Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 22 Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza.
Art. 1(Finalita della
legge) Nell attesa della legge
cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme
legislative regionali per attuare ai sensi dello art. 6 dello Statuto un
efficiente servizio di assistenza sociale, l esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con
il DPR 15 gennaio 1972, n. 9 e con il DPR 5 giugno 1972, n. 315, e disciplinato
dalla presente legge.
Art. 2(Funzioni del Consiglio
Regionale in materia di Assistenza pubblica) Il Consiglio Regionale,
nell ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi
della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi
statuali ed in relazione all art. 1 della presente legge.
Art. 3(Attribuzioni della Giunta
Regionale) La Giunta Regionale, in
esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:
1) sovraintende al
funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni
pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le
ispezioni e le verifiche necessarie;
2) predispone i piani di
riparto dei fondi da destinare all assistenza e ne cura l attuazione;
3) sovraintende agli Uffici
regionali preposti allo svolgimento dei Servizi Sociali;
4) autorizza il Presidente
della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione
delle amministrazioni degli EE.CC.AA e delle altre istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari;
5) esprime parere sulle
proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficenza e
sugli Statuti relativi nonche sulle proposte di riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla chiusura degli istituti
assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo
funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all esercizio dell assistenza;
6) adotta gli altri
provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del DPR 15 gennaio 1972, n.
9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
7) adotta i provvedimenti
conseguenti allo esercizio delle funzioni delegate con il DPR 5 giugno 1972, n.
315.
I provvedimenti urgenti possono
essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell Assessore
competente, salvo ratifica della Giunta Regionale.
Art. 4(Compiti del Presidente della
Giunta Regionale) Il Presidente della Giunta
Regionale:
1) cura l esecuzione dei
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo
precedente;
2) vigila, avvalendosi dell
opera dello Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli Uffici
della Regione e ne assicura il regolare ed efficace
funzionamento;
3) emana con proprio decreto i
provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dello articolo
precedente;
4) su proposta dell Assessore
competente sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine gia spettanti alla
amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di
fondazione nonche alla decadenza dei singoli amministratori.
Art. 5(Compiti dell Assessore
Regionale ai servizi sociali) L Assessore competente
presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dello Assessorato ed assume
idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti
organi regionali.
Per mezzo dei propri Uffici
predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di
competenza della Giunta.
L Assessore, delegato dal
Presidente, firma gli atti della Regione.
Art. 6(Delega alle Amministrazioni
provinciali) Ai sensi dell ultimo
comma dell art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell art. 19 dello
Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative
di cui al successivo art. 7.
Art. 7(Funzioni delegate alle
Province) Le Province, per il rispettivo
territorio, esercitano le funzioni concernenti:
a) il mantenimento degli
inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all art.154 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 733
e siano segnalati dalla autorita locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione
delle rette alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altre
istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altri Istituti che
provvedono all ospitalita di minori ed anziani;
b) l assistenza e cura di
infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella
competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di Enti
mutualistici;
l assistenza in natura da
effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi
appartenenti alle categorie post - belliche, nonche di Enti che provvedono alla
loro ospitalita specie in caso di pubbliche calamita;
c) l assistenza sanitaria e
farmaceutica, l assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in
favore di assistibili di cui al DPR 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945,
n. 646;
d) gli interventi in favore dei
profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di
cui alla legge 19 ottobre 1974, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.
568.
La Provincia di Bari provvede
al mantenimento della Casa di Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel
capoluogo.
Art. 8(Assistenza minori ed
anziani) A far tempo dal 1° luglio 1973,
la retta di ospitalita degli assistibili di cui al punto a) dell art. 7 e
stabilito nella misura di L. 2.000 - giornaliere - . Il ricovero dei minori in
istituti educativo - assistenziali puo essere previsto anche in forma
semiconvitturale.
In tal caso la retta non dovra
superare le L. 1400- giornaliere.
In luogo dell ospitalita di
minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono
assegnare alla famiglia dell’assistibile
o a quella che assume l obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di L.
2.000 giornaliere.
Il sussidio di cui al
precedente comma e assegnato, in luogo dell ospitalita ad istanza dell
interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.
L ospitalita istituzionale di
minori o di anziani sara disposta solo quando sia assolutamente impossibile
attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi
precedenti.
Qualora al minore o all
anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle
sue esigenze psicofisiche, il provvedimento di attribuzione verra
immediatamente revocato.
Sempre che sussistono i
requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno
di eta e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di eta, se uomini, ed
il 55° anno di eta, se donne.
Il ricovero del minore puo
essere prorogato oltre il 18° anno di eta se il compimento degli studi in corso
puo esaurirsi entro e non oltre due anni.
Non hanno titolo alle
provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti
di assistenza.
Le istanze per i ricoveri
possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il
Sindaco del Comune di domicilio dell assistibile.
