Anno 1979
Numero 50
Data 07/08/1979
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 agosto 1979, n. 50

Integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 23 giugno 1976, n. 15 recanti « Norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali ».



Art. 1


Il 1° comma dell art. 2 della L. R. 25- 2- 1972, n. 4 e così modificato:

<< La corresponsione dell indennita prevista per i Consiglieri regionali al punto e del precedente articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione>>  




Art. 2


La diaria corrisposta ai Consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese, ai sensi dell art. 1 della LR 23- 6- 1976, n. 15, e fissata in L. 408.000 a decorrere dal 1° gennaio 1978.  



Art. 3


L onere riveniente dall applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilita del Cap. 1 - Parte II - Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.