Anno 1975
Numero 30
Data 08/04/1975
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 30

Norme per la formazione professionale del personale para - medico.



Art. 1

Autorizzazione di scuole


La Giunta regionale autorizza l istituzione di scuole per la abilitazione all esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato.

L istituzione di dette scuole puo essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell art. 24 del RD 16 agosto 1909, n. 615. 




Art. 2

Domanda di autorizzazione


Gli enti che intendano istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;

b) l elenco e la qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;

c) lo schema di regolamento della scuola adottato dal Consiglio di gestione della scuola;

d) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonche delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;

e) l indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso.




Art. 3


In sede di determinazione relativa all istituzione della scuola, la Giunta regionale fissa il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformita alle direttive del programma ospedaliero regionale. 



Art. 4

Revoca dellautorizzazione


La Giunta regionale puo revocare l autorizzazione all esercizio della scuola ovvero all espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi  nell organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso.



Art. 5

Ammissione


L ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, e subordinata al superamento di un colloquio.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione di cui all art. 8 della presente legge, integrato da esperti delle materie di insegnamento. 




Art. 6

Corsi di aggiornamento


Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale gia in possesso di una qualificazione professionale, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante l aggiornamento il personale e considerato in attivita di servizio a tutti gli effetti di legge.

La Giunta regionale approva il programma dei corsi e vigila sull efficace espletamento degli stessi.  




Art. 7

Divieto di istituire scuole o corsi senza l autorizzazione della Regione


E fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle Universita, di istituire o far funzionare nel territorio della Regione Puglia, senza l autorizzazione di cui all art. 1 della presente legge, scuole o corsi per la formazione o l aggiornamento di personale parasanitario nelle qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano interessare la attivita parasanitaria. 



Art. 8

Consiglio di gestione delle scuole


Le scuole di cui all art. 1 della presente legge sono gestite da un Consiglio col compito di assicurare l autonomia funzionale della scuola.

Esso e unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall ente, al cui consiglio di amministrazione propone la previsione delle spese da sostenere nel corso dell anno scolastico.

Il Consiglio di gestione della scuola e composto:

- da un rappresentante dell ente che ha istituito la scuola, con funzioni di presidente;

- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola designato dal Sindaco;

- da un rappresentante della Regione;

- da un rappresentante dell organizzazione sindacale maggiormente rappresentata nellente che ha istituito la scuola;

- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;

- dal direttore didattico della scuola.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni.




Art. 9

Compiti del Consiglio di Gestione


Il Consiglio di gestione assicura l autonomia funzionale alla scuola nei limiti dei finanziamenti stanziati annualmente dall ente che ha istituito la scuola.

Il Consiglio di gestione delibera il regolamento interno della scuola.

In particolare il regolamento detta norme circa:

- la nomina degli insegnanti;

- il controllo del numero delle ore di insegnamento;

- l iscrizione e l ammissione degli studenti;

- lo svolgimento del tirocinio;

- il controllo delle frequenze;

- il passaggio da un anno di corso al successivo nel caso di scuole o di corsi di durata pluriennale.




Art. 10

Gratuita dei corsi


Le scuole istituite ai sensi dell art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quant altro occorra per la frequenza che e obbligatoria e gratuita.

La scuola puo concedere, a titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.  




Art. 11

Assegni di studio


Gli enti ospedalieri classificati, che gestiscono scuole per l abilitazione all esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stanzieranno in apposito capitolo di bilancio un fondo destinato all erogazione di assegni di studio in numero non inferiore al 20% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.




Art. 12


Hanno titolo alla partecipazione al concorso per l attribuzione degli assegni di studio gli allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito familiare, accertato con certificazione dell Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, non superi le lire 3.600.000 annue.

Per la procedura di concorso per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel regolamento, di cui all art. 9 della presente legge.