Il Sindaco provvede entro 5
giorni all inoltro delle domande alla Amministrazione Provinciale competente
unitamente alla documentazione necessaria e puo disporre il ricovero
contestualmente, nei casi di urgenza.
Art. 9(Convenzione con gli Istituti
Assistenziali) Le Province stipuleranno con
gli Istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite
convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all educazione, alla
nutrizione, ai servizi igienico - sanitari, agli ambienti e quant altro e
indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.
Le convenzioni saranno uguali
per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall Assessorato
competente.
Art. 10(Ispezioni agli Istituti
Assistenziali) Fatte salve le funzioni della
Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le
Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo
alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali
provvedimenti.
Le Province, inoltre esprimono
pareri in merito alla idoneita degli Istituti educativo - assistenziali per
minori ed attestano la idoneita delle case di ospitalita per anziani.
Art. 11(Responsabilita delle Province
nella emanazione degli atti) Gli atti emanati nell
esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel
rispetto dell art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Le Province devono fare
espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell
espletamento dei servizi.
Art. 12(Approvazione dei Programmi
) I programmi preventivi di
esercizio delle attivita delegate devono essere sottoposti all’approvazione degli organi deliberativi
delle Province.
In ogni caso i provvedimenti
assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere
successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti Organi.
Art. 13(Bilancio
Consuntivo) Entro il 30 aprile di
ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle
spese sostenute nell esercizio delle funzioni ad esse demandate.
Art. 14(Finanziamento) Agli oneri derivanti dall
applicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in L.
2.010.000.000, si fara fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153
del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L.
600.000.000 e L. 710.000.000.
Sono introdotte inoltre nel
bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:
- cap. 324, art. 1 in
diminuzione L. 700.000.000
- Totale delle variazioni in
diminuzione L. 700.000.000
- cap. 152 in aumento L.
320.000.000 - cap. 153 in aumento L. 380.000.000
- Totale delle variazioni in
aumento L. 700.000.000
Art. 15(Attribuzione fondi alle province) Per fare fronte agli oneri
derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente
art. 6 tenuto conto di quanto previsto
dal successivo art. 20, sono introdotte nel Bilancio della Regione per il 1974
le seguenti variazioni:
- cap. 324 art. 2 in
diminuzione L. 1.406.860.000
- cap. 160 in diminuzione L.
79.000.000
- Totale delle variazioni in
diminuzione L. 1.485.860.000
- cap. 153 bis (di nuova
istituzione) in aumento - fondo comune da destinare alle Province di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto per l esercizio delle funzioni delegate in
materia di pubblica assistenza L. 1.365.500.000
- cap. 160 bis (di nuova
istituzione) in aumento - fondo da destinare alla Provincia di Bari per l
esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall art. 7 ultimo
comma, della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia
di pubblica assistenza L. 79.000.000
- cap. 160 ter (di nuova
istituzione) in aumento - spese aggiuntive di natura operativa: personale,
funzionamento e accessorie, connesse alla delega alle Province delle funzioni in
materia di pubblica assistenza L. 41.360.000
- Totale delle variazioni in
aumento L. 1.485.860.000
Per gli esercizi successivi al
1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153 bis, 160 bis, 160 ter saranno
determinati con legge di Bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel
Bilancio1974.
In ogni caso gli stanziamenti
per le finalita di cui al cap. 160 ter non potranno superare il 3% dello
stanziamento da destinare alle Province per l esercizio delle funzioni delegate
e lo 0,50% di quello destinato alla Provincia di Bari per l esercizio delle
funzioni delegate previste dall art. 7 ultimo comma della presente
legge.
Il fondo comune stanziato al
cap. 153/ bis sara ripartito fra le Province pugliesi tenendo a base del
calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo di intervento
assistenziale e la popolazione residente in ciascuna
Provincia.
Le somme stanziate a norma del
presente articolo dovranno essere attribuite alle Province entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16(Personale della Casa di Riposo
per Profughi) Il personale in servizio
presso la Casa di riposo per profughi rimpatriati e comandato e passa alla
dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione
per ogni onere relativo.
Art. 17(Iscrizione delle somme nei
bilanci delle Province) Le Province sono tenute a
iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo
di intervento assistenziale nell ammontare fissato nel provvedimento regionale
di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell art. 15.
Art. 18(Emanazione norme
Amministrative) La Giunta regionale e
autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l azione
amministrativa delle Province nell esercizio delle attivita delegate.
Art. 19(Scambio
informazioni) La Regione e le Province
sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati
statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.
Art. 20(Decorrenza Funzioni
delegate) La presente legge, per
quanto riguarda le funzioni delegate sara operante a tutti gli effetti dal 1°
luglio 1974.
Art. 21La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione, 2° comma, e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 22La presente legge sara
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
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