Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 33 Interventi in favore della Cooperazione e dell' Associazionismo.(1)
Art. 1(2) [Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di
sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dellart. 17 dello
Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dallart. 117 della
Costituzione, è istituita, presso lAssessorato competente, la Consulta
regionale della cooperazione ed associazionismo. ]
Art. 2(3) [La Consulta regionale è composta:
a) dallAssessore competente - Presidente;
b) da cinque rappresentanti dellA.G.C.I.(Associazione generale
cooperative italiane);
c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione
cooperative italiane);
d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale
cooperatrice mutue);
e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione nazionale
cooperative agricole);
f) da un rappresentante, designato dallUnione regionale delle
camere di commercio;
g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria
dellUniversità di Bari;
h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di economia e
commercio dellUniversità di Bari;
i) da un rappresentante, designato dalla facoltà ingegneria
dellUniversità di Bari;
l) da un rappresentante, designato dalla facoltà giurisprudenza
dellUniversità di Bari;
m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;
n) da un rappresentante dellufficio regionale del lavoro.
Esplica la funzione di segretario un funzionario
dellAssessorato competente.]
Art. 3(4) [La Consulta regionale ha i seguenti compiti:
a) proporre allassessorato competente tutti quei
provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al
consolidamento delle forme cooperative;
b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui
regolamenti in materia di cooperazione;
c) concordare con lassessorato competente i modi e i tempi
delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;
d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di
sovvenzioni secondo quanto previsto allart. 12 della presente legge;
e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di
cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o
sottoposte al suo esame dallassessore competente.
La Consulta potrà avvalersi dellopera di esperti nei diversi
settori dellattività cooperativa.]
Art. 4(5) [La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato tecnico composto
dallAssessore presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di
cui alle lettere b), c), d) dellart. 2, e da un rappresentante di cui alla
lettera e) dellart. 2.
Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.
Il Comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono
delegati dalla Consulta]
Art. 5(6) [La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta
ogni tre mesi e quantaltre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà
opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o di un terzo dei
componenti.
Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.
Ai membri della Consulta e del Comitato tecnico spetta un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme
legislative di disciplina generale della materia.]
Art. 6(7)
Art. 7(8) [La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello
stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative
di cui allart. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in
misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre
dellanno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.]
Art. 8(9) [LAmministrazione regionale, per le finalità di cui allart. 1 della presente
legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e
consorzi che operino nelle materie previste dallart. 117 della Costituzione (10) ]
Art. 9(11) (12) [Lamministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere
spese dirette per:
lorganizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di
studio;
la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
lassegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
la stampa e la propaganda cooperativa;
ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della
cooperazione]
Art. 10(13) [Per ottenere le sovvenzioni previste dallart. 6 della presente
legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30
settembre di ogni anno allassessorato competente della Regione.
La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e
dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a
norma dellart. 6 indicato al primo comma.
Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere
considerate le spese generali di organizzazione, quelle per lacquisto di mezzi
e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla
realizzazione del programma presentato.]
Art. 11(14) [Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle
sovvenzioni previste allart. 8 della presente legge debbono presentare entro il
30 giugno di ogni anno, domanda allassessorato regionale competente, allegando
i seguenti documenti:
a) copia notarile dellatto costitutivo e dello statuto;
b) certificato della prefettura comprovante liscrizione della
cooperativa nel Registro prefettizio;
c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;
d) copia del bilancio dellesercizio precedente regolarmente
approvato dallassemblea, se si tratta di organismi già operanti;
e) elenco delle spese sostenute per lassistenza tecnica,
legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione,
quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.]
Art. 12(15) [Per lanno 1974 le domande di cui agli articoli 10 ed 11
dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.]
Art. 13(16) [La Giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta
regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva
il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei
fondi stanziati in bilancio. ]
Art. 14(17) [Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari
delle sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 8 dovranno presentare entro i tre
mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata
relazione sul programma svolto e sulla utilità delliniziativa, nonché una
dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.]
Art. 15(18) [Il controllo sullimpiego delle somme a norma della presente
legge spetta allassessorato competente.
In caso di accertata irregolarità dellimpiego di dette somme o
nelladempimento degli obblighi assunti la Giunta regionale adotta i
provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.]
Art. 16(19) [Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente
legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa
annua complessiva di L. 515.000.000.
Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione
per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. 324/2. - Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione (in diminuzione) |
L. |
515.000.000 |
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Cap. 161-ter. - Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di
cui allart. 8 della presente legge (in aumento - nuova istituzione) |
L. |
460.000.000 |
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Cap. 161-quater. - Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della
cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e
propaganda di cui allart. 9 della presente legge |
L. |
15.000.000 |
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Cap. 161-quinquies. - Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle
cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere b), c) ed e)
dellart. 2 per i fini di cui allart. 6 della presente legge |
L. |
40.000.000 |
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Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista
per lesercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel
bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.
Lo stanziamento non utilizzato nellesercizio 1974 può essere
utilizzato nellesercizio 1975.]
Art. 17(20) [Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per
la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con
cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.
Il Consiglio regionale entro un mese dallentrata in vigore
della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione]
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