Anno 1979
Numero 66
Data 31/10/1979
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
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Legge Regionale 31 ottobre 1979, n. 66

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilita' dei suoli.



Art. 1


Il disposto dell art. 6, I comma, primo subcapoverso, della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è così modificato:

<< - nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso e subordinato all inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per l edilizia residenziale di cui alla legge statale n. 167 del 18- 4- 1962, nonche i piani di recupero di cui alla LS n. 457 del 5- 8- 1978; >>.

Il disposto dell art. 6, secondo comma, della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 e così modificato:

<< Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico e/ o dal PPA) nelle quali il rapporto tra suoli occupati da costruzioni e suoli liberi edificabili e non inferiore a 1/ 12 >>.




Art. 2


Il titolo dell art. 9 della legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 è sostituito dal seguente:

<< Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del PPA >>

Il primo comma dell art. 9 della legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 e preceduto dai seguenti commi:

<< Il PPA puo individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali e consentito il rilascio della concessione di cui all art. 3 della legge statale 28- 1- 77, n. 10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali insistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosita della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l edilizia  residenziale, non e suscettibile di abbattimento alcuno.

Il contributo di cui all art. 3 della legge statale n. 10 del 28- 1- 77 non e dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall art. 9 della citata legge >>.

Il disposto dell art. 9, secondo comma, della legge regionale 12- 2- 79, n. 6 è così modificato:

<< La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lettera a) dell art. 9 della legge statale 28- 1- 77, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, e attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall Ispettorato provinciale dell Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorieta redatto in conformita delle vigenti disposizioni di legge >>.

Il quarto comma del citato articolo 9 della legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 è sostituito come segue:

<< Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttivita agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell Ispettorato provinciale dell Agricoltura attestante la loro idoneita tecnica e produttiva.

L art. 9 della L. R. n. 6 del 12- 2- 79 è integrato dal seguente ultimo comma:

<< Al di fuori delle aree incluse nel PPA e possibile anche l edificazione autorizzata ai sensi dell art. 48 della ls n. 457 del 5- 8- 1978 >>. 




Art. 3


L art. 10 della L. R. 12- 2- 79, n. 6 è abrogato.

Il Consiglio comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a), b), c) e f), dell art. 5 e all art. 7 della LR 12- 2- 79, n. 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della Tabella A) allegata alla LR 12- 2- 79, n. 6, il documento programmatico preliminare puo essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati.

Il Documento programmatico preliminare e depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell avvenuto deposito e dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque puo prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del PPA; gli enti pubblici interessati all uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento alla Giunta regionale, alla Provincia ed alla eventuale Comunita Montana.

Nei 30 giorni successivi alla data della comunicazione del Documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del PPA.

Trascorso inutilmente tale termine il Documento si intende accettato.

Il predetto termine non potra essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al precedente 7° comma il Comune formula il PPA e lo approva.

La delibera di approvazione del PPA e soggetta al controllo di cui all articolo 130 della Costituzione.

Nei 30 giorni successivi alla approvazione, il PPA viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed altri Enti interessati, ed e altresì depositato presso la Segretaria comunale per l intero periodo di validita, a disposizione di chiunque. 




Art. 4


Il disposto dell art. 11, secondo comma, della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è così modificato:

<< Qualora un Comune abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della formazione del PPA, l approvazione di quest ultimo e differita di 20 giorni da quella dello strumento urbanistico generale. Tale differimento si applica anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali >>.




Art. 5


L art. 14 della L. R. n. 6 del 12- 2- 1979 è integrato dal seguente primo comma:

<< I comuni dotati di programmi di fabbricazione potranno provvedere alla loro attuazione anche mediante i piani particolareggiati di cui gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 17- 8- 1942, n. 1150 e successive modificazioni >>.




Art. 6


Il primo comma dell art. 18 della L. R. n. 6 del 12- 2- 1979 è così sostituito:

<< Sino all approvazione dei PPA al di fuori dei casi previsti dall art. 9, la concessione e data dal Sindaco soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse non contrastino con il Documento Programmatico Preliminare di cui all art. 10 della presente legge, se ed in quanto adottato >>. 




