Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 20
Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.(1)
Art. 1(2)
[Sono ammesse ai
benefici di cui alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 le esposizioni
debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti
bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e
degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli
impianti cooperativi.
Le istanze per ottenere lintervento devono
essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dallentrata in vigore
della presente legge].
Art. 2(3)
[LE.R.S.A.P. provvede
allesercizio delle funzioni amministrative concernenti lattuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge
regionale 7 giugno 1975, n. 51.
Per ottenere i benefici previsti gli interessati
devono inoltrare allE.R.S.A.P. domanda in carta legale corredata dalla
necessaria documentazione.
Linoltro delle domande agli Enti finanziatori
avverrà con nulla-osta del Presidente dellE.R.S.A.P.
Alla concessione e liquidazione del concorso sui
mutui provvede il Consiglio di Amministrazione dellE.R.S.A.P. con le modalità
stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e gli Enti
esercenti il credito e lE.R.S.A.P. medesimo] .
Art. 3(4)
[In attesa del
perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed
evitare ulteriori aggravi di oneri, la Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allAgricoltura, può autorizzare lerogazione di anticipazioni
fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire allE.R.S.A.P. per la concessione di
congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni
debitorie più onerose cui allart. 1 della presente legge.
Tali anticipazioni saranno restituite alla
Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui].
Art. 4(5)
[Alle spese per
lattuazione degli interventi previsti dallart. 1 della presente legge si
provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la
denominazione «Finanziamento dallE.R.S.A.P. per la concessione di agevolazioni
creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il
ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi» che sarà
istituito nel bilancio regionale per lesercizio 1979 e per ciascuno degli anni
dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari
rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recanti
dalla legge 18 luglio 1977, n. 403, e sui fondi di cui allart. 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281, nonché con i finanziamenti statali nel settore
dellagricoltura.
Gli oneri di cui al primo comma del presente
articolo trovano copertura nellambito del bilancio pluriennale, «Obiettivo
operativo agricoltura», approvato con legge
regionale 6 febbraio 1978, n. 14.
Agli oneri per lattuazione di quanto previsto
dallart. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel
bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che
troverà identica contropartita alla parte entrata in apposito capitolo.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.