Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 5 Erogazione dell' assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.
Art. 1(Criteri
generali) Fino alla completa
attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l
assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i
mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale
ospedaliero e secondo le modalita stabilite con la presente
legge.
Art. 2(Aventi
diritto) Hanno diritto all assistenza
ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:
- i cittadini italiani che
abbiano titolo all assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
- i cittadini italiani che
abbiano titolo all assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;
- i cittadini italiani non
abbienti assistiti a norma dell art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto
1974, n. 386;
- i cittadini italiani iscritti
nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;
- i cittadini italiani non
aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti
disposizioni;
- gli stranieri non stabilmente
residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni
internazionali.
Art. 3(Assistenza
diretta) Ai cittadini e agli stranieri
indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l erogazione della
assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di
uniformita, attraverso:
- gli ospedali dipendenti dagli
enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;
- le cliniche universitarie,
gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli
istituti ed enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817,
le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita
convenzione ai sensi dell art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n.
386.
Art. 4(Assistenza
indiretta) Ai cittadini indicati al
precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgono della
facolta di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione
Puglia rimborsera una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione
stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate,
ubicate sul territorio regionale.
L ammontare della suddetta
spesa media e determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell Assessore alla Sanita.
Ai cittadini indicati al
precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all estero
per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera
secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.
Fino all entrata in vigore
della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborsera alle
casse marittime gli oneri sostenuti per l assistenza ospedaliera all estero
dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.
Art. 5(Convenzioni della Regione
Puglia) Le convenzioni di cui al
precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dell
Assessore alla Sanita e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della
Sanita deve predisporre a norma dell art. 18, secondo e quarto comma, della
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 6(Convenzioni in atto alla data
dell 11 luglio 1974) L erogazione dell assistenza
ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in
atto alla data dell 11 luglio 1974 sara assicurata dalla Regione Puglia ai
cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti
di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui
all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed
enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla
data di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell art. 18 della
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Ai cittadini residenti in
Comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di
ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui
all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed
enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private in data
successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell
art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Puglia assicurera la
assistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota prevista all
art. 4 della presente legge.
Art. 7(Assistenza in casi di esigenze
terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale) La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore alla Sanita, puo deliberare di assumere a carico del
fondo regionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere
relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di
cittadini indicati all art. 2 della presente legge e residenti in Comuni della
Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte
in modo o tempi adeguati.
Art. 8(Ricovero nei presidi
ospedalieri) Il ricovero nei presidi
ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all art. 3 della presente legge
e disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di
prestazioni ospedaliere.
Il ricovero degli aventi
diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia non e
subordinato ad alcuna autorizzazione.
Art. 9(Accertamento della necessita
del ricovero) L accertamento dell
obiettiva esistenza della necessita del ricovero sara effettuato dai sanitari
assegnati all accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i
servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le
modalita disposte dalla direzione sanitaria.
Art. 10(Uniformita dell
assistenza) Al fine di garantire l
uniformita dell assistenza ospedaliera la cui erogazione e assicurata dalla
Regione Puglia, per i cittadini indicati all art. 2 della presente legge, sono
abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all art.
3.
Il ricovero nelle camere
speciali e disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive
esigenze assistenziali del paziente.
Le prestazioni libero
professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa
vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell uniformita
dell assistenza ospedaliera la cui erogazione e assicurata dalla Regione
Puglia.
Art. 11(Accertamento del titolo all
assistenza assicurata dalla Regione Puglia) L ufficio spedalita del
presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al
quale il ricoverato abbia diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia.
Il ricoverato che non sia in
grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all assistenza
assicurata dalla Regione Puglia puo sottoscrivere una dichiarazione indicante a
quale categoria di aventi diritto egli appartiene.
In caso di minore eta o di
impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma puo essere
sottoscritta dall accompagnatore.
Art. 12(Oneri delle prestazioni a
cittadini non aventi diritto all assistenza assicurata dalla Regione
Puglia) Il ricoverato non avente
diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia e tenuto a
corrispondere all amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle
prestazioni ai sensi dell art. 47 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, nonche le
spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di
cui all art. 3 della presente legge.
Art. 13(Ruolo
regionale) E istituito il ruolo regionale
per l assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue
di malattia, anche aziendali, ai sensi dell art. 13 della legge 17 agosto 1974,
n. 386.
Il ruolo ha validita fino all
attuazione della riforma sanitaria nazionale.
Art. 14(Iscrizione al ruolo regionale
e contributo annuale) I cittadini residenti in Comuni
della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua
di malattia possono ottenere l assistenza ospedaliera in forma diretta e senza
limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo
regionale di cui al precedente art. 13.
