Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18 Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.(1)
(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 8 gennaio 1975, n. 1, l.r. 7 giugno 1975, n. 52, l.r. 29 gennaio 1976, n. 8, l.r. 17 gennaio 1980, n. 5, l.r. 31 maggio 1980, n. 53, l.r. 6 giugno 1980, n. 57, art. 3 e l.r. 4 febbraio 1997, n. 7. Parte 1STRUTTURE DELL ORGANIZZAZIONE
TITOLO 1Ruolo del personale regionale
Art. 1Ruolo unico Il personale dipendente dalla Regione e compreso in un ruolo unico ed è inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni
attribuite.
Art. 2Struttura generale dellorganizzazione La struttura dellorganizzazione della Regione Puglia si
articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi
della Giunta Regionale, Settori e Uffici della Presidenza della Regione e Uffici
del Comitato Regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli
Enti Locali e Uffici Regionali del contenzioso.
TITOLO 2UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE(2)
Art. 3Settori del Consiglio Regionale(3) Il Consiglio Regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono dei seguenti settori organizzativi: Segreteria del Consiglio articolata sugli Uffici:
- Coordinamento e Segreterie delle Commissioni Consiliari Permanenti; soppresso dalla l.r. 33/2001
- Ufficio Aula e Resocontazione;
- Biblioteca e documentazione;
- Amministrazione e Contabilità.]
Art. 4Settore Segreteria del Consiglio (4)
La Segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti
istituzionali del Consiglio regionale; il coordinatore della Segreteria del
Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di aula, lUfficio di
Presidenza, la Conferenza dei Presidenti, nellespletamento dei rispettivi
compiti.
Cura i rapporti con la Giunta regionale e con il Commissario di Governo e
tratta gli affari generali non attribuibili a specifici Uffici del Consiglio.
Art. 5Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni (5) Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione
di una Segreteria, il cui responsabile cura altresì la redazione dei verbali
delle adunanze della Commissione stessa.
Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra le varie
Segreterie e ne assicura i rapporti con gli Organi regionali.
Art. 6Ufficio aula e resocontazione (6) LUfficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli atti necessari per la
convocazione del Consiglio e ad inviare ai Consiglieri regionali la necessaria
documentazione.
Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio
regionale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge, degli
schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle
interpellanze, interrogazioni e mozioni
Art. 7Ufficio biblioteca e documentazione (7) LUfficio biblioteca e documentazione provvede ad individuare, classificare e
conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse
discipline, nonché ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su
richiesta dei vari Organi regionali.
Art. 8Settore Amministrazione e contabilità) (8) Il Settore Amministrazione e contabilità assolve ai seguenti compiti:
1) cura gli adempimenti relativi allesercizio dellautonomia
funzionale e contabile del Consiglio;
2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della
spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle indennità e alla
contabilità del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali;
3) coordina:
- i servizi economali;
- gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al
Consiglio regionale;
- i servizi ausiliari di copia, di custodia, di attesa e di
infermeria;
- i servizi di archivio, protocollo e mezzi tecnici
Art. 8 bisSegreterie dei Gruppi consiliari(9) (10) Ai sensi e per gli effetti dellart. 1 della legge regionale 5 settembre 1972,
n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui
funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo Al suddetto Ufficio sono
assegnate unita di personale nella
misura e con le modalita stabilite dal precedente art. 1.(11)
Il personale dipendente
della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli
Uffici di Segreteria dei Gruppi e destinato ad altro Ufficio
regionale. (12)
Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei
Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il
Piano) (13) Il Presidente del
Consiglio, i Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni
consiliari e del Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari
per la cura delle corrispondenza e degli affari connessi allesercizio delle
proprie funzioni. L incarico dei
Segretario particolare è conferito a dipendente della Regione su indicazione del
Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti
delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano. Tale incarico cessa
con la cessazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario,
di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il
Piano.
Le
unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare,
non possono superare il n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n.
3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, 1 per la segreteria di ciascun
Consigliere Segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di
Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano
(13) Articolo così sostituito dalla l.r.
7/94, articolo unico. Il testo originario dell'articolo era così formulato:"
Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente e dei vice-Presidenti) -Il
Presidente del Consiglio ed i vice Presidenti si avvalgono di segreterie
particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli
Uffici. L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della
Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell'ambito regionale, mediante
l'istituto del comando, disposto dalla amministrazione di appartenenza su
richiesta di quella regionale e su indicazione del Presidente del Consiglio o
dei Vice Presidenti. Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del
Presidente e dei Vice Presidenti. Le unità costituenti le segreterie particolari
del Presidente del Consiglio Regionale e dei Vice Presidenti non possono
superare il numero di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, oltre
il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, oltre
il segretario particolare.
Art. 10Numero e qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio (14) Il numero e le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale
sono riportati nellallegata tabella A/1
TITOLO 3UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE (15)
(15) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il Titolo III , comprendente gli articoli da 11 a 33 è abrogato, ad eccezione dell’artt. 21 e 23.
Art. 11Settori della Giunta regionale (16) La Giunta Regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si
avvale dei seguenti settori:
- Segreteria della Giunta;
- Legale e contenzioso.
Art. 12Settore Segreteria della Giunta (17) [La Segreteria della Giunta assolve alle seguenti
incombenze:
a) tratta i
provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente
e agli Assessori la necessaria documentazione;
b) provvede al
successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla Segreteria del
Consiglio Regionale, se di competenza di questultimo;
c) predispone
gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per
lattività di competenza della stessa;
d) provvede altresì allinoltro alla Commissione di Controllo degli
atti di competenza della Giunta sottoposti al controllo, ai sensi delle
disposizioni vigenti;
e) cura la raccolta ufficiale degli atti della
Giunta, nonché il servizio di protocollo e di archivio della Giunta
medesima.
Il Segretario della Giunta Regionale coordina lattività del
personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di segretario della
Giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relative verbali e prestando
ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni
affidategli.
Art. 13Settore legale e contenzioso (18) Il Settore legale e contenzioso svolge compiti di consulenza giuridica e di
assistenza legale e contenziosa nellinteresse della Regione.
Al Settore, inoltre, compete la difesa degli interessi della
Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi giurisdizionali.
Il responsabile del Settore deve essere in possesso del titolo di avvocato
iscritto nellalbo dei patrocinanti in Cassazione.
Art. 14Settore per i rapporti con gli Enti locali (19) Compete al Settore per i rapporti con gli Enti locali la trattazione degli
affari inerenti le competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali,
nonché di polizia locale, urbana e rurale.
