Anno 1974
Numero 18
Data 25/03/1974
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18

Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.



Parte I

STRUTTURE DELL ORGANIZZAZIONE





Titolo I

Ruolo del personale regionale





Art. 1

(Ruolo unico)


 Il personale dipendente dalla Regione e compreso in un ruolo unico ed e inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.


Art. 2

(Struttura generale dell organizzazione)


 La struttura dell organizzazione della Regione Puglia si articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi della Giunta Regionale, Settori e Uffici della Presidenza della Regione e Uffici del Comitato Regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti Locali e Uffici Regionali del contenzioso.



Titolo II

Uffici del Consiglio regionale





Art. 3

(Settori del Consiglio Regionale)


 Il Consiglio Regionale e l Ufficio di Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono dei seguenti settori organizzativi:

Segreteria del Consiglio articolata sugli Uffici:

  - Coordinamento e Segreterie delle Commissioni Consiliari Permanenti;

  - Ufficio Aula e Resocontazione;

  - Biblioteca e documentazione;

  - Amministrazione e Contabilita.




Art. 4

(Settore Segreteria del Consiglio)


 La Segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale;  il coordinatore della Segreteria del Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di aula, l Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti,  nellespletamento dei rispettivi compiti.

  Cura i rapporti con la Giunta regionale e con il Commissario di Governo e tratta gli affari generali non attribuibili a specifici Uffici del Consiglio.




Art. 5

(Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni)


 Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una Segreteria, il cui responsabile cura altresì la redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa.

  Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra le varie Segreterie e ne assicura i rapporti con gli Organi regionali.




Art. 6

(Ufficio aula e resocontazione)


 L Ufficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio e ad inviare ai Consiglieri regionali la necessaria documentazione.

  Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio regionale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni. 




Art. 7

(Ufficio biblioteca e documentazione)


 L Ufficio biblioteca e documentazione provvede ad individuare, classificare e conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse discipline, nonche ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari Organi regionali. 



Art. 8

(Settore Amministrazione e contabilita)


 Il Settore Amministrazione e contabilita assolve ai seguenti compiti:

  1) cura gli adempimenti relativi all esercizio dell autonomia funzionale e contabile del Consiglio;

  2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle indennita e alla contabilita del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali;

  3) coordina:

  - i servizi economali;

  - gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al Consiglio regionale;

  - i servizi ausiliari di copia, di custodia, di attesa e di infermeria;

  - i servizi di archivio, protocollo e mezzi tecnici.




Art. 9

(Segreterie particolari del Presidente e dei vice - Presidenti)


 Il Presidente del Consiglio ed i vice Presidenti si avvalgono di segreterie particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli Uffici.

  L incarico di segretario particolare e conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell ambito regionale, mediante l istituto del comando, disposto dalla amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale e su indicazione del Presidente del Consiglio o dei Vice Presidenti.

  Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del Presidente e dei Vice Presidenti.

  Le unita costituenti le segreterie particolari del Presidente del Consiglio Regionale e dei Vice Presidenti non possono superare il numero di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, oltre il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, oltre il segretario particolare.




Art. 10

(Numero e qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio)


 Il numero e le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale sono riportati nell allegata tabella A/ 1.


Titolo III

Uffici della Giunta regionale





Art. 11

(Settori della Giunta regionale)


 La Giunta Regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti settori:

  - Segreteria della Giunta

  - Legale e contenzioso.




Art. 12

(Settore Segreteria della Giunta)


 La Segreteria della Giunta assolve alle seguenti incombenze:

  a) tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;

  b) provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla Segreteria del Consiglio Regionale, se di competenza di

quest ultimo;

  c) predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per l attivita di competenza della stessa;

  d) provvede altresì all inoltro alla Commissione  di Controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti al controllo, ai sensi delle disposizioni vigenti;

  e) cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta, nonche il servizio di protocollo e di archivio della Giunta medesima.

  Il Segretario della Giunta Regionale coordina l attivita del personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di segretario della Giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.




Art. 13

(Settore legale e contenzioso)


 Il Settore legale e contenzioso svolge compiti di consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell interesse della Regione.

  Al Settore, inoltre, compete la difesa degli interessi della Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi giurisdizionali.

  Il responsabile del Settore deve essere in possesso del titolo di avvocato iscritto nell albo dei patrocinati in Cassazione.




Art. 14

(Settore per i rapporti con gli Enti locali)


 Compete al Settore per i rapporti con gli Enti locali la trattazione degli affari inerenti le competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonche di polizia locale, urbana e rurale.

  Compete altresì il collegamento tra le diverse attivita della Giunta regionale e l Amministrazione locale sub - regionale con particolare riferimento ai controlli regionali, agli Enti locali e alla assistenza tecnica a favore di questi ultimi.




Art. 15

(Settori per l attivita di gestione)


 Per l attivita di gestione sono costituiti i seguenti Settori:

  1) Ragioneria;

  2) Finanze, demanio e patrimonio;

  3) Personale, organizzazione e metodi;

  4) Provveditorato ed economato, appalti e contratti.




Art. 16

(Settore Ragioneria)


 Compete al Settore ragioneria, nel quadro della pianificazione delle attivita regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventivi di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle contabilita regionali, la razionalizzazione delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale di previsione, i pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi effetti finanziari.

  Spetta pure al Settore ragioneria il controllo sui preventivi delle spese degli Enti locali relative allo esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, la assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di analisi dei costi.




Art. 17

(Settore finanze, demanio e patrimonio)


Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici incaricati dell accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali e delle relative penalita.

