Legge Regionale 17 ottobre 1978, n. 54 Formazione Professionale.
TITOLO 1FINALITA
Art. 1(Obiettivi) La Regione promuove la
formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed
alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalita.
La Regione intende valorizzare
il ruolo delle forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione
delle attivita di formazione professionale e quello degli Enti locali anche
nella gestione delle stesse.
La formazione professionale,
quale strumento della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi
della programmazione comprensoriale, regionale e
nazionale.
L esercizio delle attivita di
formazione professionale e libero sempre che rispondente ad utilita generale e
al pubblico interesse.
Art. 2(Strumenti) La Regione, nell ambito delle
proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi della
formazione e del lavoro, per la
elaborazione di programmi organici di intervento collegati al piano regionale di sviluppo
economico.
La Regione, tenendo conto delle
scelte prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8 e
della dinamica del mercato del lavoro nelle attivita produttive e nei servizi,
attua:
a) corsi di qualificazione,
rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;
b) corsi di specializzazione,
di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati
che intendano migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del
settore pubblico;
c) corsi di qualificazione e di
riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che
intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a
qualsiasi livello;
d) progetti speciali di
qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati,
precariamente occupati o in Cassa integrazione guadagni, che intendano
conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi
livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con l intervento
del Fondo sociale europeo;
e) corsi di aggiornamento e/ o
di riconversione del personale addetto alle attivita di formazione
professionale;
f) corsi per apprendisti;
g) corsi negli istituti di
prevenzione e di pena;
h) corsi per informatori socio
economici;
i) corsi per operatori del
commercio, del turismo e dell artigianato;
l) formazione professionale
diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie
ausiliarie;
m) corsi di perfezionamento e
di specializzazione post - scuola secondaria superiore e post - unitaria, idonee
a favorire l inserimento nel mondo del lavoro;
n) corsi di preavviamento al
lavoro per giovani disoccupati;
o) ogni altra attivita che,
rientrando nelle finalita della legislazione regionale, nazionale e comunitaria
e favorendo il diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al
perfezionamento, alla riqualificazione ed all orientamento professionale, per
qualsiasi finalita, compresa quella relativa agli operatori nel campo della
cultura e della educazione permanente e quella conseguente a riconversione di
attivita produttive.
Ai corsi di cui al presente
articolo accedono gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e
psichici ed i disadattati per i quali, quando e il caso, saranno attuate forme
di assistenza medico - psico - pedagogica e di sostegno.
Corsi speciali potranno essere
istituiti nei casi di comprovata impossibilita di inserimento.
Art. 3(Ordinamento
didattico) Le attivita formative di cui
all art. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare
ai lavoratori inserimento e mobilita professionali nella Regione, nel
territorio nazionale e comunitario.
L ordinamento didattico dei
corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dell
art. 30 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, fornisce:
- i profili professionali e
relative capacita tecnico - professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai
corsi;
- la durata del
corso;
- le
attrezzature;
- i criteri per il conferimento
delle supplenze;
- gli stages
aziendali;
- le prove finali, gli
attestati ed i diplomi relativi;
- i titoli e i requisiti
richiesti per l insegnamento teorico e pratico.
Per rispondere meglio alle
esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende
culturali aziendali la Giunta regionale, sentita l apposita Commissione
consiliare, e autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell
attivita di formazione professionale in agricoltura.
L ordinamento didattico,
elaborato nel rispetto della liberta di insegnamento e delle metodologie, e
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla PI, sentita
la Commissione consiliare competente.
Art. 4(Destinatari della formazione
professionale) Possono iscriversi ai
corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi
in possesso dei requisiti previsti dall ordinamento didattico.
TITOLO 2(L ATTIVITA DI
FORMAZIONE)
Art. 5(Gli
interventi) La Regione predispone gli
interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in
attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale,
e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in
piani annuali.
La Regione, nell ambito di
tali interventi, si avvale per la gestione diretta degli Enti delegati di cui al
successivo art. 18.
Gli Enti delegati provvedono
allo svolgimento delle attivita relative ai piani annuali e pluriennali.
Nel caso di inadempienza da
parte degli Enti delegati la Regione potra ad essi sostituirsi nell
effettuazione delle attivita.