Compete altresì il collegamento tra le diverse attività della Giunta
regionale e lAmministrazione locale sub-regionale con particolare riferimento
ai controlli regionali, agli Enti locali e alla assistenza tecnica a favore di
questi ultimi.
Art. 15Settore per lattività di gestione (20) Per lattività di gestione sono costituiti i seguenti Settori:
1) Ragioneria;
2) Finanze, demanio e patrimonio;
3) Personale, organizzazione e metodi;
4) Provveditorato ed economato, appalti e contratti. (•)
Art. 16Settore Ragioneria (21) Compete al Settore ragioneria, nel quadro della pianificazione delle attività
regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventive di cassa, dei
conti consuntivi, la gestione delle contabilità regionali, la razionalizzazione
delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale di predispone, i
pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi effetti
finanziari.
Spetta pure al Settore ragioneria il controllo sui
preventivi delle spese degli Enti locali relative allo esercizio delle funzioni
ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, la
assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di
analisi dei costi.
Art. 17Settore finanze, demanio e patrimonio (22) Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e
gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici incaricati
dellaccertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali
e delle relative penalità.
Il Settore cura i rapporti con lAmministrazione finanziaria dello Stato in
materia di partecipazione regionale al gettito dei tributi erogati. Compete,
infine, al Settore la trattazione degli affari inerenti lamministrazione e la
gestione del demanio e del patrimonio regionale.
Art. 18Settore personale, organizzazione e metodi (23) Compete al Settore la gestione del personale regionale, con particolare
riferimento allo studio delle politiche e delle tecniche relative alla messa a
punto di procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del
personale stesso.
Compete altresì leffettuazione di studi e progetti in
ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del
personale, nonché allelaborazione delle soluzioni organizzative da proporre
agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese alladeguamento della
legislazione in materia di organizzazione di uffici.
Art. 19Settore provveditorato, economato, appalti e contratti (24) Compete al Settore la trattazione degli affari inerenti
lapprovvigionamento dei beni mobili necessari allattività regionale, la loro
conservazione e il loro razionale impiego, nonché la gestione delle casse e dei
servizi economali.
Il Settore cura altresì le procedure attinenti agli appalti ed
ai contratti della Regione.
Art. 20Settori della Presidenza (25) Il Presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:
1) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente;
2) Segreteria della Presidenza. (26)
Art. 21Gabinetto a segreteria particolare del Presidente
Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi allattività istituzionale del Presidente nonché predispone gli atti relativi: a) alla rappresentanza della Regione; b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione; c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del Presidente; d) agli affari del cerimoniale; e) alle pubbliche relazioni. La Segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dellUfficio. Lincarico di Capo Gabinetto é conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale o a funzionario estraneo alla Regione ma dipendente dalla pubblica amministrazione, e cessa con la cessazione della carica del Presidente. ((27) ) Il Segretario Particolare é scelto con i criteri fissati nel precedente articolo 9 e su indicazione del Presidente della Regione. Le unità costituenti la segreteria particolare del Presidente della Regione non possono comunque superare il numero di 5, oltre il segretario Particolare.(28)
Art. 22Segreteria della Presidenza (29) La Segreteria della Presidenza coadiuva il Presidente nella funzione di
direzione e di coordinamento dellattività amministrativa e di sovrintendenza
agli uffici e ai servizi regionali.(••)
Art. 23Segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori Il vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di
segreterie particolari il cui personale e compreso nellallegata tabella A per
gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni
dellassessorato.
Il Segretario particolare deve essere scelto con i criteri
fissati net precedente articolo 9 e su indicazione del Vice Presidente o degli
Assessori. Le unità costituenti le segreterie particolari del Vice Presidente e
degli Assessori non possono superare il numero di 3 per la segreteria del Vice
Presidente, oltre il segretario e 3 per le segreterie degli Assessori, oltre il
segretario particolare.
Art. 24Numero e qualifiche del personale degli Uffici della Giunta, dellattività di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori (30) Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della Giunta,
dellattività di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della
Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi nellallegata
tabella A.
Art. 25Ufficio del programma e bilancio (31) E’ istituito lufficio “programma e bilancio” con i seguenti compiti:
- attività di ricerca, di studio e di sperimentazione;
- di predisposizione del progetto di programma generale di
sviluppo della Regione;
- di elaborazione degli elementi di verifica dei piani
predisposti dai singoli settori;
- di verifica della rispondenza degli indirizzi programmatici
agli obiettivi fissati.
Lufficio e retto da un coordinatore nominato dalla Giunta
Regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione
ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente qualificato.
Lattività dellUfficio si articola nei seguenti dipartimenti,
costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:
1) Territorio
Ecologia-Urbanistica-Lavori Pubblici-Trasporti;
2) Attività Produttiva
Agricoltura e foresta, caccia e pesca-industria (industria
estrattiva, acque minerali)-commercio (fiere e mercati)-artigianato-turismo e
industria alberghiera;
3) Attività sociali
Assistenza sanitaria e ospedaliera-Assistenza
sociale-Assistenza scolastica-Istruzione artigiana-Istruzione
professionale-musei-biblioteche e attivita culturali-gioventù e sport-tempo
libero e spettacolo - cooperazione e lavoro. (••)
Art. 26Procedure dellaprogrammazione (32) Apposita legge regionale (••) stabilirà i compiti e 1e procedure della
programmazione.
Art. 27Numero e qualifiche del personale dellUfficio Programma e Bilancio (33) Il personale assegnato all Ufficio «programma e bilancio>> e compreso
nellallegata tabella A.
Art. 28Disposizione transitoria per lesercizio delle funzioni amministrative (34) Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono
esercitate dalla Regione a mezzo dUffici così come costituiti allatto di
trasferimento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun assessorato, i
quali vengono considerati uffici operativi a se stanti, sino a quando il loro
ordinamento non sarà ristrutturato o diversamente disciplinato con apposite
leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni amministrative regionali
agli Enti Locali, in armonia con Iart.19, 2 comma dello Statuto.
Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dallentrata in
vigore della presente legge.
Art. 29Numero e qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti parastatali (35) Il numero e le rispettive qualifiche del personale trasferito dallo Stato e
dagli Enti parastatali di cui allart: 28 risultano compresi nellallegata
tabella A.
Art. 30Settori comuni agli organi regionali (36) Gli organi della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si
avvalgono dei seguenti settori comuni:
- Legislativo;
- Stampa.
