Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 29 Istituzione dell' albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.
Art. 1E istituito un Albo
professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l Ispettorato
Provinciale dell Agricoltura di ogni provincia della
Regione.
Possono iscriversi ad esso
tutti coloro che, in qualita di conduttori non coltivatori, coltivatori
diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti
familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare
abitualmente e prevalentemente la loro attivita all esercizio dell
agricoltura e abbiano il requisito della maggiore eta.
Art. 2L albo professionale di cui
all art. 1 e compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui
al successivo art. 3.
I servizi di segreteria delle
Commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dell
Agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro
funzionamento.
Art. 3La Commissione provinciale per
la tenuta dell albo professionale e composta:
1) da dodici rappresentanti tra
gli iscritti allalbo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei
coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non
coltivatori;
2) da dodici rappresentanti
designati dalle organizzazioni professionali agricole piu rappresentative della
provincia nominati con decreto del Presidente dell amministrazione provinciale
proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art.
3;
3) da un rappresentante dell
Ufficio Provinciale del Lavoro;
4) dai Presidenti degli ordini
provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario,
scelto in ogni Provincia tra quelli iscritti all albo, nominato dal Presidente
dell amministrazione provinciale, con suo decreto.
I rappresentanti di cui ai
punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.
Il Presidente ed il Vice
Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui
ai punti 1 e 2.
Per la validita delle riunioni
della Commissione e necessaria la presenza di almeno la meta dei suoi
componenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni debbono essere
adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita prevale il voto
del Presidente.
La Commissione dura in carica
quattro anni.
Art. 4L iscrizione all albo e
consentita a coloro i quali siano in possesso del << Brevetto di
agricoltore professionale >>. Detto brevetto viene conseguito per titoli o
per esami. Hanno diritto all iscrizione per titoli tutti coloro i quali siano
in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di
diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di
un istituto professionale per l agricoltura, sempreche esercitino l attivita
di cui all art. 1.
Possono conseguire il brevetto
per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove
pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale
di cui all art. 3.
La Commissione esaminatrice
sara composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui
all art. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente
legge.
Art. 5La Commissione provinciale,
durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza,
provvede alla revisione d ufficio dell elenco dei titolari iscritti all albo
e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne
comunicazione all interessato, con provvedimento motivato.
Questi ha diritto di ricorrere
alla Commissione regionale prevista dall art. 6 entro trenta giorni dalla
notificazione.
Il ricorso contro la
cancellazione dall albo ha effetto sospensivo.
La Commissione regionale decide
sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.
Art. 6Presso l Ispettorato
Compartimentale dell’Agricoltura e istituita una Commissione regionale per l
esame dei ricorsi di cui all art. 5, la quale e composta:
a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno
per provincia;
b) da quattro rappresentanti
designati dalle Organizzazioni piu rappresentative dei produttori agricoli,
proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art.
3;
c) dal Direttore dell Ufficio
regionale del Lavoro;
d) dal capo dell Ispettorato
Compartimentale dell Agricoltura;
e) da due esperti in materia
giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per
cooptazione dagli altri membri della Commissione.
I componenti di cui ai commi a)
e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della
Commissione.
La Commissione e nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7Gli interventi previsti dalle
leggi della Regione a favore dell agricoltura sono concessi solo ad
imprenditori agricoli che siano iscritti nell albo professionale di cui alla
presente legge, nonche alle cooperative ed agli altri organismi associativi
costituiti prevalentemente da soci iscritti all albo.
Almeno l 80% delle
agevolazioni previste dalle leggi regionali e riservato ai coltivatori diretti,
coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di
cui al precedente art. 1, comma 2°.
Art. 8Il Consiglio regionale,
su proposta del Presidente della Giunta regionale, approvera entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fissera
modalita e termini di attuazione della presente legge.
Art. 9Disposizioni
transitorie In via transitoria ed entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all iscrizione
all albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di
cui all art. 1.
Le domande vanno rivolte alla
<< Commissione per l impianto dell albo professionale degli imprenditori
agricoli >>.
Detta Commissione e così
composta:
dal Presidente dell
Amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;
da un rappresentante dell
Ispettorato agrario provinciale dell agricoltura;
da un rappresentante dell
Ufficio dei contributi unificati in agricoltura;
da un rappresentante dell
Ufficio provinciale del Lavoro;
da cinque rappresentanti delle
cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli
interessati.
La Commissione dura in carica
un anno.
|