Anno 1978
Numero 54
Data 17/10/1978
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 1978, n. 70. La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
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Legge Regionale 17 ottobre 1978, n. 54

Formazione Professionale.(1) (2) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(2)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6, L.R. 17 giugno 1983, n. 9, dall'art. 23, L.R. 12 maggio 1980, n. 42 e dal primo comma dell'art. 5, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.


TITOLO 1

Finalità 





Art. 1

Obiettivi.(3) 


[La Regione promuove la formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalità.

La Regione intende valorizzare il ruolo delle forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attività di formazione professionale e quello degli Enti locali anche nella gestione delle stesse.

La formazione professionale, quale strumento della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della programmazione comprensoriale, regionale e nazionale.

Lesercizio delle attività di formazione professionale è libero sempre che rispondente ad utilità generale e al pubblico interesse] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 2

Strumenti.(4) 


[La Regione, nellambito delle proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, per la elaborazione di programmi organici di intervento collegati al piano regionale di sviluppo economico.

La Regione, tenendo conto delle scelte prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8, della dinamica del mercato del lavoro nelle attività produttive e nei servizi, attua:

a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;

c) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;

d) progetti speciali di qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in Cassa Integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con lintervento del fondo sociale europeo;

e) corsi di aggiornamento e/o di riconversione del personale addetto alle attività di formazione professionale;

f) corsi per apprendisti;

g) corsi negli istituti di prevenzione e di pena;

h) corsi per informatori socio economici;

i) corsi per operatori del commercio, del turismo e dellartigianato;

l) formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

m) corsi di perfezionamento e di specializzazione post-scuola secondaria superiore e post-unitaria, idonee a favorire linserimento nel mondo del lavoro;

n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani disoccupati;

o) ogni altra attività che, rientrando nelle finalità della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed allorientamento professionale, per qualsiasi finalità, compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attività produttive.

Ai corsi di cui al presente articolo accedono gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i disadattati per i quali, quando è il caso, saranno attuate forme di assistenza medico-psico-pedagogica e di sostegno.

Corsi speciali potranno essere istituiti nei casi di comprovata impossibilità di inserimento]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 3

Ordinamento didattico.(5) 


[Le attività formative di cui allart. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione nel territorio nazionale e comunitario.

Lordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dellart. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fornisce:

- i profili professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

- i requisiti professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

- i requisiti di ammissione ai corsi;

- la durata del corso;

- le attrezzature;

- i criteri per il conferimento delle supplenze;

- gli stage aziendali;

- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;

- i titoli e i requisiti richiesti per linsegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la Giunta regionale, sentita lapposita Commissione consiliare, è autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dellattività di formazione professionale in agricoltura.

Lordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla P.I., sentita la Commissione consiliare competente]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 4

Destinatari della formazione professionale.(6) 


[Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dallordinamento didattico]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


TITOLO 2

Lattività di formazione 





Art. 5

Gli interventi.(7) 


[La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

La Regione, nellambito di tali interventi, si avvale per la gestione diretta degli Enti delegati di cui al successivo art. 18.

Gli Enti delegati provvedono allo svolgimento delle attività relative al piani annuali e pluriennali.

Nel caso di inadempienza da parte degli Enti delegati la Regione potrà ad essi sostituirsi nelleffettuazione delle attività.

La Regione, per lattuazione dei corsi del piano annuale, realizza altresì apposite convenzioni di cui allart. 13 con Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle Organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associativi, di carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse, nonché con enti ed associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale, che si caratterizzino per lefficienza del servizio e per la qualità del corsi.

Per attività di formazione prevista nei piani annuali che non possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti pubblici e/o enti specializzati.

Per quanto attiene lutilizzo dei locali e di attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dellattuazione dei piani di formazione professionale si fa riferimento allart. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .



(7) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 6

Programmazione e coordinamento.(8) 


[Tutte le attività di formazione professionale di cui allart. 2 comunque svolte nellambito regionale sono programmate e coordinate dallAssessorato regionale alla P.I. che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per lassolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione, è istituito presso lAssessorato alla P.I.. nellambito del Settore Formazione professionale, lUfficio Programmazione dellattività di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore e con lindirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati lUfficio si avvale dellausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale, dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresì, della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte e di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

LUfficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 7

Piano poliennale di formazione.(9) 


[La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione professionale o comunque da realizzare nellambito regionale.

Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi nei diversi settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle riqualificazioni e dallaggiornamento in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:

a) le linee di intervento, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;

b) la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e delle mobilità del lavoro;

c) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

d) le iniziative per laggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalità di attuazione;

e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti alladeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei Centri, nonché alla costruzione di nuove sedi;

f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;

g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività collaterali ed integrative.

Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dallAssessorato alla P.I. anche sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10 nonché quella di cui allart. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale].

 


(9) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 8

Piano annuale di formazione.(10) 


[Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno, approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla Giunta regionale col quale si determina:

1) i settori di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo le aperture di cui allart. 2 della presente legge;

2) gli Enti interessati alla attività di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonché le aziende o consorzi di esse per le attività di cui ai secondo comma del successivo art. 20;

3) lorganico del personale docente e non docente per ogni sede di attività;

4) leventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi, nonché delle attrezzature dei Centri;

5) limpegno di spesa riferito allesercizio finanziario globale poliennale.

Il piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. (11) 

Il Consiglio regionale può autorizzare lavvio immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione delle stesso.

Lattività formativa potrà proseguire nel primo semestre dellanno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano. (12) 

Detto piano terrà altresì conto, in attesa dellattuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli Istituti professionali ubicati nel territorio regionale che non potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della Regione] .(13) 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(11) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, l.r. 23 agosto 1993, n. 18. Il presente comma è stato così modificato dal secondo comma dell'art. 4, l.r. 19 luglio 1994, n. 26
(12) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, l.r. 23 agosto 1993, n. 18. A sua volta modificato dall'art. 4,l.r. 19 luglio 1994, n. 26
(13)  Ai sensi del secondo comma dell'art. 24, l.r. 4 maggio 1999, n. 17, le attività della formazione professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data 30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.


Art. 9

Stage aziendali.(14) 


[La programmazione didattica dei corsi dovrà conformarsi di norma a criteri di brevità ed essenzialità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e ladozione di sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

La Regione e gli enti delegati possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stage o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con linserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei docenti, garantendo la finalità formativa di tale attività.

La Regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dal rischio di infortunio] .  



(14) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


TITOLO 3

Organi consultivi 





Art. 10

Commissione regionale della formazione professionale.(15) 


[Presso lAssessorato alla P.I. è istituita la Commissione della formazione professionale così composta:

Assessore alla P.I. della Regione Puglia o suo delegato;

il Coordinatore del settore formazione professionale;

Sovrintendente Regionale scolastico;

Direttore dellUfficio scolastico;

Direttore dellUfficio Regionale del Lavoro e della M.O.;

cinque esperti di formazione professionale eletti dal Consiglio regionale;

sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due rappresentanti della Federazione degli Industriali della Puglia;

un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

un rappresentante dellAssociazione sindacale-Intersind;

un rappresentante dellUnione regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;

tre rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;

tre rappresentanti degli Enti gestori di formazione professionale convenzionali;

un rappresentante dellE.N.P.I.;

tre rappresentanti delle Organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

un rappresentante delle Associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle Università;

un rappresentante per ogni Consiglio scolastico provinciale;

un rappresentante per ogni amministrazione provinciale;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei Dirigenti daziende.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta ed è presieduta dallAssessore alla P.I. o da un suo delegato.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.

La Commissione decaduta continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.

La Commissione può articolarsi in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dallAssessore o da un delegato.

La Commissione e le sottocommissioni sono integrate da funzionari di Assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione professionale.