Art. 31Settore legislativo (37) II settore legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento
dellattività di elaborazione dei disegni di legge; cura to studio, la
redazione, la revisione ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge
e di regolamenti; collabora con il Consiglio e le Commissioni permanenti nello
svolgimento dellattività legislativa, regolamentare e amministrativa di
carattere generale; cura il coordinamento dei provvedimenti legislativi e
regolamentari; fornisce pareri in materia legislativa.
Il settore legislativo si articola in:
- Ufficio legislativo del Consiglio;
- Ufficio legislativo della Giunta.
Il coordinatore del settore e assegnato al Consiglio
Regionale.
Art. 32Settore Stampa (38) Il settore stampa cura i rapporti esterni di informazione e divulgazione
inerenti all attività degli organi regionali.
Il settore inoltre ha i seguenti compiti:
a) curare la redazione e la diffusione ai vari organi
regionali di pubblicazioni periodiche;
b) rendere disponibili ai consiglieri e a tutti gli organi
regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;
c) curare lo scambio delle informazioni con le altre Regioni,
con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti pubblici
o istituti di studio.
Il settore stampa si articola in:
- Ufficio Stampa del Consiglio
- Ufficio Stampa della Giunta
Il responsabile del settore deve essere iscritto all ordine
dei giornalisti come professionista o pubblicista.
Il Presidente della Giunta e del Consiglio possono nominare
un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente
contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all ordine
dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963 n. 69, come professionista o
pubblicista da almeno tre anni.
Art. 33Numero e qualifiche del personale addetto ai Settori comuni (39) Ilnumero e le rispettive qualifiche del personale addetto allUfficio
Legislativo ed allUfficio Stampa del Consiglio sono compresi nellallegata
tabella A/1; il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto
allUfficio Legislativo ed allUfficio Stampa della Giunta sono compresi
nellallegata tabella A.
Parte 2
TITOLO 4UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
ED UFFICI REGIONALI DEL CONTENZIOSO (40)
(40) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di
adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il Titolo IV , comprendente gli
articoli da 34 a 37 è abrogato.
Art. 34Organi di controllo (41) Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia si
articolano nei seguenti Uffici:
a) Comitato regionale di controllo;
b) Sezioni decentrate di controllo.
(41) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 35Personale addetto agli Uffici degli Organi di controllo Il personale addetto agli Uffici del Comitato regionale ed agli Uffici delle
Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali e compreso nell
allegata tabella A.
(••) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 36Uffici del contenzioso (42) Ai sensi delta legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne definisce i compiti e
le attribuzioni, sono istituiti i seguenti Uffici del contenzioso:
a) Ufficio regionale del contenzioso di Bari;
b) Ufficio regionale del contenzioso di Brindisi,
c) Ufficio regionale del contenzioso di Foggia;
d) Ufficio regionale del contenzioso di Lecce;
e) Ufficio regionale del contenzioso di Taranto.
(42) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 37Numero e qualifiche del personale addetto agli Uffici del contenzioso (43) Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli Uffici regionali del
contenzioso sono compresi nella allegata tabella A.
(43) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
TITOLO 5PRINCIPI DELLORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (44)
(44) Titolo
abrogato dalla l.r. 7/97,art. 34, comma 2, a decorrere
dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge.
Art. 38Gruppi di lavoro (45) Illavoro dei dipendenti regionali e organizzato in modo da valorizzare il
momento collegiate, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e
la rotazione del personale; esso e svolto in maniera da assicurare sia il
collegamento tra gli uffici delta Regione sia quello fra gli stessi e le
strutture esterne e la intera comunità regionale.
La Regione promuove inoltre la formazione, laggiornamento e la
specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e
culturale.
Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiate previsto
dal 1 comma, si costituiscono, per periodi determinati, gruppi di lavoro con
aggregazione di personale ai vari livelli.
Art. 39Attribuzioni del coordinatore di settore (46) Il coordinatore di settore provvede sulle materie a lui attribuite dai competenti
organi delta Regione. Attua gli indirizzi dellorgano politico regionale nello
svolgimento dellazione legislativa e amministrativa, proponendo ladozione dei
relativi provvedimenti. Elabora gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore e
quelli di esecuzione delle scelte dellEnte, svolgendo mansioni di natura
tecnicogiuridica ed economica, the presuppongano requisiti di particolare e
riconosciuta competenza. Predispone, sulla base delle indicazioni degli organi
regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali
dellattività dellamministrazione regionale. Cura lattuazione dei programmi di competenza del settore,
sotto la direttiva dellorgano politico responsabile del settore stesso, sia in
ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.
Promuove e coordina lattività degli Uffici costituenti il
settore favorendo i gruppi di lavoro.
(46) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 40Attribuzioni del coordinatori di ufficio (47) Il coordinatore di ufficio coordina, in applicazione delle direttive impartite
dai competenti organi regionali, lattività di una unità operativa di livello e
dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro dellazione svolta dal
coordinatore del settore stesso.
Favorendo i gruppi di lavoro segue leffettuazione dei compiti
affidati allufficio nonché i tempi di realizzazione.
Attende allimpostazione del lavoro con metodi e procedure più
razionali per il miglior funzionamento dellufficio.
E’ responsabile, nellambito della sfera di sua competenza, dei
termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi o di regolamenti e
del conseguente risultato.
(47) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 41Fasce funzionali (48) Il personale della Regione e ripartito in 7
fasce funzionali di mansioni: 7a Fascia funzionale: diploma di
laurea 6a Fascia funzionale: diploma di
laurea 5a Fascia funzionale: diploma di scuola media
superiore 4a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo 3a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo 2a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo 1a Fascia funzionale: diploma di scuola d
obbligo
Per
scuola d obbligo si intende quella dell epoca in cui il dipendente ha concluso
il corso degli studi.
Art. 42Attribuzioni del personale della 7a fascia funzionale (49) Il personale della 7a fascia funzionale svolge attività prevalente di studio e
di ricerca, indirizza lorganizzazione e lattuazione dei compiti degli addetti
ai servizi secondo programmi di lavoro elaborati con il coordinatore di ufficio
o di settore.
Ove gli sia attribuita dal coordinatore la cura di una
specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito indirizza la
attività del personale assegnato e formula proposte circa la organizzazione e i
programmi di lavoro.