Art. 7


L art. 20 della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è così sostituito:

<< Il Comune determina i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle tabelle B) ed H) della presente legge. Su tali costi il Comune ha facolta di applicare un abbattimento massimo del 50%.

All uopo il Comune, con delibera consiliare soggetta al controllo di cui all art. 130 della Costituzione, procede:

a) - alla determinazione, in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell anno precedente al provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla Tabella A);

b) - all individuazione, con riferimento alle Tabelle B), del costo base di urbanizzazione applicabile nel Comune in relazione agli indici di fabbricabilita territoriale ed alla classe di appartenenza di cui al precedente punto a);

c) - alla decurtazione, dal costo base, dell aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C), qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;

d) - alla individuazione dei coefficienti applicabili nel Comune in relazione all andamento demografico (Tabella D), alla distanza dal capoluogo di provincia (Tabella E) ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (Tabella F);

e) - alla individuazione per ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il Comune intende adottare, differenziati secondo il tipo di intervento edilizio (Tabella G);

f) - alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

1) - per le costruzioni residenziali, commerciali e direzionali (Tabella B/ 1);

2) - per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (Tabella B/ 2);

3) - per gli impianti industriali e artigiani (Tabelle H) ed I).

g) - alla determinazione della gradualita di applicazione del contributo secondo le modalita di cui al successivo art. 21.

La delibera consiliare di cui al presente articolo e adottata dal Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.>>




Art. 8


L art. 21 della l. r. 12- 2- 79, n. 6 è così sostituito:

<< Il Comune, determinato il contributo ai sensi dell art. 20, ha facolta di abbattere tale contributo in misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal Comune in funzione dell ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all art. 20.

Il Comune per i soggetti di cui all art. 8 della legge 28- 1- 77, n. 10; nonche per gli interventi nell ambito dei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 62, n. 167 o sulle aree individuate ai sensi dell art. 51 della legge 21- 10- 71, n. 855 e per gli interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona da parte di richiedenti che abbiano i requisiti per la assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare, puo stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del DM 2- 8- 69 del Ministero dei LLPP e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i piani di lottizzazione il contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione non puo in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui  all art. 8 della legge 6- 8- 67, n. 765 >>.




Art. 9


L art. 23 della legge regionale n. 6 del 12- 2- 1979 è così sostituito:

<< I Comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione desumendolo dalla Tabella B/ 1 per l edilizia residenziale, commerciale e direzionale in relazione all indice di fabbricabilita territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dallo strumento urbanistico medesimo.

Quando la zona abbia un indice di fabbricabilita territoriale intermedio rispetto a quelli indicati dalla Tabella B/ 1, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilita territoriale immediatamente inferiori e superiori della Tabella.

Nel caso di indice di fabbricabilita territoriale inferiore a 0,25 mc / mq. il costo base di urbanizzazione e quello determinato dalla Tabella B/ 1 per l anzidetto indice di fabbricabilita territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

I Comuni sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza per l edilizia residenziale commerciale e direzionale all interno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell art. 17 della legge 6- 8- 1967, n. 765, il costo base di cui alla Tabella B/ 1 corrispondente all indice di fabbricabilita territoriale 1 mc / mq; gli stessi applicano, per l edilizia residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base di cui alla tabella B/ 1 corrispondente all indice di fabbricabilita territoriale di 0,25 mc / mq.

Qualora lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilita territoriale, questi si ricavano dagli indici di fabbricabilita fondiaria attraverso l allegata tabella L.).

La Tabella B/ 2 determina i costi base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonche per i villaggi turistici.

Le opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti  liquidi e solidi, ivi compresi gli impianti di  depurazione e di incenerimento e le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Il contributo per le costruzioni residenziali all interno di complessi per impianti turistici e determinato secondo la tabella B/ 1 e per l indice di fabbricabilita territoriale di 0,25 mc / mq>>.




