Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 5 Fondo regionale per l' adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.(1)
Art. 1(2) [La
Regione Puglia, al fine di realizzare, nell ambito del territorio regionale, l
uniformità di trattamento fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di
trasporto di viaggiatori, corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare,
dal 1° luglio 1974 in poi, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori
dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori
a quello del personale adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti
pubblici per atto di affidamento della Regione Puglia, e ciò in conformità di
intese con l Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i principi
stabiliti dal RD 8- 1- 1931, n. 148 e successive modificazioni e
integrazioni.
Ai fini della equiparazione tra
le qualifiche previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10-
12- 1970 (contratto ANAC) e quelle di
cui all allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, si fa riferimento alla
tabella di assimilazione allegata al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Pugliese numero 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per
integrazione col Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 5016
in data 2- 12- 1975.]
Art. 2(3) [I
miglioramenti economici e normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui
all articolo precedente non sono cumulabili con le provvidenze economiche
erogate in attuazione della Legge
Regionale 16 dicembre 1974, n. 43 e di provvedimenti amministrativi per l anno
1975.
Il trattamento perequativo di
cui all art. 1 sostituisce, ad ogni effetto, il trattamento spettante in
applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 dicembre 1970
(Contratto ANAC) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto
contratto.]
Art. 3(4) [Al
fine di perseguire gli obiettivi di cui all art. 1, la Giunta Regionale è
autorizzata a rimborsare alle imprese concessionarie, che applicheranno ai
lavoratori dipendenti il trattamento perequativo di cui al citato art. 1, gli
oneri finanziari del maggiore costo del personale, compresi gli oneri
contributivi aziendali, nonché quelli derivanti dalla liquidazione dell
indennità di anzianità, di licenziamento e di buonuscita, che verranno
effettuati di volta in volta alla cessazione di ogni singolo rapporto di
lavoro.
I tempi e le modalità del
rimborso saranno stabiliti dall Assessorato ai Trasporti, di intesa con l
Associazione datoriale ANAC e con le Confederazioni Sindacali più
rappresentative sul piano nazionale.]
Art. 4(5) [Per il
periodo dal 1° luglio 1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuirà ed
erogherà a ciascun agente, tramite l azienda di appartenenza, un assegno
mensile lordo secondo le misure riportate nell unita tabella, che fa parte
integrante della presente legge, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti
qualifiche di intesa con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul
piano nazionale.
Detto assegno mensile lordo
sarà corrisposto, per le mensilità ordinarie e per quelle aggiuntive, a
definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla
perequazione di cui all art. 1 sul piano normativo ed economico.]
Art. 5(6) [All onere derivante dall applicazione della presente legge per gli anni 1974 e
1975, valutato in complessive L. 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari
importo stanziati nel Cap. 193 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l esercizio finanziario 1975, avente ad oggetto Fondo
regionale per l adeguamento del trattamento economico al personale dipendente
dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee ( LR 16-
12- 1974, n. 43) .
La competenza della spesa è
posta a carico dell esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.
All onere finanziario per gli
esercizi futuri si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.]
Art. 6[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione..]
Tabella [TABELLA DEGLI ASSEGNI LORDI MENSILI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE FONDO REGIONALE PER L ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI . Conguagli lordi mensili al netto delle anticipazioni economiche corrisposte dal 1-7-1974 in poi stabiliti per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche ANAC. Classe II, capo servizio II classe, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 110.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 120.000; oltre 15 anni L. 130.000. Classe III, capo ufficio principale oppure impiegato di 1° categoria, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 100.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 110.000; oltre 15 anni L. 120.000. Classe IV, Capo ufficio oppure Capo officina I classe, oppure Segretario Capo, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 80.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 87.000; oltre 15 anni L. 95.000. Classe V, Segretario Principale, oppure Capo Movim. I classe, oppure Capo officina II classe, oppure impiegato II categoria, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 65.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 72.000; oltre 15 anni L. 80.000. Classe VI, Segretario I classe, oppure Capo Movim. II classe, oppure Capo operaio I classe, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 60.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 67.000; oltre 15 anni L. 75.000. Classe VII, Segretario II classe, oppure Controllore, oppure Operaio provetto, oppure Capo Operaio II classe, oppure Autista scelto, oppure Impiegato III categoria/ A, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni 55.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 62.000; oltre 15 anni L. 70.000. Classe VIII, Autista di linea, oppure Operaio scelto, oppure Operaio specializzato, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 50.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 57.000; oltre 15 anni L. 65.000. Classe IX, Segretario III classe, oppure Stenodattilografo,oppure Autista non di linea, oppure Operaio qualificato, oppure Bigliettaio scelto, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 45.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 52.000; oltre 15 anni L. 60.000. Classe X, Bigliettaio, oppure Dattilografo, oppure Telefonista, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 40.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 47.000; oltre 15 anni L. 55.000. Classe XI, usciere, oppure manovale specializzato (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti), conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 30.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 35.000; oltre 15 anni L. 40.000. Classe XII, manovale specializzato (che sia dipendente da aziende con più di 25 agenti) oppure portiere, conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 25.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 30.000; oltre 15 anni L. 35.000. Classe XIII, manovale (che sia dipendente da aziende con più di 25 agenti) oppure custode diurno notturno, oppure fattorino d ufficio, oppure manovale comune (che sia dipendente da aziende con meno di 26 agenti), conguagli lordi mensili per classi di anzianità di servizio: fino a 7 anni L. 20.000; oltre 7 fino a 15 anni L. 28.000; oltre 15 anni L. 35.000.]
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