Anno 1974
Numero 39
Data 25/11/1974
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 novembre 1974, n. 39

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14- 11- 1972 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia.



Art. 1


L art. 12 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 13 viene così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennita mensile lorda:

La percentuale sulla indennita mensile lorda assume, in relazione al numero di anni di contribuzione, i seguenti valori:

5 anni, 20%;

6 anni, 24%;

7 anni, 28%;

8 anni, 32%;

9 anni, 36%;

10 anni, 40%;

11 anni, 41%;

12 anni, 42%;

13 anni, 43%;

14 anni, 44%;

15 anni, 45%;

16 anni, 46%;

17 anni, 47%;

18 anni, 48%;

19 anni, 49%;

20 anni ed oltre, 50%.




Art. 2


Dopo l art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e istituito il seguente articolo 15/ bis: la frazione di anno si computa come anno intero purche sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.