Art. 10


Il disposto dell art. 24, quarto comma, della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:

<< Il costo base non puo essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria gia eseguite o esistenti nella zona, ad eccezione delle opere o della parte di esse realizzate o in corso di realizzazione con contributi in conto capitale erogati da Enti pubblici >>.

Il penultimo comma dell art. 24 della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:

<< Non e ammessa compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria >>.  




Art. 11


L art. 25 della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è integrato dal seguente ultimo comma:

<< Per andamento demografico si intende il saldo demografico decennale, riferito alla popolazione residente >>.




Art. 12


Il disposto di cui al primo comma dell art. 28 della legge regionale 12- 2- 1979, n. 6 è così modificato:

<< La Tabella G) determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade l intervento, il coefficiente di correzione dei costi base applicabile per tipo di intervento >>. 




Art. 13


L ultimo comma dell art. 30 della L. R. n. 6 del 12- 2- 1979 viene abrogato. 


Art. 14


L art. 31 della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è così sostituito:

<< Quando in una medesima costruzione coesistono unita immobiliari aventi destinazioni diverse, per ciascuna unita si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione d uso >>. 




Art. 15


Il secondo comma dell art. 34 della L. R. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:

<< Compete alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, determinare diversamente le percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi base di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai Comuni ovvero sulla base dei dati riferibili alla situazione socio - economica dei territori interessati >>. 




Art. 16


L art. 36 della L. R. n. 6 del 12- 2- 1979 è sostituito come segue:

<< Il contributo afferente il costo di costruzione, di cui all art. 6 della LR n. 10 del 28- 1- 1977,  nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di costruzione determinato nei modi fissati dal citato art. 6.

Il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/ o impianti destinati ad attivita turistiche, commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale ai sensi del secondo comma dell art. 10 della LR n. 10 del 28- 1- 1977, applicando al costo di documentato di costruzione un aliquota compresa fra il 5% ed il 10%, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attivita.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del primo comma dell art. 6 della LR n. 10 del 28- 1- 1977 >>.




Art. 17


Le tabelle allegate alla L. R. 12- 2- 1979, n.6,  vengono così modificate:

TABELLA B/ 1 - Il titolo della tabella viene integrato come segue:

<< COSTO BASE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIARIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL ART. 33  RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNI, PER LE COSTRUZIONI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E DIREZIONALI >>.

TABELLA B/ 2 - Tale tabella viene soppressa.

TABELLA B/ 3 - Tale tabella, con la presente modifica, diventa tabella B/ 2.

TABELLA H - Il titolo della tabella viene riformulato come segue:

<< DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE COPERTA A VANO >>.

TABELLA G - COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Zone omogenee di tipo A

NC 1 DR 1 RR 0,5

Zone omogenee di tipo B

NC 0,9 DR 0,8 RR 0,6

Zone omogenee di tipo C

NC 0,8 DR 0,7 RR 0,6

NC: nuove costruzioni

DR: demolizione e ricostruzione

RR: ristrutturazione e restauri

TABELLA N - Tale tabella viene soppressa.

TABELLA O - Tale tabella viene soppressa.




Art. 18


In calce alla tabella L) allegata alla LR n. 6 del 12- 2- 1979 si aggiunge quanto segue:

<< Per gli indici di fabbricabilita fondiaria e territoriale inferiori o superiori a quelli tabellati,  si applica la seguente formula:

ift = iff (1- R) diviso (1 + iff) S/K.

Con ift = indice di fabbricabilita territoriale

iff = indice di fabbricabilita fondiaria

R = incidenza strade calcolata = 10%

S = aree per servizi pari a 18 mq. abitante o a 12 mq / ab.

K = cubatura per abitante insediato( K = 80 mc / ab o K = 100 mc / ab)




Art. 19


La validita della legge regionale 3- 9- 74, n. 35 << Misure di protezione delle coste in attesa dell approvazione del Piano Urbanistico Territoriale >> e prorogata di due anni.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.