Alla Commissione, oltre ai compiti dellart. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi a:

a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri periodici in merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attività di formazione e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori del settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario di almeno il VI livello del Settore formazione professionale.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 11

Consulta di gestione sociale.(16) 


[Presso ogni Centro di formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo comma dellart. 5, è costituita una Consulta di gestione sociale così composta:

a) un rappresentante dellEnte gestore;

b) il direttore del Centro;

c) due rappresentanti dei docenti;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) un rappresentante dei genitori;

f) un rappresentante del personale non docente;

g) un rappresentante del distretto scolastico;

h) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale designate dalle segreterie provinciali;

i) tre rappresentanti del Comune in cui ha sede il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno espressione delle minoranze;

l) un rappresentante designato dalle Organizzazioni degli imprenditori più rappresentative ed interessate alle attività preminenti del Centro;

m) un rappresentante dei lavoratori autonomi interessati alle attività preminenti del Centro.

I rappresentanti di cui alle lett. c) d) e) f) g) sono eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Centro.

La Consulta è nominata dallAssessore alla P.I. entro i primi 15 giorni dallinizio dellattività formativa.

A tal fine le designazioni, di cui alle lett. a) b) h) i) l) m), da richiedersi al Centro entro il 10 settembre e gli atti di proclamazione degli eletti di cui alle lett. c) d) e), devono pervenire allAssessorato alla P.I. entro 45 (quarantacinque) giorni dallinizio dellattività formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.

La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e dura in carica per due anni formativi.

Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori è correlata alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.

Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della Consulta.

La Consulta propone iniziative ed esprime pareri su:

a) modalità di svolgimento delle attività formative del piano annuale;

b) iniziative per lo sviluppo delle attività formative;

c) miglioramento funzionale del Centro;

d) iniziative psico-pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;

e) attività di carattere sociale, educativo, collaterali ed integrative;

f) modalità di attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

g) bilancio preventivo e consuntivo.

La Consulta, in relazione alle attività di cui al comma precedente, può assumere elementi conoscitivi nellambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il Centro.

La Consulta è regolarmente costituita in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti già designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato lordine del giorno.

Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente, propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attività che figurano iscritti allordine del giorno]



(16) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


TITOLO 4

Finanziamenti e organizzazione 





Art. 12

Finanziamento delle attività di formazione professionale.(17) 


[Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione allorganico del personale docente e non docente fissato secondo i criteri di cui alla presente legge;

2) spese di organizzazione e per il materiale didattico .(18) 

Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dellimporto complessivo assegnato ad intervenuto avvio dellattività formativa, previa stipula della convenzione . (19) 

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti dalla presente legge.

Sono inoltre a carico della Regione tutte le provvidenze per la attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui allart. 32.

Infine, in rapporto al volume di attività nella Regione, agli Enti gestori di cui allart. 20 della presente legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi compreso il personale .  (20) 

LEnte gestore non può commutare ad enti terzi o a persone non assunte dallEnte e non comprese nel proprio organigramma di formazione professionale la realizzazione di attività corsuali.

LEnte gestore che incorre nellinosservanza delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere altre attività di formazione professionale finanziabili per due anni consecutivi successivi a quello in cui è stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo articolo]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(18) Vedi, anche, quanto disposto dagli articoli 3 e 6, l.r. 8 settembre 1988, n. 26
(19) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5, l.r. 23 agosto 1993, n. 18
(20) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, l.r. 12 maggio 1980, n. 42


Art. 13

Modalità di convenzione.(21) 


[La Regione provvede alla realizzazione delle attività previste dai piani annuali, in via prioritaria, attraverso lutilizzo delle strutture pubbliche.

Si avvale, inoltre, delle strutture degli Enti terzi di cui allart. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.

Queste sono stipulate sulla base delle priorità di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere lindicazione:

a) delle parti, con la specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;

b) dei tipi, le qualità e le quantità dei servizi connessi;

c) della quantità delle provvidenze finanziarie e della modalità di erogazione e di intestazione del mandato di credito;

d) della clausola con cui lEnte si impegna ad osservare le norme della presente legge nonché di altre disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.

La Regione, titolare del controllo sullattuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti locali, tale controllo per quanto attiene allandamento didattico ed amministrativo]



(21) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 14

Rendiconti.(22) 


[1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare allAssessorato alla formazione professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dellanno formativo.

2. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dellente, linteresse maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione monetaria.