La Regione, per l attuazione
dei corsi del piano annuale, realizza altresì apposite convenzioni di cui all art. 13 con Enti ed Associazioni
nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle Organizzazioni
democratiche dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali,
territoriali, associativi, di carattere formativo e sociale o con aziende o
consorzi di esse, nonche con enti ed associazioni che perseguano
statutariamente, senza scopo di lucro, finalita di formazione professionale,
che si caratterizzino per l efficienza del servizio e per la qualita dei
corsi.
Per attivita di formazione
prevista nei piani annuali che non possono essere svolti da enti delegati o
convenzionati di cui ai punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni
particolari con enti pubblici e/ o enti specializzati.
Per quanto attiene l utilizzo
dei locali e di attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dell
attuazione dei piani di formazione professionale di fa riferimento all art. 38
del DPR n. 616 del 24/ 7/ 77.
Art. 6(Programmazione e
Coordinamento) Tutte le attivita di
formazione professionale di cui all art. 2 comunque svolte nell ambito
regionale sono programmate e coordinate dall Assessorato regionale alla PI che
predispone anche i relativi piani finanziari.
Per l assolvimento di tali
funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento
tra politiche occupazionali e politiche di formazione, e istituito presso l
Assessorato alla PI, nell ambito del Settore Formazione professionale, l
Ufficio Programmazione dell attivita di formazione che, in linea con la
programmazione statale del settore e con l indirizzo programmatico e di
sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del
Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative
alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica
tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al
collocamento degli allievi.
Per la ricerca ed elaborazione
dati l Ufficio si avvale dell ausilio tecnico - scientifico delle strutture di
Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario
esistenti nel territorio regionale, dando priorita a quelle organicamente
collegate con la Regione e si avvale, altresi, della collaborazione degli Enti
locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e
provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo
delle consulte di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione
professionale.
L Ufficio predispone altresì i
progetti di interventi finanziabili da
parte della Comunita Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali.
Art. 7La Regione, per il
raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma
poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attivita di formazione
professionale o comunque da realizzare nell ambito regionale.
Il programma, basato
essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi e nei diversi
settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente
a quelle poste dalle riqualificazioni e dall aggiornamento in relazione ai
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:
a) le linee di intervento, in
armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorita
dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;
b) per la previsione globale di
spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo
le esigenze del territorio e delle mobilita del lavoro;
c) la previsione di massima del
numero delle unita da qualificare, specializzare, riqualificare aggiornare nei
diversi settori di intervento, sulla
base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;
d) le iniziative per l
aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le
relative modalita di attuazione;
e) tempi, criteri e
finanziamenti degli interventi rivolti all adeguamento ed alla riconversione
delle strutture e dei Centri, nonche alla costruzione di nuove sedi;
f) i tempi e le modalita di
attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente
art. 2;
g) la previsione di tutti i
servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto
alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di
attivita collaterali ed integrative.
Lo schema del programma
poliennale, corredato degli elementi informativi e revisionali che ne
costituiscono il fondamento, viene predisposto dall Assessorato alla PI anche
sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la
Commissione di cui al successivo art. 10 nonche quella di cui all art. 22
della legge 12/ 8/ 77 n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed e
approvato dal Consiglio regionale.
Art. 8(Piano annuale di
formazione) Il Consiglio regionale, entro
il primo semestre di ogni anno approva il piano annuale per la formazione
professionale predisposto dalla Giunta regionale, col quale si determina:
1) i settori di intervento e il
numero delle unita da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare,
perfezionare e riconvertire, secondo le
aperture di cui all art. 2 della presente legge;
2) gli Enti interessati alla
attivita di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonche le aziende o consorzi di esse per le
attivita di cui al 2°comma del
successivo art. 20;
3) l organico del personale
docente e non docente per ogni sede di attivita;
4) l eventuale ammodernamento
ed ampliamento delle sedi, nonche delle attrezzature dei Centri;
5) l impegno di spesa riferito
all esercizio finanziario globale poliennale.
Il piano annuale prevedera
tutte le attivita comprese tra il primo ottobre di ogni anno ed il 30 settembre
dell anno successivo.
Detto piano terra altresì
conto, in attesa dell attuazione della riforma della scuola secondaria
superiore, delle proposte formulate dagli Istituti professionali ubicati nel territorio
regionale che non potranno comunque
essere in contrasto con la
programmazione poliennale della Regione.
