo
inizio del servizio presso la Regione.
Gli aumenti periodici e le classi di
stipendio sono calcolati, per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce
superiori alla prima, sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi
del 1° comma.
Art. 90(Idoneita
alla fascia funzionale superiore) Il personale che abbia svolto nella Regione
mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno
sei mesi continuativi, puo essere inquadrato, a domanda, e previa valutazione
di una Commissione mista composta dall Assessore al Personale che la presiede,
da tre funzionari nominati dall Amministrazione regionale, da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali
maggiormente rappresentative, nel livello retributivo e funzionale
immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della
qualifica di provenienza.
Le mansioni superiori devono risultare
conferite dai competenti organi.
La relativa domanda dovra essere presentata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al
Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e dovra contenere tutte le indicazioni comprendenti le mansioni
superiori svolte, con attestazione dell Assessore al ramo o del Presidente del
Consiglio se trattasi di dipendenti in servizio presso quegli
Uffici.
Nella valutazione la Commissione oltre che
delle funzioni superiori esercitate dovra tener conto del titolo di studio,
delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento
del titolo di studio, delle idoneita conseguite in pubblici concorsi per titoli
ed esami interni ed esterni per l accesso alla carriera di appartenenza, alla
qualifica superiore nella stessa carriera ed alle carriere superiori; dell anzianita di servizio e delle
qualifiche ottenute nella carriera, dei titoli professionali aventi valore
legale; delle pubblicazioni originali ed
attivita di ricerca scientifica.
L inquadramento e disposto con
provvedimento della Giunta Regionale e deve essere comunicato personalmente al
dipendente.
Art. 91(Termini per
l inquadramento) L
inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti e effettuato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con
deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 92(Valutazione
del servizio) Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a
norma dell art. 85 della presente legge e riconosciuta, agli effetti del
trattamento economico, ivi compresa l attribuzione nel livello retributivo e
funzionale conseguito a seguito dell inquadramento, delle classi di stipendio e
degli aumenti periodici, una anzianita per il servizio, comunque prestato
anteriormente all inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto
con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni
pari al:
- 100% se prestato nella carriera
corrispondente alla fascia di inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera
immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre carriere, non di
ruolo o comunque prestato;
Nel caso in cui nella valutazione della
anzianita complessiva computata con le modalita di cui ai commi precedenti e
che verra utilizzata ai fini dell inquadramento nei ruoli regionali, risulti
un residuo, questo verra conteggiato interamente per l attribuzione dell
aumento periodico di stipendio successivo all inquadramento
medesimo.
I dipendenti che anche a seguito dei benefici
di cui all art. 68 del DPR 30- 6- 72, n. 748 esteso al personale comandato in
servizio, a quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti INIASA ENALC INAPLI, godono, allatto dell
inquadramento, di un trattamento economico acquisito piu favorevole rispetto a
quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge,
conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam
pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le
modalita di cui all art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n.
1139.
L iscrizione del personale di cui al 2°
comma dell art. 86 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre
dalla data di inizio di effettivo servizio presso la Regione.
Art. 93(Decorrenza
del trattamento economico) Il trattamento economico e giuridico previsto
dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo
Stato dalla data del 1- 4- 1972 e dalla data del 1- 7- 1972 per il personale
proveniente dai disciolti ENALC INIASA INAPLI.
Per il personale comandato o distaccato il
trattamento economico decorrera dalla data dell inquadramento.
Ai dipendenti comandati o distaccati,
inquadrati nel ruolo della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute
nella presente legge, viene corrisposto un assegno << una tantum >>
pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al 2° comma calcolato
nel periodo tra la data dell inquadramento e la data di comando, se successiva,
a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente
ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del
trattamento economico dell Ente di provenienza conteggiando in detrazione le
somme e quant altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per
lavoro straordinario, indennita di missione e premi in
deroga.
Art. 94(Trattamento
di quiescenza) Al
personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la
Regione riconosce l anzianita ed i servizi utili ai fini del trattamento di
quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.
La Regione, nelle norme degli adempimenti
relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l Istituto e la
Cassa Pensioni di cui all art. 82, assicura e liquida al dipendente, a titolo
di acconto un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello
spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i
dipendenti degli Enti locali.
