Anno 1979
Numero 38
Data 29/06/1979
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 38

Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.



Art. 1


Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso regionale sugli interessi, per l acquisto di macchine e attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza:

alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sara accordata priorita alle domande presentate negli anni 1977 e 1978 - nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo - che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall art. 12 della legge 27- 10- 1966, n. 910.




Art. 2


I prestiti di cui all art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all art. 1 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari e stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sullo art. 12 della legge 27- 10- 1966, n. 910.




Art. 3


La concessione dei prestiti di cui all art. 1 della presente legge e subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati Provinciali all Agricoltura competenti, del nulla - osta. Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla - osta verra emesso previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15.



Art. 4


La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall Istituto o Ente finanziatore, che non puo essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell art. 10 della legge 1- 7- 1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall art. 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla – osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sara calcolato in semestralita o annualita costanti e decorrera dal primo mese successivo a quello dell erogazione del prestito.  




Art. 5


I prestiti di cui all art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all art. 10 della legge 25- 5- 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell art. 56 della legge 27- 10- 1970 n. 910 sino all ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all atto della prima somministrazione sull importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia. 




Art. 6


Il beneficio di cui all art. 1 della presente legge non e cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all art. 8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalita.  



Art. 7


Per i prestiti concessi ai sensi dell art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla - osta ispettorale fino alla data di effettiva erogazione all Istituto od Ente della somma finanziata. Tale periodo non puo superare, in ogni caso, i 12 mesi.

Il contributo per ogni operazione e stabilito in misura tale che l onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all art. 2 della presente legge.

Detto contributo sara corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale. 




Art. 8


Per l acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/ o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli puo essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art. 1 della presente legge nonche le Associazioni di produttori riconosciute. Ai formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli Ispettorati provinciali all agricoltura, che sono all uopo delegati, previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15. 




Art. 9


Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con societa di << leasing >> operanti nel settore agricolo puo essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all art. 1 della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di << leasing >> che in ogni caso non potra superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art. 1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 1977, n. 285, la misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma e elevata al 30%.

I responsabili degli Ispettorati provinciali all Agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato. 




Art. 10


In alternativa ai prestiti di cui all art. 1 della presente legge, puo essere concesso per l acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art. 1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 2- 7- 1952, n. 991 e 30- 7- 1957, n. 657.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle Comunita Montane. La Giunta regionale puo deliberare, sentita la Commissione consiliare competente, direttive per l esercizio della delega di cui al presente comma entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5% delle somme assegnate.

Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1/ 6/ 1977 n. 285, e cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/ o regionali fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile. 




Art. 11


Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 5/ 7/ 1928, n. 1760, 2- 6- 1961, n. 454, 27- 10- 1966, n. 910, cosi come successivamente modificate e in quanto compatibili.



Art. 12


La Giunta regionale relazionera annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dell anno successivo sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia. 



Art. 13


L onere per gli interventi di cui all art. 4 della presente legge trova copertura per Lire 800.000.000 sul cap. 275/ 1 << Concorso regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola >> del bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27- 4- 1979.

L onere per gli interventi di cui all art. 7 della presente legge trova copertura per Lire 250.000.000 sul cap. 275/ 2 << Concorso regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l acquisto di macchine ed attrezzature agricole >> del Bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/ 4/ 1979.

L onere per gli interventi di cui all art. 8 della presente legge trova copertura per Lire 300.000.000 sul cap. 275/ 3 << Contributi in c / capitale per l acquisto di macchine ed attrezzature destinate alla semina e/ o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli >> del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/ 4/ 1979.

L onere per gli interventi di cui all art. 9 della presente legge trova copertura per Lire 100.000.000 sul cap. 275/ 4 << Contributi in c / capitale per favorire le operazioni di leasing relative a macchine e attrezzature agricole >> del Bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/ 4/ 1979.

L onere per gli interventi di cui all art. 10 della presente legge trova copertura per Lire 300.000.000 sul cap. 275/ 5 << Contributi in c / capitale per l acquisto di macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici e alle cooperative che operano territori classificati montani >> del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27- 4- 1979.

Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.