Legge Regionale 17 ottobre 1978, n. 54 Formazione Professionale.(1) (2)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6, L.R. 17 giugno
1983, n. 9, dall'art. 23, L.R. 12 maggio 1980, n. 42 e dal primo
comma dell'art. 5, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1. TITOLO 1Finalità
Art. 1Obiettivi.(3) [La Regione promuove la
formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed
alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalità.
La Regione intende valorizzare il ruolo delle
forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attività di
formazione professionale e quello degli Enti locali anche nella gestione delle
stesse. La formazione professionale, quale strumento
della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della
programmazione comprensoriale, regionale e nazionale.
Lesercizio delle attività di formazione
professionale è libero sempre che rispondente ad utilità generale e al pubblico
interesse] .
Art. 2Strumenti.(4) [La Regione, nellambito
delle proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi
della formazione e del lavoro, per la elaborazione di programmi organici di
intervento collegati al piano regionale di sviluppo economico.
La Regione, tenendo conto delle scelte
prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8, della
dinamica del mercato del lavoro nelle attività produttive e nei servizi, attua:
a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani
sprovvisti di qualifica professionale;
b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e
perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano
migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;
c) corsi di qualificazione e di riqualificazione
rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano
conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi
livello;
d) progetti speciali di qualificazione e
riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in
Cassa Integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa
qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di
sperimentazione da realizzare anche con lintervento del fondo sociale europeo;
e) corsi di aggiornamento e/o di riconversione
del personale addetto alle attività di formazione professionale;
f) corsi per apprendisti;
g) corsi negli istituti di prevenzione e di
pena;
h) corsi per informatori socio economici;
i) corsi per operatori del commercio, del
turismo e dellartigianato;
l) formazione professionale diretta allo
svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
m) corsi di perfezionamento e di
specializzazione post-scuola secondaria superiore e post-unitaria, idonee a
favorire linserimento nel mondo del lavoro;
n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani
disoccupati;
o) ogni altra attività che, rientrando nelle
finalità della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il
diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla
riqualificazione ed allorientamento professionale, per qualsiasi finalità,
compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della
educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attività
produttive.
Ai corsi di cui al presente articolo accedono
gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i
disadattati per i quali, quando è il caso, saranno attuate forme di assistenza
medico-psico-pedagogica e di sostegno.
Corsi speciali potranno essere istituiti nei
casi di comprovata impossibilità di inserimento] .
Art. 3Ordinamento didattico.(5) [Le attività formative
di cui allart. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da
assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione nel
territorio nazionale e comunitario.
Lordinamento didattico dei corsi, fatta salva
la competenza dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dellart. 30 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, fornisce:
- i profili professionali e relative capacità
tecnico-professionali da conseguire;
- i requisiti professionali e relative capacità
tecnico-professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai corsi;
- la durata del corso;
- le attrezzature;
- i criteri per il conferimento delle supplenze;
- gli stage aziendali;
- le prove finali, gli attestati ed i diplomi
relativi;
- i titoli e i requisiti richiesti per
linsegnamento teorico e pratico.
Per rispondere meglio alle esigenze di
formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali
aziendali la Giunta regionale, sentita lapposita Commissione consiliare, è
autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dellattività di
formazione professionale in agricoltura.
Lordinamento didattico, elaborato nel rispetto
della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dellAssessore alla P.I., sentita la Commissione
consiliare competente] .
Art. 4Destinatari della formazione professionale.(6) [Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale
i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti
previsti dallordinamento didattico].
TITOLO 2Lattività di formazione
Art. 5Gli interventi.(7) [La Regione predispone
gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in
attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale,
e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in
piani annuali.
La Regione, nellambito di tali interventi, si
avvale per la gestione diretta degli Enti delegati di cui al successivo art. 18.
Gli Enti delegati provvedono allo svolgimento
delle attività relative al piani annuali e pluriennali.
Nel caso di inadempienza da parte degli Enti
delegati la Regione potrà ad essi sostituirsi nelleffettuazione delle attività.
La Regione, per lattuazione dei corsi del piano
annuale, realizza altresì apposite convenzioni di cui allart. 13 con Enti ed
Associazioni nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle
Organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi,
degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associativi, di
carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse, nonché con enti
ed associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità
di formazione professionale, che si caratterizzino per lefficienza del servizio
e per la qualità del corsi.
Per attività di formazione prevista nei piani
annuali che non possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai
punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti
pubblici e/o enti specializzati.