La posizione di ciascun dipendente, agli
effetti del trattamento di quiescenza, non potra comunque essere piu
sfavorevole in conseguenza dell applicazione della presente
legge.
A tal fine, per i dipendenti statali
inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, la Regione assume
l onere della differenza fra l indennita di fine servizio che sarebbe stato
loro corrisposto dallo ENPAS in caso di collocamento a riposo per il trattamento
economico acquisito nello Stato al momento dell inquadramento e quello che
sara corrisposto dall INADEL ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella
presente legge.
Art. 95(Passaggio
al 7° livello) Entro 3 anni dall entrata in vigore della
presente legge sara indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello
funzionale, anche in soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1°
inquadramento nel 6° livello, che abbia un anzianita complessiva di 5 anni, di
cui 3 presso la Regione.
Il numero degli idonei andra in detrazione
dell organico della fascia economica di provenienza dall organico del sesto
livello retributivo.
Art. 96(Trattamento
economico ad esaurimento - Provvidenze di prima
applicazione) Agli ispettori generali ed ai direttori di
divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato
con la qualifica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge
16- 5- 70, n. 281 e 65 della legge 10- 2- 53, n. 62 e mantenuto ad esaurimento
il trattamento economico stabilito per detta qualifica dall art. 68 del DPR 30-
6- 72 n. 748 con le modalita previste dal medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad
esaurimento e soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del
2,50%.
I dirigenti superiori in sede di primo
inquadramento possono optare per il trattamento economico stabilito per il
personale
inquadrato al 7° livello mantenendo come assegno ad
personam da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l eventuale differenza tra
il trattamento base ad esaurimento e quello del 7°
livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti
superiori e quello previsto negli articoli che precedono fatto salvo il
disposto dell art. 20 del DPR 30- 6-
1972, n. 748, concernente l orario di lavoro e le prestazioni straordinarie che
viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti
superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in sede di prima
applicazione della legge.
In sede di prima applicazione della presente
legge i dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei
decreti
delegati emanati ai sensi della legge 16- 5- 70, n. 281,
che siano, alla data della entrata in vigore della presente legge, preposti alla
direzione degli uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono
nominati coordinatori di ufficio.
Al personale trasferito dallo Stato alla
Regione e in servizio alla data del 1° aprile 1972, collocato a riposo, compete
il trattamento giuridico ed economico previsto dalla presente
legge.
Art. 97(Conferimento
dell incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della
legge) Nella prima attuazione della presente legge, salvo i
casi di cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di
coordinatore sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e
su proposta, per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell
Ufficio di Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale,
prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all articolo
49.
Art. 98(Acconti) Con effetto dal 1° aprile 1972, ovvero dalla
data di inizio dell effettivo servizio presso l amministrazione regionale, se
successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli e
corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico
derivante dall inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto,
differenziato in relazione alle carriere dell ente di provenienza, nelle
seguenti misure:
Direttiva
L. 120.000
Concetto
L. 105.000
Esecutiva
L. 90.000
Ausiliaria
L. 80.000
I predetti acconti mensili assorbono l
assegno perequativo eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti
sui futuri miglioramenti gia percepiti
o da percepire in esecuzione di atti deliberativi amministrativi della Regione o degli Enti di
provenienza.
Titolo XII Benefici per gli ex combattenti
Art. 99(Benefici per
gli ex combattenti) Il personale
in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex
combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo XIII Norme finali
Art. 100(Rinvio) Per tutto
quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa
statale vigente in materia.
Art. 101(Disposizioni
finanziarie) Agli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge ammontanti a L. 6.600.000.000 per gli esercizi finanziari 1973 e
precedenti si fa fronte con gli appositi stanziamenti gia iscritti nelle spese
correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973.
All onere presumibile di L. 13.000.000.000 a
carico dell esercizio 1974 si fara fronte con appositi stanziamenti da
inserire nel bilancio 1974 in corso di formazione.
