Anno 1977
Numero 3
Data 01/02/1977
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6 del 4 febbraio 1977.
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Legge Regionale 1 febbraio 1977, n. 3

Interventi regionali per agevolare l' acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare (PEEP) e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.(1) 


(1) Vedi anche la l.r.16/81 e la l.r. 1/2007, art. 2


Art. 1


La Regione Puglia predispone un piano quinquennale di finanziamenti per consentire lacquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione in attuazione dei piani di zona per ledilizia economica e popolare previsti dalla legge 8 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata da parte delle cooperative edilizie.




Art. 2


È istituito il fondo regionale di rotazione per lacquisizione e urbanizzazione delle aree ed edifici inclusi nei P.E.E.P. (Piani di zona per ledilizia economica e popolare) previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

Il fondo è costituito da tutte le somme poste in bilancio dalla Regione Puglia comunque stanziate o assegnate dalla amministrazione statale per lacquisizione e lurbanizzazione delle aree incluse nel P.E.E.P.

Con il conto consuntivo la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione economica sulla gestione del fondo di rotazione.

Per il periodo 1976-1980 la dotazione del Fondo sarà di L. 4 miliardi annui per la somma complessiva di L. 20 miliardi nel quinquennio. 




Art. 3


I Comuni o i Consorzi di Comuni, dotati di P.E.E.P. o di piani previsti dallart. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 regolarmente approvati ai sensi di legge, possono richiedere la concessione di prestiti a valere sul fondo regionale di rotazione previsto dal precedente art. 2 per lacquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Le somme concesse devono essere restituite al fondo, senza lapplicazione di interessi o oneri aggiuntivi, entro il tempo massimo di anni cinque dal provvedimento di concessione mediante rate semestrali e con inizio entro un anno dalla deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati. (2)  (3) 



(2) Comma modificato dalla l.r. 32/94, art. 13
(3) Vedi la l.r. 4/2003, art. 10 per i Comuni della provincia di Foggia


Art. 4


Per godere della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge i Comuni o i Consorzi di Comuni dovranno costituire appositi Fondi comunali di rotazione per la gestione dei fondi, a qualunque titolo assegnati dalla Regione o dallo Stato al Comune per lacquisizione ed urbanizzazione delle aree o edifici inclusi nei P.E.E.P. o incassati dai Comuni quale corrispettivo per la cessione delle aree e relativi oneri di urbanizzazione.

La gestione del fondo dovrà riferirsi anche a tutti i finanziamenti in conto capitale o interessi concessi al Comune in attuazione di leggi statali o regionali per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole opere pubbliche previste nellambito dei P.E.E.P. 




Art. 5


Le amministrazioni provinciali sono delegate per listruttoria delle domande di prestito presentate dai Comuni e loro Consorzi, per la formulazione di una graduatoria di priorità tenuto conto della situazione dei mutui e dei prestiti già concessi, delle localizzazioni di interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata e dando la precedenza alle richieste per lacquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.

Tali domande dovranno essere presentate allAmministrazione provinciale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) deliberazione consiliare di costituzione del Fondo comunale di rotazione;

b) decreto di approvazione del P.E.E.P. o dei piani previsti dallart. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) deliberazione consiliare di adozione del Piano pluriennale di attuazione;

d) relazione tecnica indicante lestensione delle aree da espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e contenente un preventivo sommario delle somme richieste;

e) attestato del Sindaco contenente la situazione dettagliata degli eventuali mutui concessi in attuazione della legge 29 settembre 1964, n. 847, e degli artt. 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o, in mancanza, attestato di non aver mai goduto di detti mutui;

f) provvedimento di assegnazione delle aree per le quali si prevede lacquisizione e lurbanizzazione;

g) relazione economica approvata dal Consiglio comunale sulla gestione del Fondo di rotazione al 31 dicembre dellanno precedente. 




Art. 6


Entro il 15 maggio di ogni anno le Amministrazioni provinciali trasmettono allassessorato regionale allUrbanistica e assetto del territorio le graduatorie da esse stabilite ai sensi dellart. 5, unitamente a tutta la documentazione in loro possesso.

Il Consiglio regionale, entro il successivo 30 giugno, approva il piano annuale di ripartizione tra le Province delle somme del Fondo di rotazione disponibili per la concessione dei prestiti. 




