Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 22 Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza.(1)
Art. 1 Finalità della legge (2) (3) [Nellattesa della legge cornice
sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative
regionali per attuare ai sensi dellart. 6 dello Statuto un efficiente servizio
di assistenza sociale, lesercizio delle funzioni amministrative concernenti la
beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315, è disciplinato dalla
presente legge] .
Art. 2Funzioni del Consiglio regionale
in materia di assistenza pubblica.(••) [Il Consiglio regionale, nellambito delle materie di cui
alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della
Regione entro i limiti fissati dalle leggi statali ed in relazione allart. 1
della presente legge].
Art. 3Attribuzioni della Giunta
regionale.(••) [La
Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle
direttive del Consiglio regionale:
1)
sovrintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a
riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;
2)
predispone i piani di riparto dei fondi da destinare allassistenza e ne cura
lattuazione;
3)
sovrintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi sociali;
4)
autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di
scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari
straordinari
5)
esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di
assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di
riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, stilla chiusura
degli istituti assistenziali nel casi di abuso della pubblica fiducia e di
cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed allesercizio
dellassistenza
6)
adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge;
7)
adotta i provvedimenti conseguenti allesercizio delle funzioni delegate con il
D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.
I
provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su
proposta dellAssessore competente, salvo ratifica della Giunta regionale].
Art. 4Compiti del Presidente della
Giunta regionale.(••) [Il
presidente della Giunta regionale:
1)
cura lesecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi
dellarticolo precedente;
2)
vigila, avvalendosi dellopera dellAssessorato regionale competente, sul buon
andamento degli Uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace
funzionamento;
3)
emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dellarticolo
precedente;
4)
su proposta dellAssessore competente sentita la Giunta regionale, provvede
alle nomine già spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di
amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti
e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori] .
Art. 5Compiti dellAssessore regionale
ai servizi sociali.(••) [LAssessore competente presiede al Funzionamento degli Uffici e
dei Servizi dellAssessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da
sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.
Per
mezzo dei propri uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti
amministrativi di competenza della Giunta.
LAssessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della
Regione].
Art. 6Delega alle amministrazioni
provinciali . .(••) (••) [Ai sensi dell ultimo comma
dell art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell art. 19 dello
Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative
di cui al successivo art. 7].
Art. 7Funzioni delegate alle
province.(••) [Le Province, per il rispettivo
territorio, esercitano le funzioni concernenti:
a) il mantenimento degli
inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all art.154 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 733
e siano segnalati dalla autorita locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione
delle rette alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altre
istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altri Istituti che
provvedono all ospitalita di minori ed anziani;
b) l assistenza e cura di
infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella
competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di Enti
mutualistici;
l assistenza in natura da
effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi
appartenenti alle categorie post - belliche, nonche di Enti che provvedono alla
loro ospitalita specie in caso di pubbliche calamita;
c) l assistenza sanitaria e
farmaceutica, l assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in
favore di assistibili di cui al DPR 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945,
n. 646;
d) gli interventi in favore dei
profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di
cui alla legge 19 ottobre 1974, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.
568.(4) La
Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di riposo
dei profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo] .
Art. 8Assistenza minori ed
anziani.(••) [Dal
1° gennaio 1977 la retta di ospitalità di cui al punto a) dellart. 7 è
stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere (5) .
Nellipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta
giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella
misura del 40% . (6)
Il
ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma
semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200 (7)
In
luogo dellospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di
riposo, le Province possono assegnare alla Famiglia dellassistibile o a quella
che assume lobbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo proporzionale allo
stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000 .
(8)
Il
sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dellospitalità ad
istanza dellinteressato o di chi ne abbia rappresentanza legale . (9)
Lospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta
solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza
di cui ai commi precedenti.
Qualora al minore o allanziano affidato alla famiglia non viene
assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psicofisiche, il
provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.
Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori
che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto
il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, se donne. I limiti di età
relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati
dallAssessorato regionale competente, dintesa con lAmministrazione
provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui allart. 154 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773 (10)
Il
ricovero del minore può essere prorogato oltre il 15° anno di età se il
compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.
Non
hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a
forme equipollenti di assistenza.
Le
istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle
Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dellassistibile.
Il
Sindaco provvede entro 5 giorni allinoltro delle domande alla Amministrazione
provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre
il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza] .
(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004, art. 46.(10) Comma modificato dalla l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1(5) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per
effetto della l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1,(6) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per
effetto della l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1(7) Comma sostituito dalla l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1(8) Comma modificato dalla l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1 Vedi, anche, quanto disposto dal
quinto comma dell'art. 1 della stessa. (9) Ai sensi della l.r. 27 dicembre
1977, n. 40, art. 1, le rette di cui ai commi precedenti
potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del
costo della vita.
Art. 9Convenzione con gli Istituti
assistenziali.(••) [Le Province stipuleranno con gli Istituti educativi per minori e con le Case di
riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards
relativi alleducazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli
ambienti e quantaltro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso
agli ospiti.