Art. 9(Stages
aziendali) La programmazione didattica dei
corsi dovra conformarsi di norma a criteri di brevita ed essenzialita dei
cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l adozione di
sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
La Regione e gli enti delegati
possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso
di esse di stages o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con
l inserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali
degli allievi e dei docenti, garantendo la finalita formativa di tale
attivita.
TITOLO 3ORGANI
CONSULTIVI
Art. 10(Commissione regionale della
formazione professionale) Presso l Assessorato alla PI
e istituita la Commissione della formazione professionale così
composta:
- Assessore alla PI della
Regione Puglia o suo delegato;
- Il Coordinatore del settore
formazione professionale;
- Sovrintendente Regionale
scolastico;
- Direttore dell Ufficio
Regionale del Lavoro e della MO;
- cinque esperti di formazione
professionale eletti dal Consiglio regionale;
- sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
- due rappresentanti della
Federazione degli Industriali della Puglia;
- un rappresentante della
Federazione regionale degli agricoltori;
- un rappresentante dell
Associazione sindacale - Intersind;
- un rappresentante dell
Unione regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;
- tre rappresentanti delle
Organizzazioni Cooperative legalmente riconosciute su piano
nazionale;
- tre rappresentanti degli Enti
gestori di formazione professionale convenzionali;
- un rappresentante dell
ENPI;
- tre rappresentanti delle
Organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle
Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente
rappresentative;
- un rappresentante delle
Associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente
rappresentative;
- due rappresentanti delle
Universita;
- un rappresentante per ogni
Consiglio scolastico provinciale;
- un rappresentante per ogni
amministrazione provinciale;
- un rappresentante delle
organizzazioni sindacali dei Dirigenti d aziende.
La Commissione e nominata con
Decreto del Presidente della Giunta ed e presieduta dall Assessore alla PI o
da un suo delegato.
La Commissione dura in carica 5
anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato
della Commissione.
La Commissione decaduta
continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova
Commissione.
La Commissione puo articolarsi
in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dall Assessore o da
un delegato.
La Commissione e le
sottocommissioni sono integrate da funzionari di Assessorati, le cui
attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione
professionale.
Alla Commissione, oltre ai
compiti dell art.2 della legge 1/ 6/ 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli
relativi a:
a) consulenza nelle funzioni di
indirizzo e di coordinamento delle attivita in materia di formazione
professionale;
b) esprimere pareri periodici
in merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attivita di formazione
e di riqualificazione dei livelli di
professionalita degli operatori del
settore;
c) proporre studi e ricerche
sulla formazione professionale.
Le materie su cui si devono
pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal
Presidente della Commissione.
Funge da Segretario della
Commissione un funzionario di almeno VI livello del Settore formazione
professionale.
Ai componenti della Commissione
e corrisposto un gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale.
Art. 11(Consulta di gestione
sociale) Presso ogni Centro di
formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo
comma dell art. 5, e costituita una Consulta di gestione sociale così
composta:
a) un rappresentante dell Ente
gestore;
b) il direttore del
Centro;
c) due rappresentanti dei
docenti;
d) due rappresentanti degli
allievi;
e) un rappresentante dei
genitori;
f) un rappresentante del
personale non docente;
g) un rappresentante del
Distretto scolastico;
h) tre rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori piu rappresentative sul piano nazionale
designate dalle segreterie provinciali;
i) tre rappresentanti del
Comune in cui ha sede il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno
espressione delle minoranze;
l) un rappresentante designato
dalle Organizzazioni degli imprenditori piu rappresentative ed interessate alle attivita preminenti del
Centro;
m) un rappresentante dei
lavoratori autonomi interessati alle attivita preminenti del
Centro.
I rappresentanti di cui alle
lettere c - d - e - f – sono eletti dalle rispettive assemblee.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un impiegato del Centro.
La Consulta e nominata dall
Assessore alla PI entro i primi 15 giorni dall inizio dellattivita
formativa.
A tal fine le designazioni, di
cui alla lettera a - b - h - i - l - m-, da richiedersi al Centro entro il 10
settembre e gli atti di proclamazione degli eletti di cui alle lettere c - d -
e-, devono pervenire all Assessorato alla PI entro 45 (quarantacinque) giorni
dall inizio dell attivita formativa, pena la decadenza dal diritto alla
rappresentanza.