Per quanto attiene lutilizzo dei locali e di
attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dellattuazione dei
piani di formazione professionale si fa riferimento allart. 38 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616] .
Art. 6Programmazione e coordinamento.(8) [Tutte le attività di
formazione professionale di cui allart. 2 comunque svolte nellambito regionale
sono programmate e coordinate dallAssessorato regionale alla P.I. che
predispone anche i relativi piani finanziari.
Per lassolvimento di tali funzioni di
programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche
occupazionali e politiche di formazione, è istituito presso lAssessorato alla
P.I.. nellambito del Settore Formazione professionale, lUfficio Programmazione
dellattività di formazione che, in linea con la programmazione statale del
settore e con lindirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in
stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la
Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione,
alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi
produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.
Per la ricerca ed elaborazione dati lUfficio si
avvale dellausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e
di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio
regionale, dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si
avvale, altresì, della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni
sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi
periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte e di gestione
sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.
LUfficio predispone altresì i progetti di
interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organi
nazionali o sovranazionali] .
Art. 7Piano poliennale di formazione.(9) [La Regione, per il
raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma
poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione
professionale o comunque da realizzare nellambito regionale.
Il programma, basato essenzialmente su reali
previsioni occupazionali nei servizi nei diversi settori economici e sulle
esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle
riqualificazioni e dallaggiornamento in relazione ai processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:
a) le linee di intervento, in armonia con gli
obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di
intervento con riferimento agli ambiti territoriali;
b) la previsione globale di spesa, ripartendola
in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del
territorio e delle mobilità del lavoro;
c) la previsione di massima del numero delle
unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi
settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;
d) le iniziative per laggiornamento del
personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalità di
attuazione;
e) tempi, criteri e finanziamenti degli
interventi rivolti alladeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei
Centri, nonché alla costruzione di nuove sedi;
f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti
gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;
g) la previsione di tutti i servizi e gli
interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla
formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività
collaterali ed integrative.
Lo schema del programma poliennale, corredato
degli elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento,
viene predisposto dallAssessorato alla P.I. anche sulla base delle indicazioni
dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la Commissione di cui al
successivo art. 10 nonché quella di cui allart. 22 della legge 12 agosto
1977, n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed è approvato dal
Consiglio regionale].
Art. 8Piano annuale di formazione.(10) [Il Consiglio regionale,
entro il primo semestre di ogni anno, approva il piano annuale per la formazione
professionale predisposto dalla Giunta regionale col quale si determina:
1) i settori di intervento e il numero delle
unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e
riconvertire, secondo le aperture di cui allart. 2 della presente legge;
2) gli Enti interessati alla attività di
formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonché le aziende o
consorzi di esse per le attività di cui ai secondo comma del successivo art. 20;
3) lorganico del personale docente e non
docente per ogni sede di attività;
4) leventuale ammodernamento ed ampliamento
delle sedi, nonché delle attrezzature dei Centri;
5) limpegno di spesa riferito allesercizio
finanziario globale poliennale.
Il piano annuale prevede tutte le attività di
formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni
anno. (11)
Il Consiglio regionale può autorizzare lavvio
immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta
esecutività del provvedimento di approvazione delle stesso.
Lattività formativa potrà proseguire nel primo
semestre dellanno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano. (12)
Detto piano terrà altresì conto, in attesa
dellattuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte
formulate dagli Istituti professionali ubicati nel territorio regionale che non
potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della
Regione] .(13)
(10) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(11) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario
secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, l.r.
23 agosto 1993, n. 18. Il presente comma è stato così modificato dal
secondo comma dell'art. 4, l.r.
19 luglio 1994, n. 26. (12) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario
secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, l.r. 23 agosto 1993,
n. 18. A sua volta modificato dall'art. 4,l.r.
19 luglio 1994, n. 26. (13) Ai sensi del secondo comma dell'art. 24, l.r.
4 maggio 1999, n. 17, le attività della formazione professionale
1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data 30 aprile 1999,
utilizzando il finanziamento assegnato in piano.
Art. 9Stage aziendali.(14) [La programmazione
didattica dei corsi dovrà conformarsi di norma a criteri di brevità ed
essenzialità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e
ladozione di sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di
lavoro.
La Regione e gli enti delegati possono stipulare
convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stage o
periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con linserimento in
particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei
docenti, garantendo la finalità formativa di tale attività.
