Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 5 Erogazione dell' assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.
Art. 1Criteri generali. Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura lassistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.
Art. 2Aventi diritto.
Hanno diritto allassistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia: - i cittadini italiani che abbiano titolo allassistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali; - i cittadini italiani che abbiano titolo allassistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali; - i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dellart. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386; - i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge; - i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni; - gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali. Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli elenchi comunali previsti dallart. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, nonchè i cittadini assistiti dal Comune in forma continuativa. (1) Hanno diritto altresì allassistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera, nonchè i loro familiari a carico. (2)
Art. 3Assistenza diretta.
Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura lerogazione della assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso: - gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale; - le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui allart. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dellart. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 4Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cure private convenzionate ubicate nel territorio regionale. Limporto della suddetta spesa media è determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore alla Sanità. Lammontare del rimborso è determinato dallAssessore regionale alla Sanità in relazione alla necessità ed alla durata del ricovero. Gli interessati, al fine dellottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare allAssessorato regionale alla Sanità, entro tre giorni dalla data del ricovero, la certificazione medica attestante la necessità del ricovero nonchè, entro trenta giorni dalla data di dimissione, la documentazione originale comprovante le spese sostenute, copia della cartella clinica e idonea documentazione comprovante il diritto allassistenza. La trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti è ammessa solo in caso di accertata effettiva impossibilità. Lazione per conseguire il rimborso non è comunque più esperibile decorso il termine di 90 giorni dalla data di dimissione. La Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di sanitari alluopo incaricati. Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina la decadenza dal diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione.
Art. 5Convenzioni
della Regione Puglia.
Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dellAssessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della Sanità deve predisporre a norma dellart. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 6Convenzioni
in atto alla data dell11 luglio 1974.(•) Lerogazione dellassistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate degli enti mutualistici ed in atto alla data dell11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui allart. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132 istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni. La Regione provvede alla stipula delle convenzioni entro 360 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura già convenzionati, lassistenza ospedaliera sarà assicurata in forma indiretta.
Art. 7Assistenza allestero. La
Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per
lassistenza ospedaliera allestero dei marittimi residenti in Comuni della
Puglia. Ai
cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che
si trovano allestero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati
residenti allestero che prima del trasferimento avevano lultima residenza
anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura lassistenza
ospedaliera negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale,
mediante lassunzione dellonere del ricovero effettuato in regime di assistenza
diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un
rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dal
precedente art. 4. Ai
cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia che si trovano
allestero per motivi di lavoro, in Stati con i quali non vigono accordi
internazionali in materia di sicurezza sociale, la Regione Puglia assicura
lassistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente
articolo. La
Regione assicura, inoltre, lassistenza ospedaliera in luoghi di cura al di
fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e
residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere
altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:
1)
rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta
presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi
internazionali in materia di sicurezza sociale. Il
rilascio della predetta autorizzazione è subordinato: a)
alla presentazione da parte dellassistito allAssessorato regionale alla sanità
della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria da cui risulti
anche il titolo in base al quale ha diritto allassistenza;
b)
al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della
consulenza del Collegio medico di cui al punto 2) del presente articolo.
2)
concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata,
per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.
La
concessione del contributo è subordinata: a)
alla richiesta dellassistito, corredata da apposita documentazione sanitaria,
da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto allassistenza e
tendente ad ottenere lautorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura
estera non convenzionata; b)
allintervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata
dallAssessore regionale alla sanità, sentito il parere di un collegio medico
composto da tre sanitari in servizio presso la Regione. In casi particolari il
collegio medico può avvalersi della consulenza di un primario ospedaliero o di
un docente universitario indicati dallAssessore regionale alla sanità per
settore patologico (3) c)
alla presentazione allAssessorato regionale alla sanità, entro trenta giorni
dalla data di dimissione, della documentazione originale comprovante le spese
sostenute nonché di copia della cartella clinica. La
concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta
dellAssessore alla sanità. La Giunta regionale può inoltre deliberare di
assumere integralmente lonere del ricovero nonché delle spese di viaggio per le
spedalità consunte dagli assistiti indicati allart. 1 della legge regionale
3 giugno 1976, n. 13 nonché degli assistiti che, mediante lesibizione di
idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche,
o di non essere in grado, in relazione allentità della spesa, di sostenere
lonere. In
casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo sul documento
preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati già autorizzati.