La Consulta elegge nel suo seno
il Presidente e dura in carica per due anni formativi.
Gli allievi durano in carica
sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del
rappresentante dei genitori e correlata alla iscrizione e frequenza del figlio
al corso.
Gli allievi ed i genitori
sostituiti durano in carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della
Consulta.
La Consulta propone iniziative
ed esprime pareri su:
a) modalita di svolgimento
delle attivita formative del piano annuale;
b) iniziative per lo sviluppo
delle attivita formative;
c) miglioramento funzionale del
Centro;
d) iniziative psico -
pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;
e) attivita di carattere
sociale, educativo, collaterali ed integrative;
f) modalita di attuazione dei
servizi sociali a favore degli allievi;
g) bilancio preventivo e
consultivo.
La Consulta, in relazione alle
attivita di cui al comma precedente, puo assumere elementi conoscitivi nell
ambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il
Centro.
La Consulta e regolarmente
costituita in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti gia designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza
relativa in seconda convocazione.
La convocazione deve essere
fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere
allegato l ordine del giorno.
Qualora la convocazione sia
andata deserta per due volte consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con
il Presidente, propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attivita che
figurano iscritte all ordine del giorno.
TITOLO 4FINANZIAMENTI E
ORGANIZZAZIONE
Art. 12(Finanziamento delle attivita
di formazione professionale) Per lo svolgimento delle
attivita di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione
agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:
1) retribuzione del personale e
relativi oneri sociali, in relazione all organico del personale docente e non
docente fissato secondo i criteri di cui
alla presente legge;
2) spese di organizzazione e
per il materiale didattico.
La Regione puo anche
corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione,
potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti dalla presente legge.
Sono inoltre a carico della
Regione tutte le provvidenze per l attuazione del diritto alla formazione in
favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui all art. 32.
Infine, in rapporto al volume
di attivita nella Regione, agli Enti gestori di cui all art. 20 della presente
legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei
comparti regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione
ivi compreso il personale.
L Ente gestore non puo
commutare ad enti terzi o a persone non assunte dall Ente e non comprese nel
proprio organigramma di formazione professionale la realizzazione di attivita
corsuali.
L Ente gestore che incorre
nell inosservanza delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto
alle relative provvidenze finanziarie e non e ammesso a svolgere altre
attivita di formazione professionale finanziabili per due anni consecutivi successivi a quello in cui e stata commessa
la inosservanza alla disposizione di cui al comma
precedente.
I rapporti finanziari tra la
Regione e gli Enti gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni
del successivo articolo.
Art. 13(Modalita di
convenzione) La Regione provvede alla
realizzazione delle attivita previste dai piani annuali, in via prioritaria,
attraverso l utilizzo delle strutture pubbliche.
Si avvale, inoltre, delle
strutture degli Enti terzi di cui all art. 5 con i quali stipula apposite
convenzioni.
Queste sono stipulate sulla
base delle priorita di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e
devono contenere l indicazione:
a) delle parti, con la
specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze
finanziarie;
b) dei tipi, le qualita e le
quantita dei servizi connessi;
c) della quantita delle
provvidenze finanziarie e della modalita di erogazione e di intestazione del
mandato di credito;
d) della clausola con cui l
Ente si impegna ad osservare le norme della presente legge nonche di altre
disposizioni amministrative a contenuto generale della
Regione.
La Regione, titolare del
controllo sull attuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti
locali, tale controllo per quanto attiene all andamento didattico ed
amministrativo.
Art. 14(Rendiconti) Gli Enti gestori devono
presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla chiusura dell
anno formativo.
Oltre tale termine sulle
eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre a carico
dell Ente l interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della
morosita.
Lo schema di rendicontazione e
definito dall Assessorato alla PI, a cui e trasmesso.
Al rendiconto deve essere
allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la
documentazione originale e trattenuta dall ente gestore e resta a disposizione
dell Assessorato che, attraverso l Ufficio riscontro e rendicontazione,
appositamente istituito nell ambito del settore di formazione professionale,
provvedera al controllo di competenza.