La Regione garantisce la completa copertura
degli allievi e dei docenti dal rischio di infortunio] .
TITOLO 3Organi consultivi
Art. 10Commissione regionale della formazione professionale.(15) [Presso lAssessorato
alla P.I. è istituita la Commissione della formazione professionale così
composta:
Assessore alla P.I. della Regione Puglia o suo
delegato;
il Coordinatore del settore formazione
professionale;
Sovrintendente Regionale scolastico;
Direttore dellUfficio scolastico;
Direttore dellUfficio Regionale del Lavoro e
della M.O.;
cinque esperti di formazione professionale
eletti dal Consiglio regionale;
sei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
due rappresentanti della Federazione degli
Industriali della Puglia;
un rappresentante della Federazione regionale
degli agricoltori;
un rappresentante dellAssociazione
sindacale-Intersind;
un rappresentante dellUnione regionale del
Commercio e del Turismo della Puglia;
tre rappresentanti delle Organizzazioni
Cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;
tre rappresentanti degli Enti gestori di
formazione professionale convenzionali;
un rappresentante dellE.N.P.I.;
tre rappresentanti delle Organizzazioni
artigiane maggiormente rappresentative;
tre rappresentanti delle Associazioni
professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;
un rappresentante delle Associazioni degli
imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;
due rappresentanti delle Università;
un rappresentante per ogni Consiglio scolastico
provinciale;
un rappresentante per ogni amministrazione
provinciale;
un rappresentante delle organizzazioni sindacali
dei Dirigenti daziende.
La Commissione è nominata con decreto del
Presidente della Giunta ed è presieduta dallAssessore alla P.I. o da un suo
delegato.
La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri
sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.
La Commissione decaduta continua a svolgere i
compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.
La Commissione può articolarsi in
sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dallAssessore o da un
delegato.
La Commissione e le sottocommissioni sono
integrate da funzionari di Assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con
la materia della formazione professionale.
Alla Commissione, oltre ai compiti dellart.
2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi
a:
a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di
coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;
b) esprimere pareri periodici in merito alla
elaborazione ed attuazione dei piani di attività di formazione e di
riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori del settore;
c) proporre studi e ricerche sulla formazione
professionale.
Le materie su cui si devono pronunciare le
sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal Presidente della
Commissione.
Funge da Segretario della Commissione un
funzionario di almeno il VI livello del Settore formazione professionale.
Ai componenti della Commissione è corrisposto un
gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale] .
Art. 11Consulta di gestione sociale.(16) [Presso ogni Centro di
formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo
comma dellart. 5, è costituita una Consulta di gestione sociale così composta:
a) un rappresentante dellEnte gestore;
b) il direttore del Centro;
c) due rappresentanti dei docenti;
d) due rappresentanti degli allievi;
e) un rappresentante dei genitori;
f) un rappresentante del personale non docente;
g) un rappresentante del distretto scolastico;
h) tre rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale designate dalle
segreterie provinciali;
i) tre rappresentanti del Comune in cui ha sede
il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno espressione delle
minoranze;
l) un rappresentante designato dalle
Organizzazioni degli imprenditori più rappresentative ed interessate alle
attività preminenti del Centro;
m) un rappresentante dei lavoratori autonomi
interessati alle attività preminenti del Centro.
I rappresentanti di cui alle lett. c) d) e) f)
g) sono eletti dalle rispettive assemblee.
Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato del Centro.
La Consulta è nominata dallAssessore alla P.I.
entro i primi 15 giorni dallinizio dellattività formativa.
A tal fine le designazioni, di cui alle lett. a)
b) h) i) l) m), da richiedersi al Centro entro il 10 settembre e gli atti di
proclamazione degli eletti di cui alle lett. c) d) e), devono pervenire
allAssessorato alla P.I. entro 45 (quarantacinque) giorni dallinizio
dellattività formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.
La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e
dura in carica per due anni formativi.
Gli allievi durano in carica sino alla
conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante
dei genitori è correlata alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.
Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in
carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della Consulta.
La Consulta propone iniziative ed esprime pareri
su:
a) modalità di svolgimento delle attività
formative del piano annuale;
b) iniziative per lo sviluppo delle attività
formative;
c) miglioramento funzionale del Centro;
d) iniziative psico-pedagogiche, didattiche e di
orientamento professionale;
e) attività di carattere sociale, educativo,
collaterali ed integrative;
f) modalità di attuazione dei servizi sociali a
favore degli allievi;
g) bilancio preventivo e consuntivo.
