Anno 1980
Numero 65
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 65

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.



Art. 1

(Oggetto delle tasse)


Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972 n. 1, sono quelli elencati nell annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.





Art. 2

(Riscossione delle tasse)


La tassa di rilascio e dovuta in occasione dell emanazione dell atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, vengono nuovamente posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti della tariffa.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validita superi l anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a quello nel quale l atto e stato emesso.

Quando la misura della tassa e in funzione della popolazione dei Comuni, questa e desunta dai dati dell ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.





Art. 3

(Modalita di pagamento)


Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Puglia.





Art. 4

(Riscossione coattiva)


Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti sopratasse nonche per la riscossione delle penalita si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.



Art. 5

(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)


Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.




Art. 6

(Sanzioni)


Chi esercita un attivita per la quale e necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquemila.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti  a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questa, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10% della tassa dovuta, se questa e corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) da una sopratassa del 20% della tassa dovuta se questa e corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell accertamento dell infrazione.




Art. 7

(Accertamento e definizione delle violazioni)


Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dall Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonche, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.





Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)


Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento e ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all Erario agli effetti di cui all art.1 di detta legge.

Per i proventi di pertinenza dei funzionari regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste dall art 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.





Art. 9

(Decadenze e rimborsi)


L accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e stata commessa la violazione.

Il contribuente puo chiedere al competente Ufficio regionale del Contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l inutile decorso del termine di cui al primo comma, l atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.





Art. 10

(Norme abrogate)


Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.





Art. 11

(Rinvio)


Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonche quelle contenute nelle leggi regionali 13 maggio 1972, n.1 e 31 marzo 1973, n. 8.





Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)


Il pagamento per l anno 1980 delle tasse indicate nell allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto, puo essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato ai sensi del DPR 26/ 10/ 72, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24- 7- 77 n. 616, si considerano validamente eseguiti fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Non e dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 17 agosto 1977, n. 28 sui provvedimenti amministrativi previsti nell annessa tariffa.

 

 TARIFFA

TITOLO I

IGIENE E SANITA

N. d ordine 1 - D.P.R.1961/121 (D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa - tassa di rilascio - tassa annuale

1 - 15 - Concessione per l apertura e l esercizio di farmacie nei comuni o frazioni di comuni con popolazione:

a) fino a 5.000 abitanti Tassa di rilascio L. 60.000, Tassa annuale L. 12.000;

b) da 5.001 a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 150.000, Tassa annuale L. 30.000;

c) da 10.001 a 15.000 abitanti Tassa di rilascio L. 300.000, Tassa annuale L. 60.000;

d) da 15.001 a 40.000 abitanti Tassa di rilascio L. 480.000, Tassa annuale L. 96.000;

e) da 40.001 a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 720.000, Tassa annuale L. 144.000;

f) da 100.001 a 200.000 abitanti Tassa di rilascio L. 960.000, Tassa annuale L. 192.000;

g) da 200.001 a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 1.500.000, Tassa annuale L. 300.000;

h) superiore a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 2.400.000, Tassa annuale L. 480.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lett. m)

NOTA: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o piu centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato s intende una frazione o una borgata o anche qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l apertura e l esercizio dl nuove farmacie, ma anche le concessioni per l esercizio di farmacie gia istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l apertura e l esercizio di una farmacia e valevole, ai sensi dell art. 109 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa e dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento di una sede ad un altra dello stesso comune.

La tassa invece non e dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa e dovuta per l autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell art. 369 del suddetto TU.

La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del TU delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto tra vivi.

Non e dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell art. 129 del citato TU, ne nel caso previsto dal 2° comma dell art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, num. 1706; e dovuta bensi la tassa annuale di esercizio.

La tassa e ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell art. 116 del citato TU.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facolta di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nelle province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato TU, modificato dall art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell indennita di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell art. 128 del TU delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

- farmacie rurali che godono dell indennita di residenza L. 6.000

- rimanenti farmacie L. 15.000

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione  da 5.001 a 10.000 abitanti L. 12.000;

- nei comuni con popolazione  da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000;

- nei comuni con popolazione  da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000;

- nei comuni con popolazione  da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000;

- nei comuni con popolazione  superiore a 100.000 abitanti L. 120.000.