La mancata rendicontazione
costituisce motivi di esclusione da ulteriori contributi.
Art. 15(Le commissioni di
esame) La Commissione di esame e così
composta:
a) un funzionario regionale di
livello retributivo e funzionale non inferiore al Vo un Preside o un docente di ruolo degli Istituti Professionali
e Tecnici con funzione di
Presidente;
b) un docente teorico del
Corso, o comunque del Centro di discipline umanistiche;
c) un docente teorico del
corso, o comunque del Centro di discipline scientifiche;
d) un docente tecnico - pratico
del corso o comunque del Centro, per le esercitazioni
pratiche;
e) un funzionario degli Uffici
periferici del Ministero del Lavoro;
f) un rappresentante delle
Organizzazioni Sindacali;
g) un rappresentante delle
Organizzazioni Imprenditoriali.
La Commissione e nominata con
atto dellAssessorato alla PI, su
designazione del Direttore del Centro per i
Commissari di cui alle lettere b, c, d del presente articolo.
Ai componenti della Commissione
e corrisposto il compenso previsto dalle norme regionali vigenti.
Art. 16(Organizzazione centrale dell
Assessorato) A parziale modifica dell
art. 25 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 i settori << Istruzione
Artigiana >> e << Istruzione Professionale >> vengono
unificati assumendo la denominazione di << Settore formazione
professionale >>.
Art. 17(Assistenza tecnica, vigilanza
e controllo) Nell ambito del Settore
formazione professionale e costituito l Ufficio assistenza tecnica, vigilanza
e controllo della formazione professionale.
L Ufficio assistenza tecnica,
vigilanza e controllo, esercita di concerto con gli Enti locali, le seguenti
funzioni:
a) accertamento dei requisiti
per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di
svolgimento;
b) assistenza tecnica dei
Centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;
c) vigilanza e controllo
tecnico - didattico - amministrativo - contabile sullo svolgimento delle
attivita di formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate
dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della
Regione.
Tale vigilanza e controllo si
estende, altresì, alle attivita autonomamente finanziate dagli Enti gestori e
autorizzate dalla Regione ai fini del riconoscimento dell attestato di
qualifica e di quanto previsto dall art. 41 del DPR 616 del 24- 7-
1977.
Le irregolarita eventualmente
riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dell ispezione,
mediante consegna di una copia del relativo verbale.
Avverso tale verbale l Ente
gestore puo far pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle
irregolarita, le controdeduzioni allassessore alla Pubblica Istruzione, al quale spettano le
conseguenti determinazioni previste
dalla presente legge.
Copie dei verbali delle visite
ispettive e delle controdeduzioni
saranno trasmesse contestualmente direttamente alla Commissione consiliare alla
PI.
TITOLO 5ATTIVITA
DELEGATA
Art. 18(Finalita -
Patrimonio) Allo scopo di esaltare la
funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree
territoriali comprensoriali, la gestione delle attivita di formazione
professionale sinora svolte direttamente dalla Regione e delegata alle Province
e/ o a Consorzio di Enti locali.
Le dimensioni territoriali
sovracomunali vanno definite in
relazione ai bacini di utenza di uno o
piu distretti scolastici, salvaguardandone l
integrita.
Con provvedimento della Giunta
regionale verranno altresì definite le modalita di uso degli immobili e delle attrezzature di
proprieta della Regione attualmente
utilizzati nella gestione diretta.
Entro la data di scadenza della
normativa che regola attualmente i rapporti tra la Regione Puglia e il CNOS -
Polivalente ed il CIAPI saranno
disciplinate le modalita di trasferimento agli Enti delegati del
personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera CIPE del 12- 12-
1972.
Art. 19(Personale) Il personale di ruolo in
servizio presso i Centri regionali di formazione professionale alla data di
pubblicazione della presente legge e comandato presso le Province o i Consorzi
di Enti locali per il prosieguo dell attivita didattica e amministrativa ai
sensi della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18.
TITOLO 6GLI ENTI
GESTORI
Art. 20(Requisiti degli
Enti) Gli enti e le associazioni di
cui all art. 5, pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno
possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalita dell attivita
svolta:
a) non perseguire fine di
lucro;
b) avere come fine la
formazione professionale;
c) essere in possesso di
strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi
assegnati;
d) sottoporsi alle ispezioni ed
al controllo della Regione di concerto con gli Enti
locali;
e) accertare il controllo
sociale e la mobilita del personale;
f) rispettare i livelli di
qualificazione richiesti dal programma regionale.
