Anno 1977
Numero 6
Data 17/03/1977
Abrogato
Materia Informazione;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglian. 17 del 22 marzo 1977.
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Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 6

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia provvede a fornire i mezzi necessari per la costituzione e il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 2

(3) 


[I mezzi, quali le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l arredamento, il personale, vengono assegnati al Comitato secondo le determinazioni dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 3

(4) 


[Il Comitato, o singoli membri di esso, potranno, ove occorra, per l adempimento dei compiti istituzionali, e previa delibera del Comitato stesso, approvata dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, effettuare trasferte anche al di la dei confini regionali e nazionali.

In caso di urgenza, tale autorizzazione viene data dal Presidente del Consiglio.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 4

(5) 


[I membri del Comitato che abbiano sia la residenza che il domicilio fuori del comune di Bari, ove e la sede del Comitato stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e all indennita di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Per le trasferte previste nel precedente art. 3 compete invece il trattamento di cui all art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 27.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 5

(6) 


[L amministrazione dei mezzi occorrenti al Comitato e sottoposta alle norme statali e regionali che riguardano la contabilita e finanza  del Consiglio regionale.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Art. 6

(7) 


[Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede, per il 1977 e per i successivi esercizi, mediante l utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al Cap. 6 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci Spese per compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per l iniziativa popolare .

Tali oneri non comportano maggiori spese rispetto alle previsioni contenute al corrispondente  capitolo del Bilancio 1976.





(7) Legge abrogata dalla l.r. 29/93,  art. 12


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.