Legge Regionale 1 febbraio 1977, n. 3 Interventi regionali per agevolare l' acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare (PEEP) e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.
Art. 11. La Regione Puglia predispone un piano quinquennale
di finanziamenti per consentire l acquisizione delle aree ed edifici e la
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione in attuazione dei piani di
zona per l edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962,
n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, nonche la realizzazione di
alloggi di edilizia convenzionata - agevolata da parte delle cooperative
edilizie.
Art. 21. E istituito il
fondo regionale di rotazione per l acquisizione e urbanizzazione delle aree ed
edifici inclusi nei PEEP (piani di zona per l edilizia economica e popolare)
previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il fondo e
costituito da tutte le somme poste in bilancio dalla Regione Puglia comunque
stanziate o assegnate dalla Amministrazione statale per l acquisizione e l
urbanizzazione delle aree incluse nei PEEP.
3. Con il conto
consuntivo la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione economica
sulla gestione del fondo di rotazione.
4. Per il periodo
1976- 1980 la dotazione del Fondo sara di L. 4 miliardi annui per la somma
complessiva di L. 20 miliardi nel quinquennio.
Art. 31. I Comuni o i
Consorzi di Comuni, dotati di PEEP o di piani previsti dall art. 26 della legge
22/10/71 numero 865 regolarmente approvati ai sensi di legge, possono richiedere
la concessione di prestiti a valere sul fondo regionale di rotazione previsto
dal precedente art. 2 per l acquisizione delle aree ed edifici e la
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione compresi gli allacciamenti
ai pubblici servizi.
2. Le somme concesse
devono essere restituite al fondo, senza l applicazione di interessi o oneri
aggiuntivi, entro il tempo massimo di anni cinque dal provvedimento di
concessione mediante rate semestrali e con inizio entro un anno dalla
deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai soggetti
interessati.
Art. 41. Per godere della
concessione dei prestiti previsti dalla presente legge i Comuni o i Consorzi di
Comuni dovranno costituire appositi Fondi Comunali di rotazione per la gestione
dei fondi, a qualunque titolo assegnati dalla Regione o dallo Stato al Comune
per l acquisizione ed urbanizzazione delle aree o edifici inclusi nei PEEP o
incassati dai Comuni quale corrispettivo per la cessione delle aree e relativi
oneri di urbanizzazione.
2. La gestione del
fondo dovra riferirsi anche a tutti i finanziamenti in conto capitale o
interessi concessi al Comune in attuazione di leggi statali o regionali per la
realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole opere pubbliche
previste nellambito dei
PEEP.
Art. 51. Le Amministrazioni
provinciali sono delegate per l istruttoria delle domande di prestito
presentate dai Comuni e loro Consorzi, per la formulazione di una graduatoria di
priorita tenuto conto della situazione dei mutui e dei prestiti gia concessi,
delle localizzazioni di interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata e dando
la precedenza alle richieste per l acquisizione delle aree e la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primarie.
2. Tali domande
dovranno essere presentate all Amministrazione provinciale competente entro il
31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente
documentazione:
a)
deliberazione consiliare di costituzione del Fondo Comunale di
rotazione;
b)
decreto di approvazione del PEEP o dei piani previsti dall art. 26 della legge
22- 10-1971, n. 865;
c)
deliberazione consiliare di adozione del Piano pluriennale di
attuazione;
d)
relazione tecnica indicante l estensione delle aree da espropriare e le opere
di urbanizzazione da realizzare e contenente un preventivo sommario delle somme
richieste;
e)
attestato del Sindaco contenente la situazione dettagliata degli eventuali mutui
concessi in attuazione della legge 29- 9- 1964, n. 847 e degli artt. 45 e 47
della legge 22-10-1971, n. 865, o, in mancanza, attestato di non aver mai goduto
di detti mutui;
f)
provvedimento di assegnazione delle aree per le quali si prevede l acquisizione
e l urbanizzazione;
g)
relazione economica approvata dal Consiglio comunale sulla gestione del Fondo di
rotazione al 31/ 12 dell anno precedente.
Art. 61. Entro il 15 maggio
di ogni anno le Amministrazioni provinciali trasmettono all assessorato
regionale all Urbanistica e Assetto del Territorio le graduatorie da esse
stabilite ai sensi dell art. 5, unitamente a tutta la documentazione in loro
possesso.
2. Il Consiglio
regionale, entro il successivo 30 giugno, approva il piano annuale di
ripartizione tra le Province delle somme del Fondo di rotazione disponibili per
la concessione dei prestiti.
Art. 71. Il Presidente della
Giunta regionale emette il provvedimento di concessione del prestito stabilendo
le modalita per il relativo rimborso secondo i tempi previsti dal secondo comma
dell art. 3 della presente legge.