Partecipa a commissioni e comitati di studio nellinteresse
dellEnte Regione
(49) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 43Attribuzioni del personale della 6a fascia funzionale (50) Il personale della 6a fascia funzionale cura listruttoria amministrativa
tecnica o contabile con la conseguente definizione degli affari di particolare
rilevanza che richiedano attività di elaborazione, progettazione, studio e
ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti relativi.
Collabora con il personale della fascia funzionale superiore
alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri
operativi da adottare.
Partecipa a commissioni e comitati di studio nellinteresse
dellEnte Regione.
(50) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 44Attribuzioni del personale della 5a fascia funzionale (51) Il personale della 5a fascia funzionale è addetto a mansioni di segreteria e
collaborazione contabile, tecnica e amministrativa.
Disimpegna mansioni che attengano ad adempimenti istruttori
collegati a compiti di studio, ricerca e progettazione.
Può partecipare a Commissioni e comitati di studio
nellinteresse dellEnte Regione.
Nella 5a fascia funzionale sono collocati gli stenografi
forniti di diploma di Scuola Media Superiore.
(51) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 45Attribuzioni del personale della 4a fascia funzionale (52) Il personale della 4a fascia funzionale disimpegna mansioni di archivio,
protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonché di collaborazione in
compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche
macchine.
(52) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 46Attribuzioni del personale della 3a fascia funzionale (53) Il personale della 3a fascia funzionale svolge mansioni di operatore di
macchine meccanografiche, di conduttore di automobile, di centralinista
telefonico. Tali mansioni richiedono specifica qualificazione
professionale.
(53) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 47Attribuzioni del personale della 2a fascia funzionale (54) Il personale della 2a fascia funzionale attende principalmente ai servizi di
aula, anticamera, corridoio, custodia e sorveglianza e alle operazioni di
scambio di carteggio e fascicoli tra uffici.
Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione
professionale.
(54) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 48Attribuzioni del personale della I fascia funzionale (55) Il personale della la fascia funzionale svolge mansioni di carattere
esclusivamente manuale.
(55) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Parte 3
TITOLO 6STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Art. 49Nomina dei coordinatori (56) La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del Personale e su
designazione dellUfficio diPresidenza del Consiglio, per i coordinatori da
assegnare al Consiglio Regionale, a conferire lincarico di coordinatore sia dei
settori the degli Uffici, tenendo presenti lanzianità di servizio del
dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti. Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il
parere espresso dal Consiglio del Personale il provvedimento va motivato. I coordinatori di settore e di ufficio sono scelti tra il
personale della 7a fascia funzionale che abbiano frequentato con esito positivo
un corso di formazione che la amministrazione organizzerà ogni biennio secondo
le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente
legge. Al corso di formazione di cui al precedente comma è ammesso il
personale della settima fascia funzionale che abbia compiuto 5 anni di
servizio senza demerito. Il rapporto complessivo dei coordinatori di settore e di
ufficio e quello del personale dipendente della Regione non pub superare il 7%
e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di servizio. Lincarico di coordinatore è conferito per la durata di 5
anni. La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta Regionale,
sentito il Consiglio del Personale, e su proposta dellUfficio di Presidenza del
Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, con
provvedimento motivato. Nel periodo di durata dellincarico, al coordinatore di ufficio
va liquidate lindennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile di L. 720.000
annue lorde. Al coordinatore di settore, per la durata dellincarico, va
liquidate una indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a lire
1.200.000 annue lorde. I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari
esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni
giornaliere di lavoro oltre lorario stabilito ai sensi dellart. 56 della
presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario
fino a 24 ore mensili.
Le eventuali eccedenze saranno liquidate nel limite massimo di
48 ore mensili
(56) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.
Art. 50Accesso alle fasce funzionali (57) Il personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, é assunto nei singoli livelli retributivi e funzionali mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della Giunta. Il regolamento di esecuzione determinerà il programma di esame. Nelle more dellemanazione del regolamento di esecuzione, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nellamministrazione dello Stato. I titoli di studio per laccesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti e riportati nellallegata Tabella A): - Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti per lVIII livello; - Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale se richieste per il VII livello; - Diploma di laurea per il VI livello; - Diploma di scuola secondaria superiore e/o Diploma professionale ove richiesto per il V livello; - Licenza della scuola media dellobbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il IV livello; - Licenza della scuola media dellobbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il III livello; - Compimento dellobbligo scolastico per il II e I livello. ((59) ) Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare a concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno 5(cinque) anni nel livello attuale. Ai concorsi per posti del 3 e 4 livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzianità complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore. Sono esclusi i posti per lesercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge. Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento allunità superiore, é riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti capoversi. Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale. La riserva non opera se il posto messo a concorso é uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. (58) Le nomine vengono conferite con Decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dellemanazione del decreto stesso e secondo lordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta Regionale. Per gli impiegati della Regione lattribuzione del nuovo livello agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale é conseguito. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale. ((60) ) Per i posti dell8°-7° e 6° livello sono così composte: a) dal Presidente della Giunta regionale o dallAssessore al Personale che la presiede; b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali. Qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano entro 15 gg. dalla richiesta a comunicare le designazioni di propria competenza, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice, che si intende validamente costituita dagli altri componenti; c) da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove desame, di cui due indicati dalla Giunta regionale e due dallUfficio di Presidenza del Consiglio. Funge da Segretario un dipendente appartenente alla 6a fascia funzionale. Per i concorsi a posti del 5 livello la Commissione é composta da membri di cui alle lettere a), b) e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame. Per i concorsi a posti del 4 e 3 livello, la Commissione é composta dai membri di cui alle lettere a), b) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico-pratico a seconda delle materie oggetto di esame. La Commissione per lassunzione ai posti della 1 e 2 fascia funzionale é composta dai membri di cui alle precedenti lettere a) e b) e da tre consiglieri regionali, uno dei quali scelto tra le minoranze, eletti dal Consiglio Regionale. A parità di merito, nella valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dovrà tener conto del carico familiare, dello stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento, nonché dello stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare. I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di espletamento. La graduatoria dei concorsi é approvata dalla Giunta regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico. ((61) ) La Giunta regionale non può sindacare loperato delle Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di procedure. La graduatoria é pubblicata, dopo lapprovazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione o in apposito Supplemento di esso ed ha carattere definitivo. Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.
