Anno 1974
Numero 33
Data 03/09/1974
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord del 5 settembre 1974
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Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 33

Interventi in favore della Cooperazione e dell' Associazionismo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 1

(2) 


[Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dellart. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dallart. 117 della Costituzione, è istituita, presso lAssessorato competente, la Consulta regionale della cooperazione ed associazionismo. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 2

(3) 


[La Consulta regionale è composta:

a) dallAssessore competente - Presidente;

b) da cinque rappresentanti dellA.G.C.I.(Associazione generale cooperative italiane);

c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane);

d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale cooperatrice mutue);

e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione nazionale cooperative agricole);

f) da un rappresentante, designato dallUnione regionale delle camere di commercio;

g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria dellUniversità di Bari;

h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di economia e commercio dellUniversità di Bari;

i) da un rappresentante, designato dalla facoltà ingegneria dellUniversità di Bari;

l) da un rappresentante, designato dalla facoltà giurisprudenza dellUniversità di Bari;

m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;

n) da un rappresentante dellufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di segretario un funzionario dellAssessorato competente.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 3

(4) 


[La Consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) proporre allassessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

c) concordare con lassessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;

d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto allart. 12 della presente legge;

e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dallassessore competente.

La Consulta potrà avvalersi dellopera di esperti nei diversi settori dellattività cooperativa.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 4

(5) 


[La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato tecnico composto dallAssessore presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere b), c), d) dellart. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera e) dellart. 2.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.

Il Comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 5

(6) 


[La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e quantaltre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o di un terzo dei componenti.

Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 6

(7) 




(•) Vedi, anche, quanto disposto dalla  l.r. 25 agosto 1976, n. 20art. 1
(7) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 7

(8) 


[La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui allart. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dellanno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 8

(9) 


[LAmministrazione regionale, per le finalità di cui allart. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dallart. 117 della Costituzione (10) ]


(10) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 25 agosto 1976, n. 20, art. 1, 
(9) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 9

(11) (12) 


[Lamministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

lorganizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

lassegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

la stampa e la propaganda cooperativa;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione]



(11) Vedi, anche, quanto disposto dalla  l.r. 25 agosto 1976, n. 20art. 1
(12) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 10

(13) 


[Per ottenere le sovvenzioni previste dallart. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno allassessorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dellart. 6 indicato al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per lacquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 11

(14) 


[Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste allart. 8 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda allassessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

a) copia notarile dellatto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della prefettura comprovante liscrizione della cooperativa nel Registro prefettizio;

c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;

d) copia del bilancio dellesercizio precedente regolarmente approvato dallassemblea, se si tratta di organismi già operanti;

e) elenco delle spese sostenute per lassistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 12

(15) 


[Per lanno 1974 le domande di cui agli articoli 10 ed 11 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 13

(16) 


[La Giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio. ]



(16) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 14

(17) 


[Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità delliniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.] 



(17) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 15

(18) 


[Il controllo sullimpiego delle somme a norma della presente legge spetta allassessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dellimpiego di dette somme o nelladempimento degli obblighi assunti la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.] 



(18) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 16

(19) 


[Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2. - Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)

L.

515.000.000

 

Cap. 161-ter. - Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di cui allart. 8 della presente legge (in aumento - nuova istituzione)

L.

460.000.000

 

Cap. 161-quater. - Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui allart. 9 della presente legge

L.

15.000.000

 

Cap. 161-quinquies. - Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere b), c) ed e) dellart. 2 per i fini di cui allart. 6 della presente legge

L.

40.000.000

 

 

 

 

 

Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per lesercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento non utilizzato nellesercizio 1974 può essere utilizzato nellesercizio 1975.] 



(19) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30


Art. 17

(20) 


[Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il Consiglio regionale entro un mese dallentrata in vigore della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione]

 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 49/79art. 22; a sua volta   abrogata dalla l.r. 12 agosto 1988, n. 23 art. 30