Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27 Norme per l' esercizio del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilita' di terzi, delle spese di spedalita' anticipate dalla Regione.
Art. 1L istruttoria
amministrativa, ai fini dello esercizio dell azione di rivalsa di cui agli
artt. 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20/ 1/ 1975, e la conseguente
definizione, e curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per
territorio.
Art. 2Agli stessi uffici, gli
enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura, gia tenuti per effetto
dell art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le
segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o
comunque da stati morbosi
presumibilmente imputabili a terzi responsabili.
Art. 3Le deliberazioni per eventuali
archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta
Regionale ai sensi dellart. 41, lett. g),
dello Statuto.
La Giunta decide su relazione
degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.
Art. 4E abrogato l art. 5
della legge regionale n. 8 del 31 marzo 1973.
Art. 5Per l attuazione dei
compiti di cui agli articoli precedenti nonche di quelli previsti nella citata
legge n. 8 del 31/ 3/ 1973, la Giunta Regionale, su proposta dell assessore
competente, determina, entro un mese dall entrata in vigore della presente
legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli
uffici, utilizzando anche le unita richieste in comando ai sensi dell art. 19
della legge 17/ 8/ 1974, n. 386.
Art. 6I coordinatori degli
uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati
dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli
Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni
inerenti alle rivalse ospedaliere.
Art. 7NORMA TRANSITORIA La Giunta Regionale e
autorizzata, sulla base di una convenzione - tipo, a stipulare accordi con studi
legali privati dotati della necessaria capacita professionale per la cura della
eventuale fase giudiziaria, dell azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l Ufficio legale della Regione non
sara diversamente e adeguatamente
strutturato.
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