Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 38 Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.
Art. 1Allo scopo di favorire lo
sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e
gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere
prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso
regionale sugli interessi, per l acquisto di macchine e attrezzature
agricole.
I prestiti saranno concessi
agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza:
alle imprese familiari
coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti,
proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle
cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1-
6- 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.
Nella concessione dei prestiti
sara accordata priorita alle domande presentate negli anni 1977 e 1978 - nel
rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di
cui al secondo comma del presente articolo - che non abbiano trovato definizione
per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall art. 12
della legge 27- 10- 1966, n. 910.
Art. 2I prestiti di cui all art. 1
della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella
misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le
imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all art. 1 della
presente legge.
Il tasso di interesse a carico
dei beneficiari e stabilito nella misura prevista dalla normativa statale
vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a
valere sullo art. 12 della legge 27- 10- 1966, n. 910.
Art. 3La concessione dei
prestiti di cui all art. 1 della presente legge e subordinata al rilascio, da
parte degli Ispettorati Provinciali all Agricoltura competenti, del nulla -
osta. Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla
- osta verra emesso previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui
all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15.
Art. 4La Regione assume a proprio
carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall Istituto o Ente
finanziatore, che non puo essere superiore al tasso di riferimento determinato
dallo Stato ai sensi dell art. 10 della legge 1- 7- 1977, n. 403, al lordo di
eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei
beneficiari nella misura prevista dall art. 2 della presente legge.
Alla concessione e liquidazione
del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte
dalla Giunta Regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta
regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati
del nulla – osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi
mensilmente dall Istituto o Ente finanziatore.
Il concorso regionale negli
interessi sara calcolato in semestralita o annualita costanti e decorrera
dal primo mese successivo a quello dell erogazione del prestito.
Art. 5I prestiti di cui all art. 1
della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate
all art. 10 della legge 25- 5- 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell art. 56 della legge 27- 10-
1970 n. 910 sino all ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed
Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l esperimento delle procedure di
riscossione coattiva.
Gli istituti ed Enti, quando
trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una
volta tanto all atto della prima somministrazione sull importo originario del
prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di
Garanzia.
Art. 6Il beneficio di cui all
art. 1 della presente legge non e cumulabile con il contributo in conto
capitale di cui all art. 8 della presente legge e con gli altri benefici
previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalita.
Art. 7Per i prestiti concessi ai
sensi dell art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, la Regione interviene
con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel periodo
intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla - osta
ispettorale fino alla data di effettiva erogazione all Istituto od Ente della
somma finanziata. Tale periodo non puo superare, in ogni caso, i 12 mesi.
Il contributo per ogni
operazione e stabilito in misura tale che l onere per interessi a carico del
prestatario sia riportato al tasso di cui all art. 2 della presente legge.
Detto contributo sara
corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del
credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di
concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi
rendiconti presentati dall Istituto o Ente, muniti del visto del collegio
sindacale.
Art. 8Per l acquisto di macchine e
attrezzature destinate alle operazioni di semina e/ o raccolta dei prodotti
bieticoli e tabacchicoli puo essere concesso, in alternativa al concorso
regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della
spesa ritenuta ammissibile.
Di tale agevolazione possono
beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art.
1 della presente legge nonche le Associazioni di produttori riconosciute. Ai
formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al
presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla
Giunta regionale, i responsabili degli Ispettorati provinciali all agricoltura,
che sono all uopo delegati, previo parere dei Comitati consultivi competenti di
cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15.
Art. 9Per le operazioni di locazione
finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida
obsolescenza contratte direttamente con societa di << leasing >>
operanti nel settore agricolo puo essere concesso, in alternativa ai prestiti
di cui all art. 1 della presente legge, un contributo in conto capitale
determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di
<< leasing >> che in ogni caso non potra superare il 20% del costo
effettivo delle macchine e delle attrezzature.
Di tale agevolazione possono
beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art.
1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole
di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 1977, n. 285, la misura massima
del contributo in conto capitale di cui al primo comma e elevata al
30%.
I responsabili degli
Ispettorati provinciali all Agricoltura sono delegati ad emettere i formali
provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al
presente articolo, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente
competenti di cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 e dietro
presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria
perfezionato.
Art. 10In alternativa ai prestiti di
cui all art. 1 della presente legge, puo essere concesso per l acquisto di
macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura
massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Di detto contributo possono
beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all art.
1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati
montani ai sensi delle leggi 2- 7- 1952, n. 991 e 30- 7- 1957, n. 657.
Le funzioni relative alla
istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di
cui al presente articolo sono delegate alle Comunita Montane. La Giunta
regionale puo deliberare, sentita la Commissione consiliare competente,
direttive per l esercizio della delega di cui al presente comma entro 30 giorni
dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L assegnazione agli enti
delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l esercizio delle funzioni
di cui al precedente comma e effettuata con deliberazione della Giunta
regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti
delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella
misura massima del 5% delle somme assegnate.
Il contributo di cui al
presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di
giovani costituite ai sensi della legge 1/ 6/ 1977 n. 285, e cumulabile con le
provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/ o regionali
fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 11Per quanto non
esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle
leggi 5/ 7/ 1928, n. 1760, 2- 6- 1961, n. 454, 27- 10- 1966, n. 910, cosi come
successivamente modificate e in quanto compatibili.
Art. 12La Giunta regionale
relazionera annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo
trimestre dell anno successivo sullo stato di attuazione della presente legge e
sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia.
Art. 13L onere per gli interventi di
cui all art. 4 della presente legge trova copertura per Lire 800.000.000 sul
cap. 275/ 1 << Concorso regionale sui prestiti di esercizio di
ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola >> del bilancio
di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27- 4- 1979.
L onere per gli interventi di
cui all art. 7 della presente legge trova copertura per Lire 250.000.000 sul
cap. 275/ 2 << Concorso regionale sugli interessi di prefinanziamento sui
prestiti contratti dagli operatori agricoli per l acquisto di macchine ed
attrezzature agricole >> del Bilancio di previsione per lo esercizio
finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/ 4/
1979.
L onere per gli interventi di
cui all art. 8 della presente legge trova copertura per Lire 300.000.000 sul
cap. 275/ 3 << Contributi in c / capitale per l acquisto di macchine ed
attrezzature destinate alla semina e/ o raccolta dei prodotti bieticoli e
tabacchicoli >> del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/ 4/ 1979.
L onere per gli interventi di
cui all art. 9 della presente legge trova copertura per Lire 100.000.000 sul
cap. 275/ 4 << Contributi in c / capitale per favorire le operazioni di
leasing relative a macchine e attrezzature agricole >> del Bilancio di
previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27/ 4/ 1979.
L onere per gli interventi di
cui all art. 10 della presente legge trova copertura per Lire 300.000.000 sul
cap. 275/ 5 << Contributi in c / capitale per l acquisto di macchine ed
attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici e alle
cooperative che operano territori classificati montani >> del Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27- 4- 1979.
Per gli esercizi successivi,
gli oneri di cui ai commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti
capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.
|