Anno 1979
Numero 20
Data 12/04/1979
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 20

Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.



Art. 1


Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 7- 6- 1975, n. 51 le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purche non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. 




Art. 2


Le istanze per ottenere l intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. 


Art. 3


In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze piu immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell assessore all Agricoltura, puo autorizzare l erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all ERSAP per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie piu onerose di cui all art. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui.




Art. 4


Alle spese per l attuazione degli interventi previsti dall art. 1 della presente legge si provvedera con uno stanziamento annuale di L. 1,5 miliardi recante la denominazione << Finanziamento all ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi >> che sara istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recanti dalla legge 18- 7- 1977, n. 403 e sui fondi di cui all art. 9 della legge 16- 5- 1970, n. 281, nonche con i finanziamenti statali nel settore dell agricoltura.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nell ambito del bilancio pluriennale - << Obiettivo operativo agricoltura >>, approvato con LR n. 14 del 6- 2- 1978.

Agli oneri per l attuazione di quanto previsto dall art. 3 della presente legge si fara fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che trovera identica contropartita alla parte ENTRATA in apposito capitolo. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.