(57) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato. (58) Comma sostituito dalla l.r. 16/80, art. 13(59) I commi 4°, 5°, 6°, 7° e 8° sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto della l.r. 16/80, art. 13(60) I commi 13°, 14° e 15° sostituiscono gli originari commi decimo e undecesimo per effetto della l.r. 16/80, art. 13.(61) Comma già sostituito dall'ultimo comma della l.r. 16/80,art. 13 è stato poi nuovamente sostituito dalla l.r. 17/80 art. 4
Art. 51Mansioni (62) Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per
ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle precedentemente
svolte, purché corrispondenti alla fascia di appartenenza. A ciò provvede la
Giunta dopo aver ascoltato linteressato.(63)
(62) L’art. 34, comma 2, della l.r. 7/97 dispone che a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art 8 della medesima legge, il presente articolo è abrogato.(63) Per l'affidamento di mansioni superiori vedi l.r. 13/88, art. 59.
Art. 52Doveri dellimpiegato Nei confronti dellamministrazione regionale limpiegato è tenuto a prestare la
propria opera per tutto lorario stabilito e deve esprimere nellassolvimento
delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità decisionale,
autocontrollo.
Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del
Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, limpiegato non può
fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a
provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie
delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa
derivarne danno per lAmministrazione o per i terzi.
Limpiegato regionale non può esercitare alcun commercio,
industria o professione né assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti
pubblici.
Limpiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma
precedente è dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa
nel termine indicato in apposita diffida.
Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.
Art. 53Nomina La nomina in prova dellimpiegato regionale è disposta con
decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.
Laccettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta
dellinteressato, entro 30 giorni dalla relativa nomina. Lassunzione del
servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno; indicato nella
comunicazione della nomina equivale ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o
della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30
giorni; dalla data stabilita, linteressato si intende rinunciatario.
Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed
economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.
Art. 54Periodo di prova La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di
inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente
della Regione su delibera della Giunta Regionale e su conforme parere del
Consiglio del Personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di
giudizio.
Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova,
il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta, può disporre la
risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del Consiglio del
Personale.
La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine
di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato. Per
gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dellamministrazione
regionale il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.
Art. 55Promessa solenne di giuramento) Il dipendente, allatto dellassunzione in prova, deve rendere avanti al
Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni,
solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla
Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nellinteresse della
collettività e del pubblico bene».
Il dipendente, allatto del conseguimento della nomina, deve
prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento in
presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele
alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nellinteresse
della collettività, dellamministrazione regionale e del pubblico bene».
Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento
comporta la decadenza dallimpiego.
Art. 56Orario di servizio (64) L orario di servizio e di 36 ore settimanali.
La distribuzione giornaliera dell orario settimanale viene
stabilita con delibera della Giunta o dell Ufficio di Presidenza del Consiglio,
rispettivamente per il personale dell amministrazione regionale e del
Consiglio. Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del
personale.
L impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale
che, di regola, deve coincidere con la domenica.
E altresì libero dal servizio negli altri giorni
riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949 n. 260 e successive
modificazioni.
L impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di
riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di
riposo per recupero.
L impiegato, per esigenze di servizio, e tenuto a prestare
la propria opera anche oltre l orario di obbligo con diritto al compenso per
lavoro straordinario
Art. 57Diritti sindacali (66) Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti
sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, luso
dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono
regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 360 in quanto compatibili con le norme
vigenti in materia di impiego statale.
Le modalità per lesercizio del diritto di assemblea sono
stabilite dalla Giunta regionale, dintesa con le organizzazioni sindacali
interessate.(65)
Art. 58Contrattazione Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico,
allassistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame
alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con
la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
La contrattazione non viene comunque effettuata nellanno
precedente le elezioni regionali.
Art. 59Impiegati studenti (67) I dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell
art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esauriti i congedi straordinari di
cui allo art. 61 possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere
impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario
Art. 60Congedo ordinario retribuito per ferie (68) L impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo ordinario retribuito
di un mese.
Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere
almeno 20 giorni in uno o due periodi. L impiegato assunto posteriormente al
1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di
congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nellanno.
Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia
essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.
Il congedo ordinario e irrinunciabile.
Il godimento del congedo entro l anno può essere rinviato ed
interrotto per esigenze eccezionali di servizio. In tale caso esso dovrà essere
goduto entro il primo semestre dell anno successivo.
Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al
coordinatore di settore che ha l obbligo di concederlo qualora non ostino
indilazionabili esigenze di servizio.
L impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto
di ripetere la richiesta allAssessore al personale.
Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo
ordinario retribuito per ferie all Assessore al personale. Per i coordinatori
assegnati al Consiglio e richiesto il parere del Presidente
Art. 61Congedo straordinario (69) Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti per intero
per il primo mese e per i 4/ 5 per il mese successivo nei seguenti casi: a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni; b) per richiamo alle armi, purché non a richiesta,
limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente
e collocato in aspettativa; c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo
strettamente necessario; d) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o
invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di
invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi; e) per gravi motivi.
Il congedo straordinario retribuito viene concesso con
delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore al Personale, previo
parere dell Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio, su
presentazione di domanda motivata da parte dell interessato
Art. 62Assenze (70) In caso di malattia o di altro grave impedimento alle prestazioni del servizio,
il dipendente deve dare immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all Amministrazione regionale,
indicando il proprio recapito. Qualora l assenza dovuta a malattia si protragga per oltre
tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all Amministrazione regionale certificato rilasciato dal medico curante attestante
la durata prevedibile della malattia. Il Presidente della Giunta, tramite i competenti uffici, può
disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i
servizi ispettivi dell istituto assistenziale competente. Qualora l esistenza o l entità della malattia non venga
riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto
aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l assenza e considerata
ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Dalla data del provvedimento con cui l assenza viene
considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali impugnative da
parte degli interessati
Art. 63Aspettativa (71) Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili
dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza
assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un
periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi
di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano
attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa la
avvenuta frequenza.
La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per
motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente due
anni e mezzo in un quinquennio. La aspettativa di cui ai commi precedenti e
concessa dalla Giunta regionale, su parere dell Ufficio di Presidenza, per il
personale del Consiglio
Art. 64Comando presso altre Amministrazioni (72) (Comando presso altre Amministrazioni) Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio regionale. Il comando é disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per lespletamento di attività delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno. Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore é richiesto lassenso del dipendente. Per il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, é richiesto il parere obbligatorio dellUfficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del competente Assessore. Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui é assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso lindennità di missione stabilita allart. 80 della presente legge.
Art. 65Permessi
[ L’impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, può astenersi dal servizio per una parte dell’orario giornaliero, previa autorizzazione del resposabile diretto dell’ufficio] (73) Il permesso da 1 a 5 giorni é accordato dallAssessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.