Le
convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno
predisposte dallAssessorato competente. In collaborazione di un Comitato
consultivo composto da un rappresentante designato dallUnione regionale delle
Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati
dallAssessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un
rappresentante della Magistratura minorile]
Art. 10Ispezione agli Istituti
assistenziali.(••) [Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e
tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed
ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei
sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.
Le
Province, inoltre esprimono pareri in merito alla idoneità degli Istituti
educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle case di
ospitalità per anziani].
Art. 11Responsabilità delle Province
nellemanazione degli atti.(••) [Gli
atti emanati nellesercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province
nei limiti e nel rispetto dellart. 62 della legge 10 febbraio 1953, n.
62.
Le
Province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione
degli atti e nellespletamento dei servizi.]
Art. 12Approvazione dei
programmi.(••) [I
programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere
sottoposti allapprovazione degli organi deliberativi delle Province.
In
ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva
approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti
organi]
Art. 13Bilancio
consuntivo.(••) [Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a
presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nellesercizio delle
funzioni ad esse demandate.
In
caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo
sugli atti delle province, su segnalazione dellAssessorato regionale,
provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per ladempimento surrichiamato] .(11)
Art. 14Finanziamento.(••) [Agli oneri derivanti dallapplicazione del precedente art. 8,
valutati fino al 30 giugno 1974 in L.
2.010.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153
del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L.
600.000.000 e L. 710.000.000.
Sono
introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:
cap. 324, art. 1 in
diminuzione |
L. |
700.000.000 |
|
Totale delle variazioni in
diminuzione |
L. |
700.000.000 |
|
cap. 152 in
aumento |
L. |
320.000.000 |
|
cap. 153 in
aumento |
L. |
380.000.000 |
|
Totale delle variazioni in
aumento |
L. |
700.000.000 |
.] |
|
|
|
|
Art. 15Attribuzione fondi alle
province.(••) [Per
fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative
stabilita dal precedente art. 6 tenuto conto di quanto previsto dal successivo
art. 20, sono introdotte nel bilancio della Regione per l 1974 le seguenti
variazioni:
cap. 324 art. 2 in
diminuzione |
L. |
1.406.860.000 |
|
cap. 160 in
diminuzione |
L. |
79.000.000 |
|
Totale delle variazioni in
diminuzione |
L. |
1.485.860.000 |
|
cap. 153-bis (di nuova istituzione) in aumento
fondo |
|
|
|
comune da destinare alle province di Bari,
Brindisi, Foggia, |
|
|
|
Lecce, Taranto per lesercizio delle funzioni
delegate in |
|
|
|
materia di pubblica
assistenza |
L. |
1.365.500.000 |
|
cap. 160-bis (di nuova istituzione) in aumento
fondo da |
|
|
|
destinare alla provincia di Bari per
lesercizio delle funzioni |
|
|
|
amministrative delegate, previste dallart. 7
ultimo comma, |
|
|
|
della legge regionale di delega delle
funzioni |
|
|
|
amministrative in materia di pubblica
assistenza |
L. |
79.000.000 |
|
cap. 160-ter (di nuova istituzione) in aumento
spese |
|
|
|
aggiuntive di natura operativa: personale,
funzionamento e |
|
|
|
accessorie, connesse alla delega alle province
delle |
|
|
|
funzioni in materia di pubblica
assistenza |
L. |
41.360.000 |
|
Totale delle variazioni in
aumento |
L. |
1.485.860.000 |
|
|
|
|
|
Per
gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui al capp. 153-bis,
160-bis, 160-ter, saranno determinati con legge di bilancio nei limiti degli
stanziamenti previsti nel bilancio 1974.
In
ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al capitolo 160-ter non
potranno superare l 3% dello stanziamento da destinare alle province per
lesercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla
provincia di Bari per lesercizio delle funzioni delegate previste dallart. 7
ultimo comma della presente legge.
Il
fondo comune stanziato al cap. 153-bis sarà ripartito fra le province pugliesi
tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun
tipo dintervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna
provincia.
Le
somme stanziate a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle
province entro 30 gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge] .
Art. 16Personale della Casa di riposo
per profughi.(••) [Il
personale in servizio presso la
Casa di riposo per profughi rimpatriati è comandato e passa
alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della
Regione per ogni onere relativo] .
Art. 17Iscrizione delle somme nei
bilanci delle Province.(••) [Le
Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e
denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nellammontare
fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al
penultimo comma dellart. 15] .
Art. 18Emanazione norme
Amministrative.(••) [La
Giunta regionale è autorizzata ad impartire ulteriori direttive
per uniformare lazione amministrativa delle Province nellesercizio delle
attività delegate ].
Art. 19Scambio
informazioni.(••) [La
Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento
delle rispettive competenze].
Art. 20Decorrenza funzioni
delegate.(••) [La presente legge, per quanto riguarda alle funzioni
delegate sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974 ].
Art. 21Dichiarazione di
urgenza.(••) [La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione, secondo comma e 60 dello Statuto
della Regione Puglia] .
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