Legge Regionale 21 dicembre 1977, n. 38 Norme per l' esecuzione di opere stradali .
TITOLO 1APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Art. 1(Limiti) Le norme della presente
legge si applicano alle strade comunali, provinciali e regionali, esistenti o da
realizzare nel territorio regionale.
TITOLO 2CLASSI DI
STRADE
Art. 2(Suddivisione delle
classi) Nella Regione le strade di uso
pubblico si suddividono in:
-
comunali
-
provinciali
-
regionali
- statali
- militari.
Art. 3(Definizione delle
classi) a) Strade
comunali.
Sono comunali tutte le strade
non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si
sviluppano nel territorio comunale sia all interno che all esterno dei centri
abitati e delle aree di sviluppo industriale.
b) Strade
provinciali.
Sono provinciali le strade che:
- allacciano al capoluogo di
provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu
capoluoghi di comuni fra loro;
- costituiscono diretto
collegamento fra strade provinciali e tra queste e la viabilita statale e
regionale;
- sono riconosciute necessarie
per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attivita socio - economiche
di rilevanza provinciale.
c) Strade
regionali.
Sono regionali le strade non
statali che:
- costituiscono grandi
direttrici del traffico regionale;
- congiungono tra loro
capoluoghi di provincia;
- costituiscono diretti ed
importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero
tra strade statali e regionali;
- allacciano alle reti stradali
statali e regionali i porti e gli aeroporti, nonche i centri e le aree di
particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- servono traffici
interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio -
economico della Regione.
d) Strade statali e militari.
Sono statali o militari le
strade classificate tali dai competenti organi statali.
TITOLO 3CLASSIFICAZIONE
Art. 4(Procedure) Le strade di uso pubblico
devono essere classificate.
La classificazione delle strade
comunali, provinciali, regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera rispettivamente del Consiglio comunale, del
Consiglio provinciale, della Giunta regionale, con le modalita previste dalla
legge 17- 8- 1942 N. 1150 e successive modificazioni, sulla disciplina degli
strumenti urbanistici.
La declassificazione delle
strade avviene con la stessa procedura della classificazione.
Con lo stesso provvedimento di
declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del
tronco ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba
far luogo a nuova classificazione.
I provvedimenti di
classificazione o declassificazione hanno effetto trenta giorni dopo la
pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Alla delibera di
classificazione o declassificazione della strada deve essere allegata una
corografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei capisaldi
terminali ed intermedi piu importanti e della denominazione, quando questa sia
nota.
Il decreto del Presidente della
Giunta regionale di classificazione della strada equivale a dichiarazione di
pubblica utilita delle opere.
Art. 5(Piani delle
strade) Entro un anno dall entrata in
vigore della presente legge i Comuni e le Amministrazioni provinciali, ciascuno
nell ambito territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il <<
Piano delle strade >> nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente
art. 3, ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo
industriale nonche quelle gia di bonifica, ex vicinali, e di nuova
costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia della rete viaria di
propria competenza.
Detti piani sono adottati dagli
Enti obbligati con delibera di Consiglio.
Entro un anno dall entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente adotta il “Piano delle strade regionali “nel rispetto dei
requisiti e delle finalita di cui al precedente art. 3 punto c).
Il piano delle strade regionali
e predisposto dall Assessorato ai LLPP, previe intese con l ANAS, le
Province, i Comuni anche ai fini del trasferimento alla Regione delle strade
gia di competenza di tali Enti.
Il raccordo tra i piani
comunali, provinciali e regionali e predisposto dallo stesso Assessorato
regionale ai LLPP, d intesa con gli Enti obbligati.
I piani di cui ai precedenti
comma possono essere aggiornati con le procedure previste per la formazione e
approvazione degli stessi.
Art. 6(Classificazione di primo
impianto) Entro sei mesi dalla
approvazione del piano di propria competenza i Comuni, le Province e la Regione
provvedono, con le procedure di cui al precedente art. 4, alla classificazione e
riclassificazione ai sensi della presente legge di tutte le strade esistenti,
esterne ai centri abitati comprese nel proprio piano
approvato.
Alla classificazione delle
strade di nuova costruzione si provvede al momento della omologazione degli atti
di collaudo, salve le norme legislative in vigore per le nuove strade all
interno dei centri abitati.
Le strade interne ai centri
abitati gia classificate non sono soggette a nuova classificazione ai
sensi ella presente
legge.
Fino alla nuova classificazione
a norma dei precedenti comma restano valide le classificazioni in vigore.
Art. 7(Caratteristiche tecniche delle
strade) Le strade esterne ai centri
abitati devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal Testo Unico
delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15- 6- 1959 N.
393 e successivo Regolamento di
attuazione, approvato con DPR 30- 6- 1959 N. 420, e successive modificazioni e
integrazioni.
Per le strade regionali si
applicano le norme tecniche valide per le strade statali.
Art. 8(Autorizzazioni) Qualsiasi intervento su strade
esistenti, che comporti variazione delle caratteristiche tecniche o del
tracciato delle stesse ovvero l apertura di nuove strade e soggetto alla
preventiva concessione comunale, ai sensi dell art. 31 della legge 17- 8- 1972
N. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nullaosta
degli uffici regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio
artistico e
archeologico.