Art. 66Corsi di perfezionamento e di aggiornamento Ilpersonale risiede nella località ove ha sede l’ Ufficio;
tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia
ritenuto dallAmministrazione conciliabile con il normale adempimento dei
lavori di ufficio.
Art. 67Corsi di perfezionamento e di aggiornamento La Regione promuove direttamente o in collaborazione con la
Università e gli Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di
perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione
professionale.
Listituzione, lorganizzazione e le convenzioni con le
Università e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con
deliberazione della Giunta.
Lesito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di
merito.
Art. 68Fascicolo personale Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo
personale e vengono elencati in apposito indice allegato.
Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio
fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la
cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel
fascicolo di atti the potrebbero essergli di pregiudizio.
Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.
LAmministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel
fascicolo e non elencati nellindice.
Art. 69Trasferimenti di personale I trasferimenti di personale allinterno dei settori e degli
uffici e nellambito della stessa sede di servizio sono disposti dallAssessore
al personale previa intesa con gli Assessori preposti ai singoli settori o con
lUfficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e
sentito il Consiglio del Personale.
I trasferimenti the comportano spostamento dalla sede di
servizio sono deliberati dalla Giunta Regionale.
I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su
domanda dellinteressato ove non ostino esigenze di servizio o per motivate
esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del
Personale.
In questultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio
non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in
relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la adozione,
anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in
sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.
Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla
normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del
trasferimento
TITOLO 7ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
REGIONALI
Art. 70Consiglio del Personale (74) [II Consiglio del Personale, presieduto dallAssessore al
personale, è composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio Regionale, dal
coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. I componenti designati dalle
organizzazioni sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai
sindacali the ne effettuano la nomina.
Il Consiglio è nominato con provvedimento del Presidente dalla
Giunta allinizio di ciascuna legislatura.
Il Consiglio del Personale esprime pareri e formula proposte
sullimpiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.
Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi
previsti dalla presente legge.
Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di
amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in
quanto applicabili.
Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta
relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore o di
ufficio non possono partecipare i membri del Consiglio del Personale
direttamente interessati.
I componenti del Consiglio del Personale non possono far parte
contemporaneamente della Commissione di disciplina.]
TITOLO 8SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 71Sanzioni disciplinari Limpiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
1- la nota di demerito
2 - la riduzione dello stipendio
3 – la sospensione della qualifica
4 –la destituzione
Art. 72Nota di demerito La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una
dichiarazione di biasimo scritta e motivata.
Art. 73Riduzione dello stipendio La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno
scorretto verso il pubblico e gli amministratori nellesercizio delle loro
funzioni, non pub superare il quanto dello stipendio nè avere durata superiore a
sei mesi.
Art. 74Sospensione dalla qualifica La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti
che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del
segreto di ufficio, consiste nellallontanamento dal servizio con la privazione
dello stipendio da 1 a 6 mesi.
Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in
misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di
famiglia.
Art. 75Destituzione La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle
mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di
ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti Pubblici e privati o di
privati come conseguenza di giudicato penale the abbia accertato lesistenza di
un delitto contro la pubblica amministrazione.
Art. 76Sospensione In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per
reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente
può essere sospeso dall’impiego fino all’esito del giudizio penale.
Art. 77Commissione di disciplina E’ istituita la Commissione di disciplina composta da due
docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto
amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente,
eletti dal Consiglio regionale, da un dipendente designato dal Consiglio del
personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti. Funge da
segretario un funzionario dell’ufficio del personale.
TITOLO 9Trattamento Economico
Art. 78Trattamento economico) Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento
economico iniziale indicato nellallegata tabella B) che fa parte integrante
della presente legge. Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza
demerito il trattamento economico indicato nellallegata tabella B). Il dipendente usufruisce: a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari
a112,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V,
IX e XV anno di servizio; b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi
successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.
Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico
attribuito al 2° anno. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti
a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma. Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe
qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro
straordinario e indennità di missione. E vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o
compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro
carica nellinteresse della Amministrazione regionale o di altri Enti,
Associazioni, Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge
riguardanti tutti i dipendenti o
dal contratto collettivo nazionale. (75) Limporto delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma
precedente è versato dallEnte, Associazioni, Azienda e privato tenuto a
corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla
tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del
personale. (76)
Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al
decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con
losservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali. Su richiesta del
dipendente che non abbia demeritato, lAmministrazione regionale può
corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel
corso del rapporto di impiego. (77) Con
apposito regolamento approvato ai sensi dell’ articolo
44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla
disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al
precedente comma. (78)
(75) Comma mosificato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b1)(76) Comma modificato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b2), vedi anche, a riguardo il regolamento regionale n. 13/2014(77) Comma così sostituito dal primo comma dell' art.
1, L.R. 18 luglio 1974, n. 23. (78) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b3)
Art. 79Lavoro straordinario (79) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario
previamente autorizzato e corrisposta sulla base del trattamento economico
risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell art. 78 con i seguenti
criteri di calcolo: stipendio + classi di stipendio + aumenti periodici: 52
settimane x orario settimanale di lavoro Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque
superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.
Per comprovate esigenze di servizio la Giunta Regionale o l
Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio può autorizzare la
maggiorazione del 100% di tale limite
Art. 80Trattamento di missione (80) Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede di servizio
spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta
nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18- 12- 1973, n. 836
Art. 81Indennità integrativa speciale) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo
della vita modificando lammontare della indennità integrativa speciale come per
i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.
Art. 82Assistenza, Previdenza e Quiescenza Ai fini del trattamento di pensione il Personale è iscritto alla
Cassa Pensione dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).
Ai fini dellerogazione dellassistenza malattia allEnte
Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP)
Ai fini del trattamento di fine servizio allIstituto Nazionale
di Assistenza Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi
oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni
vigenti per ciascun Istituto.(81)
TITOLO 10INCARICHI
Art. 83Incarichi speciali Lo studio di problemi di particolare importanza non
riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere
affidata a soggetti estranei allamministrazione regionale, ai quali sia
riconosciuta una specifica competenza in materia.
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche,
persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro
affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.(82)
Art. 84Conferimento incarichi speciali Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione
della Giunta Regionale per oggetto definito ed a tempo determinato; non possono
superare lanno finanziario e possono essere rinnovati; non sono cumulabili.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato lammontare
del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi
di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle prestazioni
lo consenta, sarà determinato in relazione allimportanza dellincarico
conferito.