Art. 7


Il Presidente della Giunta regionale emette il provvedimento di concessione del prestito stabilendo le modalità per il relativo rimborso secondo i tempi previsti dal secondo comma dellart. 3 della presente legge.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale dispone unapertura di credito, presso il Tesoriere regionale in favore dellEnte interessato; questultimo è autorizzato ad emettere mandati di pagamento diretto sulla base delle ordinanze di pagamento delle indennità di esproprio e degli stati di avanzamento dei lavori.

La Giunta regionale, su proposta dellassessore competente, può disporre la revoca totale o parziale del prestito se lacquisizione delle aree o la consegna dei lavori non intervengano rispettivamente entro un anno o due anni dalla data del provvedimento di concessione. 




Art. 8


La Giunta regionale, su richiesta dei Comuni interessati e con bilanci deficitari, può autorizzare la prestazione di apposite fidejussioni sui mutui contratti o da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altri enti per lattuazione dei P.E.E.P.

Gli eventuali oneri per la prestazione delle fidejussioni faranno carico al Fondo di rotazione di cui allart. 2 della presente legge.  




Art. 9


Per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa o a proprietà divisa per la realizzazione di alloggi in favore dei propri soci.

Limporto annuo disponibile risulta:

1) lire 2 miliardi per le Cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e lobbligo del trasferimento degli stessi allIstituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;

2) lire 1 miliardo per le Cooperative a proprietà divisa . (5) 

I contributi sono concessi direttamente agli Istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati, per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari:

a) in misura superiore al 3% annuo, pari all1,50% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative con i requisiti statutari di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo;

b) in misura superiore al 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative a proprietà divisa.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario di edilizia nonché dalle Casse di risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dellart. 4, Titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalla legge 27 maggio 1975, n. 166 e dalla L. 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato. (4) 

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per lesproprio dellarea, gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, la realizzazione della costruzione inclusi gli oneri tecnici di progettazione .(6) 



(4) Comma sostituito dalla l.r. 35/78, art. 1
(5) Vedi, anche, l.r. 29 agosto 1979, n. 57, art. 15 che ha sostituito, per gli anni 1979 e 1980, il presente comma. 
(6) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 9 febbraio 1981, n. 16,art. 3.  


Art. 10


I mutui previsti dallarticolo precedente sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia della Regione Puglia.

Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le norme di cui allart. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, intendendosi la Regione Puglia sostituita a tutti gli organi amministrativi statali previsti nelle stesse norme   (7) 



(7) Comma sostituito dalla l.r. 35/78, art. 2


Art. 11


Le cooperative edilizie per godere dei benefici previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite, fin dalla presentazione della domanda di mutuo, esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 




Art. 12


I programmi edilizi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge devono essere realizzati sulle aree assegnate nellambito dei P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 regolarmente approvati o sulle aree assegnate nellambito dei piani approvati ai sensi dellart. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le aree devono essere cedute dai Comuni con diritto di superficie ai sensi dellart. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.  




Art. 13


Il Consiglio regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale di riparto dei contributi da assegnare per singoli Comuni.

Il piano viene formulato dalla Giunta regionale, su proposta dellassessore competente, tenuto conto della disponibilità e della assegnazione delle aree effettuate dai Comuni dotati di P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 regolarmente approvati o di piani approvati ai sensi dellart. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nella formulazione del piano di riparto dovrà inoltre tenersi conto, quali criteri preferenziali, della variazione percentuale della popolazione, dellindice di affollamento, degli insediamenti industriali esistenti, del maggiore sviluppo della cooperazione organizzata anche in consorzi di cooperative, della esistenza di aree urbanizzate, dei programmi di edilizia pubblica residenziale già localizzati. 




Art. 14


Entro il 30 aprile di ogni anno le cooperative con sede legale nella Regione e in possesso del requisiti richiesti possono presentare domanda per la concessione del contributi previsti dallart. 8 della presente legge per la realizzazione dei programmi costruttivi nei Comuni inclusi nel piano approvato dal Consiglio regionale.

