Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 5 Fondo regionale per l' adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.
Art. 1La Regione Puglia, al fine di
realizzare, nell ambito del territorio regionale, l uniformita di trattamento
fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori,
corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare, dal 1° luglio 1974 in poi,
il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da imprese
concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori a quello del personale
adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti pubblici per atto di
affidamento della Regione Puglia, e cio in conformita di intese con l
Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali piu
rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i principi
stabiliti dal RD 8- 1- 1931, n. 148 e successive modificazioni e
integrazioni.
Ai fini della equiparazione tra
le qualifiche previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10-
12- 1970 (contratto ANAC) e quelle di
cui all allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, si fa riferimento alla
tabella di assimilazione allegata al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Pugliese numero 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per
integrazione col Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 5016
in data 2- 12- 1975.
Art. 2I miglioramenti economici e
normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui all articolo precedente
non sono cumulabili con le provvidenze economiche erogate in attuazione della
Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 43
e di provvedimenti amministrativi per l anno 1975.
Il trattamento perequativo di
cui all art. 1 sostituisce, ad ogni effetto, il trattamento spettante in
applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 dicembre 1970
(Contratto ANAC) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto
contratto.
Art. 3Al fine di perseguire gli
obiettivi di cui all art. 1, la Giunta Regionale e autorizzata a rimborsare
alle imprese concessionarie, che applicheranno ai lavoratori dipendenti il
trattamento perequativo di cui al citato art. 1, gli oneri finanziari del
maggiore costo del personale, compresi gli oneri contributivi aziendali, nonche
quelli derivanti dalla liquidazione dell indennita di anzianita, di
licenziamento e di buonuscita, che verranno effettuati di volta in volta alla
cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro.
I tempi e le modalita del
rimborso saranno stabiliti dall Assessorato ai Trasporti, di intesa con l
Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali piu
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 4Per il periodo dal 1° luglio
1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuira ed eroghera a ciascun
agente, tramite l azienda di appartenenza, un assegno mensile lordo secondo le
misure riportate nell unita tabella, che fa parte integrante della presente
legge, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche di intesa con
le Confederazioni Sindacali piu rappresentative sul piano nazionale.
Detto assegno mensile lordo
sara corrisposto, per le mensilita ordinarie e per quelle aggiuntive, a
definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla
perequazione di cui all art. 1 sul piano normativo ed
economico.
Art. 5All onere derivante dall
applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, valutato in
complessive L. 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari importo stanziati
nel Cap. 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio
finanziario 1975, avente ad oggetto << Fondo regionale per l adegumento
del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private
concessionarie di pubblici servizi di autolinee ( LR 16- 12- 1974, n. 43)
>>.
La competenza della spesa e
posta a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.
All onere finanziario per gli
esercizi futuri si provvedera con appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Tabella TABELLA DEGLI ASSEGNI LORDI
MENSILI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE << FONDO REGIONALE PER L
ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI
>>.
Conguagli lordi mensili al
netto delle anticipazioni economiche
corrisposte dal 1-7-1974 in poi stabiliti per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche ANAC.
Classe II, capo servizio II
classe, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 110.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
120.000;
oltre 15 anni L.
130.000.
Classe III, capo ufficio
principale oppure impiegato di 1° categoria, conguagli lordi mensili per classi
di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 100.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
110.000;
oltre 15 anni L.
120.000.
Classe IV, Capo ufficio oppure
Capo officina I classe, oppure Segretario Capo, conguagli lordi mensili per
classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 80.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
87.000;
oltre 15 anni L.
95.000.
Classe V, Segretario
Principale, oppure Capo Movim. I classe, oppure Capo officina II classe, oppure
impiegato II categoria, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di
servizio:
fino a 7 anni L. 65.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
72.000;
oltre 15 anni L.
80.000.
Classe VI, Segretario I classe,
oppure Capo Movim. II classe, oppure Capo operaio I classe, conguagli lordi
mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 60.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
67.000;
oltre 15 anni L.
75.000.
Classe VII, Segretario II
classe, oppure Controllore, oppure Operaio provetto, oppure Capo Operaio II
classe, oppure Autista scelto, oppure Impiegato III categoria/ A, conguagli
lordi mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni 55.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
62.000;
oltre 15 anni L.
70.000.
Classe VIII, Autista di linea,
oppure Operaio scelto, oppure Operaio specializzato, conguagli lordi mensili per
classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 50.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
57.000;
oltre 15 anni L.
65.000.
Classe IX, Segretario III
classe, oppure Stenodattilografo,oppure Autista non di linea, oppure Operaio
qualificato, oppure Bigliettaio scelto, conguagli lordi mensili per classi di
anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 45.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
52.000;
oltre 15 anni L.
60.000.
Classe X, Bigliettaio, oppure
Dattilografo, oppure Telefonista, conguagli lordi mensili per classi di
anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 40.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
47.000;
oltre 15 anni L.
55.000.
Classe XI, usciere, oppure
manovale specializzato (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti),
conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 30.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
35.000;
oltre 15 anni L.
40.000.
Classe XII, manovale
specializzato (che sia dipendente da aziende con piu di 25 agenti) oppure
portiere, conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 25.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
30.000;
oltre 15 anni L.
35.000.
Classe XIII, manovale (che sia
dipendente da aziende con piu di 25 agenti) oppure custode diurno notturno,
oppure fattorino d ufficio, oppure
manovale comune (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti),
conguagli lordi mensili per classi di anzianita di servizio:
fino a 7 anni L. 20.000;
oltre 7 fino a 15 anni L.
28.000;
oltre 15 anni L.
35.000.
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