Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27 Norme per l' esercizio del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilita' di terzi, delle spese di spedalita' anticipate dalla Regione.(1)
Art. 1Listruttoria amministrativa, ai fini dellesercizio
dellazione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e la conseguente definizione, è
curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.
Art. 2Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e
Case di cura, già tenuti per effetto dellart. 21 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni
per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati
morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.
Art. 3(2) Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dellart. 41, lett. g) dello Statuto La Giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.
Art. 4È abrogato lart. 5 della legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8.
Art. 5Per lattuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti
nonché di quelli previsti nella citata legge 31 marzo 1973, n. 8 la Giunta
regionale, su proposta dellAssessore competente, determina, entro un mese
dallentrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il
contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità
richieste in comando ai sensi dellart. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 356.
Art. 6I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da
essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale
ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica
e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.
Art. 7La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di una
convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della
necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria,
dellazione di rivalsa, in attesa e fino a quando lUfficio legale della Regione
non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.
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