Anno 1978
Numero 53
Data 11/10/1978
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 10 ottobre 1978, n. 66. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 57), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Legge Regionale 11 ottobre 1978, n. 53

Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


TITOLO 1

Finalità 





Art. 1

(2) 


[In attesa della emanazione della legge organica per lattuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalità ed i criteri per lapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalità per tutti gli interventi di competenza regionale relativi allanno scolastico 1978-1979] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


TITOLO 2

Soppressione patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici 





Art. 2

Trasferimento dei beni.(3) 


[I patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi larredamento e le suppellettili dei patronati scolastici sono trasferiti ai relativi comuni.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi larredamento e le suppellettili dei consorzi provinciali, dei patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun consorzio vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i comuni di ciascuna Provincia.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

Personale a tempo indeterminato.(4) 


Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.

[Entro il termine di cui al primo comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai comuni della rispettiva Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dellinquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi comuni, anche in posizione soprannumeraria, lanzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite allatto del trasferimento.

La Regione riconosce ai comuni presso i quali è trasferito detto personale la relativa spesa, indipendetemente dallassegnazione dei fondi spettanti per lespletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun patronato scolastico o consorzio, devono versare ai comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari, per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31 dicembre 1978, ivi compresa la 13ª mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per lindennità di quiescenza.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

Personale a tempo determinato.(5) 


[Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978 presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai comuni con contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nellanno scolastico 1978-1979 in base alle effettive esigenze di servizio.

È escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto dai patronati scolastici per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.

Per il personale di cui al primo comma la Regione riconosce la relativa spesa ai comuni in aggiunta allassegnazione dei fondi spettanti per lespletamento delle attività relative allattuazione del diritto allo studio. ]



(5) Personale a tempo determinato.


Art. 5

Modalità per il trasferimento dei beni e del personale.(6) 


[La Giunta regionale o lassessore alla pubblica istruzione, se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei patronati scolastici e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai comuni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonché della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli enti locali di cui allallegato A) della presente legge.] 

(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

Operazioni di liquidazione.(7) 


[Gli attuali commissari straordinari e liquidatori dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino allentrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di commissari liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli enti.

Tali operazioni, ivi compresa ladozione degli atti conseguenti allapplicazione della presente legge, dovranno essere concluse entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il consorzio provinciale dei patronati scolastici di Lecce è abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà sita nel territorio del comune di Sannicola di Lecce fino al 10 settembre 1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro il 20 settembre 1978.

Ai predetti commissari nonché ai segretari degli enti di liquidazione è riconosciuta una indennità mensile forfetizzata a far tempo dal 1° gennaio 1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 7

Uffici stralcio.(8) 


[Sono istituiti presso lassessorato alla pubblica istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di Provincia uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui allarticolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verrà utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Per le sedi di tali uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei consorzi provinciali dei patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dellapplicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati allufficio stralcio di ogni Provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli enti locali fino allentrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 8

Modalità per lassegnazione dei contributi.(9) 


[Entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge la Regione assegna ai comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti patronati scolastici e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici, per quanto concerne le scuole materne statali, elementari e medie di primo grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun comune fino al 31 dicembre 1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare e tenendo conto:

della popolazione scolastica;

delle condizioni socio-economiche della zona;

del numero delle classi di scuola a tempo pieno;

degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli enti disciolti nellanno scolastico 1977-1978;

dellindice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti articoli 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della scuola, i comuni, nellambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.]

 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 9

Gestione dei servizi.(10) 


[I comuni per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto delle scuole medie di primo grado esistenti nel territorio comunale.

I comuni cureranno, altresì, lerogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi faranno carico ai comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dallart. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .] 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


TITOLO 3

Consorzi provinciali istruzione tecnica e centri di orientamento scolastico e professionale 





Art. 10

Applicazione dellart. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.(11) 


[I consorzi provinciali per listruzione tecnica sono soppressi.

A far tempo dal 1° gennaio 1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui allart. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, larredamento e le suppellettili degli enti soppressi.

La Giunta regionale o lassessore alla pubblica istruzione, se delegato, provvede alladozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonché allesercizio di compiti di istituto già svolti dai consorzi in parola.

A tal uopo viene istituito un ufficio stralcio a livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto ufficio sarà costituito larchivio generale di tutti gli atti dei consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per laccreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge 2 gennaio 1936, n. 82 e dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 38, si terrà conto delle norme sulla contabilità regionale.] 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 11

Personale.(12) 


Il personale dei consorzi provinciali per listruzione tecnica e dei centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base allapplicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 38, ed alla circolare applicativa n. 70-bis del 5 febbraio 1976, con delibera dei consigli di amministrazione dei predetti consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge è trasferito nei ruoli regionali.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1977 nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei consorzi e dei centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino allinquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per lesercizio 1978 al cap. 291 «Consorzi provinciali istruzione tecnica» e con le modalità in vigore presso gli enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.] 



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


TITOLO 4

Norme transitorie finanziarie e finali 





Art. 12

Disposizioni transitorie per lanno scolastico 1978-1979.(13) 


[Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì. gli atti necessari per il regolare avvio dellanno scolastico 1978-1979, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziate nel bilancio per lesercizio 1978.

A tal fine la validità della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 12, concernente «Provvedimenti a favore della scuola media dellobbligo per lavvio dellattuazione del diritto allo studio per lanno scolastico 1977-1978», viene prorogata anche allanno scolastico 1978-1979.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di istituto nellanno scolastico 1977-1978, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per lanno scolastico 1978-1979.] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 13

Disposizioni finali.(14) 


[Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorché non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore allatto della approvazione della legge organica sul diritto allo studio.] 


(14) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 14

Disposizione finanziarie.(15) 


[Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge, previsti in L. 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per lesercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

 

 

 

Cap. 288 - Interventi per scuole materne ed elementari

+

1.900.000.000

 

Cap. 289 - Interventi per scuole medie di primo grado

+

3.000.000.000

 

Cap. 290 - Interventi per scuole medie di secondo grado

+

1.050.000.000

 

Cap. 292 - Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio

 

 

 

denominazione)

+

700.000.000

 

Cap. 293 - Assistenza educativa handicappati

+

150.000.000

 

Cap. 293-bis - Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-pensionato allievi (c.n.i.)

+

600.000.000

 

Cap. 293-ter - Trasferimenti ai comuni del personale e delle funzioni ex patronati scolastici

 

 

 

(c.n.i.)

+

5.600.000.000

 

sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa

 

13.000.000.000

 

 

 

 

 

Variazioni in diminuzione:

 

 

 

Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di

 

 

 

adozione

 

13.000.000.000

 

sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa] (16).



(15) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.