  Il Settore cura i rapporti con l Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito dei  tributi erTimes New Romani.

  Compete, infine, al Settore la trattazione degli affari inerenti l amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio  regionale.




Art. 18

(Settore personale, organizzazione e metodi)


 Compete al Settore la gestione del personale regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e delle tecniche relative alla messa a punto di procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso.

  Compete altresì l effettuazione di studi e progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonche all elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese all adeguamento della legislazione in materia di organizzazione di uffici.




Art. 19

(Settore provveditorato, economato, appalti e contratti)


 Compete al Settore la trattazione degli affari inerenti l approvvigionamento dei beni mobili necessari all attivita regionale, la loro conservazione e il loro razionale impiego, nonche la gestione delle casse e dei servizi economali.

  Il Settore cura altresì le procedure attinenti agli appalti ed ai contratti della Regione.




Art. 20

(Settori della Presidenza)


 Il Presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:

  1) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente;

  2) Segreteria della Presidenza.




Art. 21

(Gabinetto e segreteria particolare del Presidente)


 Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi all attivita istituzionale del Presidente nonche predispone gli atti relativi:

  a) alla rappresentanza della Regione;

  b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

  c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del Presidente;

  d) agli affari del cerimoniale;

  e) alle pubbliche relazioni.

  La Segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dell Ufficio.

  L incarico di capo di gabinetto e conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale e cessa   con la cessazione dalla carica del Presidente.

  Il Segretario Particolare e scelto con i criteri fissati nel precedente articolo 9 e su indicazione del Presidente della Regione.

  Le unita costituenti la segreteria particolare del Presidente della Regione non possono comunque superare il numero di 5,  oltre il segretario Particolare.




Art. 22

(Segreteria della Presidenza)


 La Segreteria della Presidenza coadiuva il Presidente nella funzione di direzione e di coordinamento dell attivita amministrativa e di sovrintendenza agli uffici e ai servizi regionali.



Art. 23

(Segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori)


 Il vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di segreterie particolari il cui personale e compreso nell allegata tabella A per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni dell assessorato.

  Il Segretario particolare deve essere scelto con i criteri fissati nel precedente articolo 9 e su indicazione del Vice Presidente o degli Assessori.

  Le unita costituenti le segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori non possono superare il numero di 3 per la segreteria del Vice Presidente, oltre il segretario e 3 per le segreterie degli Assessori, oltre il segretario particolare.




Art. 24

(Numero e qualifiche del personale degli Uffici della Giunta, dell attivita di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori)


Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della Giunta, dell attivita di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi nell allegata tabella A.




Art. 25

(Ufficio del programma e bilancio)


 E istituito l ufficio << programma e bilancio >> con i seguenti compiti:

  - attivita di ricerca, di studio e di sperimentazione;

  - di predisposizione del progetto di programma generale di sviluppo della Regione;

  - di elaborazione degli elementi di verifica dei piani predisposti dai singoli settori;

  - di verifica della rispondenza degli indirizzi programmatici agli obiettivi fissati.

  L ufficio e retto da un coordinatore nominato dalla Giunta Regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente qualificato.

  L attivita dell Ufficio si articola nei seguenti dipartimenti, costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:

  1) Territorio

Ecologia - Urbanistica - Lavori Pubblici - Trasporti;

  2) Attivita Produttiva

Agricoltura e foresta, caccia e pesca - industria (industria estrattiva, acque minerali) - commercio (fiere e mercati) - artigianato - turismo e industria alberghiera;

  3) Attivita sociali

Assistenza sanitaria e ospedaliera - Assistenza sociale - Assistenza scolastica - Istruzione artigiana - Istruzione professionale - musei - biblioteche e attivita culturali - gioventu e sport - tempo libero e spettacolo - cooperazione e lavoro.




Art. 26

(Procedure della programmazione)


 Apposita legge regionale stabilira i compiti e le procedure della programmazione.


Art. 27

(Numero e qualifiche del personale  dellUfficio Programma e Bilancio)


 Il personale assegnato all Ufficio << programma e bilancio >> e compreso nell allegata tabella A.


Art. 28

(Disposizione transitoria per l esercizio delle funzioni amministrative)


 Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono esercitate dalla Regione a mezzo d Uffici così come costituiti all atto di trasferimento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun assessorato, i quali vengono considerati uffici operativi a se stanti, sino a quando il loro ordinamento non sara ristrutturato o diversamente disciplinato con apposite leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali, in armonia con l art. 19, 2° comma dello Statuto.

  Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dall entrata in vigore della presente legge.




Art. 29

(Numero e qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti parastatali)


 Il numero e le rispettive qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti parastatali di cui all art. 28 risultano compresi  nellallegata tabella A.


Art. 30

(Settori comuni agli organi regionali)


 Gli organi della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvalgono dei seguenti settori comuni:

  - Legislativo

  - Stampa




Art. 31

(Settore legislativo)


 Il Settore Legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento dell attivita di elaborazione dei disegni di legge;  cura lo studio, la redazione, la revisione ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge e di regolamenti; collabora con il Consiglio e le Commissioni permanenti nello svolgimento dell attivita legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale;  cura il coordinamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari;   fornisce pareri in materia legislativa.

  Il settore legislativo si articola in:

  - Ufficio legislativo del Consiglio;

  - Ufficio legislativo della Giunta.

  Il coordinatore del settore e assegnato al Consiglio Regionale.




Art. 32

(Settore Stampa)


 Il settore stampa cura i rapporti esterni di informazione e divulgazione inerenti all attivita degli organi regionali.