La Consulta, in relazione alle attività di cui
al comma precedente, può assumere elementi conoscitivi nellambito del
territorio dei distretti scolastici in cui gravita il Centro.
La Consulta è regolarmente costituita in
assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti già
designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda
convocazione.
La convocazione deve essere fatta almeno tre
giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato lordine del
giorno.
Qualora la convocazione sia andata deserta per
due volte consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente,
propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attività che figurano iscritti
allordine del giorno] .
TITOLO 4Finanziamenti e organizzazione
Art. 12Finanziamento delle attività di formazione professionale.(17) [Per lo svolgimento
delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla
Regione agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:
1) retribuzione del personale e relativi oneri
sociali, in relazione allorganico del personale docente e non docente fissato
secondo i criteri di cui alla presente legge;
2) spese di organizzazione e per il materiale
didattico .(18)
Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene
erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dellimporto
complessivo assegnato ad intervenuto avvio dellattività formativa, previa
stipula della convenzione . (19)
La Regione può anche corrispondere contributi
nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei
Centri, previsti dalla presente legge.
Sono inoltre a carico della Regione tutte le
provvidenze per la attuazione del diritto alla formazione in favore degli
allievi dei corsi di formazione professionale di cui allart. 32.
Infine, in rapporto al volume di attività nella
Regione, agli Enti gestori di cui allart. 20 della presente legge saranno
altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti
regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi
compreso il personale . (20)
LEnte gestore non può commutare ad enti terzi o
a persone non assunte dallEnte e non comprese nel proprio organigramma di
formazione professionale la realizzazione di attività corsuali.
LEnte gestore che incorre nellinosservanza
delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto alle relative
provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere altre attività di formazione
professionale finanziabili per due anni consecutivi successivi a quello in cui è
stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.
I rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti
gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo
articolo] .
(17) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(18) Vedi, anche, quanto disposto dagli articoli 3 e 6, l.r.
8 settembre 1988, n. 26. (19) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5, l.r.
23 agosto 1993, n. 18. (20) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, l.r.
12 maggio 1980, n. 42.
Art. 13Modalità di convenzione.(21) [La Regione provvede
alla realizzazione delle attività previste dai piani annuali, in via
prioritaria, attraverso lutilizzo delle strutture pubbliche.
Si avvale, inoltre, delle strutture degli Enti
terzi di cui allart. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.
Queste sono stipulate sulla base delle priorità
di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere
lindicazione:
a) delle parti, con la specificazione del
comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;
b) dei tipi, le qualità e le quantità dei
servizi connessi;
c) della quantità delle provvidenze finanziarie
e della modalità di erogazione e di intestazione del mandato di credito;
d) della clausola con cui lEnte si impegna ad
osservare le norme della presente legge nonché di altre disposizioni
amministrative a contenuto generale della Regione.
La Regione, titolare del controllo
sullattuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti locali,
tale controllo per quanto attiene allandamento didattico ed amministrativo] .
Art. 14Rendiconti.(22) [1. Gli Enti gestori
delegati e convenzionati devono presentare allAssessorato alla formazione
professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla
chiusura dellanno formativo.
2. Oltre tale termine, sulle eventuali
differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dellente, linteresse
maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione
monetaria.
3. Lo schema di rendicontazione è definito
dallAssessorato alla formazione professionale.
4. La documentazione originale delle spese è
trattenuta dallEnte gestore e resta a disposizione dellAssessorato che,
attraverso lUfficio riscontro-rendicontazione, appositamente istituito
nellambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di
competenza. La Regione, tramite lo stesso Ufficio Riscontro-Rendicontazione
dispone i dovuti riscontri contabili presso lEnte gestore, verificando la
regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.
5. La mancata presentazione dei rendiconti
comporta la sospensione dellerogazione dei finanziamenti con lesclusione di
quelli relativi al personale ] . (23)
(22) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(23) Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, l.r.
8 settembre 1988, n. 26 e, nuovamente, così sostituito dal primo
comma dell'art. 6, l.r.