La Regione, con convenzione,
puo anche finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con
le rappresentanze sindacali, corsi
formativi brevi di aggiornamento e di
riconversione per il proprio personale,
ai fini dell acquisizione di tecniche particolari.
La Regione puo inoltre
riconoscere corsi svolti a cura di organizzazioni diverse autonomamente
finanziate purche sussistano adeguate garanzie di idoneita organizzative e di
congruita di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.
Il riconoscimento e accordato
su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi
saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano
finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi
previsto ed il programma da svolgere.
La Giunta regionale o, se
delegato, l assessore alla PI nell esercizio delle funzioni gia svolte dai
disciolti Consorzi provinciali per l istruzione tecnica, procede all
autorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale
autonomamente finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle
prove finali.
Art. 21(Dimensioni territoriali degli
Enti) Agli effetti della
presente legge e considerato nazionale l Ente che ha strutture operative in
almeno due Regioni; regionale l Ente che ha
strutture operative in almeno due province; provinciale l Ente che ha strutture operative in almeno
due comuni della stessa provincia; comunale l Ente che ha strutture operative
in un solo Comune o in piu frazioni dello stesso Comune.
Art. 22(Comparti degli Enti
gestori) Gli Enti gestori nazionali, per
essere ammessi alle provvidenze di cui al 4°comma dell art. 12, devono articolarsi in comparti regionali
dotati di autonomia amministrativa e
contabile.
Anche gli Enti gestori a base
regionale e provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente
provinciali e comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.
Per tutti comunque l ulteriore
articolazione in comparti minori e irrilevante ai fini della attribuzione delle
provvidenze di cui al primo comma.
Le erogazioni delle provvidenze
sono intestate all Ente gestore, che ha l obbligo di impegnarle esclusivamente
per le attivita svolte nella Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di
formazione professionale.
Art. 23(Organico del personale degli
Enti gestori) Ai soli fini delle provvidenze
finanziarie, l Assessore alla PI con riferimento al piano annuale di formazione
professionale e sentita la Commissione della formazione professionale determina
l organico:
a) del personale
docente;
b) del personale non docente
delle sedi di svolgimento dei corsi;
c) del personale non docente
dei comparti degli Enti gestori.
Gli Enti gestori, 30 giorni
prima dell inizio dell attivita, devono trasmettere all Assessorato alla PI
i relativi organigrammi, con l indicazione delle persone interessate alla
realizzazione delle attivita afferenti alle provvidenze
finanziarie.
Sono altresì tenuti a
comunicare l aggiornamento entro cinque giorni dalle relative variazioni.
Art. 24(Assunzione) Gli Enti gestori sono tenuti ad
assumere il personale docente iscritto all albo di cui all art. 26 nel
rispetto e con le facolta previste dalle leggi dello
Stato.
Resta salva la facolta degli
Enti gestori di assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato,
personale docente anche al di fuori dell Albo qualora lo stesso risulti
esaurito o personale non docente, previa comunicazione e nulla osta da parte
dell Assessorato regionale alla PI.
Tuttavia l assunzione non si
fa luogo se puo provvedersi mediante la mobilita del personale docente e non
docente degli Enti gestori.
Limitatamente alle convenzioni
particolari di cui al penultimo comma dell art. 5 puo essere utilizzato
personale al di fuori dell elenco.
TITOLO 7GLI OPERATORI DELLA
FORMAZIONE
Art. 25(Ruolo dell
operatore) La Regione e impegnata a
favorire l elevazione degli operatori della formazione professionale ad un
ruolo di protagonisti attivi e responsabili.
A tale scopo programmera
attivita di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate all
arricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di
formazione.
La partecipazione a tali
attivita e obbligatoria.
Esse tenderanno altresì ad
emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacita di ricerca, la
concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo
di ricognizione e programmazione della attivita di formazione professionale.
Art. 26(Albo regionale degli operatori
della formazione professionale) Presso l Assessorato alla
Pubblica Istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente sono istituiti
l Albo regionale dei docenti della formazione professionale dei lavoratori il
quale si compone di tre parti e l elenco del personale non
docente.
