Anno 1976
Numero 5
Data 29/01/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 5

Fondo regionale per l' adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.



Art. 1


La Regione Puglia, al fine di realizzare, nell ambito del territorio regionale, l uniformita di trattamento fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori, corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare, dal 1° luglio 1974 in poi, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori a quello del personale adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti pubblici per atto di affidamento della Regione Puglia, e cio in conformita di intese con l Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali piu rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i principi stabiliti dal RD 8- 1- 1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della equiparazione tra le qualifiche previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10- 12- 1970 (contratto ANAC)  e quelle di cui all allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, si fa riferimento alla tabella di assimilazione allegata al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese numero 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per integrazione col Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 5016 in data 2- 12- 1975.




Art. 2


I miglioramenti economici e normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui all articolo precedente non sono cumulabili con le provvidenze economiche erogate in attuazione della Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 43  e di provvedimenti amministrativi per l anno 1975.

Il trattamento perequativo di cui all art. 1 sostituisce, ad ogni effetto, il trattamento spettante in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 dicembre 1970 (Contratto ANAC) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto contratto.




Art. 3


Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all art. 1, la Giunta Regionale e autorizzata a rimborsare alle imprese concessionarie, che applicheranno ai lavoratori dipendenti il trattamento perequativo di cui al citato art. 1, gli oneri finanziari del maggiore costo del personale, compresi gli oneri contributivi aziendali, nonche quelli derivanti dalla liquidazione dell indennita di anzianita, di licenziamento e di buonuscita, che verranno effettuati di volta in volta alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro. 

I tempi e le modalita del rimborso saranno stabiliti dall Assessorato ai Trasporti, di intesa con l Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali piu rappresentative sul piano nazionale.




Art. 4


Per il periodo dal 1° luglio 1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuira ed eroghera a ciascun agente, tramite l azienda di appartenenza, un assegno mensile lordo secondo le misure riportate nell unita tabella, che fa parte integrante della presente legge, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche di intesa con le Confederazioni Sindacali piu rappresentative sul piano nazionale.

Detto assegno mensile lordo sara corrisposto, per le mensilita ordinarie e per quelle aggiuntive, a definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla perequazione di cui all art. 1 sul piano normativo ed economico.




Art. 5


All onere derivante dall applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, valutato in complessive L. 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari importo stanziati nel Cap. 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1975, avente ad oggetto << Fondo regionale per l adegumento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee ( LR 16- 12- 1974, n. 43) >>.

La competenza della spesa e posta a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

All onere finanziario per gli esercizi futuri si provvedera con appositi stanziamenti di bilancio.  




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.


Tabella


TABELLA DEGLI ASSEGNI LORDI MENSILI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE << FONDO REGIONALE PER L ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE  DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI  AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI >>.

Conguagli lordi mensili al netto delle anticipazioni economiche  corrisposte dal 1-7-1974 in poi stabiliti per ciascuna classe  e corrispondenti qualifiche ANAC. 

Classe II, capo servizio II classe, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 110.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 120.000;

oltre 15 anni L. 130.000.

Classe III, capo ufficio principale oppure impiegato di 1° categoria, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 100.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 110.000;

oltre 15 anni L. 120.000.

Classe IV, Capo ufficio oppure Capo officina I classe, oppure Segretario Capo, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 80.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 87.000;

oltre 15 anni L. 95.000.

Classe V, Segretario Principale, oppure Capo Movim. I classe, oppure Capo officina II classe, oppure impiegato II categoria, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 65.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 72.000;

oltre 15 anni L. 80.000.

Classe VI, Segretario I classe, oppure Capo Movim. II classe, oppure Capo operaio I classe, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 60.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 67.000;

oltre 15 anni L. 75.000.

Classe VII, Segretario II classe, oppure Controllore, oppure Operaio provetto, oppure Capo Operaio II classe, oppure Autista scelto, oppure Impiegato III categoria/ A, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni 55.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 62.000;

oltre 15 anni L. 70.000.

Classe VIII, Autista di linea, oppure Operaio scelto, oppure Operaio specializzato, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 50.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 57.000;

oltre 15 anni L. 65.000.

Classe IX, Segretario III classe, oppure Stenodattilografo,oppure Autista non di linea, oppure Operaio qualificato, oppure Bigliettaio scelto, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 45.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 52.000;

oltre 15 anni L. 60.000.

Classe X, Bigliettaio, oppure Dattilografo, oppure Telefonista, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 40.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 47.000;

oltre 15 anni L. 55.000.

Classe XI, usciere, oppure manovale specializzato (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti), conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 30.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 35.000;

oltre 15 anni L. 40.000.

Classe XII, manovale specializzato (che sia dipendente da aziende con piu di 25 agenti) oppure portiere, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 25.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 30.000;

oltre 15 anni L. 35.000.

Classe XIII, manovale (che sia dipendente da aziende con piu di 25 agenti) oppure custode diurno notturno, oppure fattorino d ufficio, oppure  manovale comune (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti), conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:

fino a 7 anni L. 20.000;

oltre 7 fino a 15 anni L. 28.000;

oltre 15 anni L. 35.000.