23 agosto 1993, n. 18. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 12, della stessa l.r. n. 18/1993
Art. 15Le commissioni di esame.(24) [La Commissione di esame
è così composta:
a) un funzionario regionale di livello
retributivo non inferiore al VII o un Preside o un docente di ruolo degli
Istituti professionali e tecnici con funzioni di Presidente ; (26)
b) un docente teorico del Corso, o comunque del
Centro di discipline umanistiche;
c) un docente teorico del corso, o comunque del
Centro di discipline scientifiche;
d) un docente tecnico-pratico del corso o
comunque del Centro, per le esercitazioni pratiche;
e) un funzionario degli Uffici periferici del
Ministero del lavoro;
f) un rappresentante delle Organizzazioni
sindacali:
g) un rappresentante delle Organizzazioni
imprenditoriali.
La Commissione è nominata con atto
dellAssessorato alla P.I., su designazione del Direttore del Centro per i
Commissari di cui alle lett. b), c), d) del presente articolo.
Ai componenti della Commissione è corrisposto il
compenso previsto dalle norme regionali vigenti.
Al funzionario regionale Presidente della
Commissione viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e il
trattamento di missione corrispondente al livello funzionale e retributivo di
appartenenza. Limporto per gettoni di presenza viene invece versato a cura
degli enti gestori, alla Tesoreria regionale sullapposito fondo previsto
dallart. 78, comma 8, della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 ] . (25)
Art. 16Organizzazione centrale dellAssessorato.(27) [A parziale modifica
dellart. 25 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 i settori
«Istruzione Artigiana» e «Istruzione Professionale» vengono unificati assumendo
la denominazione di «Settore formazione professionale»]
.
Art. 17Assistenza tecnica, vigilanza e controllo.(28) [Nellambito del Settore
formazione professionale è costituito lUfficio assistenza tecnica, vigilanza e
controllo della formazione professionale.
LUfficio assistenza tecnica, vigilanza e
controllo, esercita di concerto con gli Enti locali, le seguenti funzioni :
a) accertamento dei requisiti per il
riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;
b) assistenza tecnica dei Centri per il migliore
conseguimento dei fini formativi;
c) vigilanza e controllo
tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di
formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione, o
che comunque si svolgano nel territorio della Regione.
Tale vigilanza e controllo si estende, altresì,
alle attività autonomamente finanziate dagli Enti gestori e autorizzate dalla
Regione ai fini del riconoscimento dellattestato di qualifica e di quanto
previsto dallart. 41 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le irregolarità eventualmente riscontrate devono
essere comunque contestate a chiusura dellispezione, mediante consegna di una
copia del relativo verbale.
Avverso tale verbale lEnte gestore può far
pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità, le
controdeduzioni allAssessore alla Pubblica Istruzione, al quale spettano le
conseguenti determinazioni previste dalla presente legge.
Copie dei verbali delle visite ispettive e delle
controdeduzioni saranno trasmesse contestualmente direttamente alla Commissione
consiliare alla P.I.
LAssessore alla formazione professionale
predispone un sistema di controlli sul finanziamento dei centri delegati e
convenzionati . (32)
Il sistema di controlli è così articolato:
a) controllo di gestione concernente
lefficienza e lefficacia di impiego delle risorse finanziarie ed umane e la
coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi del piano;
b) controllo ispettivo sulle azioni
amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto
delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura
operativa . (29)
Il dirigente responsabile dei controlli
predispone, a conclusione delle attività formative, una relazione sulla gestione
dei corsi e segnala allAssessore, anche durante il periodo di attività,
eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione. (30)
Il controllo di gestione assume a riferimento le
singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e
gli enti formatori. LAssessore alla formazione professionale, su delibera della
Giunta regionale, definisce modalità e contenuti dei controlli di gestione ] . (31)
TITOLO 5Attività delegata
Art. 18Finalità - Patrimonio.(33) [Allo scopo di esaltare
la funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree
territoriali comprensoriali, la gestione delle attività di formazione
professionale sinora svolte direttamente dalla Regione è delegata alle Province
e/o a Consorzio di Enti locali.
Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno
definite in relazione ai bacini di utenza di uno o più distretti scolastici,
salvaguardandone lintegrità.
Con provvedimento della Giunta regionale
verranno altresì definite le modalità di uso degli immobili e delle attrezzature
di proprietà della Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.
Entro la data di scadenza della normativa che
regola attualmente i rapporti tra la Regione Puglia e il C.N.O.S. - Polivalente
ed il C.I.A.P.I. saranno disciplinate le modalità di trasferimento agli Enti
delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera
C.I.P.E. del 12 dicembre 1972] .
Art. 19Personale.(34) [Il personale di ruolo in servizio presso i Centri
regionali di formazione professionale alla data di pubblicazione della presente
legge è comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il
prosieguo dellattività didattica e amministrativa al sensi della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18] .