Agli effetti della presente
legge per docente si intende sia l insegnante teorico che l insegnante
pratico.
Nell ambito di ciascuna parte,
le iscrizioni nell Albo dei docenti avvengono in ordine alfabetico per
provincia e per gruppo di insegnamenti.
Nella prima parte vi sono
iscritti, di ufficio, i docenti dipendenti dall Ente Regione e comandati ai
sensi dell art. 19.
Nella seconda parte vi sono
iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli Enti gestori alla data del 30/ 9/
1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione consultiva regionale di cui
alla legge Regionale 21- 3- 1977, n. 9.
Nella terza parte sono iscritti
i docenti che aspirano a partecipare a concorsi per l assunzione banditi dagli
Enti delegati o convenzionati, ovvero i docenti che desiderino essere utilizzati
come supplenti presso i vari Centri.
Ogni Centro, per il
conferimento delle supplenze, si avvarra di una graduatoria degli aspiranti
distribuiti per fasce di qualifica e con criteri che saranno indicati nell ordinamento didattico
di cui all art. 3.
L iscrizione alla terza parte
dell Albo degli aspiranti e subordinata all esito positivo di prove di
idoneita.
Tali prove sono indette di
norma, annualmente, dall Assessorato alla Pubblica Istruzione.
La Giunta regionale stabilira
il regolamento di attuazione delle prove e nominera di volta in volta le
Commissioni esaminatrici.
I candidati devono essere in
possesso:
a) per le discipline teoriche,
dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal DM 2- 3- 1972 e successive integrazioni e modificazioni, DM
9- 12- 1972 e DM 18- 6-1974 del
Ministero della Pubblica Istruzione;
b) per le esercitazioni
pratiche, di diploma di scuola media secondaria di 2° grado affine alla
disciplina da insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni
di esperienza nella specifica attivita
lavorativa.
Le eventuali controversie, a
seconda delle aree di competenza, saranno affidate a due Commissioni costituite
a cura della Giunta e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti
delegati e tre dei sindacati, e da tre
rappresentanti degli Enti convenzionati e tre dei sindacati presieduta ciascuna da un funzionario
regionale.
Per il personale non docente
degli Enti gestori convenzionati e istituito un elenco al quale accedono coloro
i quali trovansi in servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri
fissati dalla Commissione di cui alla legge regionale 21- 3- 1977, n.
9.
L assessorato alla PI fissa il
termine entro cui deve essere avanzata la domanda di iscrizione all
Albo.
Art. 27(Mobilita del
personale) Il personale docente e non
docente di cui all art. 26 e soggetto alla mobilita occupazionale nell
ambito dei Centri degli Enti gestori o dei Centri convenzionati, secondo i
criteri fissati dall Assessorato alla PI nel piano annuale e sentita la
Commissione della formazione professionale di cui all art. 10.
Tali criteri dovranno comunque
privilegiare le condizioni piu favorevoli in relazione alla residenza dell
interessato.
Tuttavia il personale religioso
degli Enti di tale ispirazione, e sostituito in ogni caso con personale
religioso.
Sono salvi, naturalmente, lo
stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del
rapporto di lavoro.
La mobilita del personale
degli Enti gestori e considerata come passaggio immediato e diretto da una
azienda all altra ai sensi dell art. 11 della legge 29/ 4/ 1949 n.
264.
La mobilita e disposta e
revocata dall Assessorato alla PI in relazione alle relative richieste degli
Enti delegati e degli Enti
gestori.
Si da luogo comunque, d
ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro nell
ambito delle rispettive e specifiche
competenze professionali e nel rispetto
della complessiva anzianita di servizio.
Tuttavia resta salva la
facolta dell Ente gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare,
per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli
uffici e centri della Regione in
sostituzione di quel personale trasferito
fuori della Regione.
Eventuali e circostanziati
ricorsi da parte dei lavoratori relativi all applicazione dei criteri di
attuazione della mobilita saranno affidati alle Commissioni di cui all art.
26.
Art. 28(Orario di
lavoro) Per tutto il personale docente
e non docente della formazione professionale, sia degli Enti delegati che degli
Enti gestori privati, l orario pieno di lavoro e di 36 ore
settimanali.
