Anno 1976
Numero 27
Data 15/12/1976
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27

Norme per l' esercizio del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilita' di terzi, delle spese di spedalita' anticipate dalla Regione.



Art. 1


L istruttoria amministrativa, ai fini dello esercizio dell azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20/ 1/ 1975, e la conseguente definizione, e curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio. 



Art. 2


Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura, gia tenuti per effetto dell art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da  stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.



Art. 3


Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dellart. 41, lett. g),  dello Statuto.

La Giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.  




Art. 4


E abrogato l art. 5 della legge regionale n. 8 del 31 marzo 1973.


Art. 5


Per l attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonche di quelli previsti nella citata legge n. 8 del 31/ 3/ 1973, la Giunta Regionale, su proposta dell assessore competente, determina, entro un mese dall entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unita richieste in comando ai sensi dell art. 19 della legge 17/ 8/ 1974, n. 386.



Art. 6


I coordinatori degli uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere. 



Art. 7

NORMA TRANSITORIA


La Giunta Regionale e autorizzata, sulla base di una convenzione - tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacita professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dell azione di rivalsa, in attesa e fino  a quando l Ufficio legale della Regione non sara  diversamente e adeguatamente strutturato.