Anno 1975
Numero 5
Data 20/01/1975
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 5

Erogazione dell' assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.



Art. 1

(Criteri generali)


Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalita stabilite con la presente legge.



Art. 2

(Aventi diritto)


Hanno diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

- i cittadini italiani che abbiano titolo all assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

- i cittadini italiani che abbiano titolo all assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;

- i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;

- i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;

- i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;

- gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali.




Art. 3

(Assistenza diretta)


Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l erogazione della assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformita, attraverso:

- gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;

- le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.




Art. 4

(Assistenza indiretta)


Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgono della facolta di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione Puglia rimborsera una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate, ubicate sul territorio regionale.

L ammontare della suddetta spesa media e determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell Assessore alla Sanita.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all estero per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.

Fino all entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborsera alle casse marittime gli oneri sostenuti per l assistenza ospedaliera all estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia. 




Art. 5

(Convenzioni della Regione Puglia)


Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessore alla Sanita e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della Sanita deve predisporre a norma dell art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386. 



Art. 6

(Convenzioni in atto alla data dell 11 luglio 1974)


L erogazione dell assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell 11 luglio 1974 sara assicurata dalla Regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ai cittadini residenti in Comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private in data successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Puglia assicurera la assistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota prevista all art. 4 della presente legge.




Art. 7

(Assistenza in casi di esigenze terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale)


La Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, puo deliberare di assumere a carico del fondo regionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di cittadini indicati all art. 2 della presente legge e residenti in Comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati. 



Art. 8

(Ricovero nei presidi ospedalieri)


Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all art. 3 della presente legge e disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia non e subordinato ad alcuna autorizzazione. 




Art. 9

(Accertamento della necessita del ricovero)


L accertamento dell obiettiva esistenza della necessita del ricovero sara effettuato dai sanitari assegnati all accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalita disposte dalla direzione sanitaria.



Art. 10

(Uniformita dell assistenza)


Al fine di garantire l uniformita dell assistenza ospedaliera la cui erogazione e assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all art. 2 della presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali e disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell uniformita dell assistenza ospedaliera la cui erogazione e assicurata dalla Regione Puglia. 




Art. 11

(Accertamento del titolo all assistenza assicurata dalla Regione Puglia)


L ufficio spedalita del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all assistenza assicurata dalla Regione Puglia puo sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

In caso di minore eta o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma puo essere sottoscritta dall accompagnatore. 




Art. 12

(Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all assistenza assicurata dalla Regione Puglia)


Il ricoverato non avente diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia e tenuto a corrispondere all amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell art. 47 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, nonche le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all art. 3 della presente legge.



Art. 13

(Ruolo regionale)


E istituito il ruolo regionale per l assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il ruolo ha validita fino all attuazione della riforma sanitaria nazionale.




Art. 14

(Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale)


I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere l assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e gli apolidi.

L importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 17, e pari alla spesa media capitaria annua per l assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge l importo del contributo e pari alla spesa media capitaria per l assistenza ospedaliera rilevata dall INAM per l anno 1974.  




Art. 15

(Durata e decorrenza dell iscrizione al ruolo regionale)


L iscrizione al ruolo regionale di cui allart. 13 della presente legge e operante fino all attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l importo del contributo dovuto per l anno di iscrizione si calcola dividendo l ammontare del contributo stabilito al precedente art. 14 per il numero dei giorni dell anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali e valida l iscrizione al ruolo regionale.




Art. 16

(Modalita di iscrizione al ruolo regionale)


La domanda di iscrizione al ruolo di cui all art. 13 della presente legge, corredata dalla documentazione che sara stabilita con deliberazione della Giunta regionale, e presentata a mezzo del servizio postale all assessorato alla Sanita della Regione.

L assessorato alla Sanita della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola l ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 14 e 15 e lo comunica all esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 17 della presente legge. 




Art. 17

(Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo regionale)


La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed e affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l assistenza ospedaliera. 




Art. 18

(Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all estero)


I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali allestero, possono ottenere l iscrizione nel ruolo regionale di cui all art. 13 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale. Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all assistenza assicurata dalla Regione Puglia e esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sara erogata in qualsiasi periodo dell anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

L importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma e calcolato dall assessorato alla Sanita secondo i criteri di cui all art. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale. 




Art. 19

(Decadenza dall iscrizione al ruolo regionale)


Il conseguimento del diritto all assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all art. 13 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.

La comunicazione dell avvenuto conseguimento del diritto all assistenza a diverso titolo va fatta dall iscritto all assessorato alla Sanita della Regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all art. 14 della presente legge e dovuto fino all ultimo giorno di validita dell iscrizione nel ruolo regionale.

L assessorato alla Sanita della Regione calcola, con i criteri di cui all art. 15 della presente legge, l ammontare del contributo dovuto e ne da comunicazione all esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni.

Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell iscritto dell avvenuto conseguimento del diritto all assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, l assessorato alla Sanita della Regione comunichera all interessato l ammontare dei contributi relativi al periodo di validita dell iscrizione nel ruolo regionale. L interessato richiedera a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.  




Art. 20

(Azione di rivalsa)


La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall art. 1916 del codice civile e dall art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il costo dell assistenza ospedaliera da addebitare ai responsabili sara determinato a norma del precedente art. 12.

L azione di rivalsa viene esercitata in ottemperanza dell art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.  




Art. 21

(Ottemperanze ai fini dell azione di rivalsa)


Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall assessorato alla Sanita della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili. 



Art. 22

(Disposizione generale)


Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386. 


Art. 23

(Norme regolamentari in contrasto con la presente legge)


Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.



Art. 24

(Dichiarazione di urgenza della presente legge)


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.