La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al
termine dellincarico dopo la consegna del lavoro eseguito.
Parte 4
TITOLO 11NORME TRANSITORIE
Art. 85Criteri di inquadramento I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi I.N.A.P.L.I.-E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge. Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge regionale 26.3.1973, n. 7 della Regione Puglia. Linquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una commissione mista composta dallAssessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dallamministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento. Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale. (83) Il servizio prestato nellAmministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.
Art. 86Modalità di inquadramento Linquadramento del personale
comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di
entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dellinteressato da
presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà
linquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla
data di entrata in vigore della legge regionale 26.3.1973, n. 7 o della presente
legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al
personale amministrativo ed ausiliario.
Linquadramento è effettuato in relazione alle mansioni definite
allatto di assunzione ed al titolo di studio necessario per ottenere
linquadramento corrispondente alla mansione svolta.
Laccertamento di idoneità sarà effettuato da una commissione
presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e
composta dallassessore nel cui settore il personale in questione è stato
impiegato, da due esperti appartenenti allamministrazione regionale, da un
rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative.
Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato
servizio presso il Consiglio Regionale la Commissione sarà integrata da un
Consigliere Regionale designato dallUfficio di Previdenza.
Laccertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà
tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.
Linquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo
trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati
emanati in forza della legge 15.5.1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla
Regione dai soppressi E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.I. avviene
dufficio.
Sono fatti salvi per linquadramento i diritti conseguenti
allapplicazione del D.P.R.1.6.72, n. 319.
Art. 87Inquadramento personale cottimista Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a
fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, the abbia svolto servizio
continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla
Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed
economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli
retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli
uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5 livello
retributivo e funzionale, purché in possesso del titolo di studio corrispondente
alle mansioni svolte.
Laccertamento di idoneità sarà effettuato dalla Commissione
prevista al 4 comma del precedente articolo 86 e verterà su un colloquio o
prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già
prestato.
Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste
dal 1° comma dellart. 92.
Art. 88Inquadramento in soprannumero Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale
the gli compete in conseguenza dellapplicazione delle norme di cui ai
precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti
per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purché esista
capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali
nellambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/1.
In conseguenza dellapplicazione del 1 comma risulteranno
compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e
funzionali di cui alle citate tabelle.
Art. 89Trattamento economico per il personale in servizio) Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni
richiesto dal secondo comma dellart. 78 per il conseguimento del trattamento
economico previsto nellallegata tabella B è ridotto ad un anno.
Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono
attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5 anno,
del 20% al 9 anno, del 15% al 15 anno e dell 11% al 25 anno.
Esso decorrerà dalla data del 1.4.1972 per il personale
trasferito dallo Stato e dalla data del 1.7.1972 per il personale proveniente
dai disciolti I.N.I. A.S.A.-E.N.A.L.C.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si
considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento economico
di cui al 2° comma dellart. 78, dalla data di effettivo inizio del servizio
presso la Regione.
Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati,
per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla
base del trattamento economico conseguito ai sensi del 1° comma.
Art. 90Idoneità alla fascia funzionale superiore (84) Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori
a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi
continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e
funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in
corrispondenza della qualifica di provenienza. La relativa domanda corredata dallattestazione del presidente
della Giunta o dellassessore nel cui settore il dipendente è stato impiegato o
del presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli
uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore
della legge n. 18 del 25 marzo 1974 al presidente della Giunta regionale
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista
composta dallassessore al personale, che la presiede, da tre funzionari
nominati dallamministrazione regionale, da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative
dispone linquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato
personalmente al dipendente.
Art. 91Termini per linquadramento) Linquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con
deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 92Valutazione del servizio Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dellart.
85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico,
ivi compresa lattribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a
seguito dellinquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici,
una anzianità per il servizio; comunque prestato anteriormente
allinquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto
di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni pari al:
-100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di
inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque
prestato. Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva
computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata ai
fini dellinquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà
conteggiato interamente per lattribuzione dellaumento periodico di stipendio
successivo allinquadramento medesimo.
I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui allart.
68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a
quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti
I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.I.N.A.P.L.I., godono, allatto dellinquadramento, di un
trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro
sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza
fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in
sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui allart. 3
della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.
Liscrizione del personale di cui
alArt. 102 (Pubblicazione) 2 comma dellart. 86 presso la Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali decorre dalla data di inizio di effettivo servizio presso
la Regione..(85)
(85) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la l.r. 21/94, art. 37
Art. 93Decorrenza del trattamento economico Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente
legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data
del 1° aprile 1972 e dalla data del 1°luglio 1972 per il personale proveniente
dai disciolti E.N.A.L.C.I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato o distaccato il trattamento
economico decorrerà dalla data dell inquadramento
Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo
della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente
legge, viene corrisposto un assegno « una tantum» pari alla differenza tra il
trattamento economico di cui al 2 comma calcolato nel periodo tra la data
dellinquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione
in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha
titolo di percepite nello stesso periodo sulla base del trattamento economico
dellEnte di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quantaltro
percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario,
indennità di missione e premi in deroga.
Art. 94Trattamento di quiescenza Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli
articoli precedenti la Regione riconosce lanzianità ed i servizi utili ai fini
del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno
riscattati.
La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla
ricostruzione delle posizioni assicurative presso lIstituto e la Cassa Pensioni
di cui allart. 52, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un
trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in
base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli
Enti locali.
La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del
trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in
conseguenza dellapplicazione della presente legge (86)
Art. 95Passaggio di livello (87) [Entro 3 anni dallentrata in vigore della presente legge sarà
indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in
soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6°
livello, che abbia unanzianità complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la
Regione.
Il numero degli idonei andrà in detrazione dellorganico della
fascia economica di provenienza dallorganico del sesto livello retributivo].
(87) L' art. 5, della l. r. 28/00 dispone la definitiva conclusione delle procedure di cui al presente articolo, facendo salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenzioni instaurati alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Art. 96Trattamento economico ad esaurimento-Provvidenze di prima applicazione Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti
e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica di
dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16.5.70, n. 281 e 65
della legge 10.2.53, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico
stabilito per detta qualifica dallart. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 con le
modalità previste dal medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è
soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.
