Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 20 Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.
Art. 1Sono ammesse ai benefici di cui
alla legge regionale 7- 6- 1975, n. 51 le esposizioni debitorie di enti, di
cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge purche non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e
si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad
oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti
cooperativi.
Le istanze per ottenere l
intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2Le istanze per ottenere
l intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3In attesa del perfezionamento
dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze piu immediate ed evitare
ulteriori aggravi di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell assessore
all Agricoltura, puo autorizzare l erogazione di anticipazioni fino alla
concorrenza di 5 miliardi di lire all ERSAP per la concessione di congrui
acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie piu
onerose di cui all art. 1 della presente legge.
Tali anticipazioni saranno
restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli
mutui.
Art. 4Alle spese per l attuazione
degli interventi previsti dall art. 1 della presente legge si provvedera con
uno stanziamento annuale di L. 1,5 miliardi recante la denominazione <<
Finanziamento all ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel
settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di
esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi >> che sara
istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1979 e per ciascuno degli anni
dal 1980 al 1999 e che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari
rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recanti
dalla legge 18- 7- 1977, n. 403 e sui fondi di cui all art. 9 della legge 16-
5- 1970, n. 281, nonche con i finanziamenti statali nel settore dell
agricoltura.
Gli oneri di cui al primo comma
del presente articolo trovano copertura nell ambito del bilancio pluriennale -
<< Obiettivo operativo agricoltura >>, approvato con LR n. 14 del 6-
2- 1978.
Agli oneri per l attuazione di
quanto previsto dall art. 3 della presente legge si fara fronte mediante
istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire
5 miliardi che trovera identica contropartita alla parte ENTRATA in apposito
capitolo.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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