Alle imprese che esercitano l attivita estrattiva possono altresì essere concessi contributi per la coltivazione in sotterraneo dei materiali indicati nell articolo precedente.
Sono ammissibili a contributo le spese relative allo scavo dei pozzi per l estrazione del materiale ed allo scavo delle vie di accesso al giacimento da coltivare.
Alla domanda che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa devono essere allegati i documenti indicati nell art. 4, lettera a), c) ed e), della LR 27- 2- 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, nonche i seguenti altri:
- planimetria della zona ove e localizzato il giacimento da coltivare;
- piano dei lavori di scavo da eseguire e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico - economica;
- preventivo delle spese di scavo;
- certificato rilasciato dal Comune dal qualerisulti, in base alla strumentalizzazione urbanistica in atto, la destinazione dell area interessata dai lavori di scavo e di coltivazione.
Si applicano, per il resto, l art. 7, primo e secondo comma, l art. 8, primo ed ultimo comma, nonche gli artt. 9, 16, 17, 18, 19 e 20 della LR 27- 2- 1979, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente legge avra effetto a decorrere dall esercizio finanziario 1981. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si fara fronte con i fondi previsti nel bilancio poliennale della Regione ai sensi dell art. 3 della LR 22- 3- 1980, n. 20 - Settore di intervento: 6 - Industria; Fasi di intervento: 6. 1. – Interventi nel settore estrattivo.