Le tasse ed il contributo devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

2 - 22(10) -

Autorizzazione all apertura e all esercizio di stabilimenti di produzione o  di smercio di acque minerali, naturali od  artificiali (art. 199, 1° comma del TU delle  leggi sanitarie e successive modificazioni) L. 338.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27,lett. f)

NOTA: L autorizzazione e sempre necessaria anche se l acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.

Quando trattasi di piu sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

3 - 24(11)

Autorizzazione all impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcooliche (art. 30 del  DPR 19 maggio 1958, n. 719) tassa di rilascio L. 169.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f)

4 - 25(12)

Autorizzazione all apertura e all esercizio di:

(artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie ed art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854)

a) stabilimenti termali - balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie tassa di rilascio L. 338.000, tassa annuale L. 169.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 lettera a)

b) gabinetti medici ed ambulatoriali in genere dove si applicano anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia tassa di rilascio L. 450.000, Tassa annuale L. 225.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e)

NOTA: E soggetta alla tassa l autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.00 volta L. 50.000

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta L. 20.000

I possessori di due o piu apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell intera tassa di ispezione per il primo e per la meta della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonche gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

5 - 27

Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854):

1) per le case o istituti di cura medico – chirurgiche o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l istituto ha non piu di 50 posti letto Tassa di rilascio L. 300.000, Tassa annuale L. 150.000;

- se l istituto ha non piu di 100 posti letto Tassa di rilascio L. 600.000, Tassa annuale L. 300.000;

- se l istituto ha piu di 100 posti letto Tassa di rilascio L. 1.500.000, Tassa annuale L. 750.000;

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico Tassa di rilascio L. 60.000, Tassa annuale L. 30.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e)

NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualita e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche siano diretti da medici.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraddistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi percio dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e percio bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per l esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unita sanitarie locali (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

6 - 28

Licenza per la pubblicita a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:

a) per ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 maggio 1955, n. 854) Tassa di rilascio L. 7.500, Tassa annuale L. 7.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera f)

b) per prevenzione e cure delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, 1° comma del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422) Tassa di rilascio L. 15.000, Tassa annuale L. 15.000.

DPR 14 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lett. a)

NOTA: Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

7 - 30

Autorizzazione per l apertura dei pubblici esercizi e vidimazione annuale (art. 231 del TU delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):

a) alberghi e ristoranti di lusso Tassa di rilascio L. 270.000, Tassa annuale L. 270.000;

b) alberghi e ristoranti di 1 cat. Tassa di rilascio L. 150.000, Tassa annuale L. 150.000;

c) alberghi e ristoranti di 2 cat. e pensioni di 1 cat. Tassa di rilascio L. 75.000, Tassa annuale L. 75.000;

d) alberghi e ristoranti di 3 cat. e pensioni di 2 cat. Tassa di rilascio L. 54.000, Tassa annuale L. 54.000;

e) alberghi, ristoranti e pensioni di altra cat.:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione:

1) superiore a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 45.000, Tassa annuale L. 45.000;

2) superiore a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 30.000, Tassa annuale L. 30.000;

3) superiore a 50.000 abitanti Tassa di rilascio L. 24.000, Tassa annuale L. 24.000;

4) superiore a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 15.000, Tassa annuale L. 15.000;

5) non superiore a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 6.000, Tassa annuale L. 6.000;

f) caffe - bar, locande, alberghi diurni, esercizi di affittacamere e di mescita, osterie ed esercizi di vendita di bevande analcooliche:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione:

1) superiore a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 24.000, Tassa annuale L. 24.000;

2) superiore a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 18.000, Tassa annuale L. 18.000;

3) superiore a 50.000 abitanti Tassa di rilascio L. 9.000, Tassa annuale L. 9.000;

4) superiore a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 6.000, Tassa annuale L. 6.000;

5) non superiore a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 3.000, Tassa annuale L. 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 3° comma

NOTA: La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della tassa sopra indicata, entro il mese di gennaio dell anno per il quale detta formalita deve essere adempiuta. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell ultimo censimento.

Rientrano nella categoria dei pubblici esercizi di cui alla lettera f) gli spacci, mense, mescite e consimili, gestiti anche da Cral o circoli ricreativi o culturali.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni.

Per la classificazione degli altri esercizi valgono le norme di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed i criteri di cui al DM 22 luglio 1977 e relativi allegati.

L autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall esercizio principale dell albergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.

Allorquando l autorizzazione comprenda piu attivita, le tasse di rilascio annuali sono dovute nella misura prevista per l attivita principale.

8 - 32

Autorizzazione all apertura e all esercizio di rivendita di latte (art. 22 del RD 9 maggio 1929, n. 994) Tassa di rilascio L. 3.000, Tassa annuale L. 1.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

NOTA: Sono esonerati dall autorizzazione i caffe - bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l apertura e gestione dell esercizio.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

9 – 34

Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere o in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9 maggio 1929, n. 994) Tassa di rilascio L. 60.000, Tassa annuale L. 30.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a) NOTA: Non hanno l obbligo di munirsi dell autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi gia preparati e confezionati.

Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

10 - 37(17)

Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale  o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 del  DPR 30 maggio 1953, n. 567) tassa di rilascio L. 338.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

NOTA: La domanda diretta ad ottenere l autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

11 - 37 bis(18)

Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399) Tassa di rilascio L. 34.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

12 - 39(19)

Autorizzazione per l impianto e la gestione di pubblica stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127):

a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio Tassa di rilascio L. 253.500.

b) in tutti gli altri casi Tassa di rilascio L. 34.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75

13 - 41(20)

Autorizzazione per le attivita relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

a) per l attivazione e l esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 integrato dall art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854 e art. 7 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256) Tassa di rilascio L. 84.500

b) per l attivazione e l esercizio di sottocentro destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854 e art. 8 del DPR n. 1256, succitato) Tassa di rilascio L. 42.500

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

14 - 224(122)

Provvedimento amministrativo che abilita all esercizio di un arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie) Tassa di rilascio L. 8.500

DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i)

TITOLO II

CACCIA E PESCA

15 - 51

Licenza di appostamento fisso di caccia con tabelle:

a) su terraferma tassa di rilascio L. 100.000.

b) su acqua tassa di rilascio L. 180.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)

NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell uso dall Amministrazione provinciale competente per territorio previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

16 - 52: Concessione di costituzione di:

1) Riserve di caccia, per ogni ettaro Tassa di rilascio L. 10.000, Tassa annuale L. 10.000;

2) azienda faunistica privata, per ogni ettaro Tassa di rilascio L. 10.000, Tassa annuale L. 10.000;

3) centro privato di produzione di selvaggina Tassa di rilascio L. 100.000, Tassa annuale L. 100.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o) Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 6 e 36

NOTA: Per quanto concerne le aziende faunistico - private e i centri privati di produzione di selvaggina la concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

17 - Abilitazione all esercizio venatorio:

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco Tassa di rilascio L. 13.000, Tassa annuale L. 13.000;

b) con fucile a due colpi Tassa di rilascio L. 18.500, Tassa annuale L. 18.500;

c) con fucile a piu di due colpi Tassa di rilascio L. 23.500, Tassa annuale L. 23.500.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99

NOTA: Il versamento della succitata tassa ha validita di un anno dalla data di effettivo versamento e non e dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l anno.

L abilitazione all esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

18 - 54

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti Tassa di rilascio L. 12.000, Tassa annuale L. 12.000

Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti tassa di rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

NOTA: Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data del rilascio.

I titolari, oltre al pagamento della tassa devono corrispondere contestualmente le seguenti sopratasse:

a) per le licenze di tipo A L. 3.000

b) per le licenze di tipo B L. 2.000

La licenza di tipo B e valida anche per la pesca col bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle localita consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta.

Il versamento della tassa annuale ha la validita di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non e dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l anno.

19 - 55, (28)

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del DL 19 marzo 1948, n. 735) tassa di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

NOTA: A La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

20 - 174: Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli civili (art. 15, 2° comma e art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319) tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 15.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100

NOTA: Per insediamenti civili si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attivita alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

21 - 178

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi Tassa di rilascio L. 12.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

22 - 89(59):

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per la apertura e l esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

a) alberghi e ostelli per la gioventu Tassa di rilascio L. 6.000, Tassa annuale L. 6.000.

b) campeggi di superficie:

- non superiore a 1000 mq Tassa di rilascio L. 12.000, Tassa annuale L. 12.000;

- non superiore a 2000 mq Tassa di rilascio L. 24.000, Tassa annuale L. 24.000;

