Anno 1977
Numero 6
Data 17/03/1977
Abrogato No
Materia Informazione;
Note
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Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 6

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.



Art. 1


La Regione Puglia provvede a fornire i mezzi necessari per la costituzione e il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. 


Art. 2


I mezzi, quali le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l arredamento, il personale, vengono assegnati al Comitato secondo le determinazioni dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


Art. 3


Il Comitato, o singoli membri di esso, potranno, ove occorra, per l adempimento dei compiti istituzionali, e previa delibera del Comitato stesso, approvata dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, effettuare trasferte anche al di la dei confini regionali e nazionali.

In caso di urgenza, tale autorizzazione viene data dal Presidente del Consiglio.




Art. 4


I membri del Comitato che abbiano sia la residenza che il domicilio fuori del comune di Bari, ove e la sede del Comitato stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e all indennita di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Per le trasferte previste nel precedente art. 3 compete invece il trattamento di cui all art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 27. 




Art. 5


L amministrazione dei mezzi occorrenti al Comitato e sottoposta alle norme statali e regionali che riguardano la contabilita e finanza  del Consiglio regionale.


Art. 6


Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede, per il 1977 e per i successivi esercizi, mediante l utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al Cap. 6 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci << Spese per compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per l iniziativa popolare >>.

Tali oneri non comportano maggiori spese rispetto alle previsioni contenute al corrispondente  capitolo del Bilancio 1976.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.