3. Lo schema di rendicontazione è definito dallAssessorato alla formazione professionale.

4. La documentazione originale delle spese è trattenuta dallEnte gestore e resta a disposizione dellAssessorato che, attraverso lUfficio riscontro-rendicontazione, appositamente istituito nellambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di competenza. La Regione, tramite lo stesso Ufficio Riscontro-Rendicontazione dispone i dovuti riscontri contabili presso lEnte gestore, verificando la regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dellerogazione dei finanziamenti con lesclusione di quelli relativi al personale ](23) 



(22) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(23) Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, l.r. 8 settembre 1988, n. 26 e, nuovamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 6, l.r. 23 agosto 1993, n. 18. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 12, della stessa l.r. n. 18/1993


Art. 15

Le commissioni di esame.(24) 


[La Commissione di esame è così composta:

a) un funzionario regionale di livello retributivo non inferiore al VII o un Preside o un docente di ruolo degli Istituti professionali e tecnici con funzioni di Presidente ; (26) 

b) un docente teorico del Corso, o comunque del Centro di discipline umanistiche;

c) un docente teorico del corso, o comunque del Centro di discipline scientifiche;

d) un docente tecnico-pratico del corso o comunque del Centro, per le esercitazioni pratiche;

e) un funzionario degli Uffici periferici del Ministero del lavoro;

f) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali:

g) un rappresentante delle Organizzazioni imprenditoriali.

La Commissione è nominata con atto dellAssessorato alla P.I., su designazione del Direttore del Centro per i Commissari di cui alle lett. b), c), d) del presente articolo.

Ai componenti della Commissione è corrisposto il compenso previsto dalle norme regionali vigenti.

Al funzionario regionale Presidente della Commissione viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione corrispondente al livello funzionale e retributivo di appartenenza. Limporto per gettoni di presenza viene invece versato a cura degli enti gestori, alla Tesoreria regionale sullapposito fondo previsto dallart. 78, comma 8, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 ] . (25) 



(24) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(25) Comma aggiunto dal quinto comma dell'art. 20, l.r. 3 giugno 1996, n. 6
(26) Lettera così sostituita dal quarto comma dell'art. 20, l.r. 3 giugno 1996, n. 6.


Art. 16

Organizzazione centrale dellAssessorato.(27) 


[A parziale modifica dellart. 25 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 i settori «Istruzione Artigiana» e «Istruzione Professionale» vengono unificati assumendo la denominazione di «Settore formazione professionale»]



(27) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 17

Assistenza tecnica, vigilanza e controllo.(28) 


[Nellambito del Settore formazione professionale è costituito lUfficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo della formazione professionale.

LUfficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo, esercita di concerto con gli Enti locali, le seguenti funzioni :

a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;

b) assistenza tecnica dei Centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;

c) vigilanza e controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.

Tale vigilanza e controllo si estende, altresì, alle attività autonomamente finanziate dagli Enti gestori e autorizzate dalla Regione ai fini del riconoscimento dellattestato di qualifica e di quanto previsto dallart. 41 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le irregolarità eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dellispezione, mediante consegna di una copia del relativo verbale.

Avverso tale verbale lEnte gestore può far pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità, le controdeduzioni allAssessore alla Pubblica Istruzione, al quale spettano le conseguenti determinazioni previste dalla presente legge.

Copie dei verbali delle visite ispettive e delle controdeduzioni saranno trasmesse contestualmente direttamente alla Commissione consiliare alla P.I.

LAssessore alla formazione professionale predispone un sistema di controlli sul finanziamento dei centri delegati e convenzionati . (32) 

Il sistema di controlli è così articolato:

a) controllo di gestione concernente lefficienza e lefficacia di impiego delle risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi del piano;

b) controllo ispettivo sulle azioni amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura operativa . (29) 

Il dirigente responsabile dei controlli predispone, a conclusione delle attività formative, una relazione sulla gestione dei corsi e segnala allAssessore, anche durante il periodo di attività, eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione. (30) 

Il controllo di gestione assume a riferimento le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e gli enti formatori. LAssessore alla formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce modalità e contenuti dei controlli di gestione ](31) 



(28) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(29) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, l.r. 23 agosto 1993, n. 18
(30) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, l.r. 23 agosto 1993, n. 18
(31) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13l.r. 23 agosto 1993, n. 18
(32) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13l.r. 23 agosto 1993, n. 18


TITOLO 5

Attività delegata 





Art. 18

Finalità - Patrimonio.(33) 


[Allo scopo di esaltare la funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree territoriali comprensoriali, la gestione delle attività di formazione professionale sinora svolte direttamente dalla Regione è delegata alle Province e/o a Consorzio di Enti locali.

Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno definite in relazione ai bacini di utenza di uno o più distretti scolastici, salvaguardandone lintegrità.

Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì definite le modalità di uso degli immobili e delle attrezzature di proprietà della Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.

Entro la data di scadenza della normativa che regola attualmente i rapporti tra la Regione Puglia e il C.N.O.S. - Polivalente ed il C.I.A.P.I. saranno disciplinate le modalità di trasferimento agli Enti delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera C.I.P.E. del 12 dicembre 1972] .



(33) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 19

Personale.(34) 


[Il personale di ruolo in servizio presso i Centri regionali di formazione professionale alla data di pubblicazione della presente legge è comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dellattività didattica e amministrativa al sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18]


(34) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


TITOLO 6

Gli enti gestori 





Art. 20

Requisiti degli Enti.(35) 


[Gli enti e le associazioni di cui allart. 5, pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalità dellattività svolta:

a) non perseguire fine di lucro;

b) avere come fine la formazione professionale;

c) essere in possesso di strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi assegnati;

d) sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione di concerto con gli Enti locali;

e) accertare il controllo sociale e la mobilità del personale;

f) rispettare i livelli di qualificazione richiesti dal programma regionale.

La Regione, con convenzione, può anche finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con le rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di aggiornamento e di riconversione per il proprio personale, ai fini dellacquisizione di tecniche particolari.

La Regione può inoltre riconoscere corsi svolti a cura di organizzazioni diverse autonomamente finanziate purché sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.

Il riconoscimento è accordato su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

La Giunta regionale o, se delegato, lAssessore alla P.I. nellesercizio delle funzioni già svolte dai disciolti Consorzi provinciali per listruzione tecnica, procede allautorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale autonomamente finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali] .

 


(35) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 21

Dimensioni territoriali degli Enti.(36) 


[Agli effetti della presente legge è considerato nazionale lEnte che ha strutture operative in almeno due Regioni; regionale lEnte che ha strutture operative in almeno due province; provinciale lEnte che ha strutture operative in almeno due comuni della stessa Provincia; comunale lEnte che ha strutture operative in un solo Comune o in più frazioni dello stesso Comune]


(36) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 22

Comparti degli Enti gestori.(37) 


[Gli Enti gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al 4° comma dellart. 12, devono articolarsi in comparti regionali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Anche gli Enti gestori a base regionale e provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Per tutti comunque lulteriore articolazione in comparti minori è irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di cui al primo comma.

Le erogazioni delle provvidenze sono intestate allEnte gestore, che ha lobbligo di impegnarle esclusivamente per le attività svolte nella Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione professionale]



(37) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 23

Organico del personale degli Enti gestori.   (38) (39) 


[Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, lAssessore alla P.I. con riferimento al piano annuale di formazione professionale e sentita la Commissione della formazione professionale determina lorganico:

a) del personale docente;

b) del personale non docente delle sedi di svolgimento dei corsi;

c) del personale non docente dei comparti degli Enti gestori.

Gli Enti gestori, 30 giorni prima dellinizio dellattività, devono trasmettere allAssessorato alla P.I. i relativi organigrammi, con la indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attività aderenti alle provvidenze finanziarie.

Sono altresì tenuti a comunicare laggiornamento entro cinque giorni dalle relative variazioni] .   



(38) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(39) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


Art. 24

Assunzione.  (40) (41) 


[Gli Enti gestori sono tenuti ad assumere il personale docente iscritto allalbo di cui allart. 26 nel rispetto e con le facoltà previste dalle leggi dello Stato.

Resta salva la facoltà degli Enti gestori di assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente anche al di fuori dellAlbo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non docente, previa comunicazione e nulla osta da parte dellAssessorato regionale alla P.I.

