Anno 1978
Numero 53
Data 11/10/1978
Abrogato No
Materia Cultura;
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Legge Regionale 11 ottobre 1978, n. 53

Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.



TITOLO 1

FINALITA





Art. 1


In attesa della emanazione della legge organica per l attuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalita ed i criteri per l applicazione del DPR 616 del 24- 7- 1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalita per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all anno scolastico 1978/ 79.




TITOLO 2

SOPPRESSIONE PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI





Art. 2

(Trasferimento dei beni)


I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalita di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l arredamento e le suppellettili dei Patronati scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l arredamento e le suppellettili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici tecnici erTimes New Romani competenti per territorio e le somme ricavate nonche gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di ciascuna Provincia.




Art. 3

(Personale a tempo indeterminato)


Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonche quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31- 12- 1977 e trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al I comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, alla data del 31- 12- 1977, e trasferito ai Comuni della rispettiva Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l anzianita maturata, nonche le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali e trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall assegnazione dei fondi spettanti per l espletamento delle attivita di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilita finanziarie di ciascun Patronato scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31- 12- 1978, ivi compresa la 13a mensilita, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l indennita di quiescenza. 




Art. 4

(Personale a tempo determinato)


Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31- 5- 1978 presso i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per i compiti di istituto gia svolti dagli stessi, viene assunto dai Comuni con contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nell anno scolastico 1978/ 79 in base alle effettive esigenze di servizio.

E escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto dai Patronati scolastici per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da Enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.

Per il personale di cui al I comma la Regione riconosce la relativa spesa ai Comuni in aggiunta all assegnazione dei fondi spettanti per l espletamento delle attivita relative all attuazione del diritto allo studio.




Art. 5

(Modalita per il trasferimento dei beni e del personale)


La Giunta regionale o l Assessore alla PI, se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalita di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati  scolastici ai Comuni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonche della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli Enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli Enti locali di cui all allegato A) della presente legge. 



Art. 6

(Operazioni di liquidazione)


Gli attuali Commissari straordinari e liquidatori dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1# luglio 1978 e fino all entrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di Commissari liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli Enti.

Tali operazioni, ivi compresa l adozione degli atti conseguenti all applicazione della presente legge, dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici di Lecce e abilitato alla gestione della colonia di sua proprieta sita nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce fino al 10- 9- 1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro il 20- 9- 1978.

Ai predetti Commissari nonche ai Segretari degli Enti in liquidazione e riconosciuta una indennita mensile forfettizzata a far tempo dall 1- 1- 1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.




Art. 7

(Uffici stralcio)


Sono istituiti presso l Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di provincia Uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all articolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verra utilizzato parte del personale regionale gia in servizio presso i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Per le sedi di tali Uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell applicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai Comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati all Ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli Uffici di che trattasi potra essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli Enti locali fino all entrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio. 




Art. 8

(Modalita per l assegnazione dei contributi)


Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attivita gia poste in essere dai disciolti Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per quanto concerne le Scuole materne statali, Elementari e Medie di I° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune fino al 31- 12- 1978 sara effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare e tenendo conto:

- della popolazione scolastica;

- delle condizioni socio - economiche della zona;

- del numero delle classi di scuola a tempo pieno;

- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi gia resi dagli Enti disciolti nell anno scolastico 1977/78;

- dell indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalita di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della Scuola, i Comuni, nell ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.




Art. 9

(Gestione dei servizi)


I Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi gia di competenza dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di circolo e di istituto delle scuole medie di 1° grado esistenti nel territorio comunale.

I Comuni cureranno, altresì, l erogazione  gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle  scuole interessate.

Gli oneri relativi faranno carico ai Comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dallart. 132  del DPR 24- 7- 1977, n. 616.




TITOLO 3

CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE TECNICA E CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE





Art. 10

(Applicazione art. 39 del DPR 616 del 24- 7- 1977)


I Consorzi provinciali per l istruzione tecnica sono soppressi.

A far tempo dall 1- 1- 1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei Centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui all art. 39 del DPR 616/1977, sono  esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l arredamento e le suppellettili degli Enti soppressi.

La Giunta regionale o l Assessore alla Pubblica Istruzione, se delegato, provvede all adozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonche all esercizio dei compiti di istituto gia svolti dai Consorzi in parola.

A tal uopo viene istituito un Ufficio stralcio a livello regionale che provvedera alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dall 1- 1- 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto Ufficio sara costituito l archivio generale di tutti gli atti dei Consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per l accreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attivita istituzionali previste dalla legge n. 82 del 2- 1- 1936 e dalla legge regionale 7- 5- 1975 n. 38 si terra conto delle norme sulla contabilita regionale. 




Art. 11

(Personale)


Il personale dei Consorzi provinciali per l Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all applicazione della legge regionale del 7- 5- 1975, n. 38, ed alla circolare applicativa n. 70 bis del 5- 2- 1976, con delibera dei Consigli di Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalita previste dalla citata legge, e trasferito nei ruoli regionali.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31- 12- 1977 nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sara assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l esercizio 1978 al cap. 291 << Consorzi provinciali istruzione tecnica >> e con le modalita in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.




TITOLO 4

NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI





Art. 12

(Disposizioni transitorie per l anno scolastico 1978/ 79)


Allo scopo di non creare soluzioni di continuita nelle attivita ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì,  gli atti necessari per il regolare avvio dell anno scolastico 1978/ 79, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziate nel bilancio per l esercizio 1978.

A tal fine la validita della legge regionale 14- 1- 1978, n. 12, concernente << Provvedimenti a favore della Scuola Media dell obbligo per l avvio dell attuazione del diritto allo studio per l anno scolastico 1977/ 78 >>, viene prorogata anche all anno scolastico 1978/ 79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di Istituto nell anno scolastico 1977/ 78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l anno scolastico 1978/ 79.  




Art. 13

(Disposizioni finali)


Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorche non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all atto della approvazione della legge organica sul diritto allo studio. 



Art. 14

(Disposizioni finanziarie)


Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge, previsti in lire 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 288 Interventi per scuole materne ed elementari + 1.900.000.000

Cap. 289 Interventi per scuole medie di 1° grado + 3.000.000.000

Cap. 290 Interventi per scuole medie di 2° grado + 1.050.000.000

Cap. 292 Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione)  + 700.000.000

Cap. 293 Assistenza educativa handicappati  + 150.000.000

Cap. 293 bis Posti gratuiti e semi gratuiti in convitto - Pensionato allievi( cni)  + 600.000.000

Cap. 293 ter Trasferimento ai Comuni del Personale e delle funzioni ex Patronati scolastici ( cni)  + 5.600.000.000

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa L. 13.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 349 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione 13.000.000.000 Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa. L. 13.000.000.000




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.