Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 5
Norme integrative della legge regionale n. 10 del 12 aprile 1977 per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.
Articolo unico Per la completa applicazione
delle norme contenute nella legge statale 18- 11- 1975, n. 764, nella parte
concernente il trasferimento alla Regione del personale dell Ente soppresso
<< Gioventu Italiana >> la LR del 12- 4- 77, n. 10 e modificata ed
integrata come segue:
A) la colonna riportante le
qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex GI riportata nel II comma,
lettera b) dell art. 1 e modificata nella parte relativa alla carriera
ausiliaria:
Livello retributivo e
funzionale dell’amministrazione regionale 2°
carriere e qualifiche di
provenienza del personale di ruolo ex G.I
Carriera ausiliaria: Commesso,
Usciere Capo, Usciere, Inserviente.
B) il II comma - lettera b)
dell art. 1 e integrato dalla seguente tabella:
livello retributivo e
funzionale dell’amministrazione regionale 5° 4° 3° 2°
mansioni o qualifiche possedute
alla data del trasferimento del personale avventizio od a contratto – appalto
Economo - Capo Istitutore Segretario - Istitutore – Assistente Istitutore
addetto mensa Cuoco - Guardarobiere – Autista Custode - Inserviente - Addetto
servizi vari Addetto guardaroba e
lavanderia.