Anno 1975
Numero 29
Data 08/04/1975
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 29

Istituzione dell' albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.



Art. 1


E istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l Ispettorato Provinciale dell Agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualita di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attivita all esercizio dell agricoltura e abbiano il requisito della maggiore eta. 




Art. 2


L albo professionale di cui all art. 1 e compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dell Agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento.




Art. 3


La Commissione provinciale per la tenuta dell albo professionale e composta:

1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti allalbo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;

2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole piu rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dell amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;

3) da un rappresentante dell Ufficio Provinciale del Lavoro;

4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni Provincia tra quelli iscritti all albo, nominato dal Presidente dell amministrazione provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validita delle riunioni della Commissione e necessaria la presenza di almeno la meta dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni. 




Art. 4


L iscrizione all albo e consentita a coloro i quali siano in possesso del << Brevetto di agricoltore professionale >>. Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all iscrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l agricoltura, sempreche esercitino l attivita di cui all art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all art. 3.

La Commissione esaminatrice sara composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all art. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge. 




Art. 5


La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d ufficio dell elenco dei titolari iscritti all albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all interessato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale prevista dall art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto. 




Art. 6


Presso l Ispettorato Compartimentale dell’Agricoltura e istituita una Commissione regionale per l esame dei ricorsi di cui all art. 5, la quale e composta:

a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;

b) da quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni piu rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;

c) dal Direttore dell Ufficio regionale del Lavoro;

d) dal capo dell Ispettorato Compartimentale dell Agricoltura;

e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione e nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.




Art. 7


Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell albo professionale di cui alla presente legge, nonche alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all albo.

Almeno l 80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali e riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, comma 2°. 




Art. 8


Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approvera entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fissera modalita e termini di attuazione della presente legge.



Art. 9

Disposizioni transitorie


In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all iscrizione all albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all art. 1.

Le domande vanno rivolte alla << Commissione per l impianto dell albo professionale degli imprenditori agricoli >>.

Detta Commissione e così composta: 

dal Presidente dell Amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dell Ispettorato agrario provinciale dell agricoltura;

da un rappresentante dell Ufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dell Ufficio provinciale del Lavoro;

da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.

La Commissione dura in carica un anno.