Anno 1975
Numero 30
Data 08/04/1975
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975
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Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 30

Norme per la formazione professionale del personale para - medico.



Art. 1

Autorizzazione di scuole.(1) 


La Giunta regionale autorizza listituzione di scuole per la abilitazione allesercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato.

Listituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici al sensi dellart. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615



(1) la l.r. 51/80 ha demandato alle UU.SS.LL. il compito della formazione e aggiornamento del personale paramedico


Art. 2

Domanda di autorizzazione.



Gli enti che intendano istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.

Listituzione di dette scuole può essere accordata agli Enti ospedalieri ed agli Enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonchè agli Enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20 anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio-sanitari, a condizione però che lEnte preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente pubblico. (2) 

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

a)       la deliberazione di istituzione della scuola;

b)      il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;

c)       il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;

d)      lelenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;

e)       la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;

f)       lindicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;

g)      il piano finanziario delle spese occorrenti per limpianto ed il funzionamento della scuola;

h)      lindicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora lEnte non ne disponga direttamente. 

Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio, nonchè, nel caso in cui ricorra lipotesi di cui al precedente punto h), la attestazione dellEnte presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi. (3) 



(2) I comma 2°, 3° e 4° hanno sostituito l'originario comma 2 per effetto della l.r. 37/77, art. 1
(3) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. n. 36/1984art. 8


Art. 3

Autorizzazione.(4)  



La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui allart. 7 della legge regionale 17.8.1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli Enti interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso.



(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 37/77, art. 2


Art. 4

Revoca dellautorizzazione.


La Giunta regionale può revocare lautorizzazione allesercizio della scuola ovvero allespletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nellorganizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso.

In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti. (5) 



(5) Comma aggiunto dalla l.r. 37/77, art. 3


Art. 5

Ammissione.(6)  


Lammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al superamento di un colloquio tendente ad accertare lidoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola.



(6) Articolo così sostituito dalla l.r. 37/77, art. 4


Art. 6

Corsi di aggiornamento.


Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante laggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

La Giunta regionale approva il programma dei corsi e vigila sullefficace espletamento degli stessi. 




Art. 7

Divieto di istituire scuole o corsi senza lautorizzazione della Regione.


È fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare nel territorio della Regione Puglia, senza lautorizzazione di cui allart. 1 della presente legge, scuole o corsi per la formazione o laggiornamento di personale parasanitario nelle qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano interessare lattività parasanitaria. 




Art. 8

 Consiglio di gestione delle scuole.(7) 


Le scuole di cui allart. 1 della legge regionale 8.4.1975, n. 30  (8)   sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare lautonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dallEnte e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nellambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dellEnte con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il Consiglio di gestione è composto:

-        dal Presidente pro-tempore dellEnte presso il quale è in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di Presidente;

-        da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;

-        da un rappresentante designato dalla Giunta regionale;

-        da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dellorganizzazione sindacale più rappresentativa, operante nellente che ha istituito la scuola;

-        da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;

-        dai direttori didattici delle scuole;

-        dal direttore sanitario dellEnte ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di Ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dellEnte.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dellEnte che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal Consiglio di amministrazione dellEnte stesso.

Ai componenti ed al segretario del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di L. 10.000 a seduta per non più di dodici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dellEnte di appartenenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18.12.1973, n. 836.

Lautorizzazione alluso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dellEnte che ha istituito la scuola o il corso 



(7) Articolo così sostituito dalla l.r. 37/77, art. 5
(8) Il rinvio all’art. 1 "della legge regionale 8.4.1975, n. 30" deve intendersi  all’art. 1 della presente legge.


Art. 9

Compiti del Consiglio di Gestione.(9)  


Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;

- il controllo del numero delle ore di insegnamento;

- liscrizione e lammissione degli studenti;

- lo svolgimento del tirocinio;

- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto



(9) Articolo così sostituito dalla l.r. 37/77, art. 6


Art. 10

Gratuità dei corsi.


Le scuole istituite ai sensi dellart. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quantaltro occorra per la frequenza che è obbligatoria e gratuita.

La scuola può concedere, a titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.

Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente pubblico. ((10) )

Lammontare annuo dellassegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata. (11) 



(•) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 28 novembre 1977, n. 37art. 10
(10) Comma  aggiunto dalla l.r. 37/77, art. 7
(11) Comma  aggiunto dalla l.r. 37/77, art. 7


Art. 11

(12)    Assegni di studio


Gli enti ospedalieri classificati, che gestiscono scuole per l abilitazione all esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stanzieranno in apposito capitolo di bilancio un fondo destinato all erogazione di assegni di studio in numero non inferiore al 20% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.



(12) Articolo abrogato dalla l.r. 37/77, art. 8


Art. 12

(13)   Attribuzione degli assegni di studio


Hanno titolo alla partecipazione al concorso per lattribuzione degli assegni di studio gli allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito familiare, accertato con certificazione dellUfficio distrettuale delle imposte dirette, non superi le L. 3.600.000 annue.

Per la procedura di concorso per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel regolamento, di cui allart. 9 della presente legge. 



(13) La rubrica dell'articolo è stata introdotta dalla  l.r. 37/77, art. 9