Restano invariate inoltre le
competenze delle autorita militari in materia.
TITOLO 4NORME
FINANZIARIE
Art. 9(Ammissibilita a
contributo) Sono ammissibili a contributo
regionale i lavori ed opere necessarie per:
- ordinaria manutenzione di
strade esistenti;
- sistemazione di strade
esistenti;
- costruzione di nuove strade,
purche classificate o da classificare ai sensi del precedente art. 3, comunque
comprese nel << Piano delle strade>> adottati ed
approvati.
La manutenzione ordinaria di
strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture necessarie per
assicurare il mantenimento della strada nella sua struttura
originaria.
La sistemazione di strade
esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie
per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi compresi
varianti al tracciato, rettifiche plano - altimetriche, allargamento della sede
stradale, adeguamento delle strutture principali e accessorie alle norme di cui
al Testo Unico approvato con DPR 15- 6- 1959 N. 393.
Per la costruzione di nuove
strade esterne ai centri abitati e prescritto il rispetto delle norme di cui al
citato Testo Unico N. 393.
Art. 10(Contributi ordinari per
manutenzione ordinaria) I contributi per manutenzione
ordinaria a favore delle strade esistenti, esterne ai centri abitati, sono
fissati nella seguente misura:
- L. 250.000 Kilometro per
strade classificate comunali;
- L. 350.000 Kilometro per
strade classificate provinciali;
- L. 400.000 Kilometro per
strade classificate regionali.
Le suddette misure di
contributo per Silometro possono essere aggiornate dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione
Consiliare.
Per fronteggiare le spese
necessarie alla ordinaria manutenzione di strade esterne ai centri abitati e
istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa.
La Giunta regionale approva
annualmente, su proposta dell Assessore ai LLPP, il programma di intervento per
ordinaria manutenzione delle strade, sulla base di criteri prestabiliti dalla
stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare.
Gli Enti interessati, in
relazione al finanziamento ottenuto, deliberano il programma esecutivo indicando
le strade prescelte per la manutenzione.
Tale delibera e trasmessa per
conoscenza all Assessorato regionale ai LLPP entro 90 giorni dalla data della
promessa di contributo.
Art. 11(Contributi regionali per
sistemazioni stradali) Per la sistemazione di strade
esterne ai centri abitati il contributo regionale e fissato nella misura del
100% sulla spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della LR N. 2
del 21- 1- 1974.
Per fronteggiare le spese di
sistemazione di cui al precedente comma e istituito nel bilancio regionale
annualmente apposito capitolo di spesa.
Gli Enti interessati, ai fini
del conseguimento del contributo regionale per la sistemazione delle strade
esterne agli abitati, comunicano all Assessorato ai LLPP, entro il 31 ottobre
di ogni anno, l elenco analitico e prioritario dei propri fabbisogni,
precisando:
- denominazione della
strada;
- lunghezza della
stessa;
- fabbisogno di
spesa.
Le richieste degli Enti devono
risultare da apposita delibera.
Il programma di finanziamento
per sistemazione di strade e predisposto annualmente dall Assessorato
regionale ai LLPP con riferimento allo stato di consistenza delle strade, quale
risulta dai << Piani >> adottati ed approvati.
Il programma e approvato dalla
Giunta regionale.
Alla utilizzazione dei fondi
per ordinaria manutenzione ovvero per la sistemazione di strade esterne ai
centri abitati si provvede mediante un o piu progetti di intervento nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l esecuzione di
lavori pubblici nella Regione.
In particolare si applicano le
norme contenute nelle leggi regionali 21- 1- 1974 N. 2 e 23- 6- 1976 N. 16 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO
12
Art. 12(Finanziamenti
pluriennali) In relazione alle somme all
uopo iscritte nel bilancio pluriennale la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare puo predisporre per l ordinaria manutenzione
e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati programmi pluriennali
di finanziamento.
In questi casi gli Enti
interessati hanno facolta di utilizzare i finanziamenti ottenuti mediante
progetti organici, ad attuazione pluriennale, nel rispetto del programma
finanziario stabilito nelle promesse di contributo.
La utilizzazione dei
finanziamenti pluriennali avviene in base a programmi operativi approvati dai
competenti organi degli Enti interessati.
Tali programmi sono comunicati
all Assessorato regionale ai LLPP e si intendono accettati se entro trenta
giorni dalla data della loro presentazione non intervengono osservazioni da
parte della Regione.
TITOLO 5NORME
GENERALI
Art. 13(Liquidazione di Consorzi di
strade vicinali) In uno alla classificazione
delle attuali strade vicinali tra quelle comunali, i Consigli comunali procedono
contestualmente alla liquidazione dei Consorzi a suo tempo costituiti per la
manutenzione di dette strade.
Al personale dei Consorzi di
strade vicinali che saranno posti in liquidazione si applicano le norme dell
art. 7 della LR 4- 7- 1974, N. 21.
Art. 14(Abrogazione) Le leggi regionali 4
luglio 1974 N. 21 e 5 febbraio 1975 N. 20 sono abrogate per quanto non
richiamato nella presente legge.
Art. 15(Finanziamenti
accordati) I finanziamenti per
lavori stradali deliberati prima dell entrata in vigore della presente legge
restano operanti.
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