Legge Regionale 31 ottobre 1979, n. 66 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilita' dei suoli.
Art. 1(1) Il disposto dell art. 6, I
comma, primo subcapoverso, della l.r.
12 febbraio 1979, n. 6. è così
modificato: - nella zona omogenea
di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso e subordinato all
inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i
piani particolareggiati di zona per l edilizia residenziale di cui alla legge
statale n. 167 del 18- 4- 1962, nonche i piani di recupero di cui alla LS n.
457 del 5- 8- 1978; . Il disposto dell art. 6,
secondo comma, della l.r.
12 febbraio 1979, n. 6. e così modificato:
Si intendono tessuti
edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento
urbanistico e/ o dal PPA) nelle quali il rapporto tra suoli occupati da
costruzioni e suoli liberi edificabili e non inferiore a 1/ 12.
(1) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/79, art. 6
Art. 2(2) Il titolo dell art. 9 della
legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 è sostituito dal seguente:
Interventi consentiti
nelle zone agricole e al di fuori del PPA
Il primo comma dell art. 9
della legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 e preceduto dai seguenti
commi:
Il PPA puo
individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali e consentito il
rilascio della concessione di cui all art. 3 della legge statale 28- 1- 77, n.
10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono
escluse le zone sulle quali insistono vincoli posti da leggi nazionali e
regionali. La onerosita della concessione, determinata in base alle norme della
presente legge per l edilizia
residenziale, non e suscettibile di abbattimento
alcuno.
Il contributo di cui all art.
3 della legge statale n. 10 del 28- 1- 77 non e dovuto per le opere, gli
interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall art. 9 della citata legge
>>.
Il disposto dell art. 9,
secondo comma, della legge regionale 12- 2- 79, n. 6 è così modificato:
La condizione di
imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla
lettera a) dell art. 9 della legge statale 28- 1- 77, n. 10 o di coltivatore
diretto o di bracciante agricolo, e attestata a mezzo di certificazione
rilasciata dall Ispettorato provinciale dell Agricoltura, ovvero a mezzo di
atto di notorieta redatto in conformita delle vigenti disposizioni di legge
.
Il quarto comma del citato
articolo 9 della legge regionale n. 6 del 12- 2- 79 è sostituito come segue:
Gli interventi
relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono
considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttivita agricola
se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative
conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell
Ispettorato provinciale dell Agricoltura attestante la loro idoneita tecnica e
produttiva.
L art. 9 della L. R. n. 6 del
12- 2- 79 è integrato dal seguente ultimo comma:
Al di fuori delle aree
incluse nel PPA e possibile anche l edificazione autorizzata ai sensi dell
art. 48 della ls n. 457 del 5- 8- 1978.
(2) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/79, art. 9
Art. 3Lart. 10 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è abrogato. Il Consiglio comunale delibera su un documento
programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a),
b), c) e f), dellart. 5 e allart. 7 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di modifica. Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della
tabella A allegata alla legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, il documento programmatico
preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi
termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati. Il documento programmatico preliminare è
depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione,
presso la segreteria comunale; dellavvenuto deposito è dato avviso pubblico a
mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme. Durante il periodo di deposito chiunque può
prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte
specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici
interessati alluso del territorio sono tenuti a comunicare al comune i loro
programmi su base pluriennale. Nel medesimo periodo il comune promuove
specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì
trasmette il documento alla Giunta regionale, alla provincia ed alla eventuale
comunità montana. Nei trenta giorni successivi alla data della
comunicazione del documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma
precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in
considerazione da parte del comune in sede di formazione del P.P.A.. Trascorso inutilmente tale termine il documento
si intende accettato. Il predetto termine non potrà essere interrotto
o sospeso da alcuna causa. Entro i novanta giorni successivi al termine di
cui al precedente settimo comma il comune formula il P.P.A. e lo approva. La delibera di approvazione del P.P.A. è
soggetta al controllo di cui allart. 130 della Costituzione.
Nei trenta giorni successivi allapprovazione,
il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed
altri enti interessati, ed è altresì depositato presso la segreteria comunale
per lintero periodo di validità, a disposizione di chiunque.
(•) Articoli riportati nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/79 e nelle tabelle allegate alla stessa legge
Art. 4Il disposto dell art. 11,
secondo comma, della l.r. 12- 2- 1979, n. 6 è così
modificato:
Qualora un Comune
abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento
della formazione del PPA, l approvazione di quest ultimo e differita di 20
giorni da quella dello strumento urbanistico generale. Tale differimento si
applica anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali
.