  Il settore inoltre ha i seguenti compiti:

  a) curare la redazione e la diffusione ai vari organi regionali di pubblicazioni periodiche;

  b) rendere disponibili ai consiglieri e a tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;

  c) curare lo scambio delle informazioni con le altre Regioni, con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti pubblici

o istituti di studio.

  Il settore stampa si articola in:

  - Ufficio Stampa del Consiglio

  - Ufficio Stampa della Giunta

  Il responsabile del settore deve essere iscritto all ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.

  Il Presidente della Giunta e del Consiglio possono nominare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all ordine dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963 n. 69, come professionista o pubblicista da almeno tre anni.




Art. 33

(Numero e qualifiche del personale addetto ai Settori comuni)


 Il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all Ufficio Legislativo ed all Ufficio Stampa del Consiglio sono  compresi nellallegata tabella A/ 1;  il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all Ufficio Legislativo ed all Ufficio Stampa della Giunta sono compresi nell allegata tabella A.



Parte II

Uffici degli Organi di controllo sugli atti  degli Enti locali ed Uffici regionali del contenzioso





Titolo IV

Uffici degli Organi di controllo sugli atti  degli Enti locali ed Uffici regionali del contenzioso





Art. 34

(Organi di controllo)


 Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia si articolano nei seguenti Uffici:

  a) Comitato regionale di controllo;

  b) Sezioni decentrate di controllo.




Art. 35

(Personale addetto agli Uffici degli Organi di controllo)


 Il personale addetto agli Uffici del Comitato regionale ed agli Uffici delle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali e compreso nell allegata tabella A.


Art. 36

(Uffici del contenzioso)


 Ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne definisce i compiti e le attribuzioni, sono istituiti i seguenti Uffici del contenzioso:

  a) Ufficio regionale del contenzioso di Bari;

  b) Ufficio regionale del contenzioso di Brindisi;

  c) Ufficio regionale del contenzioso di Foggia;

  d) Ufficio regionale del contenzioso di Lecce;

  e) Ufficio regionale del contenzioso di Taranto.




Art. 37

(Numero e qualifiche del personale addetto agli Uffici del contenzioso)


 Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli Uffici regionali del contenzioso sono compresi nella allegata tabella A.


Titolo V

Principi dell ordinamento amministrativo





Art. 38

(Gruppi di lavoro)


 Il lavoro dei dipendenti regionali e organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso e svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli uffici della Regione sia quello fra gli stessi e le strutture esterne e la intera comunita regionale.

  La Regione promuove inoltre la formazione, l aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale.

  Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiale previsto dal 1° comma, si costituiscono, per periodi determinati, gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli.




Art. 39

(Attribuzioni del coordinatore di settore)


 Il coordinatore di settore provvede sulle materie a lui attribuite dai competenti organi della Regione.

  Attua gli indirizzi dell organo politico regionale nello svolgimento dell azione legislativa e amministrativa, proponendo l adozione dei relativi provvedimenti.

  Elabora gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore e quelli di esecuzione delle scelte dell Ente, svolgendo mansioni di natura tecnico - giuridica ed economica che presuppongano requisiti di particolare e riconosciuta competenza.

  Predispone, sulla base delle indicazioni degli organi regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali

dell attivita dell amministrazione regionale.

  Cura l attuazione dei programmi di competenza del settore, sotto la direttiva dell organo politico responsabile del settore stesso, sia in ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.

  Promuove e coordina l attivita degli Uffici costituenti il settore favorendo i gruppi di lavoro.




Art. 40

(Attribuzioni del coordinatore di ufficio)


  Il coordinatore di ufficio coordina, in applicazione delle direttive impartite dai competenti organi regionali, l attivita di una unita operativa di livello e dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro dell azione svolta dal coordinatore del settore stesso.

  Favorendo i gruppi di lavoro segue l effettuazione dei compiti affidati all ufficio nonche i tempi di realizzazione.

  Attende all impostazione del lavoro con metodi e procedure piu razionali per il miglior funzionamento dell ufficio.

  E responsabile, nell ambito della sfera di sua competenza, dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi o di regolamenti e del conseguente risultato.




Art. 41

(Fasce funzionali)


 Il personale della Regione e ripartito in 7 fasce funzionali di mansioni:

  7a Fascia funzionale: diploma di laurea

  6a Fascia funzionale: diploma di laurea

  5a Fascia funzionale: diploma di scuola media superiore

  4a Fascia funzionale: diploma di scuola d obbligo

  3a Fascia funzionale: diploma di scuola d obbligo

  2a Fascia funzionale: diploma di scuola d obbligo

  1a Fascia funzionale: diploma di scuola d obbligo

Per scuola d obbligo si intende quella dell epoca in cui il dipendente ha concluso il corso degli studi.




Art. 42

(Attribuzioni del personale della 7a fascia funzionale)


   Il personale della 7a fascia funzionale svolge attivita prevalente di studio e di ricerca, indirizza l organizzazione e l attuazione dei compiti degli addetti ai servizi secondo programmi di lavoro elaborati con il coordinatore di ufficio o di settore.

  Ove gli sia attribuita dal coordinatore la cura di una specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito indirizza la attivita del personale assegnato e formula proposte circa la organizzazione e i programmi di lavoro.

  Partecipa a commissioni e comitati di studio nell interesse dell Ente Regione. 




Art. 43

(Attribuzioni del personale della 6a fascia funzionale)


  Il personale della 6a fascia funzionale cura l istruttoria amministrativa tecnica o contabile con la conseguente definizione degli affari di particolare rilevanza che richiedano attivita di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti relativi.

