Anno 1974
Numero 39
Data 25/11/1974
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 35 del 30 novembre 1974,
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Legge Regionale 25 novembre 1974, n. 39

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14- 11- 1972 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 1

(2) 



[Lart. 12 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 13, viene così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennità mensile lorda:

Anni di contribuzione

Percentuale sulla indennità mensile lorda

5

 

20

6

 

24

7

 

28

8

 

32

9

 

36

10

 

40

11

 

41

12

 

42

13

 

43

14

 

44

15

 

45

16

 

46

17

 

47

18

 

48

19

 

49

20

ed oltre

50

 ]

 

 

 

 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 2

(3) 


[Dopo l art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è istituito il seguente articolo 15/ bis: la frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.

        



(3) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17