Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 17 Art. 23 - Legge regionale 3 marzo 1973, N. 6 aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972- 73.
Art. 1Lo stanziamento annuale
di L. 400 milioni previsto dall art. 23 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 viene elevato a L.
1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972- 73.
Art. 2La Giunta Regionale e
autorizzata a concedere un contributo integrativo << una tantum >>
sino a L. 30 milioni per asili nido ai Comuni o Consorzi di Comuni compresi nel
piano regionale per la costruzione di asili - nido per gli anni 1972- 73 e
finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai
medesimi esercizi, per le finalita di cui all art. 2 della legge 6- 12- 1971,
n. 1044.
Art. 3Per l erogazione del
contributo di cui allart 2 saranno osservate le norme del Regolamento regionale
n. 3 del 23 luglio 1974, per quanto compatibili con la presente legge.
Art. 4Alla copertura dell onere
finanziario derivante dall attuazione della presente legge determinato in
complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della
disponibilita per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del
bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: << Fondo globale destinato
al finanziamento di leggi in corso di approvazione >>.
La competenza della spesa di
cui al 1° comma e posta a carico dell esercizio finanziario in cui la presente
legge e perfezionata.
Art. 5La presente legge viene
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
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