2. Con lo stesso
provvedimento il Presidente della Giunta regionale dispone un apertura di
credito, presso il Tesoriere regionale in favore dell Ente interessato;
questultimo e autorizzato ad emettere mandati di pagamento diretto sulla base
delle ordinanze di pagamento delle indennita di esproprio e degli stati di
avanzamento dei lavori.
3. La Giunta
regionale, su proposta dell assessore competente, puo disporre la revoca
totale o parziale del prestito se l acquisizione delle aree o la consegna dei
lavori non intervengano rispettivamente entro un anno o due anni dalla data del
provvedimento di concessione.
Art. 81. La Giunta
regionale, su richiesta dei Comuni interessati e con bilanci deficitari, puo
autorizzare la prestazione di apposite fideiussioni sui mutui contratti o da
contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altri enti per l attuazione dei
PEEP.
2. Gli eventuali oneri
per la prestazione delle fideiussioni faranno carico al Fondo di rotazione di
cui all art. 2 della presente legge.
Art. 91. Per ciascuno degli
anni 1976 - 1977 - 1978 - 1979 e 1980 la Giunta regionale e autorizzata a
concedere contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie a
proprieta indivisa o a proprieta divisa per la realizzazione di alloggi in
favore dei propri soci.
2. L importo annuo
disponibile risulta:
1)
lire 2 miliardi per le Cooperative a proprieta indivisa il cui Statuto preveda
il divieto di cessione in proprieta degli alloggi e l obbligo del
trasferimento degli stessi all Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso
di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
2)
lire 1 miliardo per le Cooperative a proprieta divisa.
3. I contributi sono
concessi direttamente agli Istituti mutuanti e nella misura occorrente affinche
i mutuatari non siano gravati, per interessi, diritti, commissioni, collocazione
di obbligazioni, oneri fiscali e vari:
a) in misura superiore al 3% annuo, pari all1,50%
semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative con i
requisiti statutari di cui al punto 1) del secondo comma del presente
articolo;
b) in misura superiore al 4%, pari al 2% semestrale, oltre
al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative a proprieta
divisa.
4. I mutui a tasso
agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25
anni, devono essere concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio
nonche dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai
sensi dell art. 4 Titolo 2° della legge 1- 11- 1965, n. 1179, al costo
effettivo vigente al momento della deliberazione del mutuo e fissato dal
Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dallo Stato.
5. I mutui sono
concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l esproprio
dell area, gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, la
realizzazione della costruzione inclusi gli oneri tecnici di
progettazione.
Art. 101. I mutui previsti
dall articolo precedente sono garantiti da ipoteca di primo grado e
usufruiscono della garanzia della Regione Puglia.
2. La garanzia diventa
operante entro centoventi giorni dalla data in cui e risultato infruttuoso il
terzo esperimento dasta. In tal caso l immobile e ceduto all Istituto
Autonomo per le Case Popolari previo rimborso alla Regione Puglia degli oneri
sostenuti per effetto della garanzia prestata.
Art. 111. Le cooperative edilizie per godere dei benefici
previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi
della mutualita, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite,
fin dalla presentazione della domanda di mutuo, esclusivamente da soci aventi i
requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 121. I programmi edilizi
ammessi ai contributi previsti dalla presente legge devono essere realizzati
sulle aree assegnate nellambito dei
PEEP di cui alla legge 18- 4- 62 n. 167 regolarmente approvati o sulle aree
assegnate nello ambito dei piani approvati ai sensi dellart. 26 della legge 22-
10- 1971, N. 865.
2. Le aree devono
essere cedute dai Comuni con diritto di superficie ai sensi dell art. 35 della
legge 22- 10- 1971, n. 865.
Art. 131. Il Consiglio
regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale di riparto
dei contributi da assegnare per singoli Comuni.
2. Il piano viene
formulato dalla Giunta regionale, su proposta dell assessore competente, tenuto
conto della disponibilita e della assegnazione delle aree effettuate dai Comuni
dotati di PEEP di cui alla legge 18- 4- 1962, n. 167 regolarmente approvati o di
piani approvati ai sensi dello art. 26 della legge 22- 10- 1971, n.
865.
3. Nella formulazione
del piano di riparto dovra inoltre tenersi conto, quali criteri preferenziali,
della variazione percentuale della popolazione, dell indice di affollamento,
degli insediamenti industriali esistenti, del maggiore sviluppo della
cooperazione organizzata anche in consorzi di cooperative, della esistenza di
aree urbanizzate, dei programmi di edilizia pubblica residenziale gia
localizzati.
Art. 141. Entro il 30 aprile
di ogni anno le cooperative con sede legale nella Regione e in possesso dei
requisiti richiesti possono presentare domanda per la concessione dei contributi
previsti dall art. 8 della presente legge per la realizzazione dei programmi
costruttivi nei Comuni inclusi nel piano approvato dal Consiglio
regionale.
