Anno 1975
Numero 17
Data 05/02/1975
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 17

Art. 23 - Legge regionale 3 marzo 1973, N. 6 aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972- 73.



Art. 1


Lo stanziamento annuale di L. 400 milioni previsto dall art. 23 della legge regionale  3 marzo 1973, n. 6 viene elevato a L. 1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972- 73. 



Art. 2


La Giunta Regionale e autorizzata a concedere un contributo integrativo << una tantum >> sino a L. 30 milioni per asili nido ai Comuni o Consorzi di Comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili - nido per gli anni 1972- 73 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai medesimi esercizi, per le finalita di cui all art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044.



Art. 3


Per l erogazione del contributo di cui allart 2 saranno osservate le norme del Regolamento regionale n. 3 del 23 luglio 1974, per quanto compatibili con la presente legge.  



Art. 4


Alla copertura dell onere finanziario derivante dall attuazione della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della disponibilita per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: << Fondo globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione >>.

La competenza della spesa di cui al 1° comma e posta a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge e perfezionata. 




Art. 5


La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.