TITOLO 6Gli enti gestori
Art. 20Requisiti degli Enti.(35) [Gli enti e le
associazioni di cui allart. 5, pena la decadenza automatica del finanziamento,
dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalità
dellattività svolta:
a) non perseguire fine di lucro;
b) avere come fine la formazione professionale;
c) essere in possesso di strutture, macchinari,
attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi assegnati;
d) sottoporsi alle ispezioni ed al controllo
della Regione di concerto con gli Enti locali;
e) accertare il controllo sociale e la mobilità
del personale;
f) rispettare i livelli di qualificazione
richiesti dal programma regionale.
La Regione, con convenzione, può anche
finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con le
rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di aggiornamento e di
riconversione per il proprio personale, ai fini dellacquisizione di tecniche
particolari.
La Regione può inoltre riconoscere corsi svolti
a cura di organizzazioni diverse autonomamente finanziate purché sussistano
adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi, rispetto ai
programmi perseguiti.
Il riconoscimento è accordato su istanza
corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti
e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il
numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il
programma da svolgere.
La Giunta regionale o, se delegato, lAssessore
alla P.I. nellesercizio delle funzioni già svolte dai disciolti Consorzi
provinciali per listruzione tecnica, procede allautorizzazione ed al
riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale autonomamente
finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali] .
Art. 21Dimensioni territoriali degli Enti.(36) [Agli effetti della presente legge è considerato
nazionale lEnte che ha strutture operative in almeno due Regioni; regionale
lEnte che ha strutture operative in almeno due province; provinciale lEnte che
ha strutture operative in almeno due comuni della stessa Provincia; comunale
lEnte che ha strutture operative in un solo Comune o in più frazioni dello
stesso Comune].
Art. 22Comparti degli Enti gestori.(37) [Gli Enti gestori
nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al 4° comma dellart. 12,
devono articolarsi in comparti regionali dotati di autonomia amministrativa e
contabile.
Anche gli Enti gestori a base regionale e
provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e
comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.
Per tutti comunque lulteriore articolazione in
comparti minori è irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di
cui al primo comma.
Le erogazioni delle provvidenze sono intestate
allEnte gestore, che ha lobbligo di impegnarle esclusivamente per le attività
svolte nella Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione
professionale] .
Art. 23Organico del personale degli Enti gestori. (38) (39) [Ai soli fini delle
provvidenze finanziarie, lAssessore alla P.I. con riferimento al piano annuale
di formazione professionale e sentita la Commissione della formazione
professionale determina lorganico:
a) del personale docente;
b) del personale non docente delle sedi di
svolgimento dei corsi;
c) del personale non docente dei comparti degli
Enti gestori.
Gli Enti gestori, 30 giorni prima dellinizio
dellattività, devono trasmettere allAssessorato alla P.I. i relativi
organigrammi, con la indicazione delle persone interessate alla realizzazione
delle attività aderenti alle provvidenze finanziarie.
Sono altresì tenuti a comunicare laggiornamento
entro cinque giorni dalle relative variazioni] .
Art. 24Assunzione. (40) (41) [Gli Enti gestori sono
tenuti ad assumere il personale docente iscritto allalbo di cui allart. 26 nel
rispetto e con le facoltà previste dalle leggi dello Stato.
Resta salva la facoltà degli Enti gestori di
assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente
anche al di fuori dellAlbo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non
docente, previa comunicazione e nulla osta da parte dellAssessorato regionale
alla P.I.
Tuttavia allassunzione non si fa luogo se può
provvedersi mediante la mobilità del personale docente e non docente degli Enti
gestori.
Limitatamente alle convenzioni particolari di
cui al penultimo comma dellart. 5 può essere utilizzato personale al di fuori
dellelenco] .
TITOLO 7Gli operatori della formazione
Art. 25Ruolo delloperatore.(42) [La Regione è impegnata
a favorire lelevazione degli operatori della formazione professionale ad un
ruolo di protagonisti attivi e responsabili.
A tale scopo programmerà attività di
aggiornamento permanente e riconversione finalizzate allarricchimento
professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione. Dette
attività possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con
convenzioni, alle Università, ad Istituzioni scientifiche, a Organizzazioni
imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive
impartite dalla stessa Regione . (43)
La partecipazione a tali attività è
obbligatoria.
Esse tenderanno altresì ad emancipare negli
stessi lo spirito di iniziativa, la capacità di ricerca, la concretezza negli
obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e
programmazione dellattività di formazione professionale]
.