  Collabora con il personale della fascia funzionale superiore alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri operativi da adottare.

  Partecipa a commissioni e comitati di studio nell interesse dell Ente Regione.




Art. 44

(Attribuzioni del personale della 5a fascia funzionale)


  Il personale della 5a fascia funzionale e addetto a mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica e amministrativa.

  Disimpegna mansioni che attengano ad adempimenti istruttori collegati a compiti di studio, ricerca e progettazione.

  Puo partecipare a Commissioni e comitati di studio nell interesse dell Ente Regione.

  Nella 5a fascia funzionale sono collocati gli stenografi forniti di diploma di Scuola Media Superiore.




Art. 45

(Attribuzioni del personale della 4a fascia funzionale)


 Il personale della 4a fascia funzionale disimpegna mansioni di archivio, protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonche di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche macchine.


Art. 46

(Attribuzioni del personale della 3a fascia funzionale)


  Il personale della 3a fascia funzionale svolge mansioni di operatore di macchine meccanografiche, di conduttore di automobili, di centralinista telefonico.

  Tali mansioni richiedono specifica qualificazione professionale.




Art. 47

(Attribuzioni del personale della 2a fascia funzionale)


 Il personale della 2a fascia funzionale attende principalmente ai servizi di aula, anticamera, corridoio, custodia e sorveglianza e

alle operazioni di scambio di carteggio e fascicoli tra uffici.

  Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione professionale.




Art. 48

(Attribuzioni del personale della 1a fascia funzionale)


 Il personale della 1a fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente manuale.


Parte III

Stato giuridico del personale regionale





Titolo VI

Stato giuridico del personale regionale





Art. 49

(Nomina dei coordinatori)


 La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del Personale e su designazione  dellUfficio di Presidenza del Consiglio, per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, a conferire l incarico di coordinatore sia dei settori che degli Uffici, tenendo presenti l anzianita di servizio del dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti.

  Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il parere espresso dal Consiglio del Personale il provvedimento va motivato.

  I coordinatori di settore e di ufficio sono scelti tra il personale della 7a fascia funzionale che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione che la amministrazione organizzera ogni biennio secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente legge.

  Al corso di formazione di cui al precedente comma e ammesso il personale della settima fascia funzionale che abbia compiuto 5 anni di servizio senza demerito.

  Il rapporto complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quello del personale dipendente della Regione non puo superare il 7% e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di servizio.

  L incarico di coordinatore e conferito per la durata di 5 anni.

  La revoca dei coordinatori e disposta dalla Giunta Regionale, inteso il Consiglio del Personale, e su proposta dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, con provvedimento motivato.

  Nel periodo di durata dell incarico, al coordinatore di ufficio va liquidata l indennita mensile (per 12 mesi) non pensionabile di L. 720.000 annue lorde.

  Al coordinatore di settore, per la durata dell incarico, va liquidata una indennita mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a lire 1.200.000 annue lorde.

  I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l orario stabilito ai sensi dell art. 56 della presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario fino a 24 ore mensili.

  Le eventuali eccedenze saranno liquidate ma nel limite massimo di 48 ore mensili. 




Art. 50

(Accesso alle fasce funzionali)


Il personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, e assunto nei singoli livelli retributivi e funzionali mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della Giunta.

  Il regolamento di esecuzione determinera il programma di esame.

  Nelle more dell emanazione del regolamento di esecuzione, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti

per i concorsi di accesso agli impieghi  nellamministrazione dello Stato.

  I titoli di studio per l accesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti: diploma  di laurea per il 7° ed il 6°;  diploma di

scuola media superiore per il 5°;  attestato di adempimento all obbligo scolastico per il 4°, 3°, 2° e 1°.

  Il 20% dei posti messi a concorso con arrotondamento alla unita superiore e riservato agli impiegati della Regione che siano provvisti del titolo di studio prescritto ed abbiano almeno 4 anni di anzianita di servizio senza demerito nel livello retributivo e funzionale immediatamente inferiore, nonche ai dipendenti che abbiano il titolo di studio richiesto per il livello immediatamente inferiore purche abbiano 10 anni di anzianita in detto livello.

  Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

  La riserva non opera nel caso venga messo a concorso un unico posto.

  Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell emanazione

del decreto stesso e secondo l ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta Regionale.

  Per gli impiegati della Regione l attribuzione del nuovo livello agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e conseguito.

  Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate dalla Giunta regionale per i posti del 6° livello e sono composte:

  a) dal Presidente della Giunta Regionale o dall assessore al Personale che la presiede;

  b) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali;

  c) da un professore universitario di ruolo docente nelle materie su cui vertono le prove d esame.

  Funge da segretario un dipendente appartenente alla sesta fascia funzionale.

  Per i concorsi a posti del 5° livello la Commissione e composta da membri di cui alle lettere a), b) e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

  Per i concorsi a posti del 4° e 3° livello, la Commissione e composta dai membri di cui alle lettere a), b) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico - pratico a seconda delle materie oggetto di esame.

  La Commissione per l assunzione ai posti della 1° e 2° fascia funzionale e composta dai membri di cui alle precedenti lettere a) e b) e da tre consiglieri regionali, uno dei quali scelto tra le minoranze, eletti dal Consiglio Regionale.

  A parita di merito, nella valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dovra tener conto del carico familiare, dello

stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento, nonche dello stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.

  I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di espletamento.

  La graduatoria dei concorsi e approvata dalla Giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.