Art. 5L art. 14 della l.r. n. 6 del
12- 2- 1979 è integrato dal seguente primo comma:
I comuni dotati di
programmi di fabbricazione potranno provvedere alla loro attuazione anche
mediante i piani particolareggiati di cui gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della
legge 17- 8- 1942, n. 1150 e successive modificazioni
Art. 6Il primo comma dell art. 18
della l.r. n. 6 del 12- 2- 1979 è così sostituito:
Sino all approvazione
dei PPA al di fuori dei casi previsti dall art. 9, la concessione e data dal
Sindaco soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista
l impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse non contrastino con
il Documento Programmatico Preliminare di cui all art. 10 della presente legge,
se ed in quanto adottato .
Art. 7L art. 20 della l.r. 12- 2-
1979, n. 6 è così sostituito:
Il Comune determina i
costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base
delle tabelle B) ed H) della presente legge. Su tali costi il Comune ha facolta
di applicare un abbattimento massimo del 50%.
All uopo il Comune, con
delibera consiliare soggetta al controllo di cui all art. 130 della
Costituzione, procede:
a) - alla determinazione, in
base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell anno precedente al
provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla
Tabella A);
b) - all individuazione, con
riferimento alle Tabelle B), del costo base di urbanizzazione applicabile nel
Comune in relazione agli indici di fabbricabilita territoriale ed alla classe
di appartenenza di cui al precedente punto a);
c) - alla decurtazione, dal
costo base, dell aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al
successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella
C), qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;
d) - alla individuazione dei
coefficienti applicabili nel Comune in relazione all andamento demografico
(Tabella D), alla distanza dal capoluogo di provincia (Tabella E) ed alla
distanza del territorio comunale dalla costa (Tabella F);
e) - alla individuazione per
ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il Comune intende adottare,
differenziati secondo il tipo di intervento edilizio (Tabella
G);
f) - alla determinazione
finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per
le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:
1) - per le costruzioni
residenziali, commerciali e direzionali (Tabella B/ 1);
2) - per gli impianti turistici
e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (Tabella B/
2);
3) - per gli impianti
industriali e artigiani (Tabelle H) ed I).
g) - alla determinazione della
gradualita di applicazione del contributo secondo le modalita di cui al
successivo art. 21.
La delibera consiliare di cui
al presente articolo e adottata dal Comune entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di
modifica.
Art. 8L art. 21 della l. r. 12- 2-
79, n. 6 è così sostituito:
Il Comune, determinato
il contributo ai sensi dell art. 20, ha facolta di abbattere tale contributo
in misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali,
commerciali e direzionali.
Gli abbattimenti di cui al
precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal Comune in funzione
dell ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio
comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all art. 20.
Il Comune per i soggetti di cui
all art. 8 della legge 28- 1- 77, n. 10; nonche per gli interventi nell
ambito dei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 62, n. 167 o sulle aree
individuate ai sensi dell art. 51 della legge 21- 10- 71, n. 855 e per gli
interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona da parte di richiedenti
che abbiano i requisiti per la assegnazione di alloggi di tipo economico e
popolare, puo stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.
Gli abbattimenti di cui ai
precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che
possono classificarsi di lusso ai sensi del DM 2- 8- 69 del Ministero dei LLPP e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per i piani di lottizzazione il
contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione non puo in
ogni caso essere inferiore agli oneri di cui
all art. 8 della legge 6- 8- 67, n. 765.
Art. 9L art. 23 della legge
regionale n. 6 del 12- 2- 1979 è così sostituito:
I Comuni dotati di
strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione desumendolo
dalla Tabella B/ 1 per l edilizia residenziale, commerciale e direzionale in
relazione all indice di fabbricabilita territoriale stabilito per ciascuna
zona omogenea dallo strumento urbanistico medesimo.
Quando la zona abbia un indice
di fabbricabilita territoriale intermedio rispetto a quelli indicati dalla
Tabella B/ 1, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare
tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilita territoriale
immediatamente inferiori e superiori della Tabella.
Nel caso di indice di
fabbricabilita territoriale inferiore a 0,25 mc / mq. il costo base di
urbanizzazione e quello determinato dalla Tabella B/ 1 per l anzidetto indice
di fabbricabilita territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di
urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia
edilizia prescelta.
I Comuni sprovvisti di
strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza per
l edilizia residenziale commerciale e direzionale all interno dei perimetri
dei centri abitati, determinati ai sensi dell art. 17 della legge 6- 8- 1967,
n. 765, il costo base di cui alla Tabella B/ 1 corrispondente all indice di
fabbricabilita territoriale 1 mc / mq; gli stessi applicano, per l edilizia
residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base
di cui alla tabella B/ 1 corrispondente all indice di fabbricabilita
territoriale di 0,25 mc / mq.
Qualora lo strumento
urbanistico non determini indici di fabbricabilita territoriale, questi si
ricavano dagli indici di fabbricabilita fondiaria attraverso l allegata
tabella L.).
La Tabella B/ 2 determina i
costi base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le
attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonche per i
villaggi turistici.