- superiore a 2000 mq Tassa di rilascio L. 30.000, Tassa annuale L. 30.000;

c) villaggi turistici Tassa di rilascio L. 15.000, Tassa annuale L. 15.000;

d) case per ferie Tassa di rilascio L. 18.000, Tassa annuale L. 18.000;

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni Tassa di rilascio L. 9.000, Tassa annuale L. 9.000;

f) autostelli Tassa di rilascio L. 15.000, Tassa annuale L. 15.000;

- se funzionanti su autostrade Tassa di rilascio L. 30.000, Tassa annuale L. 30.000; 

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 326) Tassa di rilascio L. 3.000, Tassa annuale L. 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g)

NOTA: Se le autorizzazioni comprendono anche l esercizio delle attivita di vendita di bevande analcooliche  o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della presente tariffa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

23 - 95

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

a) fino a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 18.000, Tassa annuale L. 9.000;

b) da 10.001 a 20.000 abitanti Tassa di rilascio L. 36.000, Tassa annuale L. 18.000;

c) da 20.001 a 50.000 abitanti Tassa di rilascio L. 72.000, Tassa annuale L. 36.000;

d) da 50.001 a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 108.000, Tassa annuale L. 54.000;

e) da 100.001 a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 180.000, Tassa annuale L. 90.000;

f) superiore a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 30.000, Tassa annuale L. 150.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2° comma, lettera f) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere e subordinato al nulla - osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a presentare la cauzione di cui all art. 14 del RDL 23 novembre 1936, n. 2523 nella misura da lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal 2# comma dell art. 5 del citato RDL, sostituito dall art. 1 del DPR 28 giugno 1955, n. 630.

La licenza e valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre localita della Regione. In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestioni non autonome, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenuti a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione Puglia con conseguente pagamento della relativa tassa.

In caso di due o piu succursali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

TITOLO IV FIERE E MERCATI

24; 119: Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonche l art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383:

a) per istituzione di fiere e mercati Tassa di rilascio L. 10.000.

b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati Tassa di rilascio L. 5.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lettera a)

NOTA: La tassa e dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

TITOLO V

AGRICOLTURA

25 - 121: Licenza dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura per l esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del DLL 3 luglio 1944, n. 152):

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore Tassa di rilascio L. 3.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera c)

NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l annata agraria e nell ambito della provincia per la quale e stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre  la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 433).

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione puo essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l esercizio della trebbiatura a macchina all atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di societa cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

26 - 130(86)

Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del RD 12 ottobre 1933, n. 1700) Tassa di rilascio L. 13.000.

Dpr 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1° comma

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

27 - 163(99)

Premesso per la ricerca di sorgenti di acqua minerale e termale (artt. 4, 5, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2) Tassa di rilascio L. 30.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

NOTA: Oltre alla tassa di concessione e dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

28 -165(101)

Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443) Tassa di rilascio L. 150.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a) 29 -167

Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443) Tassa di rilascio L. 150.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

30 - 168(104)

Autorizzazione per l iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620) Tassa di rilascio L. 15.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1°comma 31 – 169 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del DPR 28 giugno 1955, n. 620 Tassa di rilascio L. 300.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a) 32 – 170 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620) Tassa di rilascio L. 60.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e)

NOTA: Oltre alla tassa di concessione e dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII

TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE

33 - 152

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771) Tassa di rilascio L. 6.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

34 - 153: Concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del DPR 28 giugno 1955, n. 771: Tassa di rilascio L. 15.000, Tassa annuale L. 7.500;

a) se adibite al trasporto di cose

 b) se adibite al trasporto di persone:

- con cabine di portata fino a 30 persone Tassa di rilascio L. 60.000, Tassa annuale L. 30.000;

- con cabine di portata oltre 30 persone Tassa di rilascio L. 90.000, Tassa di L. 45.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

NOTA: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1114, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 

1) funivie bifuni (fino a m. 750): 

a) per la costruzione L. 315.000;

b) per l esercizio L. 157.500;

2) funivie bifuni (oltre m. 750):

a) per la costruzione L. 120.000 per km.;

b) per l esercizio L. 210.000 per km.;

3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):

a) per la costruzione L. 315.000;

b) per l esercizio L. 157.500;

4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):

a) per la costruzione L. 420.000 per km.;

b) per l esercizio L. 210.000 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