  La Giunta regionale non puo sindacare l operato delle Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di procedure.

  La graduatoria e pubblicata, dopo l approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione o in apposito Supplemento di esso ed ha carattere definitivo.

  Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.




Art. 51

(Mansioni)


 Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali e stato assunto.

  Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, purche corrispondenti alla fascia di appartenenza.  A cio provvede la Giunta dopo aver ascoltato l interessato.




Art. 52

(Doveri dell impiegato)


 Nei confronti dell amministrazione regionale l impiegato e tenuto a prestare la propria opera per tutto l orario stabilito e deve

esprimere nell assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacita decisionale, autocontrollo.

  Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l impiegato non puo fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l Amministrazione o per i terzi.

  L impiegato regionale non puo esercitare alcun commercio, industria o professione ne assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

  L impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente e dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilita non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

  Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.




Art. 53

  La nomina in prova dell impiegato regionale e disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.

  L accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

  L assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

  In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si intende rinunciatario.

  Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.


  La nomina in prova dell impiegato regionale e disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.

  L accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

  L assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

  In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si intende rinunciatario.

  Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.




Art. 54

(Periodo di prova)


  La durata del periodo di prova e di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta Regionale e su conforme parere del Consiglio del Personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di giudizio.

  Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova, il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta,

puo disporre la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del Consiglio del Personale.

  La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia

stato adottato.

  Per gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dell amministrazione regionale il periodo di prova e ridotto a 6 mesi.




Art. 55

(Promessa solenne di giuramento)


  Il dipendente, all atto dell assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: << Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell interesse della collettivita e del pubblico bene >>.

  Il dipendente, all atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: << Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell interesse della collettivita, dell amministrazione regionale e del pubblico bene >>.

  Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dall impiego.




Art. 56

(Orario di servizio)


 L orario di servizio e di 36 ore settimanali.

  La distribuzione giornaliera dell orario settimanale viene stabilita con delibera della Giunta o dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, rispettivamente per il personale dell amministrazione regionale e del Consiglio.  Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del personale.

  L impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.

  E altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni.

  L impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di riposo per recupero.

  L impiegato, per esigenze di servizio, e tenuto a prestare la propria opera anche oltre l orario di obbligo con diritto al compenso per lavoro straordinario.




Art. 57

(Diritti sindacali)


Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attivita sindacali, il diritto di affissione, l uso dei locali per attivita sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.



Art. 58

(Contrattazione)


 Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico, all assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  La contrattazione non viene comunque effettuata nell anno precedente le elezioni regionali.




Art. 59

(Impiegati studenti)


 I dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esauriti i congedi straordinari di cui allo art. 61 possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.



Art. 60

(Congedo ordinario retribuito per ferie)





Art. 61

(Congedo straordinario)


 Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti per intero per il primo mese e per i 4/ 5 per il mese successivo nei seguenti casi:

  a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;

  b) per richiamo alle armi, purche non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente e collocato in aspettativa;

  c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;

  d) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidita,

nei termini e con le modalita previste dalle vigenti leggi;

  e) per gravi motivi.

  Il congedo straordinario retribuito viene concesso con delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore al Personale, previo parere dell Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio, su presentazione di domanda motivata da parte dell interessato.




Art. 62

(Assenze)


 In caso di malattia o di altro grave impedimento alle prestazioni del servizio, il dipendente deve dare immediata comunicazione

con qualsiasi idoneo mezzo all Amministrazione regionale, indicando il proprio recapito.

  Qualora l assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all Amministrazione

regionale certificato rilasciato dal medico curante attestante la durata prevedibile della malattia.

  Il Presidente della Giunta, tramite i competenti uffici, puo disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell istituto assistenziale competente.

  Qualora l esistenza o l entita della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l assenza e considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

  Dalla data del provvedimento con cui l assenza viene considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali impugnative da parte degli interessati.




Art. 63

(Aspettativa)


  Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente puo essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

  Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa la avvenuta frequenza.

  La durata di piu periodi di aspettativa per infermita, per motivi di famiglia o per motivi di studio, non puo superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.  La aspettativa di cui ai commi precedenti e concessa dalla Giunta regionale, su parere dell Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio.




Art. 64

(Comando presso altre Amministrazioni)


 Il dipendente puo essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio regionale.

  Il comando e disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l espletamento di attivita delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

  Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore e richiesto l assenso del dipendente.

  Per il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, e richiesto il parere obbligatorio dell Ufficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del competente Assessore.

  Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui e assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso l indennita di missione stabilita all art. 80 della presente legge.




Art. 65

(Permessi)


 L impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, puo assentarsi dal servizio per una parte dell orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell Ufficio.

  Il permesso da 1 a 5 giorni e accordato dall Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari.  Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.




Art. 66

(Residenza)


 Il personale risiede nella localita ove ha sede lo Ufficio;  tuttavia puo scegliere la propria residenza in altra localita purche cio sia ritenuto dall Amministrazione conciliabile con il normale adempimento dei lavori di ufficio.



Art. 67

(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento)


  La Regione promuove direttamente o in collaborazione con la Universita e gli Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

  L istituzione, l organizzazione e le convenzioni con le Universita e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con deliberazione della Giunta.

  L esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito.




Art. 68

(Fascicolo personale)


  Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

  Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio;  egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

  Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

  L Amministrazione non puo tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell indice.




Art. 69

(Trasferimenti di personale)


 I trasferimenti di personale all interno dei settori e degli uffici e nell ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall Assessore al personale previa intesa con gli Assessori preposti ai singoli settori o con l Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e sentito il Consiglio del Personale.