Qualora
il ricovero assuma la caratteristica dellurgenza, si prescinde dalla richiesta
preventiva di cui alla precedente lett. a). In
tal caso la documentazione di cui alla stessa lett. a) deve essere inviata
allAssessorato regionale alla sanità entro trenta giorni dalla data di ricovero
ed il Collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di
urgenza. Lazione,
per ottenere il contributo non è più esperibile decorso il termine di 120 giorni
dalla data di dimissione. Alle
riunioni del Collegio medico partecipa, in qualità di segretario, un funzionario
della Regione designato dallAssessore alla sanità.
Ai
componenti il collegio medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione
regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge
regionale 24 marzo 1975, n. 27 (4)
Art. 8Ricovero nei presidi ospedalieri. Il
ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui allart. 3
della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per
accertare esigenze di prestazioni ospedaliere.
Il
ricovero degli aventi diritto allassistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione non è subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso
case di cura private convenzionate, per il quale è necessario ottenere
preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali .
(5)
Dietro
richiesta da parte del medico curante dellassistito, gli uffici regionali,
esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente
limpegnativa di ricovero (6)
Apposito
regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, dovrà indicare le procedure per la richiesta dellimpegnativa e per il
relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dellimpegnativa
medesima (7)
Le
case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici
regionali la data di accettazione o di dimissione dellassistito entro tre
giorni dallavvenuto ricovero o dimissione (8)
(5) Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dalla l.r.
3 giugno 1976, n. 13, art. 3(6) Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dalla l.r.
3 giugno 1976, n. 13, art. 3(7) Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dalla l.r.
3 giugno 1976, n. 13, art. 3(8) Gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma così sostituiscono
l'originario secondo comma, come disposto dalla l.r.
3 giugno 1976, n. 13, art. 3
Art. 9Accertamento della necessità del ricovero. Laccertamento dellobiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati allaccettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.
Art. 10Uniformità dellassistenza. [Al fine di garantire l’uniformità dell’assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all’art. 2 della presente legge, sono abolite le classi differenziate nei presidi indicati all’art. 3.] (9) Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente. Al di fuori dellorario ordinario è consentito al personale medico ospedaliero lesercizio dellattività libero-professionale secondo le disposizioni di cui allart. 47 del D.P.R. 27.3.1969, n. 130. (10) Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio delluniformità dellassistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.
Art. 11Accertamento del titolo allassistenza assicurata dalla Regione
Puglia. Lufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto allassistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia. Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo allassistenza assicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene. In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dallaccompagnatore.
Art. 12Il
ricoverato non avente diritto allassistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia è tenuto a corrispondere allamministrazione del presidio
ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dellart. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, nonché le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle
amministrazioni dei presidi di cui allart. 3 della presente legge.
Art. 12 bisGli
Enti ospedalieri, le Cliniche universitarie, gli Istituti a carattere
scientifico, gli Istituti ed enti di cui allart. 1, penultimo comma, della
legge 12 febbraio 1968, n. 132,
gli Istituti ed Enti di cui alla legge
26 novembre 1973, n. 817 e gli Istituti e Case di cura private,
convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare e
trasmettere allAssessorato regionale alla sanità, entro 10 giorni dalla
dimissione del ricoverato, la «Scheda nosologica» secondo il modello approvato
con deliberazione della Giunta regionale
Art. 12 terAccompagnamento materno.(11) Negli
Enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari, laccompagnamento dei
minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.
La
Giunta regionale determina annualmente il rapporto di incidenza
dellaccompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni
6.
Il
numero delle degenze per accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al
comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del
Fondo regionale dellassistenza ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.