Le opere interne agli impianti
turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica
ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi gli impianti
di depurazione e di incenerimento e le
attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del
concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente
articolo.
Il contributo per le
costruzioni residenziali all interno di complessi per impianti turistici e
determinato secondo la tabella B/ 1 e per l indice di fabbricabilita
territoriale di 0,25 mc / mq.
Art. 10Il disposto dell art. 24,
quarto comma, della l.r. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:
Il costo base non puo
essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione
primaria o secondaria gia eseguite o esistenti nella zona, ad eccezione delle
opere o della parte di esse realizzate o in corso di realizzazione con
contributi in conto capitale erogati da Enti pubblici
.
Il penultimo comma dell art.
24 della l.r. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:
Non e ammessa
compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria .
Art. 11L art. 25 della l.r. 12- 2-
1979, n. 6 è integrato dal seguente ultimo comma:
Per andamento
demografico si intende il saldo demografico decennale, riferito alla popolazione
residente .
Art. 12Il disposto di cui al primo
comma dell art. 28 della legge regionale 12- 2- 1979, n. 6 è così
modificato:
La Tabella G)
determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade l intervento, il
coefficiente di correzione dei costi base applicabile per tipo di intervento.
Art. 13L ultimo comma dell art. 30
della l.r. n. 6 del 12- 2- 1979 viene abrogato.
Art. 14L art. 31 della l.r. 12- 2-
1979, n. 6 è così sostituito:
Quando in una medesima
costruzione coesistono unita immobiliari aventi destinazioni diverse, per
ciascuna unita si applica il contributo corrispondente alla propria
destinazione d uso.
Art. 15Il secondo comma dell art. 34
della l.r. 12- 2- 1979, n. 6 è sostituito come segue:
Compete alla Giunta
regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione,
determinare diversamente le percentuali di aumento e di diminuzione della misura
dei costi base di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti
dai Comuni ovvero sulla base dei dati riferibili alla situazione socio -
economica dei territori interessati .
Art. 16L art. 36 della l.r. n. 6 del
12- 2- 1979 è sostituito come segue:
Il contributo
afferente il costo di costruzione, di cui all art. 6 della lr n. 10 del 28- 1-
1977, nei Comuni della Puglia viene
fissato nella misura del 5% del costo di costruzione determinato nei modi
fissati dal citato art. 6.
Il contributo afferente al
costo di costruzione degli edifici e/ o impianti destinati ad attivita
turistiche, commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale
ai sensi del secondo comma dell art. 10 della lr n. 10 del 28- 1- 1977,
applicando al costo di documentato di costruzione un aliquota compresa fra il
5% ed il 10%, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di
attivita.
Per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni non
devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del primo comma dell art. 6 della lr n. 10 del 28- 1- 1977
.
Art. 17Le tabelle allegate alla l.r.
12- 2- 1979, n.6, vengono così
modificate:
TABELLA B/ 1 - Il titolo della
tabella viene integrato come segue:
COSTO BASE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIARIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE
GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL ART. 33
RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNI, PER LE COSTRUZIONI RESIDENZIALI,
COMMERCIALI E DIREZIONALI .
TABELLA B/ 2 - Tale tabella
viene soppressa.
TABELLA B/ 3 - Tale tabella,
con la presente modifica, diventa tabella B/ 2.
TABELLA H - Il titolo della
tabella viene riformulato come segue:
DETERMINAZIONE DEL
COSTO BASE PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, PER METRO QUADRO DI
SUPERFICIE COPERTA A VANO.
TABELLA G - COEFFICIENTE DI
CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
Zone omogenee di tipo
A
NC 1 DR 1 RR
0,5
Zone omogenee di tipo
B
NC 0,9 DR 0,8 RR
0,6
Zone omogenee di tipo
C
NC 0,8 DR 0,7 RR
0,6
NC: nuove
costruzioni
DR: demolizione e
ricostruzione
RR: ristrutturazione e
restauri
TABELLA N - Tale tabella viene
soppressa.
TABELLA O - Tale tabella viene
soppressa.
Art. 18In calce alla tabella L allegata alla legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 si aggiunge quanto segue:
«Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e
territoriale inferiori o superiori a quelli tabellari, si applica la seguente
formula:
|
1 - R |
|
ift = iff |
______ |
|
|
1 + iff |
S |
|
|
K |
|
|
|
con ift = indice di fabbricabilità territoriale;
iff = indice di fabbricabilità fondiaria;
R = incidenza strade calcolata = 10%;
S = aree per servizi pari a 18 mq abitante o a
12 mq/ab;
K = cubatura per abitante insediate (K = 80
mc/ab o K = 100 mc/ab).
Art. 19La validità della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 35 «Misure di protezione delle coste
in attesa dallapprovazione del piano urbanistico territoriale» è prorogata di
due anni.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|