35 - 154

Licenza per l impianto di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale Tassa di rilascio L. 18.000; 

b) se rilasciata dal Sindaco Tassa di rilascio L. 9.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

36 - 155

Licenza di esercizio di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell art. 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioe quando la funicolare interessi corsi d acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale Tassa di rilascio L. 18.000, Tassa annuale L. 18.000;

b) se rilasciata dal Sindaco Tassa di rilascio L. 12.000, Tassa annuale L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: La tassa e dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

37 - 156

Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):

a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:

1) gia di pertinenza del Ministero dei Trasporti Tassa di rilascio L. 75.000, Tassa annuale L. 37.500;

2) gia di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione Tassa di rilascio L. 45.000, Tassa annuale L. 22.500;

b) se emessa dal Sindaco Tassa di rilascio L. 30.000, Tassa annuale L. 15.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione 10.500 per km.

b) per l esercizio 5.250 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

38 - 157

Concessione per l impianto e l esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):

a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale Tassa di rilascio L. 30.000 Tassa annuale L. 15.000;

b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale Tassa di rilascio L. 18.000 Tassa annuale L. 9.000;

c) se emessa dal Sindaco Tassa di rilascio L. 9.000 Tassa annuale L. 4.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) DPR 24 luglio 1977, n. 666 - art. 84

NOTA: Quando l impianto abbia carattere di stabilita per cio che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del RDL 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000;

2) per l esercizio, per ciascun impianto L. 52.500;

b) ascensori in servizio pubblico:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000;

2) per l esercizio, per ciascun impianto L. 42.000.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

39 - 184 (110)

Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall art. 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, nonche dall art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:

- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:

a) portata sino a 35 ql. Tassa di rilascio L. 9.000 Tassa annuale L. 9.000;

b) portata oltre 35 ql. Tassa di rilascio L. 12.000 Tassa annuale L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: Nel caso di passaggio di proprieta di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

La sopraindicata tassa e anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.

40 - 185 (111)

Concessione tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso anche se abbiano carattere saltuario:

1) autoservizi con frequenza giornaliera Tassa di rilascio L. 84.500 Tassa annuale L. 84.500;

2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana Tassa di rilascio L. 51.000 Tassa annuale L. 51.000;

3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana Tassa di rilascio L. 17.000 Tassa annuale L. 17.000.

4) concessione di autoservizi automobilistici di gran turismo le stesse tasse di cui ai precedenti nn. da 1 a 3 ridotte a meta

5) concessioni di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:

- per ciascun anno di durata della concessione Tassa di rilascio L. 1.690 (1)

6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:

- per il primo giorno di validita Tassa di rilascio L. 1.690 (1)

- per ogni giorno ulteriore di validita Tassa di rilascio L. 845 (1)

(1) Trattandosi di tassa da determinarsi in relazione a quantita variabili, l arrotondamento alle 500 o 1000 lire superiori va operato sul totale della tassa.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, 2° comma, lettera b)

NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta allorquando la concessione ha la durata superiore all anno.

I concessionari sono tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 km. L. 50;

b) da 20,01 a 40 km. L. 100;

c) da 40,01 a 60 km. L. 150;

d) da 60,01 a 80 km. L. 200;

e) oltre 80 km. L. 250;

2) se di competenza comunale, per ogni giorno effettivo di servizio L. 100

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

41 - 186

Concessione per l esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell art. 225, 1° comma, del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 18.000, Tassa annuale L. 18.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97

NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

42 - 187

Concessione per l esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell art. 225, 2° comma, del codice di navigazione Tassa di rilascio L. 12.000, Tassa annuale L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97

NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell anno cui si riferiscono.

43 - 188

Autorizzazione per l esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell art. 226 del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 6.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97

44 - 189

Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall ufficio d iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell art. 227 del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97

45 - 197

Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell art. 34 del TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:

- per il primo giorno di permesso Tassa di rilascio L. 6.000;

- per ogni giorno di ulteriore validita Tassa di rilascio L. 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n 5 - art. 1, lettera b) e art. 3, lettera c) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: Il permesso non puo avere una durata superiore a cinque giorni.

TITOLO VIII

ARTIGIANATO

46 - 204 (117)

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l esercizio di arti e mestieri Tassa di rilascio L. 5.500.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c)