Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 30 Norme per la formazione professionale del personale para - medico.
Art. 1Autorizzazione di
scuole La Giunta regionale autorizza
l istituzione di scuole per la abilitazione all esercizio delle professioni
sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle
qualifiche previste dalle leggi dello Stato.
L istituzione di dette scuole
puo essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che
offrono valide garanzie di efficiente funzionamento.
Sono inoltre soggetti ad
autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell art.
24 del RD 16 agosto 1909, n. 615.
Art. 2Domanda di
autorizzazione Gli enti che intendano
istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni
sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono
rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.
Alla domanda devono essere
allegati:
a) il programma delle materie
di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei
corsi;
b) l elenco e la qualifica dei
docenti secondo le singole materie di insegnamento;
c) lo schema di regolamento
della scuola adottato dal Consiglio di gestione della
scuola;
d) la descrizione dei locali
adibiti a scuola nonche delle attrezzature e degli impianti con le relative
planimetrie;
e) l indicazione del numero
massimo di studenti ammissibili a ciascun corso.
Art. 3In sede di determinazione
relativa all istituzione della scuola, la Giunta regionale fissa il numero
massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformita alle direttive
del programma ospedaliero regionale.
Art. 4Revoca
dellautorizzazione La Giunta regionale puo
revocare l autorizzazione all esercizio della scuola ovvero all espletamento
del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell organizzazione o nel funzionamento
della scuola o del corso.
Art. 5Ammissione L ammissione alla scuola o al
corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi
vigenti, e subordinata al superamento di un colloquio.
Il colloquio viene sostenuto
davanti al Consiglio di gestione di cui all art. 8 della presente legge,
integrato da esperti delle materie di insegnamento.
Art. 6Corsi di
aggiornamento Gli enti autorizzati a gestire
scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il
personale gia in possesso di una qualificazione professionale, in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di
essi ogni cinque anni.
Durante l aggiornamento il
personale e considerato in attivita di servizio a tutti gli effetti di legge.
La Giunta regionale approva il
programma dei corsi e vigila sull efficace espletamento degli stessi.
Art. 7Divieto di istituire scuole o
corsi senza l autorizzazione della Regione E fatto divieto a tutti
gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e
delle Universita, di istituire o far funzionare nel territorio della Regione
Puglia, senza l autorizzazione di cui all art. 1 della presente legge, scuole
o corsi per la formazione o l aggiornamento di personale parasanitario nelle
qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con
la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano
interessare la attivita parasanitaria.
Art. 8Consiglio di gestione delle
scuole Le scuole di cui all art. 1
della presente legge sono gestite da un Consiglio col compito di assicurare l
autonomia funzionale della scuola.
Esso e unico per tutte le
scuole o corsi organizzati dall ente, al cui consiglio di amministrazione
propone la previsione delle spese da sostenere nel corso dell anno scolastico.
Il Consiglio di gestione della
scuola e composto:
- da un rappresentante dell
ente che ha istituito la scuola, con funzioni di
presidente;
- da un rappresentante del
Comune in cui opera la scuola designato dal Sindaco;
- da un rappresentante della
Regione;
- da un rappresentante dell
organizzazione sindacale maggiormente rappresentata nellente che ha istituito
la scuola;
- da un rappresentante del
Provveditorato agli Studi;
- dal direttore didattico della
scuola.
Il Consiglio di gestione dura
in carica cinque anni.
Art. 9Compiti del Consiglio di
Gestione Il Consiglio di gestione
assicura l autonomia funzionale alla scuola nei limiti dei finanziamenti
stanziati annualmente dall ente che ha istituito la scuola.
Il Consiglio di gestione
delibera il regolamento interno della scuola.
In particolare il regolamento
detta norme circa:
- la nomina degli
insegnanti;
- il controllo del numero delle
ore di insegnamento;
- l iscrizione e l ammissione
degli studenti;
- lo svolgimento del
tirocinio;
- il controllo delle
frequenze;
- il passaggio da un anno di
corso al successivo nel caso di scuole o di corsi di durata
pluriennale.
Art. 10Gratuita dei
corsi Le scuole istituite ai sensi
dell art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli
alunni i testi, le dispense e quant altro occorra per la frequenza che e
obbligatoria e gratuita.
La scuola puo concedere, a
titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.
Art. 11Assegni di
studio Gli enti ospedalieri
classificati, che gestiscono scuole per l abilitazione all esercizio delle
professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, stanzieranno in apposito capitolo di bilancio un fondo destinato all
erogazione di assegni di studio in numero non inferiore al 20% degli allievi
ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente
pubblico.
Art. 12Hanno titolo alla
partecipazione al concorso per l attribuzione degli assegni di studio gli
allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito familiare,
accertato con certificazione dell Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette,
non superi le lire 3.600.000 annue.
Per la procedura di concorso
per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel
regolamento, di cui all art. 9 della presente legge.
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