Anno 1975
Numero 17
Data 05/02/1975
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, Ediz. Straord. del 12 febbraio 1975
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 17

Art. 23 - Legge regionale 3 marzo 1973, N. 6 aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972- 73.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Lo stanziamento annuale di L. 400.000.000 previsto dallarticolo 23 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene elevato a L. 1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972-1973. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo una tantum sino a L. 30.000.000 per asili nido ai comuni o consorzi di comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili nido per gli anni 1972-1973 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai medesimi esercizi, per le finalità di cui allart. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Per lerogazione del contributo di cui allart. 2 saranno osservate le norme del regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3 per quanto compatibili con la presente legge. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Alla copertura dellonere finanziario derivante dallattuazione della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della disponibilità per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: Fondo globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione.

La competenza della spesa di cui al primo comma è posta a carico dellesercizio finanziario in cui la presente legge è perfezionata.]

  



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .

(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B