Art. 102(Pubblicazione) La presente
legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A TABELLA A
Personale dei settori operativi, settori afferenti la attivita di
gestione, gli affari istituzionali. Personale della Presidenza della Regione,
delle segreterie particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli Assessori regionali. Personale dei settori omogenei
interessati alla programmazione dell
Ufficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici
regionali del contenzioso, degli Uffici
operativi periferici, dell Ufficio Legislativo della Giunta, dell Ufficio Stampa della
Giunta.
A
ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le
unita sottoindicate:
Livello 7°, n. 195; //
Livello 6° n. 238; //
Livello 5°, n. 625; //
Livello 4°, n. 569; //
Livello 3°, n. 130; //
Livello 2°, n. 295; //
Livello 1°, n. 6; //
Numero totale del personale,
2.058.
TABELLA A/ 1
Personale del Consiglio Regionale A ciascuno dei livelli retributivi e
funzionali sottoelencati corrispondono le unita sottoindicate:
//
Livello 7°,
n. 10; //
Livello 6°, n. 15; //
Livello 5°, n. 27; //
Livello 4°, n. 27; //
Livello 3°, n. 12; //
Livello 2°, n. 23; //
Livello 1°, n. 6; //
Numero totale del personale,
120.
Tabella B
Livello retributivo e funzionale.
A
ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente retribuzione:
Livello 7°: retribuzione iniziale lire
3.000.000, dopo due anni lire 4.100.000;
//
Livello 6°: retribuzione iniziale lire
2.300.000, dopo due anni lire 3.625.000;
//
Livello 5°: retribuzione iniziale lire
2.000.000, dopo due anni lire 3.000.000;
//
Livello 4°: retribuzione iniziale lire
1.700.000, dopo due anni lire 2.400.000;
//
Livello 3°: retribuzione iniziale lire
1.450.000, dopo due anni lire 1.920.000;
//
Livello 2°: retribuzione iniziale lire
1.400.000, dopo due anni lire 1.600.000;
//
Livello 1°: retribuzione iniziale lire
1.200.000, dopo due anni lire 1.250.000.
Compete inoltre l indennita integrativa
speciale, le eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a
mensilita.
Tabella C
Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della Amministrazione
regionale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle Amministrazioni
dello Stato e negli ordinamenti
autonomi, negli Enti Locali, ex INAPLI,
INIASA ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 7° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche
di
provenienza:
Direttore di divisione aggiunto, equiparato
od equiparabile, a qualifiche superiori, nelle Amministrazioni dello Stato o
negli ordinamenti autonomi;
Qualifiche equiparate od equiparabili a
quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, negli Enti Locali;
Qualifiche equiparate od equiparabili a
quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori nell INAPLI INIASA
ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 6° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche
di
provenienza:
Direttore di sezione, equiparato od equiparabile. Consigliere quale dipendente non di ruolo di
prima categoria di cui al RDL 4- 2- 73 n. 100 e successive modificazioni, nelle
Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;
qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di sezione, negli Enti locali;
qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di sezione nell INAPLI INIASA ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 5° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche
di
provenienza:
tutte
le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa, nelle
Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;
tutte
le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa negli Enti
locali;
tutte
le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa nell INAPLI
INIASA ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 4° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche
di
provenienza:
tutte
le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato - capo autorimessa -
sorvegliante idraulico - guardia sanita, nelle Amministrazioni dello Stato e
negli ordinamenti autonomi;
tutte
le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato - vigili urbani, negli
Enti locali;
tutte
le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato nell INAPLI INIASA
ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 3° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:
operaio qualificato.
Autista, meccanico, macchinista ed equiparati nelle Amministrazioni dello
Stato e negli ordinamenti autonomi;
operaio qualificato.
Autista, meccanico, macchinista ed equiparati, negli Enti
locali.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 2° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:
custode, commesso, capo, commesso, operaio comune, nelle
Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;
custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed
operai comuni in genere, negli Enti locali;
usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati
nellINAPLI INIASA ENALC.
Viene
inquadrato nel livello retributivo e funzionale 1° della Amministrazione
regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:
addetti alla pulizia nelle Amministrazioni dello Stato e
negli ordinamenti autonomi;
addetti alla pulizia negli Enti locali;
addetti alla pulizia nell INAPLI INIASA
ENALC.
Le
qualifiche sono quelle riconosciute dopo l applicazione dell art. 68 del DPR 30- 6- 72, n. 748.
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