Anno 1980
Numero 59
Data 06/06/1980
Abrogato
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 59

Interventi nel settore estrattivo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/85, art. 22


Art. 1

(2) 


[Alle imprese che esercitano l attivita estrattiva possono essere concessi contributi per la ricerca di materiali di seconda categoria di cui all art. 2 comma secondo, del RD 29 luglio 1927, numero 1443, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, diversi dal marmo, nonche per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l attivita di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al titolo primo, capi secondo, quarto e quinto della LR 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 15/85, art. 22


Art. 2

(3) 


[Alle imprese che esercitano l attivita estrattiva possono altresì essere concessi contributi per la coltivazione in sotterraneo dei materiali indicati nell articolo precedente.

Sono ammissibili a contributo le spese relative allo scavo dei pozzi per l estrazione del materiale ed allo scavo delle vie di accesso al giacimento da coltivare.

Alla domanda che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa devono essere allegati i documenti indicati nell art. 4, lettera a), c) ed e), della LR 27- 2- 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, nonche i seguenti altri:

- planimetria della zona ove e localizzato il giacimento da coltivare;

- piano dei lavori di scavo da eseguire e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico - economica;

- preventivo delle spese di scavo;

- certificato rilasciato dal Comune dal qualerisulti, in base alla strumentalizzazione urbanistica in atto, la destinazione dell area interessata dai lavori di scavo e di coltivazione.

Si applicano, per il resto, l art. 7, primo e secondo comma, l art. 8, primo ed ultimo comma, nonche gli artt. 9, 16, 17, 18, 19 e 20 della LR 27- 2- 1979, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 15/85, art. 22


Art. 3

(4) 


[La presente legge avra effetto a decorrere  dall esercizio finanziario 1981. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si fara fronte con i fondi previsti nel bilancio poliennale della Regione ai sensi dell art. 3 della LR 22- 3- 1980, n. 20 - Settore di intervento: 6 - Industria;  Fasi di intervento: 6. 1. – Interventi nel settore estrattivo.]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/85, art. 22