Per il personale docente l
orario di lavoro si ripartisce:
- in 24 ore settimanali di
effettivo insegnamento sia teorico che pratico;
- in 12 ore settimanali da
utilizzare per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle
esercitazioni, la partecipazione con gli Organi collegiali, gli incontri con le
famiglie, le attivita di recupero didattico individualizzato ai fini di una
piu completa formazione professionale ed eventuali supplenze, auto -
aggiornamento, auto - riqualificazione, utilizzo monte – ore studio e ricerca ed
ogni altra attivita prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
Tali attivita saranno svolte
con criteri di flessibilita stabiliti dalla direzione didattica d intesa con
le rappresentanze sindacali.
Le ore di supplenza saranno
assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato
a tempo parziale.
Art. 29(Trattamento economico e
normativo del personale) Il trattamento economico e
normativo fara riferimento:
a) per il personale comandato,
alla legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e successive modificazioni;
b) per il personale degli Enti
convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dell art. 5, al contratto nazionale di
lavoro di categoria.
Art. 30(Divieto del doppio
impiego) Chiunque e occupato con un
rapporto di lavoro pubblico o privato o e lavoratore autonomo o libero
professionista non puo essere assunto per la realizzazione delle attivita
delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all
ultimo comma dell art. 24.
In caso di inosservanza delle
disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall albo
e decade dall incarico.
Fanno eccezione alle
disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di
azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per
interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di
consulenza.
TITOLO 8GLI UTENTI DELLA
FORMAZIONE
Art. 31(Orientamento
professionale) L attivita di formazione
professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo processo da
idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico - medico -
pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro e di programmi di sviluppo regionale e
nazionale e agli interessi ed attitudini
personali degli allievi.
Il servizio di orientamento
professionale e delegato alle Province o Consorzi di Enti locali di cui all
art. 18, che utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il
personale rivenienti dai disciolti Consorzi per l istruzione
tecnica.
La Regione definira le
modalita per la qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua
articolazione su unita distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni
distretto sia assicurata l attivita di orientamento
professionale.
Nella elaborazione di tali
interventi si dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai Consigli scolastici distrettuali e le
indicazioni delle Consulte di centro per
operare precisi raccordi con l
istruzione secondaria superiore.
Art. 32(Diritto alla
formazione) Il diritto alla formazione e
reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterra validi ed
opportuni.
La Regione realizzera a favore
degli allievi un sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione,
rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le
possibilita di frequentare i corsi.
La Regione, in collegamento con
le unita sanitarie locali, assicurera altresì apposite forme di assistenza
psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e
psichici, ai fini del loro completo inserimento nellattivita formativa e favorirne la integrazione
sociale.
Art. 33(Attivita collaterali ed
integrative) I Centri di formazione
professionale, per iniziativa della Consulta di gestione sociale, potranno
elaborare programmi ed attuare iniziative tendenti allo sviluppo culturale della
personalita degli allievi, avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul
territorio o messe a disposizione della scuola, nello ambito della
programmazione culturale che la Regione elaborera con apposita legge
organica.
TITOLO 9
Art. 34(Abrogazione delle leggi
superate) Con l entrata in vigore
della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con
essa.
Art. 35(Norme
finanziarie) Agli oneri derivanti dalla
presente legge, ad eccezione di quelli di cui all art. 33, si provvede mediante
gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della
Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.
Per l esercizio finanziario
1978 relativo all anno formativo 1978/ 79, periodo 1- 10- 1978 - 31- 12- 1978,
si fa fronte con le disponibilita residue all atto dell entrata in vigore
della presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II <<
Formazione professionale >> dal Cap. 294 al Cap. 310 del bilancio
regionale 1978, nonche mediante prelievo dal Fondo globale per il finanziamento
di legge in corso di adozione, cap. 349.
Al bilancio di previsione per
l esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO:
- Cap. 294 << Formazione
professionale dei lavoratori >> L. 188.000.000
- Cap. 297 << Gestione
indiretta - mezzi propri >> L. 2.000.000.000
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE:
- Cap. 349 << Fondo per
il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionalein corso di
adozione >> L. 2.188.000.000 sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.
Art. 36(Esecuzione) L esecuzione della
presente legge e affidata all Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Regione Puglia.
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