Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 38 Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.(1)
Art. 1(2) [Allo scopo di favorire
lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli
Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati
a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il
concorso regionale sugli interessi, per lacquisto di macchine e attrezzature
agricole. I prestiti saranno concessi agli imprenditori
agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari
coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti,
proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle
cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge
1° giugno 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.
Nella concessione dei prestiti sarà accordata
priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978, nel rispetto della data
di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo
comma del presente articolo, che non abbiano trovato definizione per esaurimento
dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dallart. 12 della legge
27 ottobre 1966, n. 910] .
Art. 2(3) [I prestiti di cui
allart. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno
concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al
90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui allart, 1
della presente legge.
Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è
stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di
finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sullart. 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910] .
Art. 3(4) (5) [La concessione dei prestiti di cui allart. 1 della
presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli ispettorati provinciali
allagricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma accordata sia pari
o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo pareri dei
comitati consultivi competenti di cui allart. 11 della legge regionale 3
marzo 1978, n. 15] .
Art. 4(6) [La Regione assume a
proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dallIstituto o
Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento
determinato dallo Stato ai sensi dellart. 10 della legge 1° luglio 1977, n.
403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e
quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dallart. 2 della presente
legge.
Alla concessione e liquidazione del concorso
regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta
regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa
sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta
ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dallIstituto o
Ente finanziatore.
Il concorso regionale negli interessi sarà
calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese
successivo a quello dellerogazione del prestito] .
Art. 5(7) [I prestiti di cui
allart. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie
indicate allart. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti
dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dellart. 56 della
legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino allammontare della complessiva perdita che
gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo lesperimento delle
procedure di riscossione coattiva.
Gli istituti ed Enti, quando trattasi di
prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto
allatto della prima somministrazione sullimporto originario del prestito, la
trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia] .
Art. 6(8) [Il beneficio di cui allart. 1 della presente legge non
è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui allart. 8 della
presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi
regionali aventi le stesse finalità] .
Art. 7(9) [Per i prestiti concessi
ai sensi dellart. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione
interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel
periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al
nulla-osta ispettoriale fino alla data di effettiva erogazione allIstituto od
Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12
mesi.
Il contributo per ogni operazione è stabilito in
misura tale che lonere per interessi a carico del prestatario sia riportato al
tasso di cui allart. 2 della presente legge.
Detto contributo sarà corrisposto tramite gli
Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la
meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e
liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti
presentati dallIstituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale] .
Art. 8(10) (11) [Per lacquisto di
macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei
prodotti bieticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al
concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50%
della spesa ritenuta ammissibile.
Di tale agevolazione possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui allart. 1 della presente
legge nonché le associazioni di produttori riconosciute.
Ai formali provvedimenti di concessione e
liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base
delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli
ispettorati provinciali allagricoltura, che sono alluopo delegati, previo
parere dei comitati consultivi competenti di cui allarticolo 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15]
Art. 9(12) (13) [Per le operazioni di
locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio
di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di «leasing» operanti
nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui
allarticolo della presente legge, un contributo in conto capitale determinato
in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di «leasing» che in
ogni caso non potrà superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle
attrezzature.
Di tale agevolazione possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui allart. 1 della presente
legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani
costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, la misura massima
del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30%.
I responsabili degli ispettorati provinciali
allagricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di
concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente
articolo, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di
cui allart. 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, e dietro presentazione da parte dei
beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato]
Art. 10(14) (15) [In alternativa ai
prestiti di cui allart. 1 della presente legge, può essere concesso per
lacquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale
nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Di detto contributo possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui allart. 1 della presente
legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi
delle leggi 2 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.
Le funzioni relative alla istruttoria,
concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al
presente articolo sono delegate alle comunità montane. La Giunta regionale può
deliberare, sentita la commissione consiliare competente, direttive per
lesercizio della delega di cui al presente comma entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lassegnazione agli enti delegati dei fondi
previsti dalla presente legge per lesercizio delle funzioni di cui al
precedente comma è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla
base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi
gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5%
delle somme assegnate.
Il contributo di cui al presente articolo,
qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai
sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è cumulabile con le provvidenze
previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite
massimo della spesa ritenuta ammissibile]
Art. 11(16) [Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente
legge si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e alla legge 7 ottobre 1966, n. 910,
così come successivamente modificate e in quanto compatibili] .
Art. 12(17) [La Giunta regionale relazionerà annualmente alla
Commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dellanno
successivo, sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo
della meccanizzazione agricola in Puglia] .
Art. 13Disposizioni finanziarie.(18) [Lonere per gli
interventi di cui allart. 10 della presente legge trova copertura per L.
300.000.000 sul cap. 275/5 «Contributi in conto capitale per lacquisto di
macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici
e alle cooperative che operano territori classificati montani» del bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 aprile 1979.
Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai
commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei
rispettivi bilanci di previsione.
Lonere per gli interventi di cui allart. 4
della presente legge trova copertura per L. 800.000.000 sul cap. 275/1 «Concorso
regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la
meccanizzazione agricola» del bilancio di previsione per lesercizio finanziario
1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
Lonere per gli interventi di cui allart. 7
della presente legge trova copertura per L. 250.000.000 sul cap. 275/2 «Concorso
regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli
operatori agricoli per lacquisto di macchine ed attrezzature agricole» del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
Lonere per gli interventi di cui allart. 8
della presente legge trova copertura per L. 300.000.00 sul cap. 275/3
«Contributi in conto capitale per lacquisto di macchine ed attrezzature
destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli» del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
Lonere per gli interventi di cui allart. 9
della presente legge trova copertura per L. 100.000.000 sul cap. 275/4
«Contributi in conto capitale per favorire le operazioni di leasing relative a
macchine e attrezzature agricole» del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile
1979]
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