I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono
optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7°
livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri
miglioramenti l eventuale differenza tra il trattamento base ad esaurimento e
quello 7° livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello
previsto negli articoli the precedono fatto salvo il disposto dellart. 20 del
D.P.R. 30.6.1972, n. 748, concernente l orario di lavoro e le prestazioni
straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei
confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in
sede di prima applicazione della legge.
In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti
trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati
emanati ai sensi della legge 16.5.70, n. 281, che siano, alla data della
entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici
centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di
ufficio.
Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio
alla data del 1 aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento
giuridico economico previsto dalla presente legge.
Art. 97Conferimento dellincarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di
cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di coordinatore
sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta,
per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dellUfficio di
Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale,
prescindendo dalla partecipazione al corso di cui allarticolo 49.
Art. 98Acconti Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di inizio delleffettivo
servizio presso lamministrazione regionale, se successiva al personale
inquadrabile a norma dei precedenti articoli corrisposto, salvo conguaglio in
sede di attribuzione del trattamento economico derivante dallinquadramento nel
ruolo regionale, un acconto mensile netto, differenziato in relazione alle
carriere dellente di provenienza, nelle seguenti misure:
- Direttiva L.120.000
- Concetto L.105.000
- Esecutiva L. 90.000
- Ausiliaria L. 80.000
I predetti acconti mensili assorbono lassegno perequativo
eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri
miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi
amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza.
TITOLO 12BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI
Art. 99Benefici per gli ex combattenti Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce
dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO 13NORME FINALI
Art. 100Rinvio Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla
normativa statale vigente in materia.
Art. 101Disposizioni finanziarie (88) Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di
competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando,
ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai
seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro:
Esercizio 1972 cap. 10 |
L. |
803.000.000 |
|
Esercizio 1973 cap. 10-bis |
L. |
1.889.293.000 |
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Esercizio 1973 cap. 11 |
L. |
1.876.217.767 |
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Esercizio 1973 cap. 12 |
L. |
442.000.000 |
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Esercizio 1973 cap. 14-bis |
L. |
1.589.489.253 |
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L. |
6.600.000.000 |
|
mediante riversamento allistituendo apposito cap. 38-bis della
entrata del bilancio di previsione dellesercizio 1974 «Riversamento di
disponibilità conservare nei residui passivi 1973 e retro per fronteggiare oneri
arretrati a favore del personale dipendente» cui si contrappone, in
contropartita, nelluscita del bilancio 1974 il cap. 12-bis, di nuova
istituzione, «Oneri a carico della Regione per il pagamento delle competenze
arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in applicazione
della legge
regionale n. 18 del 25 marzo 1974».
La spesa ricorrente presumibile di L. 17.444.000.000; compresi
gli oneri riflessi, e derivante dallapplicazione della predetta legge per
lesercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del bilancio di previsione
del 1974, ed è finanziata con parte del fondo comune di cui allart. 8 della legge
n. 281/1970.
Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione
dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi bilanci finanziari.
Art. 102Pubblicazione) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. TABELLA A ((90) ) Personale dei settori operativi, settori afferenti la attività di gestione, gli affari istituzionali. Personale della Presidenza della Regione, delle segreterie particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli Assessori regionali. Personale dei settori omogenei interessati alla programmazione dellUfficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici regionali del contenzioso, degli Uffici operativi periferici, dellUfficio Legislativo della Giunta, dellUfficio Stampa della Giunta. A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate: Livello 7 , n. 195; Livello 6 , n. 238; Livello 5 , n. 625; Livello 4 , n. 569; Livello 3 , n. 130; Livello 2 , n. 295; Livello 1 , n. 6; Numero totale del personale, 2.058. TABELLA A/1 (39) Personale del Consiglio Regionale A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate: Livello 7 , n. 10; Livello 6 , n. 15; Livello 5 , n. 27; Livello 4 , n. 27; Livello 3 , n. 12; Livello 2 , n. 23; Livello 1 , n. 6; Numero totale del personale, 120. TABELLA B ((91) ) ((92) ) Livello retributivo e funzionale. A ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente retribuzione: - Livello 7 : retribuzione iniziale lire 3.000.000, dopo due anni lire 4.100.000; - Livello 6 : retribuzione iniziale lire 2.300.000, dopo due anni lire 3.625.000; - Livello 5 : retribuzione iniziale lire 2.000.000, dopo due anni lire 3.000.000; - Livello 4 : retribuzione iniziale lire 1.700.000, dopo due anni lire 2.400.000; - Livello 3 : retribuzione iniziale lire 1.450.000, dopo due anni lire 1.920.000; - Livello 2 : retribuzione iniziale lire 1.400.000, dopo due anni lire 1.600.000; - Livello 1 : retribuzione iniziale lire 1.200.000, dopo due anni lire 1.250.000. Compete inoltre lindennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a mensilità. TABELLA C (89) Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della Amministrazione regionale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi, negli Enti Locali, ex INAPLI, INIASA e ENALC. Livello retributivo e funzionale nella amministrazione regionale | Qualifica di provenienza nelle amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi | Qualifica di provenienza negli enti locali | Qualifica di provenienza ex I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C. | 7° | Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile, e qualifiche superiori | Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori | Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori | 6° | Direttore di sezione, equiparato od equiparabile Consigliere quale dipendente non di ruolo di prima ctg. di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1973, n. 100, e successive modificazioni | Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione | Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione | 5° | Tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa | Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa | Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica e amministrativa | 4° | Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - operaio specializzato -capo autorimessa - sorvegliante idraulico - guardia sanità | Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - Operaio specializzato - Vigili urbani | Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - Operaio specializzato | 3° | Operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati | Operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati | | 2° | Custode, commesso capo, commesso, operaio comune | Custode, commesso, bidello, commesso capo, cantonieri ed operai comuni in genere | Usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati | 1° | Addetti alla pulizia | Addetti alla pulizia | Addetti alla pulizia | Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo lapplicazione dellart. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748.
(89) Vedi anche ll.rr. 10/77 - 16/80 (tabella "C") - 26/84, artt. 35 e 36.(90) Per la rideterminazione dell'organico vedi anche le ll.rr. 10/77, 55/79, 76/79, 16/80, 71/80, 19/81, 28/81, 31/82 e 19/87(91) Per la rideterminazione dello stipendio iniziale vedi anche le ll.rr. 16/80 (tabella "B") ; 22/81, art. 3; 26/84, art. 29 ; 13/88, art. 32 ;22/90, art. 40(92) Per la decorrenza dei due anni vedi l.r. 5/80, art. 1.
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