Anno 1978
Numero 5
Data 09/01/1978
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 5

Norme integrative della legge regionale n. 10 del 12 aprile 1977 per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.



Articolo unico


Per la completa applicazione delle norme contenute nella legge statale 18- 11- 1975, n. 764, nella parte concernente il trasferimento alla Regione del personale dell Ente soppresso << Gioventu Italiana >> la LR del 12- 4- 77, n. 10 e modificata ed integrata come segue:

A) la colonna riportante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex GI riportata nel II comma, lettera b) dell art. 1 e modificata nella parte relativa alla carriera ausiliaria:

Livello retributivo e funzionale dell’amministrazione regionale 2°

carriere e qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I

Carriera ausiliaria: Commesso, Usciere Capo, Usciere, Inserviente.

B) il II comma - lettera b) dell art. 1 e integrato dalla seguente tabella:

livello retributivo e funzionale dell’amministrazione regionale 5° 4° 3°  2°

mansioni o qualifiche possedute alla data del trasferimento del personale avventizio od a contratto – appalto Economo - Capo Istitutore Segretario - Istitutore – Assistente Istitutore addetto mensa Cuoco - Guardarobiere – Autista Custode - Inserviente - Addetto servizi vari  Addetto guardaroba e lavanderia.