  I trasferimenti che comportano spostamento dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta Regionale.

  I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell interessato ove non ostino esigenze di servizio o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del Personale. 

  In quest ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

  Al dipendente trasferito competono le indennita previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.




Titolo VII

Organi collegiali per il funzionamento degli Uffici Regionali





Art. 70

(Consiglio del Personale)


 Il Consiglio del Personale, presieduto dallAssessore al personale, e composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio Regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.  I componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che ne effettuano la nomina.

  Il Consiglio e nominato con provvedimento del Presidente dalla Giunta all inizio di ciascuna legislatura.

  Il Consiglio del Personale esprime pareri e formula proposte sull impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.

  Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

  Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato,

in quanto applicabili.

  Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore  o di ufficio non possono partecipare i membri del Consiglio del Personale direttamente interessati.

  I componenti del Consiglio del Personale non possono far parte contemporaneamente della Commissione di disciplina.




Titolo VIII

Sanzioni disciplinari





Art. 71

(Sanzioni disciplinari)


 L impiegato che viola i suoi doveri e soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1 - la nota di demerito

  2 - la riduzione dello stipendio

  3 - la sospensione dalla qualifica

  4 - la destituzione




Art. 72

(Nota di demerito)


 La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.


Art. 73

(Riduzione dello stipendio)


La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell esercizio delle loro funzioni, non puo superare il quinto dello stipendio ne avere durata superiore a sei mesi.



Art. 74

(Sospensione dalla qualifica)


La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, consiste nell allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

  Al dipendente sospeso e concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.




Art. 75

(Destituzione)


 La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti Pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudicato penale che abbia accertato l esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.



Art. 76

(Sospensione)


 In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente puo essere sospeso dall impiego fino all esito del giudizio penale.



Art. 77

(Commissione di disciplina)


 E istituita la Commissione di disciplina composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio Regionale, da un dipendente designato dal Consiglio del personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti.  Funge da segretario un funzionario dell ufficio personale.

  La Commissione svolge i compiti attribuiti alla Commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

  Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel DPR 10/ 1/ 57, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la Giunta Regionale ed al capo del personale l Assessore al Personale.

  La Commissione e nominata con deliberazione della Giunta Regionale e dura in carica un biennio. 




Titolo IX

Trattamento Economico





Art. 78

(Trattamento economico)


 Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico iniziale indicato nell allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

  Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell allegata tabella B).

  Il dipendente usufruisce:

  a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al 5°, 9° e 15° anno di servizio;

  b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al 2,50%.

  Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al secondo anno.

  Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al secondo comma.

  Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso percepito nell ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e indennita di missione.

  E vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennita, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell interesse della Amministrazione Regionale o di altri enti, associazioni, aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

  L importo delle indennita, gettoni o compensi di cui al comma precedente e versato dall Ente, Associazione, azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla Tesoreria Regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del Personale.

  Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la

maturazione nei casi e con la osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

  Su richiesta del dipendente vengono altresì a questi corrisposti sino a 3 scatti biennali di stipendio anticipati, una sola volta nel

corso del rapporto di impiego.




Art. 79

(Lavoro straordinario)


 La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato e corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

  stipendio +   classi di stipendio +   aumenti periodici:   52 settimane x   orario settimanale di lavoro

  Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

  Per comprovate esigenze di servizio la Giunta Regionale o l Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio puo autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite.




Art. 80

(Trattamento di missione)


 Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennita di trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18- 12- 1973, n. 836.

 




Art. 81

(Indennita integrativa speciale)


Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita modificando l ammontare della indennita integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attivita di servizio.



Art. 82

(Assistenza, Previdenza e Quiescenza)


 Ai fini del trattamento di pensione il Personale e iscritto alla Cassa Pensione dipendenti Enti Locali ( CPDEL)

  Ai fini dell erogazione dell assistenza malattia all Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto Pubblico (ENPDEDP)   Ai fini del trattamento di fine servizio  allIstituto Nazionale di Assistenza Enti Locali ( INADEL)

  Per le modalita di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.

 




Titolo X

TITOLO X  Incarichi





Art. 83

(Incarichi speciali)


 Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attivita degli Uffici della Giunta puo essere affidata a soggetti estranei all amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

  Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.




Art. 84

(Conferimento incarichi speciali)


 Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della Giunta Regionale per oggetto definito ed a

tempo determinato;  non possono superare l anno finanziario e possono essere rinnovati;  non sono cumulabili.

  Nella stessa deliberazione dovra essere indicato l ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle prestazioni lo consenta, sara determinato in relazione all importanza dell incarico conferito.

  La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.




Parte IV

Norme transitorie





Titolo XI

Norme transitorie





Art. 85

(Criteri di inquadramento)


 I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi  INAPLI ENALC ed  INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge.

  Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge regionale 26- 3- 1973, n. 7 della Regione Puglia.

  L inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverra per assimilazione con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una commissione mista composta dall Assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

  La stessa commissione si pronunziera sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento. 




Art. 86

(Modalita dell inquadramento)


 L inquadramento del personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dell interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

  Con le stesse modalita di cui al precedente comma avverra l inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26- 3- 1973, n. 7 o della presente legge in virtu di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al personale amministrativo ed ausiliario.

  L inquadramento e effettuato in relazione alle mansioni definite all atto di assunzione ed al titolo di studio necessario per ottenere l inquadramento corrispondente alla mansione svolta.

