Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 29 Istituzione dell' albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.(1)
Art. 1(2) [È istituito un Albo
professionale degli imprenditori agricoli con sede presso lIspettorato
provinciale dellAgricoltura di ogni provincia della Regione.
Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di
conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari
manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli
stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività
allesercizio dellagricoltura e abbiano il requisito della maggiore età. .]
Art. 2(3) [LAlbo professionale di cui allart. 1 è compilato e tenuto in
ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.
I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono
forniti dagli Ispettorati provinciali dellAgricoltura che ne sostengono anche
le spese per il loro funzionamento. ]
Art. 3(4) [La Commissione provinciale per la tenuta dellAlbo
professionale è composta:
1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti allAlbo eletti
dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei
coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;
2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni
professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto
del Presidente dellAmministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati
elettorali di cui al 1° comma, art. 3;
3) da un rappresentante dellUfficio provinciale del Lavoro;
4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in
agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni provincia tra
quelli iscritti allAlbo, nominato dal Presidente dellAmministrazione
provinciale, con suo decreto.
I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla
riunione della Commissione con voto consultivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono
eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria
la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione dura in carica quattro anni.]
Art. 4(5) [Liscrizione allAlbo è consentita a coloro i quali siano in
possesso del «Brevetto di agricoltore professionale». Detto brevetto viene
conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto alliscrizione per titoli tutti
coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in
Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o
specializzazione di un istituto professionale per lagricoltura, sempreché
esercitino lattività di cui allart. 1.
Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in
possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno
stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui allart. 3.
La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri
nominati dalla Commissione provinciale di cui allart. 3, secondo le norme del
Regolamento di attuazione della presente legge.]
Art. 5(6) [La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e
sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione dufficio
dellelenco dei titolari iscritti allalbo e, nel caso di mancata iscrizione e
di cancellazione, provvede a darne comunicazione allinteressato, con
provvedimento motivato.
Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale
prevista dallart. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso contro la cancellazione dallAlbo ha effetto
sospensivo.
La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva,
entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il
ricorso si intende accolto.]
Art. 6(7) [Presso lIspettorato compartimentale dellagricoltura è
istituita una Commissione regionale per lesame del ricorsi di cui allart. 5,
la quale è composta:
a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per
provincia;
b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più
rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati
elettorali di cui al primo comma, art. 3
c) dal Direttore dellUfficio regionale del lavoro;
d) dal capo dellIspettorato compartimentale dellagricoltura;
e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in
possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della
Commissione.
I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno
il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale. ]
Art. 7(8) [Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore
dellagricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti
nellalbo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed
agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti
allAlbo.
Almeno l80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali
è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali
coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, secondo comma. ]
Art. 8(9) [Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta
regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della
presente legge. ]
Art. 9Disposizioni transitorie.(10) [In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge, hanno diritto alliscrizione allalbo professionale tutti
coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui allart. 1.
Le domande vanno rivolte alla commissione per limpianto
dellalbo professionale degli imprenditori agricoli. Detta commissione è così
composta:
dal presidente dellamministrazione provinciale o da un
assessore suo delegato che la presiede;
da un rappresentante dellispettorato agrario provinciale
dellagricoltura;
da un rappresentante dufficio dei contributi unificati in
agricoltura;
da un rappresentante dellufficio provinciale del lavoro;
da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali
provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.
La commissione dura in carica un anno. ]
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