Per
affezioni particolari può essere consentito, a giudizio dei sanitari,
laccompagnamento di ricoverati di età superiore agli anni 6, ma in tal caso il
numero delle degenze per accompagnamento non avrà rilevanza ai fini del riparto
della spesa corrente di cui al comma precedente.
Lonere
relativo al vitto e alloggio dellaccompagnatore farà carico allassistito,
nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Nelle
Cliniche universitarie, negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti
ed Enti di cui allart. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli
Istituti ed Enti di cui alla legge 26
novembre 1973, n. 817 e negli Istituti e Case di cura private
convenzionate laccompagnamento materno è regolato dalle convenzioni previste
dallart. 18 della legge 17 agosto
1974, n. 386.
Per
il 1975 le rette di accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate
direttamente allinteressato
Art. 13Ruolo regionale. È istituito il ruolo regionale per lassistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dellart. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il ruolo ha validità fino allattuazione della riforma sanitaria nazionale.
Art. 14Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale. I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere lassistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13. Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e gli apolidi. Limporto del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 17, è pari alla spesa media capitaria annua per lassistenza ospedaliera rilevata in Puglia per lanno precedente. Per il primo anno di attuazione della presente legge limporto del contributo è pari alla spesa media capitaria per lassistenza ospedaliera rilevata dallINAM per lanno 1974.
Art. 15Durata e decorrenza delliscrizione al ruolo regionale. Liscrizione al ruolo regionale di cui allart. 13 della presente legge è operante fino allattuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dellanno nel quale viene inoltrata la richiesta. Per i cittadini che, nel corso dellanno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto allassistenza assicurata dalla Regione Puglia, liscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa. Nei casi previsti dal precedente comma, limporto del contributo dovuto per lanno di iscrizione si calcola dividendo lammontare del contributo stabilito al precedente art. 14 per il numero dei giorni dellanno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida liscrizione al ruolo regionale.
Art. 16Modalità di iscrizione al ruolo regionale. La domanda di iscrizione al ruolo di cui allart. 13 della presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale allAssessorato alla Sanità della Regione. LAssessorato alla Sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola lammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 14 e 15 e lo comunica allesattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo
Art. 17Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo
regionale. La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale. Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per lassistenza ospedaliera.
Art. 18Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori
stagionali allestero. I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali allestero, possono ottenere liscrizione nel ruolo regionale di cui allart. 13 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale. Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto allassistenza assicurata dalla Regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare. Ai cittadini di cui ai precedenti commi lassistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dellanno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore. Limporto dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dallAssessorato alla Sanità secondo i criteri di cui allart. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
Art. 19Decadenza dalliscrizione al ruolo regionale. Il conseguimento del diritto allassistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui allart. 13 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo. La comunicazione dellavvenuto conseguimento del diritto allassistenza a diverso titolo va fatta dalliscritto allAssessorato alla Sanità della Regione Puglia. Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui allart. 14 della presente legge è dovuto fino allultimo giorno di validità delliscrizione nel ruolo regionale. LAssessorato alla Sanità della Regione calcola, con i criteri di cui allart. 15 della presente legge, lammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione allesattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni. Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte delliscritto dellavvenuto conseguimento del diritto allassistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, lAssessorato alla Sanità della Regione comunicherà allinteressato lammontare dei contributi relativi al periodo di validità delliscrizione nel ruolo regionale. Linteressato richiederà a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.
Art. 20Azione di rivalsa.(12) ) La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dallart. 1916 del Codice Civile e dallart. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il responsabile è tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei bilanci di previsione presentati dagli Enti ospedalieri. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976.
Art. 21Ottemperanze ai fini dellazione di rivalsa. Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dallAssessorato alla Sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.
Art. 22Disposizione generale. Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 23Norme regolamentari in contrasto con la presente legge. Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.
Art. 24Dichiarazione di urgenza della presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 127,
comma secondo, della Costituzione e dellart. 60 dello statuto della Regione
Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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