  L accertamento di idoneita sara effettuato da una commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo

delegato e composta dall assessore nel cui settore il personale in questione e stato impiegato, da due esperti appartenenti all amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

  Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato servizio presso il Consiglio Regionale la Commissione sara integrata da un Consigliere Regionale designato dall Ufficio di Presidenza.

  L accertamento vertera su un colloquio o prova pratica e dovra tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.

  L inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati emanati in forza della legge 15- 5- 1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi ENALC INIASA INAPLI avviene d ufficio.

  Sono fatti salvi per l inquadramento i diritti conseguenti all applicazione del DPR 1- 6- 72, n. 319.




Art. 87

(Inquadramento personale cottimista)


 Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, che abbia svolto servizio continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla Regione e inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5° livello retributivo e funzionale, purche in possesso del titolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

  L accertamento di idoneita sara effettuato dalla Commissione prevista al 4° comma del precedente articolo 86 e vertera su un colloquio o prova pratica;  si terra anche conto delle risultanze del periodo di lavoro gia prestato.

  Il servizio prestato sara riconosciuto con le modalita previste dal 1° comma dell art. 92.




Art. 88

 Il personale e inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilita dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purche esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/ 1.

  In conseguenza dell applicazione del 1° comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.


 Il personale e inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilita dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purche esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/ 1.

  In conseguenza dell applicazione del 1° comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.




Art. 89

(Trattamento economico per il personale in servizio)


Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal secondo comma dell art. 78 per il conseguimento del trattamento economico previsto nell allegata tabella B e ridotto ad un anno.

  Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5° anno, del 20% al 9° anno, del 15% al 15° anno e dell 11% al 25° anno.

  Esso decorrera dalla data del 1- 4- 1972 per il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 1- 7- 1972 per il personale proveniente dai disciolti  INIASA ENALC INAPLI.

  Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al 2° comma dell art. 78, dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

  Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati, per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del 1° comma.




Art. 90

(Idoneita alla fascia funzionale superiore)


  Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, puo essere inquadrato, a domanda, e previa valutazione di una Commissione mista composta dall Assessore al Personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall Amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

  Le mansioni superiori devono risultare conferite dai competenti organi.

  La relativa domanda dovra essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovra contenere tutte le indicazioni comprendenti le mansioni superiori svolte, con attestazione dell Assessore al ramo o del Presidente del Consiglio se trattasi di dipendenti in servizio presso quegli Uffici.

  Nella valutazione la Commissione oltre che delle funzioni superiori esercitate dovra tener conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneita conseguite in pubblici concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per l accesso alla carriera di appartenenza, alla qualifica superiore nella stessa carriera ed alle carriere superiori;  dell anzianita di servizio e delle qualifiche ottenute nella carriera, dei titoli professionali aventi valore legale;  delle pubblicazioni originali ed attivita di ricerca scientifica.

  L inquadramento e disposto con provvedimento della Giunta Regionale e deve essere comunicato personalmente al dipendente. 




Art. 91

(Termini per l inquadramento)


 L inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti e effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale.



Art. 92

(Valutazione del servizio)


 Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell art. 85 della presente legge e riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianita per il servizio, comunque prestato anteriormente all inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni pari al:

  - 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;

  - 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

  - 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque prestato;

  Nel caso in cui nella valutazione della anzianita complessiva computata con le modalita di cui ai commi precedenti e che verra utilizzata ai fini dell inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verra conteggiato interamente per l attribuzione dell aumento periodico di stipendio successivo all inquadramento medesimo.

  I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all art. 68 del DPR 30- 6- 72, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti  INIASA ENALC INAPLI, godono, allatto dell inquadramento, di un trattamento economico acquisito piu favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalita di cui all art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.

  L iscrizione del personale di cui al 2° comma dell art. 86 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre dalla data di inizio di effettivo servizio presso la Regione.




Art. 93

(Decorrenza del trattamento economico)


  Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 1- 4- 1972 e dalla data del 1- 7- 1972 per il personale proveniente dai disciolti ENALC INIASA INAPLI.

  Per il personale comandato o distaccato il trattamento economico decorrera dalla data dell inquadramento.

  Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno << una tantum >> pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al 2° comma calcolato nel periodo tra la data dell inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del trattamento economico dell Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quant altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario, indennita di missione e premi in deroga.




Art. 94

(Trattamento di quiescenza)


Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la Regione riconosce l anzianita ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

  La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l Istituto e la Cassa Pensioni di cui all art. 82, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

  La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potra comunque essere piu sfavorevole in conseguenza dell applicazione della presente legge.

  A tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, la Regione assume l onere della differenza fra l indennita di fine servizio che sarebbe stato loro corrisposto dallo ENPAS in caso di collocamento a riposo per il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell inquadramento e quello che sara corrisposto dall INADEL ai dipendenti medesimi  sulla base delle norme contenute nella presente legge.




Art. 95

(Passaggio al  7° livello)


 Entro 3 anni dall entrata in vigore della presente legge sara indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6° livello, che abbia un anzianita complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la Regione.

  Il numero degli idonei andra in detrazione dell organico della fascia economica di provenienza dall organico del sesto livello retributivo.




Art. 96

(Trattamento economico ad esaurimento - Provvidenze di prima applicazione)


 Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16- 5- 70, n. 281 e 65 della legge 10- 2- 53, n. 62 e mantenuto ad esaurimento il trattamento economico stabilito per detta qualifica dall art. 68 del DPR 30- 6- 72 n. 748 con le modalita previste dal medesimo decreto.

  Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento e soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.