Tuttavia allassunzione non si fa luogo se può provvedersi mediante la mobilità del personale docente e non docente degli Enti gestori.

Limitatamente alle convenzioni particolari di cui al penultimo comma dellart. 5 può essere utilizzato personale al di fuori dellelenco]



(40) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(41) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


TITOLO 7

Gli operatori della formazione 





Art. 25

Ruolo delloperatore.(42) 


[La Regione è impegnata a favorire lelevazione degli operatori della formazione professionale ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.

A tale scopo programmerà attività di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate allarricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione. Dette attività possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle Università, ad Istituzioni scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione . (43) 

La partecipazione a tali attività è obbligatoria.

Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacità di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione dellattività di formazione professionale]



(42) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(43) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 8, l.r. 23 agosto 1993, n. 18


Art. 26

Albo regionale degli operatori della formazione professionale.(44)   (45) (46) 


[Presso lAssessorato alla pubblica istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente, sono istituti lAlbo regionale dei docenti della formazione professionale dei lavoratori il quale si compone di tre parti e lelenco del personale non docente.

Agli effetti della presente legge per docente si intende sia linsegnante teorico che linsegnante pratico.

Nellambito di ciascuna parte, le iscrizioni nellAlbo del docenti avvengono in ordine alfabetico per Provincia e per gruppo di insegnamenti.

Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti dipendenti dallEnte Regione e comandati ai sensi dellart. 19.

Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli Enti gestori alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione consultiva regionale di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano a partecipare a concorsi per lassunzione banditi dagli Enti delegati o convenzionati, ovvero i docenti che desiderano essere utilizzati come supplenti presso i vari Centri.

Ogni Centro, per il conferimento delle supplenze, si avvarrà di una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce di qualifica e con criteri che saranno indicati nellordinamento didattico di cui allart. 3.

Liscrizione alla terza parte dellAlbo degli aspiranti è subordinata allesito positivo di prove di idoneità.

Tali prove sono indette di norma, annualmente, dallAssessorato alla Pubblica Istruzione.

La Giunta regionale stabilirà il regolamento di attuazione delle prove e nominerà di volta in volta le Commissioni esaminatrici.

I candidati devono essere in possesso:

a) per le discipline teoriche, dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal D.M. 3 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni, D.M. 9 dicembre 1972 e D.M. 18 giugno 1974 del Ministero della pubblica istruzione;

b) per le esercitazioni pratiche, di diploma di scuola media secondaria di secondo grado affine alla disciplina da insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza nella specifica attività lavorativa.

Le eventuali controversie, a seconda delle aree di competenza, saranno affidate a due Commissioni costituite a cura della Giunta e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti delegati e tre dei sindacati, e da tre rappresentanti degli Enti convenzionati e tre dei sindacati presieduta ciascuna da un funzionario regionale.

Per il personale non docente degli Enti gestori convenzionati è istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

LAssessorato alla P.I. fissa il termine entro cui deve essere avanzata la domanda di Iscrizione allAlbo]



(44) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 7, l.r. 28 marzo 1997, n. 11 e dal comma 3 dell'art. 34, l.r 7 agosto 2002, n. 15.
(45) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(46) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


Art. 27

Mobilità del personale.(47) (48) 


[Il personale docente e non docente di cui allart. 26 è soggetto alla mobilità occupazionale nellambito dei Centri degli Enti gestori o dei Centri convenzionati, secondo i criteri fissati dallAssessorato alla P.I. nel piano annuale e sentita la Commissione della formazione professionale di cui allart. 10. (49) 

Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni più favorevoli in relazione alla residenza dellinteressato.

Tuttavia il personale religioso degli Enti di tale ispirazione è sostituito in ogni caso con personale religioso.

Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro. La mobilità del personale degli Enti gestori è considerata come passaggio immediato e diretto da una azienda allaltra ai sensi dellart. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La mobilità è disposta e revocata dallAssessorato alla P.I. in relazione alle relative richieste degli Enti delegati e degli Enti gestori.

Si dà luogo comunque, dufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro nellambito delle rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della complessiva anzianità di servizio.

