Anno 1979
Numero 50
Data 07/08/1979
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 agosto 1979, n. 63
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 agosto 1979, n. 50

Integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 23 giugno 1976, n. 15 recanti « Norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali ».(1) 


(1) Legge d ritenersi implicitamente abrogata: la l.r. 4/72 è stata  abrogata dalla l.r. 05/98, art. 9 e  la l.r. 15/76 è stata abrogata dalla l.r. 28/98, all. A.


Art. 1

(2) 


[Il 1° comma dell art. 2 della L. R. 25- 2- 1972, n. 4 e così modificato:

La corresponsione dell indennita prevista per i Consiglieri regionali al punto e del precedente articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione  ]



(2) Legge d ritenersi implicitamente abrogata: la l.r. 4/72 è stata  abrogata dalla l.r. 05/98, art. 9 e  la l.r. 15/76 è stata abrogata dalla l.r. 28/98, all. A.


Art. 2

(3) (4) 


[La diaria corrisposta ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese, ai sensi dellart. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 450.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1979]

(3) Articolo  sostituito dalla  l.r. 24 aprile 1980, n. 28art. 1,primo comma 
(4) Legge d ritenersi implicitamente abrogata: la l.r. 4/72 è stata  abrogata dalla l.r. 05/98, art. 9 e  la l.r. 15/76 è stata abrogata dalla l.r. 28/98, all. A.


Art. 3

(5) 


[Lonere riveniente dallapplicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del cap. 1 - parte II spesa - del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione. ]



(5) Legge d ritenersi implicitamente abrogata: la l.r. 4/72 è stata  abrogata dalla l.r. 05/98, art. 9 e  la l.r. 15/76 è stata abrogata dalla l.r. 28/98, all. A.