  I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale

inquadrato al 7° livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l eventuale differenza tra il trattamento base ad esaurimento e quello del 7° livello.

  Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori e quello previsto negli articoli che precedono fatto salvo il disposto dell art. 20 del  DPR 30- 6- 1972, n. 748, concernente l orario di lavoro e le prestazioni straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in sede di prima applicazione della legge.

  In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti

delegati emanati ai sensi della legge 16- 5- 70, n. 281, che siano, alla data della entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio.

  Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio alla data del 1° aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento giuridico ed economico previsto dalla presente legge.




Art. 97

(Conferimento dell incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge)


Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di coordinatore sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta, per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell Ufficio di Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale, prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all articolo 49.



Art. 98

(Acconti)


 Con effetto dal 1° aprile 1972, ovvero dalla data di inizio dell effettivo servizio presso l amministrazione regionale, se successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli e corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto, differenziato in relazione alle carriere dell ente di provenienza, nelle seguenti misure:

  Direttiva  L. 120.000

  Concetto  L. 105.000

  Esecutiva  L. 90.000

  Ausiliaria  L. 80.000

  I predetti acconti mensili assorbono l assegno perequativo eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri miglioramenti  gia percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi  amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza. 




Titolo XII

Benefici per gli ex combattenti





Art. 99

(Benefici per gli ex combattenti)


 Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.



Titolo XIII

Norme finali





Art. 100

(Rinvio)


 Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia.


Art. 101

(Disposizioni finanziarie)


 Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge ammontanti a L. 6.600.000.000 per gli esercizi finanziari 1973 e precedenti si fa fronte con gli appositi stanziamenti gia iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973.

  All onere presumibile di L. 13.000.000.000 a carico dell esercizio 1974 si fara fronte con appositi stanziamenti da inserire nel bilancio 1974 in corso di formazione.




Art. 102

(Pubblicazione)


 La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Tabella A


TABELLA A   Personale dei settori operativi, settori afferenti la attivita di gestione, gli affari istituzionali. Personale della Presidenza della Regione, delle segreterie particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli  Assessori regionali.   Personale dei settori omogenei interessati  alla programmazione dell Ufficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici regionali del contenzioso, degli  Uffici operativi periferici, dell Ufficio Legislativo della Giunta,  dell Ufficio Stampa della Giunta.

A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unita sottoindicate:

  Livello 7°, n. 195;  //

  Livello 6° n. 238;  //

  Livello 5°, n. 625;  //

  Livello 4°, n. 569;  //

  Livello 3°, n. 130;  //

  Livello 2°, n. 295;  //

  Livello 1°, n. 6;  //

  Numero totale del personale, 2.058.

TABELLA A/ 1  Personale del Consiglio Regionale A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unita sottoindicate: //

  Livello 7°,  n. 10;  //

  Livello 6°, n. 15;  //

  Livello 5°, n. 27;  //

  Livello 4°, n. 27;  //

  Livello 3°, n. 12;  //

  Livello 2°, n. 23;  //

  Livello 1°, n. 6;  //

  Numero totale del personale, 120.

 Tabella B   Livello retributivo e funzionale.

A ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente retribuzione:

  Livello 7°: retribuzione iniziale lire 3.000.000, dopo due anni lire 4.100.000;  //

  Livello 6°: retribuzione iniziale lire 2.300.000, dopo due anni lire 3.625.000;  //

  Livello 5°: retribuzione iniziale lire 2.000.000, dopo due anni lire 3.000.000;  //

  Livello 4°: retribuzione iniziale lire 1.700.000, dopo due anni lire 2.400.000;  //

  Livello 3°: retribuzione iniziale lire 1.450.000, dopo due anni lire 1.920.000;  //

  Livello 2°: retribuzione iniziale lire 1.400.000, dopo due anni lire 1.600.000;  //

  Livello 1°: retribuzione iniziale lire 1.200.000, dopo due anni lire 1.250.000.

  Compete inoltre l indennita integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a mensilita.

Tabella C   Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della Amministrazione regionale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle Amministrazioni dello Stato e negli  ordinamenti autonomi, negli Enti Locali, ex INAPLI,  INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 7° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche

di provenienza:

  Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile, a qualifiche superiori, nelle Amministrazioni dello Stato o negli ordinamenti autonomi; 

  Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, negli Enti Locali; 

  Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori  nell INAPLI INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 6° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche

di provenienza:

Direttore di sezione, equiparato od equiparabile.  Consigliere quale dipendente non di ruolo di prima categoria di cui al RDL 4- 2- 73 n. 100 e successive modificazioni, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione, negli Enti locali; 

qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione nell INAPLI INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 5° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche

di provenienza:

tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa negli Enti locali; 

tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa nell INAPLI INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 4° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche

di provenienza:

tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa.  Operaio specializzato - capo autorimessa - sorvegliante idraulico - guardia sanita, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa.  Operaio specializzato - vigili urbani, negli Enti locali; 

tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa.  Operaio specializzato nell INAPLI INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 3° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

operaio qualificato.  Autista, meccanico, macchinista ed equiparati nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

operaio qualificato.  Autista, meccanico, macchinista ed equiparati, negli Enti locali.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 2° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

custode, commesso, capo, commesso, operaio comune, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed operai comuni in genere, negli Enti locali; 

usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati nellINAPLI INIASA ENALC.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 1° della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

addetti alla pulizia nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi; 

addetti alla pulizia negli Enti locali; 

addetti alla pulizia nell INAPLI INIASA ENALC.

Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l applicazione dell art. 68 del  DPR 30- 6- 72, n. 748.