Possono iscriversi al ruolo
regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e
gli apolidi.
L importo del contributo
annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art.
17, e pari alla spesa media capitaria annua per l assistenza ospedaliera
rilevata in Puglia per l anno precedente.
Per il primo anno di attuazione
della presente legge l importo del contributo e pari alla spesa media
capitaria per l assistenza ospedaliera rilevata dall INAM per l anno 1974.
Art. 15(Durata e decorrenza dell
iscrizione al ruolo regionale) L iscrizione al ruolo
regionale di cui allart. 13 della presente legge e operante fino all
attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell anno
nel quale viene inoltrata la richiesta.
Per i cittadini che, nel corso
dell anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro
titolo il diritto all assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l iscrizione
decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.
Nei casi previsti dal
precedente comma, l importo del contributo dovuto per l anno di iscrizione si
calcola dividendo l ammontare del contributo stabilito al precedente art. 14
per il numero dei giorni dell anno di iscrizione e moltiplicando il risultato
per il numero dei giorni per i quali e valida l iscrizione al ruolo
regionale.
Art. 16(Modalita di iscrizione al
ruolo regionale) La domanda di iscrizione al
ruolo di cui all art. 13 della presente legge, corredata dalla documentazione
che sara stabilita con deliberazione della Giunta regionale, e presentata a
mezzo del servizio postale all assessorato alla Sanita della
Regione.
L assessorato alla Sanita
della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni,
rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola l
ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 14 e 15 e lo
comunica all esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo
art. 17 della presente legge.
Art. 17(Riscossione del contributo
relativo alla iscrizione al ruolo regionale) La riscossione del contributo
avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed e
affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di
idonei atti deliberativi della Giunta regionale.
Le entrate sono versate dalle
esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l
assistenza ospedaliera.
Art. 18(Iscrizione al ruolo regionale
dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all
estero) I cittadini residenti in un
Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali allestero, possono
ottenere l iscrizione nel ruolo regionale di cui all art. 13 versando un
importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di
appartenenza sul territorio nazionale. Per i cittadini indicati al primo comma
che siano capofamiglia, il diritto all assistenza assicurata dalla Regione
Puglia e esteso a tutto il nucleo familiare.
Ai cittadini di cui ai
precedenti commi l assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sara
erogata in qualsiasi periodo dell anno fino ad un massimo complessivo di
giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale
della categoria di appartenenza del lavoratore.
L importo dovuto dal cittadino
di cui al primo comma e calcolato dall assessorato alla Sanita secondo i
criteri di cui all art. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il
Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
Art. 19(Decadenza dall iscrizione al
ruolo regionale) Il conseguimento del diritto
all assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla
iscrizione nel ruolo regionale di cui all art. 13 a far tempo dal giorno dal
quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.
La comunicazione dell avvenuto
conseguimento del diritto all assistenza a diverso titolo va fatta dall
iscritto all assessorato alla Sanita della Regione
Puglia.
Nei casi previsti al primo
comma del presente articolo il contributo di cui all art. 14 della presente
legge e dovuto fino all ultimo giorno di validita dell iscrizione nel ruolo
regionale.
L assessorato alla Sanita
della Regione calcola, con i criteri di cui all art. 15 della presente legge,
l ammontare del contributo dovuto e ne da comunicazione all esattoria
competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni.
Nei casi in cui, a causa di
tardiva comunicazione da parte dell iscritto dell avvenuto conseguimento del
diritto all assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non
dovute, l assessorato alla Sanita della Regione comunichera all interessato
l ammontare dei contributi relativi al periodo di validita dell iscrizione
nel ruolo regionale. L interessato richiedera a suo carico, presso le
amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.
Art. 20(Azione di
rivalsa) La Regione Puglia esercita
azione di rivalsa nei casi previsti dall art. 1916 del codice civile e dall
art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Il costo dell assistenza
ospedaliera da addebitare ai responsabili sara determinato a norma del
precedente art. 12.
L azione di rivalsa viene
esercitata in ottemperanza dell art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 21(Ottemperanze ai fini dell
azione di rivalsa) Gli Enti ospedalieri, gli
istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario
e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall assessorato
alla Sanita della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente
provocate da terzi responsabili.
Art. 22(Disposizione
generale) Per quanto non
specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali
della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 23(Norme regolamentari in
contrasto con la presente legge) Si intendono abrogate
tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul
territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le
norme della presente legge.
Art. 24(Dichiarazione di urgenza della
presente legge) La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
|