Anno 1975
Numero 29
Data 08/04/1975
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975
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Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 29

Istituzione dell' albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

(2) 


[È istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso lIspettorato provinciale dellAgricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività allesercizio dellagricoltura e abbiano il requisito della maggiore età. .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 2

(3) 


[LAlbo professionale di cui allart. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali sono forniti dagli Ispettorati provinciali dellAgricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 3

(4) 


[La Commissione provinciale per la tenuta dellAlbo professionale è composta:

1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti allAlbo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;

2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dellAmministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al 1° comma, art. 3;

3) da un rappresentante dellUfficio provinciale del Lavoro;

4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni provincia tra quelli iscritti allAlbo, nominato dal Presidente dellAmministrazione provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 4

(5) 


[Liscrizione allAlbo è consentita a coloro i quali siano in possesso del «Brevetto di agricoltore professionale». Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto alliscrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per lagricoltura, sempreché esercitino lattività di cui allart. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui allart. 3.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui allart. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 5

(6) 


[La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione dufficio dellelenco dei titolari iscritti allalbo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione allinteressato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla Commissione regionale prevista dallart. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dallAlbo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 6

(7) 


[Presso lIspettorato compartimentale dellagricoltura è istituita una Commissione regionale per lesame del ricorsi di cui allart. 5, la quale è composta:

a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;

b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al primo comma, art. 3

c) dal Direttore dellUfficio regionale del lavoro;

d) dal capo dellIspettorato compartimentale dellagricoltura;

e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 7

(8) 


[Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dellagricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nellalbo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti allAlbo.

Almeno l80% delle agevolazioni previste dalle leggi regionali è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, secondo comma. ] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 8

(9) 


[Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge. ]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 9

Disposizioni transitorie.(10) 


[In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alliscrizione allalbo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui allart. 1.

Le domande vanno rivolte alla commissione per limpianto dellalbo professionale degli imprenditori agricoli. Detta commissione è così composta:

dal presidente dellamministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dellispettorato agrario provinciale dellagricoltura;

da un rappresentante dufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dellufficio provinciale del lavoro;

da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.

La commissione dura in carica un anno. ]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12