Tuttavia resta salva la facoltà dellEnte gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri della Regione in sostituzione di quel personale trasferito fuori della Regione.

Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei lavoratori relativi allapplicazione del criteri di attuazione della mobilità saranno affidati alle Commissioni di cui allart. 26]



(47) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27
(48) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(49) Per l'interpretazione del presente comma, vedi il primo comma dell'art. 5, l.r. 19 luglio 1994, n. 26. L'albo e l'elenco istituiti dal presente articolo sono stati poi soppressi dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


Art. 28

Orario di lavoro.(50) (51) 


[Per tutto il personale docente e non docente della formazione professionale, sia degli Enti delegati che degli Enti gestori privati, lorario pieno di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il personale docente lorario di lavoro si ripartisce:

- in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia teorico che pratico;

- in 12 ore settimanali da utilizzare per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la partecipazione con gli Organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le attività di recupero didattico individualizzato ai fini di una più completa formazione professionale ed eventuali supplenze, auto-aggiornamento, auto - riqualificazione, utilizzo monte-ore studio e ricerca ed ogni altra attività prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Tali attività saranno svolte con criteri di flessibilità stabiliti dalla direzione didattica dintesa con le rappresentanze sindacali.

Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale] .



(50) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27.
(51) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 29

Trattamento economico e normativo del personale.  (52) (53) 


[Il trattamento economico e normativo farà riferimento:

a) per il personale comandato, alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni;

b) per il personale degli Enti convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dellart. 5, al contratto nazionale di lavoro di categoria].



(52) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(53) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


Art. 30

Divieto del doppio impiego(54) 


[Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui allultimo comma dellart. 24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dallalbo e decade dallincarico.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza]



(54) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 novembre 2001, n. 27


TITOLO 8

Gli utenti della formazione 





Art. 31

Orientamento professionale.(••) 


[Lattività di formazione professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo processo da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro e di programmi di sviluppo regionale e nazionale e agli interessi ed attitudini personali degli allievi.

Il servizio di orientamento professionale è delegato alle Province o Consorzi di Enti locali di cui allart. 19, che utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale proveniente dai disciolti Consorzi per listruzione tecnica.

La Regione definirà le modalità per la qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua articolazione su unità distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia assicurata lattività di orientamento professionale.

Nella elaborazione di tali interventi si dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai Consigli scolastici distrettuali e le indicazioni delle Consulte di centro per operare precisi raccordi con listruzione secondaria superiore ] . (55) 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36
(55) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, l.r. 12 maggio 1980, n. 42. 


Art. 32

Diritto alla formazione.(56) 


[Il diritto alla formazione è reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterrà validi ed opportuni.

La Regione realizzerà a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi.

La Regione, in collegamento con le unità sanitarie locali, assicurerà altresì apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e psichici, ai fini del loro completo inserimento nellattività formativa e favorirne la integrazione sociale]



(56) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 33

Attività collaterali ed integrative.(57) 


[I Centri di formazione professionale, per iniziativa della Consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalità degli allievi, avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a disposizione della scuola, nellambito della programmazione culturale che la Regione elaborerà con apposita legge organica]


(57) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


TITOLO 9





Art. 34

Abrogazione delle leggi superate.(58) 


[Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa] . 


(58) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 35

Norme finanziarie.(59) 


[Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui allart. 33, si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.

Per lesercizio finanziario 1978 relativo allanno formativo 1978-1979, periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, si fa fronte con le disponibilità residue allatto dellentrata in vigore della presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II «Formazione professionale» dal cap. 294 al cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonché mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di legge in corso di adozione, cap. 349.

Al bilancio di previsione per lesercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

 

 

 

Cap. 294 - Formazione professionale dei lavoratori

L.

188.000.000

 

Cap. 297 - Gestione indiretta - mezzi propri

L.

2.000.000.000

 

 

Variazioni in diminuzione:

 

 

 

Cap. 349 - Fondo di finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di

 

 

 

adozione

L.

2.188.000.000

 

sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa .



(59) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36


Art. 36

Esecuzione.(60) 


[Lesecuzione della presente legge è affidata allAssessorato alla pubblica istruzione della Regione Puglia]


(60) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002art. 36