Legge Regionale 11 ottobre 1978, n. 53 Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.
TITOLO 1FINALITA
Art. 1In attesa della emanazione
della legge organica per l attuazione del diritto allo studio, la Regione
disciplina le modalita ed i criteri per l applicazione del DPR 616 del 24- 7-
1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.
Nel contempo vengono definite
le modalita per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all anno
scolastico 1978/ 79.
TITOLO 2SOPPRESSIONE PATRONATI
SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI
Art. 2(Trasferimento dei
beni) I Patronati scolastici ed i
Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative
funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalita di cui
alla presente legge.
I beni mobili ed immobili, le
attrezzature, i servizi, l arredamento e le suppellettili dei Patronati
scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.
I beni mobili ed immobili, le
attrezzature, i servizi, l arredamento e le suppellettili dei Consorzi
provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono
alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici
tecnici erTimes New Romani competenti per territorio e le somme ricavate
nonche gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio vengono
proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di
ciascuna Provincia.
Art. 3(Personale a tempo
indeterminato) Entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario,
nonche quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo
indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31- 12-
1977 e trasferito ai rispettivi Comuni.
Entro il termine di cui al I
comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo
indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati
scolastici, alla data del 31- 12- 1977, e trasferito ai Comuni della rispettiva
Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.
Al predetto personale sono
garantite, ai fini dell inquadramento nei livelli retributivi delle piante
organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l
anzianita maturata, nonche le posizioni giuridiche ed economiche acquisite
all atto del trasferimento.
La Regione riconosce ai Comuni
presso i quali e trasferito detto personale la relativa spesa,
indipendentemente dall assegnazione dei fondi spettanti per l espletamento
delle attivita di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori
di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilita finanziarie
di ciascun Patronato scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i
quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la
corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31- 12- 1978, ivi
compresa la 13a mensilita, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme
dovute per l indennita di quiescenza.
Art. 4(Personale a tempo
determinato) Il personale con nomina a tempo
determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31- 5- 1978 presso
i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per i
compiti di istituto gia svolti dagli stessi, viene assunto dai Comuni con
contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nell anno
scolastico 1978/ 79 in base alle effettive esigenze di
servizio.
E escluso dalla disciplina di
cui al comma precedente il personale assunto dai Patronati scolastici per
espletare servizi a destinazione specifica stabilita da Enti e benefattori
privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.
Per il personale di cui al I
comma la Regione riconosce la relativa spesa ai Comuni in aggiunta all
assegnazione dei fondi spettanti per l espletamento delle attivita relative
all attuazione del diritto allo studio.
Art. 5(Modalita per il trasferimento
dei beni e del personale) La Giunta regionale o l
Assessore alla PI, se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le
modalita di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei Patronati
scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici ai Comuni tenendo conto dei
precedenti articoli 3 e 4 nonche della tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le mansioni esercitate negli Enti di provenienza e i livelli
retributivi e funzionali degli Enti locali di cui all allegato A) della
presente legge.
Art. 6(Operazioni di
liquidazione) Gli attuali Commissari
straordinari e liquidatori dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali
dei Patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1# luglio 1978 e fino all
entrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di Commissari
liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e
tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli
Enti.
Tali operazioni, ivi compresa
l adozione degli atti conseguenti all applicazione della presente legge,
dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.
Il Consorzio provinciale dei
Patronati scolastici di Lecce e abilitato alla gestione della colonia di sua
proprieta sita nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce fino al 10- 9-
1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi
entro il 20- 9- 1978.
Ai predetti Commissari nonche
ai Segretari degli Enti in liquidazione e riconosciuta una indennita mensile
forfettizzata a far tempo dall 1- 1- 1978 e fino alla ultimazione delle
operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta
regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in
materia.
Art. 7(Uffici
stralcio) Sono istituiti presso l
Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di
provincia Uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e
contabili dei Patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all
articolo precedente.
Per le operazioni di che
trattasi verra utilizzato parte del personale regionale gia in servizio presso
i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei Patronati
scolastici.
Per le sedi di tali Uffici
saranno utilizzati i locali e le strutture dei Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell
applicazione del precedente art. 2.
Gli archivi e gli atti
amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, definiti entro il termine
di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai Comuni. Gli atti
amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non definiti alla suddetta
data, vengono consegnati all Ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli
archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici.
Il personale regionale in
servizio presso gli Uffici di che trattasi potra essere altresì utilizzato per
tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni
trasferite agli Enti locali fino all entrata in vigore della legge organica sul
diritto allo studio.
Art. 8(Modalita per l assegnazione
dei contributi) Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Regione assegna ai Comuni i contributi
relativi alla gestione delle attivita gia poste in essere dai disciolti
Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per
quanto concerne le Scuole materne statali, Elementari e Medie di I° grado.
La quantificazione delle somme
spettanti a ciascun Comune fino al 31- 12- 1978 sara effettuata dalla Regione
secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione
consiliare e tenendo conto:
- della popolazione
scolastica;
- delle condizioni socio -
economiche della zona;
- del numero delle classi di
scuola a tempo pieno;
- degli oneri necessari per
mantenere i livelli di utenza per i servizi gia resi dagli Enti disciolti nell
anno scolastico 1977/78;
- dell indice di carenza dei
servizi.