Art. 26Albo regionale degli operatori della formazione professionale.(44) (45) (46) [Presso lAssessorato
alla pubblica istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente, sono
istituti lAlbo regionale dei docenti della formazione professionale dei
lavoratori il quale si compone di tre parti e lelenco del personale non
docente.
Agli effetti della presente legge per docente si
intende sia linsegnante teorico che linsegnante pratico.
Nellambito di ciascuna parte, le iscrizioni
nellAlbo del docenti avvengono in ordine alfabetico per Provincia e per gruppo
di insegnamenti.
Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio,
i docenti dipendenti dallEnte Regione e comandati ai sensi dellart. 19.
Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda,
i docenti assunti dagli Enti gestori alla data del 30 settembre 1977 secondo i
criteri fissati dalla Commissione consultiva regionale di cui alla legge
regionale 21 marzo 1977, n. 9.
Nella terza parte sono iscritti i docenti che
aspirano a partecipare a concorsi per lassunzione banditi dagli Enti delegati o
convenzionati, ovvero i docenti che desiderano essere utilizzati come supplenti
presso i vari Centri.
Ogni Centro, per il conferimento delle
supplenze, si avvarrà di una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce
di qualifica e con criteri che saranno indicati nellordinamento didattico di
cui allart. 3.
Liscrizione alla terza parte dellAlbo degli
aspiranti è subordinata allesito positivo di prove di idoneità.
Tali prove sono indette di norma, annualmente,
dallAssessorato alla Pubblica Istruzione.
La Giunta regionale stabilirà il regolamento di
attuazione delle prove e nominerà di volta in volta le Commissioni esaminatrici.
I candidati devono essere in possesso:
a) per le discipline teoriche, dei titoli di
studio previsti, in via analogica, dal D.M. 3 marzo 1972 e successive
integrazioni e modificazioni, D.M. 9 dicembre 1972 e D.M. 18 giugno
1974 del Ministero della pubblica istruzione;
b) per le esercitazioni pratiche, di diploma di
scuola media secondaria di secondo grado affine alla disciplina da insegnare e
di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza nella
specifica attività lavorativa.
Le eventuali controversie, a seconda delle aree
di competenza, saranno affidate a due Commissioni costituite a cura della Giunta
e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti delegati e tre dei
sindacati, e da tre rappresentanti degli Enti convenzionati e tre dei sindacati
presieduta ciascuna da un funzionario regionale.
Per il personale non docente degli Enti gestori
convenzionati è istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in
servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla
Commissione di cui alla legge
regionale 21 marzo 1977, n. 9.
LAssessorato alla P.I. fissa il termine entro
cui deve essere avanzata la domanda di Iscrizione allAlbo].
(44) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 7, l.r.
28 marzo 1997, n. 11 e dal comma 3 dell'art. 34, l.r
7 agosto 2002, n. 15.(45) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(46) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r.
16 novembre 2001, n. 27.
Art. 27Mobilità del personale.(47) (48) [Il personale docente e
non docente di cui allart. 26 è soggetto alla mobilità occupazionale
nellambito dei Centri degli Enti gestori o dei Centri convenzionati, secondo i
criteri fissati dallAssessorato alla P.I. nel piano annuale e sentita la
Commissione della formazione professionale di cui allart. 10. (49)
Tali criteri dovranno comunque privilegiare le
condizioni più favorevoli in relazione alla residenza dellinteressato.
Tuttavia il personale religioso degli Enti di
tale ispirazione è sostituito in ogni caso con personale religioso.
Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed
il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro.
La mobilità del personale degli Enti gestori è considerata come passaggio
immediato e diretto da una azienda allaltra ai sensi dellart. 11 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
La mobilità è disposta e revocata
dallAssessorato alla P.I. in relazione alle relative richieste degli Enti
delegati e degli Enti gestori.
Si dà luogo comunque, dufficio, al
trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro nellambito delle
rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della
complessiva anzianità di servizio.
Tuttavia resta salva la facoltà dellEnte
gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di
servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri
della Regione in sostituzione di quel personale trasferito fuori della Regione.
Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei
lavoratori relativi allapplicazione del criteri di attuazione della mobilità
saranno affidati alle Commissioni di cui allart. 26] .
(47) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r.
16 novembre 2001, n. 27. (48) Legge abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(49) Per l'interpretazione del presente comma, vedi il primo comma dell'art. 5, l.r.
