Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 5
Norme integrative della legge regionale n. 10 del 12 aprile 1977 per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.
Articolo unico Per la completa applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, nella parte concernente il trasferimento alla Regione del personale dellente soppresso «Gioventù italiana» la legge regionale 12 aprile 1977, n. 10, è modificata ed integrata come segue:
A) la colonna riportante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex Gioventù italiana riportata nel secondo comma, lettera b) dellart. 1 è modificata nella parte relativa alla carriera ausiliaria:
Livello retributivo e funzionale dellamministrazione regionale | Carriere e qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I. |
- | - |
2° | Carriera ausiliaria: |
| Commesso - Usciere - Capo-Usciere - Inserviente |
| |
B) il secondo comma, lettera b) dellart. 1 è integrato dalla seguente tabella:
Livello retributivo e funzionale dellamministrazione regionale | Mansioni o qualifica posseduta alla data del trasferimento dal personale avventizio od a contratto - appalto |
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5° | Economo - Capo istitutore segretario - Istitutore - Assistente |
4° | Istitutore addetto mensa |
3° | Cuoco - Guardarobiere - Autista |
2° | Custode - Inserviente - Addetto servizi vari - Addetto guardaroba e lavanderia |