Dalla somma spettante,
determinata con le modalita di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi
risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art.
7.
Ai Comuni interessati saranno
assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei
precedenti artt. 3 e 4.
Allo scopo di adeguare i
servizi alle indifferibili esigenze della Scuola, i Comuni, nell ambito della
propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione
con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie
di reddito.
Art. 9(Gestione dei
servizi) I Comuni, per la istituzione e
la gestione dei servizi gia di competenza dei Patronati scolastici e dei
Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto della
programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri
espressi dai Consigli di circolo e di istituto delle scuole medie di 1° grado
esistenti nel territorio comunale.
I Comuni cureranno, altresì, l
erogazione gratuita dei libri di testo
agli alunni delle Scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed
alla consegna delle cedole librarie alle
scuole interessate.
Gli oneri relativi faranno
carico ai Comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dallart. 132 del DPR 24- 7- 1977, n.
616.
TITOLO 3CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE
TECNICA E CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E
PROFESSIONALE
Art. 10(Applicazione art. 39 del DPR
616 del 24- 7- 1977) I Consorzi provinciali per l
istruzione tecnica sono soppressi.
A far tempo dall 1- 1- 1978 le
relative funzioni, ivi comprese quelle dei Centri di orientamento scolastico e
professionale con le limitazioni di cui all art. 39 del DPR 616/1977, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio
sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l arredamento e le
suppellettili degli Enti soppressi.
La Giunta regionale o l
Assessore alla Pubblica Istruzione, se delegato, provvede all adozione degli
atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonche all esercizio dei
compiti di istituto gia svolti dai Consorzi in parola.
A tal uopo viene istituito un
Ufficio stralcio a livello regionale che provvedera alla definizione degli atti
contabili ed amministrativi pendenti dall 1- 1- 1978 alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Presso detto Ufficio sara
costituito l archivio generale di tutti gli atti dei Consorzi per le
certificazioni relative ai corsi svolti.
Per l accreditamento dei fondi
necessari allo svolgimento delle attivita istituzionali previste dalla legge n.
82 del 2- 1- 1936 e dalla legge regionale 7- 5- 1975 n. 38 si terra conto delle
norme sulla contabilita regionale.
Art. 11(Personale) Il personale dei Consorzi
provinciali per l Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e
professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all
applicazione della legge regionale del 7- 5- 1975, n. 38, ed alla circolare
applicativa n. 70 bis del 5- 2- 1976, con delibera dei Consigli di
Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione
secondo le modalita previste dalla citata legge, e trasferito nei ruoli
regionali.
Il personale non di ruolo in
servizio alla data del 31- 12- 1977 nei limiti dei posti disponibili nelle
piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni
giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul
diritto allo studio.
Fino all inquadramento
effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sara
assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l esercizio 1978 al
cap. 291 << Consorzi provinciali istruzione tecnica >> e con le
modalita in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal
precedente art. 10.
TITOLO 4NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E
FINALI
Art. 12(Disposizioni transitorie per
l anno scolastico 1978/ 79) Allo scopo di non creare
soluzioni di continuita nelle attivita ed iniziative concernenti il diritto
allo studio e di predisporre, altresì,
gli atti necessari per il regolare avvio dell anno scolastico 1978/ 79,
la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi
di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziate nel bilancio per l
esercizio 1978.
A tal fine la validita della
legge regionale 14- 1- 1978, n. 12, concernente << Provvedimenti a favore
della Scuola Media dell obbligo per l avvio dell attuazione del diritto allo
studio per l anno scolastico 1977/ 78 >>, viene prorogata anche all anno
scolastico 1978/ 79.
Eventuali residui, non
impegnati da ciascun Consiglio di Istituto nell anno scolastico 1977/ 78,
potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l anno scolastico 1978/ 79.
Art. 13(Disposizioni
finali) Tutte le norme contenute
nella presente legge, ancorche non espressamente richiamate, cesseranno di
avere vigore all atto della approvazione della legge organica sul diritto allo
studio.
Art. 14(Disposizioni
finanziarie) Agli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge, previsti in lire 13.000.000.000, si fa
fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di
leggi in corso di adozione cap. 349.
Al bilancio di previsione per
l esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
dal fondo globale per il
finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.
Al bilancio di previsione per
l esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
Cap. 288 Interventi per scuole
materne ed elementari + 1.900.000.000
Cap. 289 Interventi per scuole
medie di 1° grado + 3.000.000.000
Cap. 290 Interventi per scuole
medie di 2° grado + 1.050.000.000
Cap. 292 Formazione continua,
permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione) + 700.000.000
Cap. 293 Assistenza educativa
handicappati +
150.000.000
Cap. 293 bis Posti gratuiti e
semi gratuiti in convitto - Pensionato allievi( cni) + 600.000.000
Cap. 293 ter Trasferimento ai
Comuni del Personale e delle funzioni ex Patronati scolastici ( cni) + 5.600.000.000
Sia per quanto attiene le
competenze sia per quanto attiene la cassa L. 13.000.000.000
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
Cap. 349 Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di
adozione 13.000.000.000 Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto
attiene la cassa. L. 13.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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