Anno 1976
Numero 27
Data 15/12/1976
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.UR.. Puglia n. 82 del 20 dicembre 1976.
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Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27

Norme per l' esercizio del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilita' di terzi, delle spese di spedalita' anticipate dalla Regione.(1) 


(1) Vedi la l.r. 8/73, art. 4 , così come sostituito dalla 22/2006, art. 41. Vedi anche la l.r. 24/81.


Art. 1


Listruttoria amministrativa, ai fini dellesercizio dellazione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio. 




Art. 2


Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e Case di cura, già tenuti per effetto dellart. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili. 




Art. 3

(2) 


Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dellart. 41, lett. g) dello Statuto

La Giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.



(2) Articolo modificato dalla l.r. 04/2000, art. 1


Art. 4


È abrogato lart. 5 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8




Art. 5


Per lattuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge 31 marzo 1973, n. 8 la Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, determina, entro un mese dallentrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dellart. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 356.  




Art. 6


I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere. 




Art. 7


La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dellazione di rivalsa, in attesa e fino a quando lUfficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.