Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 6 Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Art. 1La Regione Puglia
provvede a fornire i mezzi necessari per la costituzione e il funzionamento del
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Art. 2I mezzi, quali le
strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l arredamento, il personale,
vengono assegnati al Comitato secondo le determinazioni dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 3Il Comitato, o singoli membri
di esso, potranno, ove occorra, per l adempimento dei compiti istituzionali, e
previa delibera del Comitato stesso, approvata dall Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, effettuare trasferte anche al di la dei confini regionali
e nazionali.
In caso di urgenza, tale
autorizzazione viene data dal Presidente del Consiglio.
Art. 4I membri del Comitato che
abbiano sia la residenza che il domicilio fuori del comune di Bari, ove e la
sede del Comitato stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e
all indennita di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale
24 marzo 1975, n. 27.
Per le trasferte previste nel
precedente art. 3 compete invece il trattamento di cui all art. 2 della legge
regionale 17 agosto 1974, n. 27.
Art. 5L amministrazione dei
mezzi occorrenti al Comitato e sottoposta alle norme statali e regionali che
riguardano la contabilita e finanza del
Consiglio regionale.
Art. 6Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge si provvede, per il 1977 e per i successivi
esercizi, mediante l utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al
Cap. 6 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci <<
Spese per compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da
privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi
e ricerche, spese per l iniziativa popolare >>.
Tali oneri non comportano
maggiori spese rispetto alle previsioni contenute al corrispondente capitolo del Bilancio
1976.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso dalla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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