Le domande, sottoscritte dal Presidente della Cooperativa, dovranno essere inviate unicamente a mezzo raccomandata postale corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dello Statuto della Cooperativa;

b) elenco dei soci della Cooperativa interessati al programma costruttivo vistato dal Comune con la dichiarazione che la Cooperativa ha ottenuto lassegnazione dellarea in quanto tutti i soci dellelenco hanno i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) programma di massima da realizzare indicante limporto complessivo dellintervento determinato sulla base dei costi vigenti per i mutui agevolati così come previsto dal successivo art 15 della presente legge. In caso di più fabbricati il programma dovrà precisare il numero degli alloggi e il costo di ogni singolo fabbricato;

d) provvedimento comunale di assegnazione dellarea ed eventuale copia della convenzione;

e) copia della licenza edilizia o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dal Comune attestante lavvenuta presentazione del progetto;

f) dichiarazione che la Cooperativa non ha ottenuto precedentemente nessun provvedimento o promessa di finanziamento dallo Stato o dalla Regione per il programma costruttivo. 




Art. 15


La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dellassessore competente e sentita la Commissione consiliare, formula, per ogni Comune incluso nel piano annuale, le graduatorie delle Cooperative da ammettere al finanziamento.

Nella formulazione delle graduatorie la Giunta regionale dovrà tener conto della natura dellintervento e delle possibilità di immediato inizio del programma costruttivo e pertanto hanno la precedenza le Cooperative che dimostrino nellordine:

- di essere titolari di licenza di costruzione per il programma costruttivo di cui alla domanda presentata;

- di avere stipulato con lamministrazione comunale la convenzione di cui allart. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- di aver ottenuto lapprovazione del progetto da parte della Commissione edilizia comunale;

- di avere presentato il progetto al Comune per la relativa approvazione;

- di essere in possesso dellatto costitutivo, completo della sua omologazione e di tutti i dati della sua pubblicazione.

Nel caso più Cooperative siano in possesso dei medesimi requisiti, lordine nella graduatoria definitiva sarà stabilito a mezzo di sorteggio da definirsi alla presenza di un notaio. 




Art. 16


Sulla base della graduatoria definitiva e secondo lammontare dei contributi annui disponibili, il Presidente della Giunta regionale comunica alle Cooperative lammissibilità alla concessione del mutuo e lammontare del programma costruttivo ammesso al finanziamento, fermo restando che, qualora il programma costruttivo previsto comprenda più fabbricati, il contributo può anche essere concesso per un programma parziale.

Il provvedimento di concessione del contributo regionale per lintero periodo di ammortamento del mutuo sarà emesso con decreto del Presidente della Giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte dellIstituto mutuante .(8)

Entro novanta giorni dalla comunicazione regionale per lammissibilità alla concessione del mutuo, i Comuni interessati sono tenuti alla stipula delle convenzioni previste dallart. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione delle aree.

Nel caso di inutile decorso del termine previsto dal precedente comma, su richiesta della Cooperativa, la convenzione viene deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica e Assetto del territorio.iva, la convenzione viene deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla Urbanistica e Assetto del Territorio..  



(8) Comma sostituito dalla l.r. 35/78, art. 3


Art. 17


Fino allemanazione delle norme tecniche regionali previste dallart. 5 del D..P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, ai progetti ammessi a contributo regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per ledilizia economica e popolare.

In mancanza di normativa regionale, i costi massimi ammissibili da osservare nella redazione dei progetti che godono dei benefici della presente legge sono quelli fissati per le operazioni di mutui per ledilizia agevolata o quelli, ministeriali o regionali, vigenti al momento di concessione del mutuo da parte dellIstituto mutuante.

Losservanza delle suddette norme è demandata alla responsabilità della Cooperativa interessata, salvo ogni controllo tecnico ed amministrativo dellIstituto mutuante.

La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori la verifica tecnico-amministrativa dellopera per accertare la rispondenza del programma costruttivo realizzato alle norme della presente legge (9) 



(9) Commasostituito dalla l.r. 35/78, art. 4


Art. 18


LAssessore competente, delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.  




Art. 19


Al finanziamento della somma di lire 4 miliardi di cui allarticolo 2 e di lire 3 miliardi di cui allart. 8 della presente legge si farà fronte per lesercizio finanziario 1976 con le disponibilità di cui al fondo regionale per gli investimenti sociali, la produttività e loccupazione previsto nel bilancio di previsione 1976 della Regione Puglia al cap. 310.

«Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo ammortamento dei mutui concessi, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio(10) 




(10) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5, l.r. 4 agosto 1978, n. 35