19 luglio 1994, n. 26. L'albo e l'elenco istituiti dal presente articolo
sono stati poi soppressi dall'art. 1, comma 1, l.r.
16 novembre 2001, n. 27.
Art. 28Orario di lavoro.(50) (51) [Per tutto il personale
docente e non docente della formazione professionale, sia degli Enti delegati
che degli Enti gestori privati, lorario pieno di lavoro è di 36 ore
settimanali.
Per il personale docente lorario di lavoro si
ripartisce:
- in 24 ore settimanali di effettivo
insegnamento sia teorico che pratico;
- in 12 ore settimanali da utilizzare per la
predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la
partecipazione con gli Organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le
attività di recupero didattico individualizzato ai fini di una più completa
formazione professionale ed eventuali supplenze, auto-aggiornamento, auto -
riqualificazione, utilizzo monte-ore studio e ricerca ed ogni altra attività
prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
Tali attività saranno svolte con criteri di
flessibilità stabiliti dalla direzione didattica dintesa con le rappresentanze
sindacali.
Le ore di supplenza saranno assegnate
prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo
parziale] .
Art. 29Trattamento economico e normativo del personale. (52) (53) [Il trattamento
economico e normativo farà riferimento:
a) per il personale comandato, alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni;
b) per il personale degli Enti convenzionati,
con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dellart. 5, al contratto
nazionale di lavoro di categoria].
Art. 30Divieto del doppio impiego(54) [Chiunque è occupato con
un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero
professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività
delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui
allultimo comma dellart. 24.
In caso di inosservanza delle disposizioni
precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dallalbo e decade
dallincarico.
Fanno eccezione alle disposizioni di cui al
presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di
formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od
occasionali e per prestazioni di consulenza].
TITOLO 8Gli utenti della formazione
Art. 31Orientamento professionale.(••) [Lattività di
formazione professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo
processo da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza
psico-medico-pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro e
di programmi di sviluppo regionale e nazionale e agli interessi ed attitudini
personali degli allievi.
Il servizio di orientamento professionale è
delegato alle Province o Consorzi di Enti locali di cui allart. 19, che
utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale
proveniente dai disciolti Consorzi per listruzione tecnica.
La Regione definirà le modalità per la
qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua articolazione su
unità distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia
assicurata lattività di orientamento professionale.
Nella elaborazione di tali interventi si
dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai Consigli scolastici
distrettuali e le indicazioni delle Consulte di centro per operare precisi
raccordi con listruzione secondaria superiore ] . (55)
Art. 32Diritto alla formazione.(56) [Il diritto alla
formazione è reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterrà
validi ed opportuni.
La Regione realizzerà a favore degli allievi un
sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli
ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilità di
frequentare i corsi.
La Regione, in collegamento con le unità
sanitarie locali, assicurerà altresì apposite forme di assistenza
psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e
psichici, ai fini del loro completo inserimento nellattività formativa e
favorirne la integrazione sociale] .
Art. 33Attività collaterali ed integrative.(57) [I Centri di formazione professionale, per iniziativa
della Consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare
iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalità degli allievi,
avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a
disposizione della scuola, nellambito della programmazione culturale che la
Regione elaborerà con apposita legge organica].
TITOLO 9
Art. 34Abrogazione delle leggi superate.(58) [Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme
vigenti in contrasto con essa] .
Art. 35Norme finanziarie.(59) [Agli oneri derivanti
dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui allart. 33, si provvede
mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e
pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione
professionale.
Per lesercizio finanziario 1978 relativo
allanno formativo 1978-1979, periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, si fa
fronte con le disponibilità residue allatto dellentrata in vigore della
presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II «Formazione
professionale» dal cap. 294 al cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonché
mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di legge in corso di
adozione, cap. 349.
Al bilancio di previsione per lesercizio 1978
sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento: |
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Cap. 294 - Formazione professionale dei lavoratori |
L. |
188.000.000 |
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Cap. 297 - Gestione indiretta - mezzi propri |
L. |
2.000.000.000 |
|
|
Variazioni in diminuzione: |
|
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Cap. 349 - Fondo di finanziamento di spese correnti derivanti da legge
regionale in corso di |
|
|
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adozione |
L. |
2.188.000.000 |
|
sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa . |
Art. 36Esecuzione.(60) [Lesecuzione della presente legge è affidata
allAssessorato alla pubblica istruzione della Regione Puglia] .
|