Anno 1974
Numero 22
Data 04/07/1974
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
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Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 22

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza.



Art. 1

(Finalita della legge)


Nell attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dello art. 6 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il DPR 15 gennaio 1972, n. 9 e con il DPR 5 giugno 1972, n. 315, e disciplinato dalla presente legge.



Art. 2

(Funzioni del Consiglio Regionale in materia di Assistenza pubblica)


Il Consiglio Regionale, nell ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statuali ed in relazione all art. 1 della presente legge. 



Art. 3

(Attribuzioni della Giunta Regionale)


La Giunta Regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

1) sovraintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;

2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all assistenza e ne cura l attuazione;

3) sovraintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi Sociali;

4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari;

5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonche sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla chiusura degli istituti assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all esercizio dell assistenza;

6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

7) adotta i provvedimenti conseguenti allo esercizio delle funzioni delegate con il DPR 5 giugno 1972, n. 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell Assessore competente, salvo ratifica della Giunta Regionale.




Art. 4

(Compiti del Presidente della Giunta Regionale)


Il Presidente della Giunta Regionale:

1) cura l esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo precedente;

2) vigila, avvalendosi dell opera dello Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli Uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;

3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dello articolo precedente;

4) su proposta dell Assessore competente sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine gia spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonche alla decadenza dei singoli amministratori.




Art. 5

(Compiti dell Assessore Regionale ai servizi sociali)


L Assessore competente presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dello Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri Uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

L Assessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.




Art. 6

(Delega alle Amministrazioni provinciali)


Ai sensi dell ultimo comma dell art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell art. 19 dello Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7. 



Art. 7

(Funzioni delegate alle Province)


Le Province, per il rispettivo territorio, esercitano le funzioni concernenti:

a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all art.154 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 733 e siano segnalati dalla autorita locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione delle rette alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altri Istituti che provvedono all ospitalita di minori ed anziani;

b) l assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di Enti mutualistici;

l assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi appartenenti alle categorie post - belliche, nonche di Enti che provvedono alla loro ospitalita specie in caso di pubbliche calamita;

c) l assistenza sanitaria e farmaceutica, l assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al DPR 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1974, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568.

La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.




Art. 8

(Assistenza minori ed anziani)


A far tempo dal 1° luglio 1973, la retta di ospitalita degli assistibili di cui al punto a) dell art. 7 e stabilito nella misura di L. 2.000 - giornaliere - . Il ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali puo essere previsto anche in forma semiconvitturale.

In tal caso la retta non dovra superare le L. 1400- giornaliere.

In luogo dell ospitalita di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla famiglia  dell’assistibile o a quella che assume l obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di L. 2.000 giornaliere.

Il sussidio di cui al precedente comma e assegnato, in luogo dell ospitalita ad istanza dell interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

L ospitalita istituzionale di minori o di anziani sara disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o all anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psicofisiche, il provvedimento di attribuzione verra immediatamente revocato.

Sempre che sussistono i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di eta e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di eta, se uomini, ed il 55° anno di eta, se donne.

Il ricovero del minore puo essere prorogato oltre il 18° anno di eta se il compimento degli studi in corso puo esaurirsi entro e non oltre due anni.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dell assistibile.

Il Sindaco provvede entro 5 giorni all inoltro delle domande alla Amministrazione Provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e puo disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.




Art. 9

(Convenzione con gli Istituti Assistenziali)


Le Province stipuleranno con gli Istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico - sanitari, agli ambienti e quant altro e indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall Assessorato competente.




Art. 10

(Ispezioni agli Istituti Assistenziali)


Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

Le Province, inoltre esprimono pareri in merito alla idoneita degli Istituti educativo - assistenziali per minori ed attestano la idoneita delle case di ospitalita per anziani.  




Art. 11

(Responsabilita delle Province nella emanazione degli atti)


Gli atti emanati nell esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dell art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell espletamento dei servizi. 




Art. 12

(Approvazione dei Programmi )


I programmi preventivi di esercizio delle attivita delegate devono essere sottoposti  all’approvazione degli organi deliberativi delle Province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti Organi. 




Art. 13

(Bilancio Consuntivo)


Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nell esercizio delle funzioni ad esse demandate.  



Art. 14

(Finanziamento)


Agli oneri derivanti dall applicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in L. 2.010.000.000, si fara fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L. 600.000.000 e L. 710.000.000.

Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324, art. 1 in diminuzione L. 700.000.000

- Totale delle variazioni in diminuzione L. 700.000.000

- cap. 152 in aumento L. 320.000.000 - cap. 153 in aumento L. 380.000.000

- Totale delle variazioni in aumento L. 700.000.000




Art. 15

(Attribuzione fondi alle province)


Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente art. 6 tenuto conto di quanto  previsto dal successivo art. 20, sono introdotte nel Bilancio della Regione per il 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324 art. 2 in diminuzione L. 1.406.860.000

- cap. 160 in diminuzione L. 79.000.000

- Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.485.860.000

- cap. 153 bis (di nuova istituzione) in aumento - fondo comune da destinare alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto per l esercizio delle funzioni delegate in materia di pubblica assistenza L. 1.365.500.000

- cap. 160 bis (di nuova istituzione) in aumento - fondo da destinare alla Provincia di Bari per l esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall art. 7 ultimo comma, della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza L. 79.000.000

- cap. 160 ter (di nuova istituzione) in aumento - spese aggiuntive di natura operativa: personale, funzionamento e accessorie, connesse alla delega alle Province delle funzioni in materia di pubblica assistenza L. 41.360.000

- Totale delle variazioni in aumento L. 1.485.860.000

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153 bis, 160 bis, 160 ter saranno determinati con legge di Bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio1974.

In ogni caso gli stanziamenti per le finalita di cui al cap. 160 ter non potranno superare il 3% dello stanziamento da destinare alle Province per l esercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla Provincia di Bari per l esercizio delle funzioni delegate previste dall art. 7 ultimo comma della presente legge.

Il fondo comune stanziato al cap. 153/ bis sara ripartito fra le Province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo di intervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna Provincia.

Le somme stanziate a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle Province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 16

(Personale della Casa di Riposo per Profughi)


Il personale in servizio presso la Casa di riposo per profughi rimpatriati e comandato e passa alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo. 



Art. 17

(Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province)


Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell ammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell art. 15.  



Art. 18

(Emanazione norme Amministrative)


La Giunta regionale e autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l azione amministrativa delle Province nell esercizio delle attivita delegate.  



Art. 19

(Scambio informazioni)


La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.  



Art. 20

(Decorrenza Funzioni delegate)


La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate sara operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.


Art. 21


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione, 2° comma, e 60 dello Statuto della Regione Puglia.  



Art. 22


La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.