Anno 1974
Numero 33
Data 03/09/1974
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note
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Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 33

Interventi in favore della Cooperazione e dell' Associazionismo.



Art. 1


Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione, e istituita, presso l Assessorato competente, la Consulta Regionale della Cooperazione ed Associazionismo.



Art. 2


La Consulta Regionale e composta:

a) dall Assessore competente - Presidente;

b) da cinque rappresentanti dell AGCI (associazione Gen. cooperative Italiane);

c) da cinque rappresentanti della CCI (Confederazione Cooperative Italiane);

d) da cinque rappresentanti della LNCM (Lega Nazionale Cooperatrice Mutue);

e) da due rappresentanti della FNCA (Federazione Nazionale Cooper. Agricole);

f) da un rappresentante, designato dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio;

g) da un rappresentante, designato dalla facolta di agraria della Universita di Bari;

h) da un rappresentante, designato dalla facolta di Economia e Commercio dell Universita di Bari;

i) da un rappresentante, designato dalla facolta di Ingegneria della Universita di Bari;

l) da un rappresentante, designato dalla facolta di Giurisprudenza dell Universita di Bari;

m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;

n) da un rappresentante dell Ufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di Segretario un funzionario dell Assessorato competente.




Art. 3


La Consulta Regionale ha i seguenti compiti:

a) proporre all Assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

c) concordare con l Assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;

d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all art. 12 della presente legge;

e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall Assessore competente.

La Consulta potra avvalersi dell opera di esperti nei diversi settori dell attivita cooperativa.  




Art. 4


La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Tecnico composto dall Assessore Presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere b), c), d) dell art. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera e) dell art. 2.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta. 




Art. 5


La Consulta e convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant altre volte il Presidente per fondati motivi lo riterra opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un Assessore o di un terzo dei componenti.

Il Comitato tecnico si riunisce non piu di due volte al mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sara fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.




Art. 6


La Giunta Regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle Cooperative di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell art. 2 quando contino non meno di cento Cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione e disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonche per l assistenza tecnica e amministrativa alle societa cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

L Amministrazione regionale e autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette Associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi; seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l organizzazione di manifestazioni e di attivita di propaganda e comunicazione cooperativa nonche per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.




Art. 7


La sovvenzione ordinaria e corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.



Art. 8


L Amministrazione Regionale, per le finalita di cui all art. 1 della presente legge, e anche autorizzata a concedere sovvenzioni a societa cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione.  



Art. 9


L Amministrazione regionale e autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

- l organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

- l assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

- la stampa e la propaganda cooperativa;

- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione. 




Art. 10


Per ottenere le sovvenzioni previste dall art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all Assessorato competente della Regione.

La domanda dovra essere corredata dal programma di attivita e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell art. 6 indicato al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.




Art. 11


Le societa cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all art. 8 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all Assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

a) copia notarile dell atto costitutivo e dello Statuto;

b) certificato della Prefettura comprovante l iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio;

c) certificato di iscrizione al BUSA;

d) copia del bilancio dell esercizio precedente regolarmente approvato dall Assemblea, se si tratta di organismi gia operanti;

e) elenco delle spese sostenute per l assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.




Art. 12


Per l anno 1974 le domande di cui agli artt. 10 ed 11 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.


Art. 13


La Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilita dei fondi stanziati in bilancio.



Art. 14


Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli artt. 6 ed 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attivita finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilita dell iniziativa, nonche una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione. 



Art. 15


Il controllo sull impiego delle somme a norma della presente legge spetta all Assessorato competente.

In caso di accertata irregolarita dell impiego di dette somme o nell adempimento degli obblighi assunti la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate. 




Art. 16


Per le finalita di cui agli artt. 6, 8 e 9 della presente legge e autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/ 2 Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione) L. 515.000.000

Cap. 161/ ter Sovvenzioni alle societa cooperative e consorzi per i fini di cui all art. 8 della presente legge (in aumento - nuova istituzione) L. 460.000.000

Cap. 161/ quater Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all art. 9 della presente legge L. 15.000.000

Cap. 161/ quinquies Sovvenzioni alle organizzazioni Regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere b), c) ed e) dell art. 2 per i fini di cui all articolo 6 della presente legge L. 40.000.000

Per le finalita innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per l esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento non utilizzato nell esercizio 1974 puo essere utilizzato nell esercizio 1975.  




Art. 17


Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per la cooperazione, proporra alla Giunta i criteri preferenziali e le modalita con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il Consiglio regionale entro un mese dallentrata in vigore della presente legge approvera il relativo regolamento di attuazione.