2. Le domande,
sottoscritte dal Presidente della Cooperativa, dovranno essere inviate
unicamente a mezzo raccomandata postale corredate dalla seguente
documentazione:
a)
copia dello Statuto della Cooperativa;
b)
elenco dei soci della Cooperativa interessati al programma costruttivo vistato
dal Comune con la dichiarazione che la Cooperativa ha ottenuto l assegnazione
dellarea in quanto tutti i soci dell elenco hanno i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per essere assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
c)
programma di massima da realizzare indicante l importo complessivo dell
intervento determinato sulla base dei costi vigenti per i mutui agevolati così
come previsto dal successivo art. 15 della presente legge. In caso di piu fabbricati il programma
dovra precisare il numero degli alloggi e il costo di ogni singolo
fabbricato;
d)
provvedimento comunale di assegnazione dell area ed eventuale copia della
convenzione;
e)
copia della licenza edilizia o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dal Comune
attestante l avvenuta presentazione del progetto;
f)
dichiarazione che la Cooperativa non ha ottenuto precedentemente nessun
provvedimento o promessa di finanziamento dallo Stato o dalla Regione per il
programma costruttivo.
Art. 151. La Giunta regionale
entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dell assessore competente e
sentita la Commissione Consiliare, formula, per ogni Comune incluso nel piano
annuale, le graduatorie delle Cooperative da ammettere al
finanziamento.
2. Nella formulazione
delle graduatorie la Giunta regionale dovra tener conto della natura dell
intervento e delle possibilita di immediato inizio del programma costruttivo e
pertanto hanno la precedenza le Cooperative che dimostrino nell
ordine:
- di essere titolari di licenza di costruzione per il
programma costruttivo di cui alla domanda presentata;
- di avere stipulato con l Amministrazione comunale la
convenzione di cui all art. 35 della legge 22- 10- 1971, n.
865;
- di aver ottenuto l approvazione del progetto da parte
della Commissione Edilizia comunale;
- di avere presentato il progetto al Comune per la relativa
approvazione;
- di essere in possesso dell atto costitutivo, completo
della sua omologazione e di tutti i dati della sua
pubblicazione.
3. Nel caso piu
Cooperative siano in possesso dei medesimi requisiti, l ordine nella
graduatoria definitiva sara stabilito a mezzo di sorteggio da definirsi alla
presenza di un notaio.
Art. 161. Sulla base della
graduatoria definitiva e secondo l ammontare dei contributi annui disponibili,
il Presidente della Giunta regionale comunica alle Cooperative l ammissibilita
alla concessione del mutuo e l ammontare del programma costruttivo ammesso al
finanziamento, fermo restando che, qualora il programma costruttivo previsto
comprenda piu fabbricati, il contributo puo anche essere concesso per un
programma parziale.
2. Il provvedimento di
concessione del contributo regionale sara emesso con decreto del Presidente
della Giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte di un
Istituto mutuante, convenzionato con la Regione ai sensi del successivo art. 17
e a seguito dell accertamento che la Cooperativa e i singoli soci sono in
possesso dei requisiti richiesti.
3. Entro 90 giorni
dalla comunicazione regionale per l ammissibilita alla concessione del mutuo,
i Comuni interessati sono tenuti alla stipula delle convenzioni previste dall
art. 35 della legge 22- 10- 1971, n. 865 per la cessione delle
aree.
4. Nel caso di inutile
decorso del termine previsto dal precedente comma, su richiesta della
Cooperativa, la convenzione viene deliberata dalla Giunta regionale, su proposta
dellAssessore alla Urbanistica e Assetto del Territorio.
Art. 171. Fino all
emanazione delle norme tecniche regionali previste dall art. 5 del DPR
30-12-1972, n. 1036, ai progetti ammessi a contributo regionale si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la edilizia economica e
popolare.
2. In mancanza di
normativa regionale, i costi massimi ammissibili da osservare nella redazione
dei progetti che godono dei benefici della presente legge sono quelli fissati
per le operazioni di mutui per l edilizia agevolata o quelli, ministeriali o
regionali, vigenti al momento di concessione del mutuo da parte dell Istituto
mutuante.
3. L osservanza delle
suddette norme e demandata alla responsabilita della Cooperativa interessata,
salvo ogni controllo tecnico ed amministrativo dell Istituto
mutuante.
4. Per la rispondenza
del programma costruttivo realizzato alle norme di cui al presente articolo, la
Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnica
amministrativa dell opera prima dell emanazione del decreto finale di conferma
del contributo da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 181. L Assessore competente, delegato dal Presidente
della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la
presente legge.
Art. 191. Al finanziamento
della somma di L. 4 miliardi di cui all art. 2 e di L. 3 miliardi di cui all
art. 8 della presente legge si fara fronte per l esercizio finanziario 1976
con le disponibilita di cui al Fondo regionale per gli investimenti sociali, la
produttivita e l occupazione, previsto nel Bilancio di previsione 1976 della
Regione Puglia al Cap. 310.
2. Per i successivi
esercizi finanziari, si provvedera con appositi stanziamenti al
bilancio.
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