Legge Regionale 7 agosto 1979, n. 50
Integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 23 giugno 1976, n. 15 recanti « Norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali ».
Art. 1Il 1° comma dell art. 2 della
L. R. 25- 2- 1972, n. 4 e così modificato:
<< La corresponsione
dell indennita prevista per i Consiglieri regionali al punto e del precedente
articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione>>