Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 33 Interventi in favore della Cooperazione e dell' Associazionismo.
Art. 1Nel quadro di una
politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed
associative in attuazione dell art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle
materie previste dall art. 117 della Costituzione, e istituita, presso l
Assessorato competente, la Consulta Regionale della Cooperazione ed
Associazionismo.
Art. 2La Consulta Regionale e
composta:
a) dall Assessore competente -
Presidente;
b) da cinque rappresentanti
dell AGCI (associazione Gen. cooperative Italiane);
c) da cinque rappresentanti
della CCI (Confederazione Cooperative Italiane);
d) da cinque rappresentanti
della LNCM (Lega Nazionale Cooperatrice Mutue);
e) da due rappresentanti della
FNCA (Federazione Nazionale Cooper. Agricole);
f) da un rappresentante,
designato dalla Unione Regionale delle Camere di
Commercio;
g) da un rappresentante,
designato dalla facolta di agraria della Universita di
Bari;
h) da un rappresentante,
designato dalla facolta di Economia e Commercio dell Universita di
Bari;
i) da un rappresentante,
designato dalla facolta di Ingegneria della Universita di
Bari;
l) da un rappresentante,
designato dalla facolta di Giurisprudenza dell Universita di
Bari;
m) da un rappresentante della
direzione marittima regionale;
n) da un rappresentante dell
Ufficio regionale del lavoro.
Esplica la funzione di
Segretario un funzionario dell Assessorato competente.
Art. 3La Consulta Regionale ha i
seguenti compiti:
a) proporre all Assessorato
competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili
alla diffusione ed al consolidamento delle forme
cooperative;
b) esprimere parere sugli
schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di
cooperazione;
c) concordare con l
Assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative
assunte dalla amministrazione regionale;
d) esprimere pareri sui piani
regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all art. 12
della presente legge;
e) esprimere parere su tutte le
questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da
leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall Assessore
competente.
La Consulta potra avvalersi
dell opera di esperti nei diversi settori dell attivita cooperativa.
Art. 4La Consulta nomina, nel suo
seno, un Comitato Tecnico composto dall Assessore Presidente e da due
rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere b), c), d) dell
art. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera e) dell art. 2.
Esplica le funzioni di
segretario il segretario della Consulta.
Il Comitato Tecnico svolge i
compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.
Art. 5La Consulta e convocata dal
suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant altre volte il Presidente
per fondati motivi lo riterra opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un
Assessore o di un terzo dei componenti.
Il Comitato tecnico si riunisce
non piu di due volte al mese.
Ai membri della Consulta e del
Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che
sara fissata dalle norme legislative di disciplina generale della
materia.
Art. 6La Giunta Regionale concede una
sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle Cooperative di
cui alle lettere b), c), d) ed e) dell art. 2 quando contino non meno di cento
Cooperative aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione e disposta
per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla
formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di
convegni, congressi e viaggi di studio, nonche per l assistenza tecnica e
amministrativa alle societa cooperative e per ogni altra iniziativa
riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.
L Amministrazione regionale e
autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette Associazioni cooperative per
la partecipazione a convegni, congressi; seminari, viaggi di studio utili per la
conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione;
per l organizzazione di manifestazioni e di attivita di propaganda e
comunicazione cooperativa nonche per ogni altra iniziativa riconosciuta utile
allo sviluppo della cooperazione in Puglia.
Art. 7La sovvenzione ordinaria
e corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte
le organizzazioni di cooperative di cui all art. 6 e per il restante 60% sempre
fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero
delle cooperative che al 31 dicembre dell anno precedente risultino aderenti ad
ogni associazione.
Art. 8L Amministrazione
Regionale, per le finalita di cui all art. 1 della presente legge, e anche
autorizzata a concedere sovvenzioni a societa cooperative e consorzi che
operino nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione.
Art. 9L Amministrazione regionale e
autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:
- l organizzazione di
convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne,
esposizioni, concorsi;
- l assegnazione di borse di
studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda
cooperativa;
- ogni altra iniziativa
ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.
Art. 10Per ottenere le sovvenzioni
previste dall art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono
tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all Assessorato
competente della Regione.
La domanda dovra essere
corredata dal programma di attivita e dal preventivo di spesa relativo alle
iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell art. 6 indicato al primo
comma.
Nel preventivo di cui al comma
precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione,
quelle per l acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale
dipendente necessario alla realizzazione del programma
presentato.
Art. 11Le societa cooperative ed i
consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all art. 8 della presente
legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all
Assessorato regionale competente, allegando i seguenti
documenti:
a) copia notarile dell atto
costitutivo e dello Statuto;
b) certificato della Prefettura
comprovante l iscrizione della cooperativa nel Registro
Prefettizio;
c) certificato di iscrizione al
BUSA;
d) copia del bilancio dell
esercizio precedente regolarmente approvato dall Assemblea, se si tratta di
organismi gia operanti;
e) elenco delle spese sostenute
per l assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si
chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima
costituzione.
Art. 12Per l anno 1974 le
domande di cui agli artt. 10 ed 11 dovranno essere presentate entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 13La Giunta regionale,
tenuto conto del parere della Consulta regionale della cooperazione e della
competente commissione consiliare approva il piano di concessione delle
sovvenzioni in relazione alla disponibilita dei fondi stanziati in bilancio.
Art. 14Le organizzazioni, le
cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli artt. 6 ed 8
dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attivita
finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilita dell
iniziativa, nonche una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data
alla sovvenzione.
Art. 15Il controllo sull impiego
delle somme a norma della presente legge spetta all Assessorato
competente.
In caso di accertata
irregolarita dell impiego di dette somme o nell adempimento degli obblighi
assunti la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero
delle somme erogate.
Art. 16Per le finalita di cui agli
artt. 6, 8 e 9 della presente legge e autorizzata per ciascuno degli esercizi
finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.
Nello stato di previsione della
spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti
variazioni:
Cap. 324/ 2 Fondo per
fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in
diminuzione) L. 515.000.000
Cap. 161/ ter Sovvenzioni alle
societa cooperative e consorzi per i fini di cui all art. 8 della presente
legge (in aumento - nuova istituzione) L. 460.000.000
Cap. 161/ quater Spesa diretta
per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze,
rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all art. 9 della presente
legge L. 15.000.000
Cap. 161/ quinquies Sovvenzioni
alle organizzazioni Regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di
cui alle lettere b), c) ed e) dell art. 2 per i fini di cui all articolo 6
della presente legge L. 40.000.000
Per le finalita innanzi dette
e nei limiti della spesa prevista per l esercizio finanziario 1974 analoghi
stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione del successivo
esercizio finanziario 1975.
Lo stanziamento non utilizzato
nell esercizio 1974 puo essere utilizzato nell esercizio 1975.
Art. 17Entro tre mesi dal suo
insediamento la Consulta regionale per la cooperazione, proporra alla Giunta i
criteri preferenziali e le modalita con cui dovranno essere disposte le
sovvenzioni previste dai precedenti articoli.
Il Consiglio regionale entro un
mese dallentrata in vigore della presente legge approvera il relativo
regolamento di attuazione.
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